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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.02.2011 11.2006.132

14 février 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,558 mots·~13 min·5

Résumé

Contestazione della nomina di un tutore

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.132

Lugano 14 febbraio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 592.2004 (contestazione della nomina del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (patrocinata d PA 1)  

alla  

 Commissione tutoria regionale 12, Minusio   per quanto riguarda la nomina dell'    avv. CO 2

                                         a tutore di S__________,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 21 ottobre 2004 la Commissione tutoria regionale 12 ha istituito in favore di S__________ (1957) una rappresentanza (art. 386 CC), affidata al__________ __________, e il 24 gennaio 2005 ha dato avvio a una procedura di interdizione, che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato il 18 aprile 2005 in base all'art. 369 CC. Tutrice è stata designata la stessa __________ __________. Dal 2 febbraio 2005 S__________ è collocata nel foyer “__________” del Centro __________ a __________.

                                  B.   Il 2 maggio 2006 è deceduta __________, madre dell'interdetta, che con testamento olografo del 23 aprile 2003 ha preteso di nominare AP 1 tutrice della figlia. __________ __________ avendo rinunciato alla carica, la Commissione tutoria regionale l'ha sostituita il 20 luglio 2006 con CO 2. AP 1 ha dichiarato il 26 luglio 2006 di opporsi a tale scelta (art. 388 cpv. 2 CC) e ha proposto sé medesima. Non intendendo accogliere la richiesta (art. 388 cpv. 3 CC), la Commissione tutoria regionale ha trasmesso il caso all'Autorità di vigilanza con osservazioni del 31 agosto 2006. Statuendo il 9 ottobre 2006 sull'opposizione, l'Autorità di vigilanza sulle tutele l'ha respinta.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 ottobre 2006 per ottenere, previa assunzione di varie prove, la sua designazione a tutrice e la conseguente riforma della decisione impugnata. Invitato a

                                         esprimersi, CO 2 ha postulato il 29 novembre 2006 la reiezione dell'appello. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni, limitandosi il 7 dicembre 2006 a confermarsi nel proprio operato.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La decisione essendo stata notificata nella fattispecie anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di appello rimane quella degli art. 307 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Inoltrato in tempo utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante ha chiesto il 13 dicembre 2006 di replicare alle osservazioni dell'CO 2. Il presidente della Camera le ha risposto il 27 dicembre 2006 che l'opportunità di una replica sarebbe stata valutata dal giudice delegato (DTF 132 I 42 consid. 3). In seguito la giurisprudenza è cambiata, nel senso che essa conferisce ormai a un ricorrente il diritto di replicare in tutte le procedure giudiziarie, purché la replica intervenga con sollecitudine (sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007 dell'11 febbraio 2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008 pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100; v. ora DTF 135 II 384 consid. 1.3). Se dopo la risposta della controparte il ricorrente non si attiva entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità statuisce. Nel caso in esame l'appellante, patrocinata da un legale, avrebbe quindi potuto replicare senza più chiedere autorizzazioni dopo essere giunta a conoscenza della nuova prassi federale – pubblicata – che la abilitava a procedere. Essendo rimasta inattiva, v'è da presumere che abbia rinunciato.

                                   3.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, nella fattispecie, dopo avere rilevato che AP 1 non contestava la designazione dell'CO 2 valendosi di motivi correlati alla persona di quest'ultimo (inidoneità, esclusione), ma si limitava a pretendere di essere più atta all'incarico. Se non che – essa ha soggiunto – S__________ manifestava evidenti timori nei confronti della zia. Che tali paure fossero giustificate o no poco giovava, come poco soccorreva inquisire sulle accuse di “comportamenti sessuali non appropriati” a lei rivolte e men che meno interessava la designazione di AP 1 contenuta nel testamento di __________. Determinante risultava che AP 1 era entrata in conflitto con “i vari servizi e persone che si occupano di S__________”. E il bene di quest'ultima richiedeva la nomina di una persona che conservasse “un atteggiamento neutrale nei confronti di tutti”, dai medici curanti ai responsabili del foyer in cui soggiorna la pupilla. Onde, in definitiva, la conferma dell'CO 2 come tutore.

