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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2008 11.2006.133

25 novembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·712 mots·~4 min·2

Résumé

Stralcio dell'appello dai ruoli per transazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.133

Lugano 26 novembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.83 (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 10 maggio 2005 da

AP 1 (,)  

contro  

 AP 1, (. PA 1);

                                         premesso che AO 1 è proprietaria delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, mentre AP 1 e la moglie AP 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della contigua particella n. __________;

                                         ricordato che con sentenza del 27 ottobre 2006 il Pretore della giurisdizione di __________, adito da AO 1, ha ordinato a AP 1 “di togliere entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza ogni oggetto suscettibile di ostacolare l'apertura esistente tra i fondi n. __________ e n. __________ RFD di __________, volta a far penetrare la luce naturale nella camera al fondo particellare n. __________ RFD di __________, di proprietà AO 1 (in particolare i due pannelli, bianco e color legno, di cui ai considerandi)”;

                                         constatato che il Pretore ha ingiunto altresì ai convenuti, nella sentenza, di “astenersi in futuro dall'ostacolare l'apertura esistente tra i fondi n. __________ e n. __________ RFD di __________, volta a far penetrare la luce naturale nella camera al fondo particellare n. __________ RFD di __________, di proprietà AO 1”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 233.20 a carico dei soccombenti, in solido, tenuti a rifondere all'istante fr. 1800.– per ripetibili;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 sono insorti con un appello del 13 novembre 2006 nel quale hanno chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         rilevato che con lettera del 17 ottobre 2008 AP 1 hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con AO 1, chiedendo di conseguenza lo stralcio del­l'appello dai ruoli;

                                         accertato che, interpellati dal giudice delegato, gli appellanti si sono dichiarati consapevoli il 4 novembre 2008 del fatto che, non avendo esibito la transazione da riprodurre nell'odierno decreto, passerà formalmente in giudicato la sentenza del Pretore;

                                         appurato per lo meno che in ossequio all'accordo predetto gli

                                         oneri processuali vanno a carico di chi li ha anticipati, compensate le ripetibili;

                                         ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito;

                                         stabilito che in simili condizioni la tassa di giu­stizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto dell'intervenuto accordo. L'appello è stralciato dai ruoli per transazione.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–        ; –        ,.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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