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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.08.2006 11.2005.93

2 août 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·928 mots·~5 min·3

Résumé

Stralcio dai ruoli per transazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.93

Lugano, 2 agosto 2006/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 277.1994/R.40.2004 (mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

AP 1  

alla

CO 1

                                         in merito alla sua rimunerazione come ex curatrice di

CO 2 attualmente di ignota dimora

                                         (rappresentato dal curatore avv. __________ __________,;

esaminati gli atti.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Interpellata dall'avv. dott. AP 1 come ex curatrice di CO 2, il 29 aprile 2004 la CO 1 ha comunicato alla legale che avrebbe dovuto incassare la mercede di fr. 15 420.65 presso il curatelato personalmente, l'autorità tutoria anticipandone l'ammontare solo in caso di escussione infruttuosa (art. 19 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2).

                                  B.   Contro tale comunicazione l'avv. dott. AP 1 è insorta il 10 maggio 2004 all'autorità di vigilanza sulle tutele, sostenendo che CO 2 non avrebbe mai saldato il debito, anche perché ormai era partito all'estero. Con decisione del 7 giugno 2005 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese, rilevando che l'ex curatrice avrebbe potuto procedere nei confronti di CO 2 per il tramite del nuovo curatore.

                                  C.   L'avv. dott. AP 1 ha appellato il 28 giugno 2005 la decisione dell'autorità di vigilanza, chiedendone la riforma nel senso di condannare la CO 1 a versarle l'ammontare della mercede. Preliminarmente essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso di vedersi esonerare dal pagamento di tasse e spese. La CO 1 non ha formulato osservazioni. Il nuovo curatore di CO 2 ha comunicato il 14 luglio 2005 di essersi sempre attenuto alle indicazioni dell'autorità tutoria.

                                  D.   Il 14 luglio 2006 l'avv. dott. AP 1 ha informato questa Camera di avere stipulato un accordo con la CO 1, sicché la causa può essere stralciata dai ruoli. La CO 1 ha trasmesso a questa Camera, il 27 luglio 2006, copia dell'intesa raggiunta con la legale.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che in concreto la transazione conclusa il 30 giugno 2006 ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo), sostituendo per volontà delle parti la sentenza impugnata.

                                   2.   Rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di appello. Nella transazione le parti hanno convenuto che l'appellante avrebbe ritirato il ricorso “con richiesta dal prescindere dall'incasso di tasse e spese o con eventuali spese di giudizio di I e II grado a carico della CO 1” (clausola n. 3). Nel caso specifico nulla giustificherebbe, in sé, di soprassedere alla riscossione di una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG) e delle spese. Se non che, tali oneri andrebbero per finire a carico della CO 1, come hanno pattuito le parti medesime. E così sarebbe, del resto, anche senza accor­do, giacché in seguito alla transazione la legale ottiene causa sostanzial­mente vinta, pur rinunciando a interessi moratori sul capitale e a ripetibili per la procedura davanti all'autorità di vigilanza. Nelle condizioni descritte appare pertanto equo, questa volta, rinunciare all'addebito di tasse e spese a un organismo con compiti di diritto pubblico come l'autorità tutoria. Quanto a ripetibili di appello, la transazione non ne prevede e nemmeno l'appellante più ne rivendica. Non si pone problema, invece, per gli oneri processuali di seconda sede, l'autorità di vigilanza non avendone prelevati.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante va dichiarata senza oggetto, nulla riscuotendosi per l'emanazione dell'odierno decreto.

Per questi motivi,

decreta:                    I.   Si prende atto della seguente transazione:

                                         In riferimento all'inc. 11.2005.93 pendente davanti al Tribunale d'appello con ricorso del 28 giugno 2005 le parti convengono quanto segue:

                                         1.  La CO 1 versa immediatamente (oggi stesso) all'avv. dott. AP 1 la somma di fr. 15 420.65.

                                         2.  L'avv. dott. AP 1 cede alla CO 1 ogni sua pretesa nei confronti di CO 2, in particolare la nota d'onorario del 30 aprile 2003 di fr. 22 029.50 più interessi e spese. A fronte di tale cessione, quando lo riterrà opportuno, la CO 1 potrà ritirare i precetti esecutivi che sono stati fatti spiccare nei confronti di CO 2.

                                         3.  A seguito dell'accordo transattivo l'avv. dott. AP 1 provvede a ritirare il ricorso pendente con richiesta di prescindere dall'incasso di tasse e spese o con eventuali spese di giudizio di I e II grado a carico della CO 1.

                                         4.  Dopo lo stralcio della causa dai ruoli l'avv. dott. AP 1 provvederà a ritirare il precetto esecutivo che è stato fatto spiccare nei confronti della CO 1 rispettivamente del Comune di Mendrisio in relazione alla nota d'onorario.

                                         Lugano, 30 giugno 2006

                                   II.   Si prende atto che in seguito alla transazione sopra riprodotta l'avv. dott. AP 1 dichiara di ritirare l'appello, il quale è stralciato dai ruoli.

                                   III.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                 IV.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza oggetto.

                                  V.   Intimazione:

–; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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