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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.05.2005 11.2005.64

19 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,498 mots·~7 min·2

Résumé

contributo alimentare per il figlio

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.64

Lugano, 19 maggio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.97 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 maggio 2004 da

AO 1 (2004), (rappresentato dal curatore avv. , )  

contro  

AO 1 (ora patrocinato dall'avv. , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accertato che AP 1 (1981) è padre di AO 1, avuto da __________ (1974) l'8 gennaio 2004. A titolo di contributo alimentare AP 1 è stato condannato a versare per il figlio fr. 900.– mensili dal giorno della nascita, più gli eventuali assegni familiari. La tassa di giustizia (imprecisata) e le spese sono state poste a carico dello Stato, con obbligo per il convenuto di rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili. Con decisione di quello stesso 4 aprile 2005 AP 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  B.   AP 1 ha impugnato la sentenza del Pretore con un appello del 27 aprile 2005 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche davanti a questa Camera, il contributo alimentare per il figlio sia annullato e il giudizio litigioso riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni del minorenne, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni caso, il fabbisogno minimo; l'eventuale ammanco è a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).

                                   2.   Nella fattispecie il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro del bambino, senza il costo della cura e dell'educazione, in fr. 1230.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e in fr. 1255.– mensili dopo di allora (raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edizioni 2003 e 2005). Data l'età del piccolo, egli ha ritenuto che __________, senza attività lucrativa, adempia già i suoi doveri nei confronti del figlio prestando cura e educazione in natura. Nella misura del possibile incombe dunque al convenuto – ha soggiunto il primo giudice – assicurare il fabbisogno in denaro.

                                   3.   Per quanto riguarda AP 1, il Pretore ha rilevato che dal

                                         1° gennaio al 9 agosto 2003 questi ha guadagnato mediamente fr. 3200.– mensili. Rimasto disoccupato, da allora egli percepisce indennità di disoccupazione calcolate su un salario assicurato di fr. 3358.– lordi mensili. E siccome il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 300.–), a mente del Pretore egli può versare a AO 1 la differenza di fr. 900.– mensili, più gli eventuali assegni familiari. Considerata la situazione del debitore, il primo giudice ha rinunciato a fissare contributi scalari in base all'età del figlio.

                                   4.   L'appellante fa valere – in sintesi – che, nell'attuale situazione in cui versa il mercato del lavoro, la sua capacità di reddito non eccede l'ammontare delle indennità di disoccupazione percepite (in media fr. 2450.– netti mensili) e che il suo fabbisogno minimo non è di soli fr. 2300.–, bensì di almeno fr. 2500.– mensili, dovendosi tenere calcolo anche dell'onere fiscale e delle assicurazioni domestiche. Con le sue entrate egli non riesce perciò a coprire nemmeno le uscite, onde l'impossibilità di erogare contributi al figlio.

                                   5.   Dagli atti risulta che dal 1° gennaio al 9 agosto 2003 il convenuto ha guadagnato alle dipendenze della ditta __________ di __________, apparentemente come magazziniere non qualificato o uomo tuttofare, fr. 23 498.– netti, pari a fr. 2937.– netti mensili (doc. 1). Perché ora la sua capacità di reddito dovrebbe essersi ridotta a fr. 2450.– mensili non si comprende. È vero che dopo il 9 agosto 2003 l'appellante non ha più trovato lavoro. Che tuttavia il mercato dell'impiego, seppure notoriamente poco florido, si sia degradato dopo l'agosto del 2003 al punto da svilire in siffatta misura la potenzialità lucrativa dell'appellante non si può dire. La capacità di guadagno imputabile a un genitore, del resto, non corrisponde all'indennità di disoccupazione (per altro transitoria) ch'egli può riscuotere, ma al reddito ch'egli può conseguire dando prova di ragionevole sforzo, tenuto conto dell'età, della formazione, dello stato di salute e delle condizioni del mercato in generale (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc).

                                   6.   Nella fattispecie il convenuto ha 24 anni, è in buona salute (fisica e psichica), dispone per lo meno di una formazione scolastica di base, non ha problemi di integrazione sociale e ha dimostrato, se non altro per otto mesi, di poter guadagnare una media di fr. 2937.– netti mensili. Rimasto senza lavoro nell'agosto del 2003, egli ha avuto cinque mesi per ritrovare un'attività analoga prima che nascesse il bambino. Ora, che in quel periodo (o anche dopo) egli abbia intrapreso apprezzabili sforzi di ricerca non consta. In ogni modo, nulla figura all'incarto. Anzi, il fatto che ancora nel memoriale conclusivo del 3 marzo 2005 destinato al Pretore egli desse per “quasi inevitabile” di dover far capo all'assistenza sociale dopo l'agosto del 2005 (pag. 3 in fondo) lascia perplessi. Certo, a suo modo di vedere “il semplice fatto che [egli] beneficia d'indennità di disoccupazione, conferma che il medesimo è alla ricerca di un nuovo impiego”. Un conto però è essere “alla ricerca di un nuovo impiego” e un altro è dar prova di meritevole impegno. Sotto questo profilo, invano si cercherebbe alcunché nel fascicolo processuale.

                                   7.   All'appellante va dato atto che, contrariamente a quanto si desume dalla sentenza impugnata (consid. 6), lo stipendio medio versato dalla ditta __________ ammontava a fr. 2937.– netti mensili, non a fr. 3200.– (doc. 1). Per altro, il guadagno assicurato dell'appellante ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione non eccede fr. 3358.– mensili lordi (doc. 3 e 9). Resta il fatto che, ciò nondimeno, il fabbisogno minimo del convenuto calcolato dal Pretore comprende una spesa di fr. 900.– mensili per la locazione che non solo manca di qualsiasi verosimiglianza, ma che nemmeno il convenuto ha mai preteso, tant'è che nel memoriale conclusivo inoltrato al Pretore egli esponeva un canone di fr. 500.– mensili (pag. 4 in alto). Ne segue che, con un reddito netto di fr. 2937.– mensili e un fabbisogno minimo effettivo di fr. 1900.– mensili, l'appellante rimane in grado di erogare il contributo di mantenimento per il figlio di fr. 900.– mensili fissato dal primo giudice.

                                   8.   Nell'appello il convenuto adduce invero di dover accantonare

                                         fr. 200.– mensili per oneri fiscali e assicurazioni domestiche, i quali vanno aggiunti al suo fabbisogno minimo. Dalla tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti: doc. 5) egli risulta però esente da imposta. Per di più, in DTF 126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire – con ampi riferimenti di dottrina – che il carico tributario del debitore tenuto al versamento di contributi alimentari “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche”. Tale orientamento è stato ancora ribadito in DTF 127 III 70 consid. 2b. Quanto alle assicurazioni domestiche, l'appellante non risulta averne stipulate, né ha reso verosimile di avere pagato premi a tale scopo. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela quindi privo di consistenza.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'attrice, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Né può essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto. Per quanto indigente egli possa risultare (art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di ogni parvenza di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alla controparte. Delle difficili condizioni economiche in cui si trova l'interessato, ad ogni buon conto, si tiene conto moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–    . –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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