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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.03.2006 11.2006.24

13 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,600 mots·~8 min·2

Résumé

Ricorso per diniego formale di giustizia.

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.24

Lugano, 13 marzo 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.2.2006 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1  (patrocinato dagli   e , )

  alla  

CO 1

                                         riguardo ai figli H__________ (1998) e R__________ (2003),

giudicando ora sulla decisione del 23 gennaio 2006 con cui l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso per denegata giustizia interposto da RI 1 il 9 gennaio 2006;

esaminati gli atti,

posti i  seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (¿ricorso¿) del 14 febbraio 2006 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 21 febbraio 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto un ricorso introdotto da RI 1 contro una decisione del 22 dicembre 2004 con cui la Commissione tutoria regionale 1 aveva ordinato il collocamento provvisionale di H__________ e R__________, figli del ricorrente e di __________, alla __________ di __________;

                                         che il 23 giugno 2005 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale di invitare i responsabili della __________ a redigere un rapporto entro il 15 luglio 2005 e di revocare il collocamento provvisionale dei figli entro il 31 luglio seguente;

                                         che con decisione del 20 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale ha rifiutato di esaminare l'istanza, reputando la questione del collocamento ¿già decisa in sede di ricorso e cresciuta in giudicato¿;

                                         che, adita il 22 luglio 2005 da RI 1, l'autorità di vigilanza ha annullato il 4 agosto 2005 tale decisione e ha sollecitato la Commissione tutoria regionale a trattare l'istanza;

                                         che la Commissione tutoria regionale risulta avere convocato al­lora il legale dell'istante a un colloquio (24 agosto 2005), avere intimato all'istante un rapporto ¿sul nucleo familiare¿ redat­to il 17 ottobre 2005 dal Servizio sociale di __________ con un ter­mine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni (20 ottobre 2005) e avere prorogato poi quel termine di 15 giorni (7 dicembre 2005);

                                         che il 9 gennaio 2006 RI 1 si è rivolto all'autorità di vigilanza con un ricorso per diniego di giustizia, chiedendole di assumere direttamente la decisione del caso, di indire un colloquio alla presenza di __________ e della figlia H__________, di ordinare il rientro a casa dei figli e di corrispondergli congrue ripetibili, adottando sanzioni disciplinari nei confronti della Commissione tutoria regio­nale;

                                         che con decisione del 23 gennaio 2006 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso in quanto ricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.¿ a carico del ricorrente;

                                         che contro tale decisione RI 1 ha presentato un appel­lo (¿ricorso¿) del 14 febbraio 2006 nel quale chiede ¿ previa concessione dell'assistenza giudiziaria ¿ di ingiungere alla Commissio­ne tutoria regionale di statuire ¿sulle richieste del signor RI 1 di cui al ricorso del 22 luglio 2005 senza ulteriore indugio¿ e di ordinare il rientro dei due figli al più presto ¿a casa del padre¿;

                                         che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel termine di venti giorni alla Camera civile di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], richiamata anche dall'art. 39 LAC);

                                         che, consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, l'appello in esame (¿ricorso¿) è tempestivo;

                                         che l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, in concreto, perché dopo la sua decisione del 4 agosto 2005 la Commissione tutoria regionale non era rimasta inattiva, ma aveva convocato le parti e aveva chiesto la consegna di rapporti ¿al fine di poter

                                         adottare, con cognizione di causa, una decisione sul merito¿

                                         (decisione impugnata, pag. 2 in fondo);

                                         che inoltre, secondo l'autorità di vigilanza, con il suo comportamento RI 1 sfiorava la temerarietà, avendo egli preferito introdurre ricorso per denegata giustizia anziché formulare osservazioni al rapporto del Servizio sociale di __________ notificatogli dalla Commis­sione tutoria regionale;

                                         che nell'appello RI 1 si propone di dimostrare come in sostanza egli avesse ragione di lamentare un diniego di giustizia davanti all'autorità di vigilanza, ¿ma tale ragione non è stata purtroppo fatta valere nei modi proceduralmente più idonei¿ (memoriale, pag. 3 in fondo);

                                         che tale impostazione giuridica è errata in partenza, un appellante dovendo spiegare per quali motivi la decisione impugna­ta sia da riformare, non quali motivi egli avrebbe dovuto correttamente far valere nell'at­to che è stato respinto dall'autorità;

