Incarto n. 11.2006.139
Lugano 25 gennaio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura inc. 565.2002/R.34.2006 (approvazione del rendiconto del rappresentante provvisorio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
ad
CO 2, , , e alla Commissione tutoria regionale 11, Losone;
premesso che con decisione 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 di Losone ha provvisoriamente privato AP 1 (1967) dell'esercizio dei diritti civili, nominandole CO 2 quale rappresentante a norma dell'art. 386 CC;
rilevato che il rendiconto e rapporto morale da questi presentato il 24 gennaio 2006 è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale il 9 maggio 2006;
accertato che contro tale decisione AP 1 è insorta il 19 maggio 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha parzialmente accolto il ricorso con decisione del 26 ottobre 2006 e ha modificato il rendiconto morale, espungendo determinate frasi;
preso atto che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello del 16 novembre 2006 per ottenere l'annullamento dell'approvazione relativa al rapporto morale e la reintegrazione in quest'ultimo delle frasi espunte, essendo sua intenzione trasmettere il documento al Procuratore pubblico e denunciare il rappresentante per diffamazione;
ricordato che il 5 dicembre 2006 l'appellante è stata invitata a depositare entro giovedì 28 dicembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
appurato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non
avendo formato oggetto di intimazione;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– , ;
– , ;
– , , .
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.