Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2007 11.2006.149

26 juin 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,085 mots·~10 min·6

Résumé

Spese e ripetibili in caso di acquiescenza

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.149

Lugano, 26 giugno 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.149 (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 27 settembre 2006 da

 AP 1,  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

  AO 1,   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando ora sul decreto cautelare del 27 novembre 2006 con cui il Pretore ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano la conservazione pendente causa dei beni rivendicati;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato il 27 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 26 ottobre 2004 AP 1 ha denunciato AP 1 e AO 1 per appropriazione indebita, rimproverando loro di essersi impossessati di gioielli e gemme (per un valore complessivo di fr. 102 016.–) da lui lasciati per la vendita nel 1999 alla G__________ SA di Lugano, nel frattempo fallita. Il Procuratore pubblico ha sequestrato il 27 ottobre 2004 i gioielli e le pietre preziose residue, inventariate nel fallimento della G__________ SA, e ne ha disposto la conservazione all'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano (dove già si trovavano). Con decreto dell'11 febbraio 2005 egli ha deciso tuttavia di non far luogo a procedimento penale, non ravvisan­do indizi di reato. Dato nondimeno che AP 1 contestava il diritto di AO 1, già amministratrice unica della G__________ SA, di rientrare in possesso dei beni residui, il Procuratore pubblico ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti di mantenere il deposito e ha rinviato le parti a far valere le loro pretese davanti al foro civile (art. 165 cpv. 2 terza frase CPP).

                                  B.   Visto il decreto di non luogo a procedere, l'Ufficio dei fallimenti ha invitato l'11 novembre 2005 AP 1 a versare i costi per il deposito dei preziosi nel 2005 (fr. 400.–) e quelli che sarebbero maturati nel 2006 (fr. 350.–). AP 1 ha corrisposto la somma di fr. 400.– e il 31 gennaio 2006 ha invitato AO 1 ad assumere “il pagamento proporzionale dei surriferiti costi” nel caso in cui rivendicasse la proprietà dei beni. L'interessata non consta avere reagito alla lettera. Il

                                         17 mag­gio 2006 l'Ufficio dei fallimenti ha comunicato AO 1 che AP 1 rivendicava i preziosi del deposito, i quali gli sarebbero stati consegnati, salvo opposizione da parte sua. La destinataria ha reagito il 31 maggio 2006, opponendosi alla prospettiva ed esigendo la restituzione dei beni a lei medesima. L'Ufficio dei fallimenti ha comunicato così il 14 luglio 2006 a AP 1 che, qualora non fosse stato adito il giudice civile, i beni sarebbero stati ritornati “direttamente nelle mani di chi li consegnò a suo tempo nell'ambito del fallimento G__________ SA”.

                                  C.   AP 1 ha promosso causa il 27 settembre 2006 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse accertata la sua proprietà sui gioielli e le pietre preziose inventariate nel fallimento della G__________ SA, con diritto di ottenerne la consegna. In via cautelare egli ha chiesto che fosse ordinato all'Ufficio dei fallimenti di conservare i beni litigiosi fino al termine della causa. Statuendo il 28 settembre 2006 inaudita parte, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare e ha impartito all'Ufficio dei fallimenti l'ordine richiesto, rinviando l'attribuzione della tassa di giustizia (fr. 400.–), delle spese e delle ripetibili al decreto che sarebbe stato emesso dopo il contraddittorio. Al­l'udienza del

                                         16 ottobre 2006, destinata al contraddittorio, AO 1 ha dichiarato di non opporsi al­l'istan­za provvisionale avversaria, “riservata comunque ogni contestazione da sollevarsi nel merito della vertenza”. Preso atto di ciò, con decreto cautelare del 27 novembre 2006 il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato l'ordine del 28 settembre precedente all'Ufficio dei fallimenti. La tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese, da anticipare dall'attore, sarebbero “state accollate con il giudizio di merito e così le ripetibili”.

                                  D.   Contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2006 per veder addebitare la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (da lui quantificate in fr. 150.–) alla convenuta, con riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2007 AO 1 difende l'operato del Pretore, ma dichiara di astenersi dal formulare conclusioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha motivato il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili del decreto cautelare con l'argomento che l'adesione della convenuta alla richiesta di conservare i beni pendente causa presso l'Ufficio dei fallimenti “non può costituire una vera e propria acquiescenza”, il blocco dei preziosi non essendo stato ordinato a carico della convenuta. A suo parere poi, “alla luce anche delle contestazioni sollevate dalla convenuta con la sua risposta di causa”, si giustificava di rinviare il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili del decreto cautelare al merito.

                                   2.   L'appellante ricorda che l'attribuzione degli oneri processuali e delle ri­petibili in sede cautelare va decisa subito, non rinviata al merito. E siccome – egli soggiunge – nella fattispecie la convenuta ha dichiarato di non opporsi alla domanda, compiendo un atto di acquiescenza, le spese vanno a carico di lei. Secondo AP 1, contrariamente a quanto crede il Pretore, poco importa che l'ordine di conservare i preziosi per la durata della causa sia stato impartito all'Ufficio dei fallimenti. Decisivo è – egli sottolinea – che la convenuta non abbia resistito all'istanza.

