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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2007 11.2006.116

18 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·669 mots·~3 min·7

Résumé

Stralcio dai ruoli per ritiro dell'appello;

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.116

Lugano 18 ottobre 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.69 (misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 18 aprile 2006 da

AO 1   (patrocinato PA 2 )  

contro  

AP 1,   (patrocinata PA 1 );  

                                         premesso che davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città pende una causa di separazione intentata il 9 settembre 2002 da AP 1 nei confronti del marito AO 1;

                                         ricordato che il 18 aprile 2006 AO 1 si è rivolto al Pretore chiedendogli di ripristinare e definire in via provvisionale l'esercizio delle sue relazioni personali con i figli P__________ (2001) e S__________ (1998);

                                         accertato che con decreto cautelare del 10 ottobre 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha disciplinato il diritto di visita paterno “per i prossimi otto mesi”, sotto sorveglianza, al Punto d'incontro __________, confermando inoltre l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC) in favore dei figli;                                              

                                         constatato che AP 1 ha impugnato tale decisione con un appello del 23 ottobre 2006 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la revoca del diritto di visita;

                                         rammentato che con decreto del 27 ottobre 2006 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

                                         osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

                                         preso atto che il 2 ottobre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, il periodo di otto mesi oggetto della regolamentazione litigiosa essendo ormai decorso;

                                         stabilito che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;

                                         appurato che – di regola – la desistenza implica l'addebito delle tassa di giustizia e delle spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

                                         riconosciuto nondimeno che nel caso precipuo le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere al prelievo di oneri;

                                         rilevato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

                                         ritenuto, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, che tale diritto è di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

                                         considerato che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, di modo che la domanda va dichiarata senza interesse;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'interes-se.

                                    4.   Intimazione:

   ;    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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