                                   4.   Nell'appello AP 1 insta per l'assunzione di numerose prove (ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC ticinese). Esse non porterebbero tuttavia alcun verosimil­e elemento di rilievo ai fini del giudizio. Il richia­mo dalla Commissione tutoria regionale dell'incarto completo relativo a S__________ poco sussidia, i fatti narrati dall'appellante potendosi anche presumere esatti senza che ciò appaia incidere sul risultato. L'edizione dalla notaia __________ di una copia autentica del rogito n. 457 del 10 maggio 2006 con cui è stato pubblicato il testamento di __________ non è d'interesse, il contenuto del testamento essendo pacifico. I primi sette testimoni di cui l'appellante sollecita l'escussione dovrebbero servire a chiarire i rapporti tra AP 1 e S__________. Che fino al 2005 tali rapporti fossero positivi è nondimeno fuori discussione, né è contestato che __________ abbia avuto modo di elogiare a suo tempo l'operato di AP 1. Per quanto riguarda gli altri sei testimoni, l'apprezzamento anticipato della loro valenza istruttoria non induce a conclusioni diverse.

                                         La dott. __________, terapeuta di S__________, dovrebbe illustrare i suoi rapporti con AP 1, spiegare quali sarebbero i “comportamenti sessuali non appropriati” che si rimproverano a quest'ultima nei confronti della pupilla e descrivere quali siano i rapporti suoi con la pupilla stessa. In realtà poco giova inquisire sui rapporti della terapeuta con la pupilla o della terapeuta con l'appellante, né tanto meno sui “comportamenti non appropriati” di AP 1. L'Autorità di vigilanza ha approvato la designazione dell'CO 2 a tutore – come detto – non per inconciliabilità personale tra l'appellante e la pupilla, ma per le tensioni manifestatesi tra l'appellante e “i vari servizi e persone che si occupano di S__________” (decisione impugnata, consid. 3 in fine). Altrettanto vale per la postulata audizione del dott. __________, il quale dovreb­be rievocare i rapporti tra AP 1 e S__________, oltre a quelli tra l'appellante e la dott. __________                                                          Né appare d'ausilio l'audizione dell'__________, che dovrebbe deporre sull'ammontare del patrimonio della pupilla (fuori questione), come pure sui rapporti tra l'appellante e __________, che non sono – come si è visto – contestati. I tre testimoni che dovrebbero descrivere “le attività presso il Centro __________” e i rimproveri mossi all'appellante appaiono ininfluenti per motivi analoghi, l'appellante non pretendendo che le relazioni tra lei e gli operatori di quell'istituto non si siano compromessi. Quanto agli ulteriori due testimoni, essi dovrebbero attestare le capacità e la moralità di AP 1, ma simili qualità non sono in forse, onde la verosimile inutilità di quei mezzi istruttori.

L'appellante postula infine una perizia psichiatrica su __________. Mal si comprende tuttavia in che nesso stia un referto siffatto con le frizioni insorte tra l'appellante e “i vari servizi e persone che si occupano di S__________”, determinanti secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele per preferire l'CO 2 alla funzione di tutore. Ne segue che, sostanzialmente fuori argomento, le prove offerte dall'interessata vanno respinte. Nulla osta, ciò premesso, all'esame dell'appello.

                                   5.   Nel merito AP 1 insorge anzitutto contro la designazione dell'CO 2 in veste di tutore poiché, a suo avviso, non sussistono motivi per scostarsi dall'art. 380 CC, il quale garantisce la priorità di un parente idoneo. Essa fa valere di essersi sempre occupata attivamente della nipote e sottolinea che i rapporti con lei sono sempre stati ottimi. Nulla giustificherebbe perciò la decisione di nominare un estraneo.

                                         a)   Accertato che non sia data una causa di esclusione (art. 384 CC), l'autorità nomina a tutore una persona maggiorenne

                                               “idonea all'ufficio” (art. 379 cpv. 1 CC). Sussiste motivo di esclusione, in particolare, quando il potenziale tutore si trovi in seria collisione di interessi con l'interdetto (art. 384 n. 3 CC) o in collisione di doveri, ovvero in contrasto tra obblighi professionali e doveri di tutore. L'autorità tutoria valuta l'idoneità dei candidati liberamente, secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene dell'interdetto e del diritto preferenziale riconosciuto ai parenti prossimi (art. 380 CC). L'attitudine dev'essere vagliata da un duplice profilo: prima si verifica la propensione ad assumere l'incarico in genere, poi la propensione riferita al caso specifico. Ciò implica una prognosi sulla capacità del tutore a instaurare un rapporto di fiducia con il pupillo, ad amministrare il denaro, ad agire e a comportarsi ragionevolmente, a essere disponibile e a gestire la tutela dal lato fisico, psichico e temporale. In seguito si esamina l'esistenza, sulla base delle circostanze, di un'attitudine adeguata alle necessità del pupillo (RDAT I-1999 pag. 224 consid. 7 con richiami di dottrina).