                                   3.   A ragione l'appellante censura anzitutto il rinvio al merito del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili del decreto cautelare. Tale modo di procedere non entra più in linea di conto da almeno vent'anni (Rep. 1985 pag. 306 consid. 3 con rinvio) e mal si comprende sulla base di quale norma il Pretore continui ad applicarlo. In realtà il giudizio sull'attribuzione degli oneri processuali e sulle ripetibili del decreto cautelare doveva avvenire senza indugio, nel dispositivo impugnato. Ora, chi acquiesce in un processo civile, ovvero chi aderisce alla richiesta della controparte o riconosce esplicitamente tale richiesta, va considerato – di regola – soccombente (Rep. 1985 pag. 146 in alto). Deve rifondere quindi all'avversario “le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili” (art. 148 cpv. 1 CPC).

                                   4.   Nel caso in esame la convenuta ha dichiarato al­l'udienza del 16 ottobre 2006 di non opporsi alla domanda provvisionale. Non ha rinunciato a esprimersi, né si è rimessa al giudizio del Pretore. Non ha sollevato obiezioni, né ha posto una qualsivoglia condizione. Pur riservandosi ogni mezzo di difesa nel merito, essa ha dato atto di non resistere alla richiesta cautelare. Tale comporta­men­to raffigura per l'essenziale acquiescenza. Che l'ordine di conservare i preziosi fosse rivolto all'Ufficio dei fallimenti nulla muta, indipendentemente dal fatto che il Pretore abbia citato all'udienza del 16 ottobre 2006 anche un rappresentante di tale Ufficio. Chi ha interesse al blocco è e rimane infatti la convenuta, non l'Ufficio dei fallimenti. Ne segue che, per principio, la convenuta deve sopportare gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio cautelare. Ciò premesso, resta da esaminare se in concreto soccorressero “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per addebitare tali costi – in tutto o in parte – all'istante.

                                   5.   La questione va risolta tenendo conto del comportamento preprocessuale della convenuta. “Giusti motivi” per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese e ripetibili potrebbero sussistere, ad esempio, nell'ipotesi in cui un convenuto si veda citare in giudizio senza essere stato previamente interpellato dall'attore o senza avere avuto modo di manifestare i suoi reali propositi riguardo all'oggetto del litigio. Aderisse egli per la prima volta alla richiesta avversaria in tribunale, potrebbe apparire giusto tenerlo indenne – in tutto o in parte – da oneri processuali e da ripetibili. L'attuale fattispecie non denota nulla di simile. Il

                                         31 gennaio 2006 AP 1 ha invitato AO 1, come detto, ad assumere “il pagamento proporzio­nale” dei costi di deposito qualora lei medesima intendesse rivendicare la proprietà dei beni. La destinataria non pretende di avere reagito. Non ha consentito in alcun modo al deposito, neppure a condizione che i costi fossero assunti dallo stesso AP 1, il quale ha dovuto così instare per il provvedimento cautelare davanti al giudice.

                                   6.   Certo, AP 1 avrebbe dovuto promuovere in ogni modo azione di rivendicazione, giacché in caso contrario l'Ufficio dei fallimenti avrebbe ritornato i beni “direttamente nelle mani di chi li consegnò a suo tempo nell'ambito del fallimento G__________ SA” (sopra, lett. B). Un conto però è la causa di merito e un altro è il procedimento cautelare. L'una non implicava l'altro. L'ordine di custodia impartito all'Ufficio dei fallimenti è una misura d'urgenza, la cui legittimità non andava apprezzata con criteri di merito (come sembra supporre il Pretore, tanto da rinviare il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili), bensì sulla scorta dell'art. 376 cpv. 1 CPC. E in concreto il procedimento cautelare sarebbe risultato superfluo ove la convenuta non avesse aspettato l'udienza in Pretura del 16 ottobre 2006 per dichiarare di non opporsi all'ordine di custodia. Quanto alle “contestazioni sollevate dalla convenuta con la sua risposta di causa” – cui il primo giudice allude per giustificare il dispositivo impugnato – esse potevano apparire di rilievo, se mai, per valutare la parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito (uno dei presupposti evocati dall'art. 376 cpv. 1 CPC: Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 in fine). Nemmeno il Pretore reputa, tuttavia, che l'azione di rivendicazione sembri già di primo acchito destinata all'insuccesso.

                                   7.   Se ne conclude che nel caso precipuo non emergono elementi suscettibili di giustificare, in relazione al decreto impugnato, una deroga al precetto della soccombenza. La tassa di giustizia di fr. 500.– (non contestata nel suo ammontare) e le spese andavano poste così a carico della convenuta, con obbligo per lei di rifondere all'istante eque ripetibili. L'appellante medesimo limitando la richiesta di indennità a fr. 150.–, non v'è ragione di fissare importi più elevati. In appello la situazione è diversa, la convenuta essendosi astenuta dal formulare conclusioni, ciò che le evita di risultare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). D'altro lato non si può dire nemmeno ch'essa abbia indotto in errore il primo giudice, tant'è che all'udienza del 16 ottobre 2006 non ha proposto di addebitare le spese del decreto cautelare al­l'istante e nemmeno ha protestato ripetibili. In circostanze siffatte giova rinunciare in appello al prelievo di oneri processuali, mentre la mancanza di una parte “soccombente” esclude l'assegnazione di ripetibili.

                             8.    Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 361 519.80, pari al valore della merce inventariata nel fallimento della G__________ SA rivendicata dall'attore: petizione, pag. 3 in alto) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 150.– per ripetibili.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2006.149 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2007 11.2006.149 — Swissrulings