Incarto n. 11.2006.38
Lugano 24 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 659.1995/R.1.2006 (curatela di gestione: revoca) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (¿ricorso¿) del 6 aprile 2006 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 17 marzo 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con risoluzione del 6 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 6 ha istituito in favore dei coniugi RI 1 (1950) e RI 2 (1954), in sostituzione di una curatela volontaria, una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), confermando l'avv. __________ in qualità di curatore con il compito di amministrare i beni e i redditi dei curatelati, in particolare riunendo tutte le loro entrate su un unico conto e versando loro un importo mensile fisso per il vitto e le spese personali;
che, in seguito alle dimissioni del curatore, con risoluzione dell'11 maggio 2005 l'autorità tutoria ha assunto essa medesima il compito di verificare la gestione finanziaria dei curatelati;
che il 2 settembre 2005 RI 1 e RI 2 hanno postulato la revoca della curatela, ribadendo la richiesta all'udienza del 26 ottobre successivo;
che con risoluzione del 14 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha respinto la domanda;
che contro la decisione appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti l'11 gennaio 2006 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere l'annullamento della curatela;
che nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso;
che, statuendo il 17 marzo 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese;
che con appello (¿ricorso¿) del 6 aprile 2006 volto contro la predetta decisione RI 1 e RI 2 contestano la mancata revoca della curatela;
che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio esperibile contro le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in materia di tutele simili esigenze formali vanno nondimeno attenuate, nel senso che trattandosi di un tutelato ¿ o di un tutelando ¿ il quale insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come figura nella decisione impugnata, una curatela amministrativa può essere revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439 cpv. 2 CC);
che in concreto l'autorità di vigilanza ha scartato una simile ipotesi, gli interessati non riuscendo a contenere le spese pur essendo oberati da debiti, senza far fronte per altro a compiti importanti come il pagamento dei premi della cassa malati;
che, oltre a ciò, i curatelati non spiegavano come intendevano gestirsi autonomamente, non prospettando calcoli né conteggi di alcun genere con riferimento alle loro entrate mensili;
che nell'appello i coniugi sottolineano il miglioramento della loro situazione finanziaria e ribadiscono di essere in grado di amministrarsi da sé soli, impegnandosi a seguire l'attuale modalità di gestione concordata con l'autorità tutoria;
che così argomentando, essi non si confrontano minimamente con le motivazioni dell'autorità di vigilanza e nemmeno accennano ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;
che, ad ogni buon conto, tra il 1982 e il 2005 gli interessati hanno accumulato attestati di carenza beni per fr. 146 655.30 (il marito), rispettivamente fr. 38 561.¿ (la moglie);
che dall'aprile del 2005 l'autorità tutoria riscuote le rendite spettanti ai curatelati (complessivi fr. 4993.¿ mensili), paga il canone di locazione (complessivi fr. 1900.¿) e accantona fr. 693.¿ per spese straordinarie, lasciando a libera disposizione di loro fr. 2300.¿ mensili (fr. 2400.¿ dal novembre del 2005) per il sostentamento e le spese personali, compreso il premio della cassa malati;
che nel giugno del 2005 l'autorità tutoria ha poi concesso agli interessati tre mesi di gestione autonoma;
che nel corso di quel trimestre gli appellanti hanno dimostrato un certo miglioramento nella loro capacità di amministrarsi, ma hanno dovuto ancora chiedere all'autorità tutoria ripetuti supplementi della somma a libera disposizione, non avendo saputo controllare ¿ ad esempio ¿ le spese telefoniche, come risulta dalla decisione impugnata;
che quest'ultimo rilievo, non contestato dagli appellanti, dimostra come una revoca della curatela d'amministrazione, chiesta dagli interessati subito dopo la scadenza del trimestre in prova, sia prematura;
che, dovesse la situazione modificarsi affidabilmente in un futuro più o meno prossimo, gli interessati potranno ancora instare per la soppressione del provvedimento;
che, per quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è il caso di attribuire ripetibili invece alla Commissione tutoria, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
¿ e ; ¿ .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario