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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.06.2007 11.2005.84

15 juin 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·630 mots·~3 min·7

Résumé

Azione possessoria

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.84

Lugano, 15 giugno 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2000.806 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 22 novembre 2000 da

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro  

  , , cui sono subentrati gli eredi   , , e   ,  (patrocinati dall' , )  AP 1 AP 1 (patrocinati dall'  PA 1 ),  

                                         visto l'appello del 22 giugno 2005 introdotto da AP 1 e AP 2 contro il decreto del 17 giugno 2005 con cui il Pretore ha parzialmente accolto una loro istanza di restituzione in intero del 12 dicembre 2002 per produrre nuovi mezzi di difesa;

                                         preso atto che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         ricordato che con decisione del 16 aprile 2007, motivata in fatto e in diritto, questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

                                         accertato che il 18 aprile 2007 gli appellanti sono stati invitati a depositare entro venerdì 11 maggio 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10 370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         preso atto che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né gli appellanti constano avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

                                         ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

                                         stabilito che l'istante ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, avendo presentato un memoriale di osservazioni per il tramite di un patrocinatore;

                                         rammentato che il valore litigioso dell'azione supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, ove appena si pensi alle opere di premunizione o di consolidamento prospettate dal perito nel suo referto del 13 febbraio 2002 (pag. 33 seg.);

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Gli, oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà,

                                         fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    o; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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