                                         che, ad ogni buon conto, un ricorso per diniego formale di giustizia (art. 45 LPAmm, applicabile in virtù dell'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) poteva essere inteso solo a far sì che l'autorità di vigilanza ordinasse alla Commissione tutoria regionale di compiere senza indugio un determinato atto processuale o ¿ dandosi il caso ¿ di emanare la decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 6 ad art. 45 LPAmm);

                                         che nella misura in cui RI 1 chiede più o altro a questa Camera, l'appello esula dall'oggetto del litigio (consistente, appunto, nel diniego di giustizia in cui sarebbe caduta la Commissione tutoria regionale) e si rivela d'acchito irricevibile;

                                         che ciò vale non solo per quanto riguarda il postulato rientro dei figli a casa, ma anche per quanto attiene alla domanda di statuire ¿sulle richieste del signor RI 1 di cui al ricorso del 22 luglio 2005¿, per tacere del fatto che il ricorso del 22 luglio 2005 è stato accolto dall'autorità di vigilanza (decisione del 4 agosto 2005);

                                         che nelle circostanze descritte la questione è di sapere ¿ in definitiva ¿ se al momento in cui RI 1 ha interposto il ricorso per diniego di giustizia all'autorità di vigilanza la Commissione tutoria regionale rifiutasse di compiere o tardasse a eseguire un determinato atto processuale o, eventualmente, a emanare la decisione;

                                         che la risposta è negativa, giacché il 9 gennaio 2006 la Commissione tutoria regionale non era inoperosa, ma stava aspettando le osservazioni dello stesso RI 1 al rapporto del Servizio sociale di __________, il termine prorogato di 15 giorni giungendo a scadenza proprio quel 9 gennaio 2006;

                                         che nemmeno l'appellante, del resto, indica quale altro atto processuale la Commissione tutoria indugiasse ad assolvere in quel momento;

                                         che, ciò premesso, correttamente l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso per diniego di giustizia, tutte le altre considerazioni esposte dall'interessato nell'appello a questa Camera circa il suo comportamento processuale e la sua situazione familiare non essendo di alcuna pertinenza ai fini del giudizio;

                                         che, invero, nel ricorso per denegata giustizia all'autorità di vigilanza RI 1 lamentava anche la lentezza con cui la Commissione tutoria regionale procedeva nelle sue incombenze, la pratica pendente durando ormai da due anni senza che se ne vedesse la fine;

                                         che una doglianza del genere non poteva essere sollevata in un ricorso per diniego di giustizia, il quale non è destinato a censurare ritardi commessi dall'autorità nel passato, i quali potranno essere fatti valere se mai ¿ ove siano ancora di rilievo ¿ nell'ambito del rimedio giuridico esperibile contro la decisione finale (Borghi/Corti, op. cit., n. 5 in fine ad art. 45 LPAmm con richiami);

                                         che la decisione impugnata, pertanto, resiste alla critica anche sotto questo profilo;

                                         che di conseguenza l'appello presentato a questa Camera si dimostra largamente irricevibile e, nella limitata misura in cui è ricevibile, infondato;

                                         che un'altra questione è sapere, certo, se l'autorità di vigilanza non dovesse trattare il ricorso per denegata giustizia come istanza d'intervento gerarchico (art. 11 lett. a e f del regolamento di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 8 in fine alle osservazioni preliminari degli art. 420¿425), non essendo seriamente ammissibile che a distanza di due anni i figli dell'interessato si trovassero ancora collocati in un istituto sulla base di una decisione meramente provvisionale, per lo meno in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare la remora;

                                         che tuttavia nel quadro di una simile procedura l'istante non ha qualità di parte e non può impugnare il mancato intervento dell'autorità di vigilanza (analogamente, per quanto riguarda la vigilanza sulle fondazioni: Grüninger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 85);

                                         che, comunque sia, dovesse la Commissione tutoria regionale denotare ulteriori indugi, l'appellante potrà sempre sollecitare

                                         l'esecuzione dell'atto da compiere e, risultando infruttuoso il sollecito (Borghi/Corti, op. cit., n. 5 ad art. 45 LPAmm), inoltrare un nuovo ricorso per denegata giustizia all'autorità di vigilanza;

                                         che per quanto concerne il giudizio odierno gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono a rinunciare ¿ eccezionalmente ¿ a ogni prelievo;

                                         che non può entrare in linea di conto invece il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'appello risultando sprovvisto fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non ha formato oggetto di intimazione;

visto l'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

¿ , ; ¿  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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