                                         b)   Che in concreto l'__________ abbia avuto modo di lodare a suo tempo l'assistenza prestata da AP 1 a S__________ è vero. È altrettanto vero però che in seguito le relazioni tra quest'ultima e AP 1 si sono incrinate. Il 10 giu­gno 2005 la stessa __________ ha scritto alla Commissione tutoria regionale, dicendosi esasperata per “le continue ingerenze” di AP 1 nell'operato dei responsabili che gestiscono il centro in cui l'interdetta è collocata, al punto che S__________ era atterrita dall'idea di essere portata via da AP 1 (act. 2, allegato A). Ciò è stato confermato il 3 agosto 2005 anche dagli operatori del foyer (act. 2, allegato C, pag. 2 in basso). La dott. __________ ha confermato altresì il 18 agosto 2005 che la tutelata manifestava disagio nei confronti della zia, tanto che il giorno prima non aveva voluto farle visita, e aveva finanche timore di lei (act. 2, allegato C, 1° e 2° foglio del verbale). Quali fossero le cause di tale pauroso imbarazzo, per finire, poco conta. Sta di fatto che le pressioni di AP 1 sono continuate a lungo e sono pervenute anche a terzi, il dott. __________ di __________ avendo chiesto nel 2006 un incontro chiarificatore, rifiutato però dall'appellante (act. 2, allegato D). Ora, non può seriamente candidarsi alla carica di tutore una persona verso la quale l'interdetto si sente a disagio, di cui il l'interdetto ha paura o che l'interdetto non vuole incontrare. Tanto meno appare idoneo alla funzione chi all'interdetto incute sensi di colpa o esercita pressioni sul personale curante perché l'interdetto gli sia consegnato. Su questo punto l'appello in esame è destinato all'insuccesso.

                                   6.   Sostiene l'appellante che la dott. __________ non è attendibile quando parla di lei, essendo stata implicata in una “spigolosa vertenza” riguardante la rendita di invalidità chiesta dal fratello dell'appellante. L'intervenuta “spigolosa vertenza”, risalente al 2001/2002, emerge dagli atti (act. 4, allegato 4 con particolare riferimento ai doc. 22 segg.). Che in seguito a ciò i rapporti tra AP 1 e la dott. __________ non siano idilliaci è possibile. Nemmeno l'appellante asserisce però che la terapeuta abbia mentito quando ha accennato nel 2005 al disagio palesato da S__________ verso di lei, al fatto che il 17 agosto 2005 S__________ non abbia voluto farle visita o alla circostanza che la tutelata abbia timore della sua persona. Pretendere di sottoporre la professionista a interrogatorio nelle condizioni descritte servirebbe solo ad acuire polemiche.

                                   7.   AP 1 insiste perché si indaghi sulla natura e sull'origine delle “tensioni tra l'opponente e i vari servizi e persone che si occupano di S__________”, chiedendo inoltre di inquisire sull'“oppor­tunità della permanenza della pupilla presso il __________, poiché, a mente dell'appellante, non confacente alle condizioni personali della pupilla”. Le richieste non sono pertinenti. Intanto perché – come si è rilevato – poco soccorre indagare sulle “tensioni tra l'opponente e i vari servizi e persone che si occupano di S__________”. Le tensioni esistono e chi ambisce alla funzione di tutore non può permettersi di amplificare i propri disaccordi fino a generare una spirale di conflitto con gli operatori terapeutici. Un conto è dissentire dall'azione di un tutore (responsabile delle cure prodigate al pupillo), nel qual caso ogni persona avente un interesse legittimo può adire la Commissione tutoria regionale (e, contro la decisione della medesima, l'Autorità di vigilanza sulle tutele), un altro è esercitare pressioni sui servizi cui è affidato il pupillo, interferendo nella loro attività e lamentandosi verso terzi fino a importunarli (si è alluso al fastidio mostrato dal dott. __________). Chi si atteggia in quest'ultimo modo denota un'indole al contrasto difficilmente compatibile con la funzione di tutore, quand'anche sia parente dell'interdetto. Preferendole una persona neutra, l'autorità tutoria non ha sicuramente violato perciò l'art. 380 CC.

                                   8.   Infine AP 1 fa notare che – contrariamente a quanto asserisce la Commissione tutoria regionale – l'__________ non si è mai dovuta occupare di questioni legali correlate all'eredità fu __________. Invero non è dato di capire il senso dell'appunto. L'avv. __________ ha, comunque sia, rinunciato spontaneamente alla funzione di tutrice. Mal si intravede dunque perché l'appellante reiteri nel chiamarla in causa. Anche al proposito l'appello manca di fondamento.

                                   9.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 2, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                10.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), la via giudiziaria è quella del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'CO 2 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; – Commissione tutoria regionale 12, Minusio; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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