Incarto n. 11.2006.1
Lugano, 15 settembre 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 165.1997/R.84.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
CO 1
a
AP 1 (patrocinata RA 1 )
riguardo alla privazione della custodia parentale sulla figlia
M__________ __________ (1996);
premesso che con decisione del 28 novembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha conferito alla dott. __________ __________ __________ di __________ l'incarico di eseguire “una valutazione sul nucleo familiare di AP 1 in considerazione della decisione emanata [il 13 ottobre 2005] dalla CO 1 di privazione [provvisoria] della custodia parentale sulla figlia M__________”;
accertato che AP 1 ha presentato un appello del 27 dicembre 2005 inteso a far dichiarare nulla tale decisione, competente per materia essendo – a suo avviso – il solo giudice civile;
preso atto che nel frattempo la Sezione degli enti locali ha deciso, il 13 giugno 2006, il collocamento della figlia in internato all'Istituto __________ di __________ fino al termine del ciclo scolastico elementare;
constatato che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato;
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello, superato dagli eventi, è divenuto privo d'interesse pratico e attuale;
rilevato che l'appellante è stata invitata con ordinanza presidenziale del 25 luglio 2006 a esprimersi in proposito e a precisare se insistesse per l'attribuzione di ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo stralcio dell'appello dai ruoli senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili;
considerato che AP 1 è rimasta silente;
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria