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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.01.2005 11.2005.6

18 janvier 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,859 mots·~9 min·3

Résumé

diritto di riposizione: spese e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.6

Lugano, 18 gennaio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.165 (vicinato: diritto di riposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 18 marzo 2003 da

 AP 1    

contro  

 AO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il dispositivo n. 4 della sentenza emessa il 20 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 3 ottobre 2002 AO 1, proprietario della particella n. 1036 RFD di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di citare AP 1, usufruttuario della sottostante particella n. 1035, perché gli fosse accordato un diritto di riposizione su una striscia di terreno larga 1 m e lunga 37 a confine con il fondo vicino per tre periodi di sei giorni lavorativi ognu­no. A giustificazione dell'istanza egli ha addotto la necessità di profilare manualmente la formazione di una nuova scarpata a confine, di posare elementi grigliati, di far transitare la manodopera e di depositare il materiale necessario. AP 1 ha rifiutato ogni concessione, di modo che il Pretore gli ha impartito il 12 febbraio 2003 un termine di 30 giorni per far valere la sua opposizione con la procedura ordinaria.

                                  B.   Con petizione del 18 marzo 2003 AP 1 ha chiesto al Pretore che l'istanza presentata da AO 1 il 3 ottobre 2002 fosse dichiarata temeraria e che il diritto di riposizione fosse respinto. Il convenuto ha proposto a sua volta di dichiarare la petizione temeraria e di conferirgli il diritto in questione sulla superficie, per il lasso di tempo e ai fini indicati nell'istanza. Da allora le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni, salvo che nel proprio memoriale conclusivo l'attore ha rivendicato un'indennità di fr. 347.– nell'ipotesi in cui il Pretore avesse accordato al convenuto il diritto litigioso.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 20 dicembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione e ha riconosciuto a AO 1 il diritto di riposizione, ma ha limitato a 60 cm la larghezza della fascia di terreno concessa, ha fissato in un massimo di 19 giorni (di cui 15 lavorativi) il periodo di occupazione e ha obbligato il convenuto a notificare all'attore con 15 giorni di anticipo, previo versamento di fr. 292.20 a titolo di indennità, il momento in cui avrebbe cominciato a esercitare il diritto. Le richieste intese a far dichiarare temerarie le vicendevoli domande sono state rigettate. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese (non quantificate) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili (dispositivo n. 4, pag. 5). AP 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro il dispositivo riguardante gli oneri processuali e le ripetibili della sentenza citata è insorto AP 1 con un “ricorso” del 7 gennaio 2005 per ottenere da questa Camera che “venga riveduta e capovolta la decisione del Pretore al punto 4 di pagina 5”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Al proprietario che non può altrimenti costruire o riparare il proprio muro o edificio è lecito, previa partecipazione e mediante indennità, passare sul fondo del vicino o riporvi il materiale necessario durante la costruzione o riparazione (“diritto di riposizione”: art. 119 LAC con richiamo all'art. 695 CC). La richiesta va diretta al Pretore in via di provocazione per nuova opera e rivolta contro “tutti coloro dalla cui opposizione [l'istante] intende garantirsi” (art. 445 CPC combinato con l'art. 442). Il provocato che davanti al Pretore rifiuta di conciliare deve poi procedere in via ordinaria entro il termine impartitogli (art. 444 cpv. 3 CPC). La provocazione è – in sintesi – un'azione di accertamento negativa, cui è anteposta una fase preparatoria che inverte il ruolo delle parti (Rep. 1997 pag. 224 consid. 2 con richiami).

                                   2.   Nel caso in esame l'attore si è opposto categoricamente al diritto di riposizione chiesto da AO 1 “su una larghezza di un metro lineare lungo tutto il muro a confine fra le particelle n. 1035 e 1036 RFD __________, per il transito della manodopera, il deposito provvisorio del materiale, la profilatura della scarpata e la posa degli elementi grigliati, e ciò limitatamente al tempo di tre tappe, ciascuna di sei giorni lavorativi” (risposta del 1° aprile 2003, pag. 7). Il Pretore ha respinto l'opposizione, ma ha ridotto a 60 cm la larghezza della fascia di terreno concessa, ha fissato in un massimo di 19 giorni (di cui 15 lavorativi) il periodo di occupazione e ha obbligato il convenuto a notificare all'attore con 15 giorni di anticipo, previo versamento di fr. 292.20 a titolo di indennità, il momento in cui avrebbe cominciato a esercitare il diritto. Inoltre egli ha rigettato le vicendevoli richieste intese a far dichiarare la temerarietà delle domande avversarie. Il dispositivo sugli oneri processuali è stato motivato con la frase: “Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza” (consid. 10 in fine).

                                   3.   Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può suddividere le tasse, le spese e le ripetibili “parzialmente o per intero fra le parti” (art. 148 cpv. 2 CPC). Quest'ultima norma ha carattere discrezionale, ma il giudice che rinuncia ad applicar­la deve motivare la sua decisione. Se è vero difatti che in materia di oneri processuali e di ripetibili egli gode di ampia auto­no­mia, è anche vero che tale latitudine di apprezzamento trova i suoi limiti nel divieto dell'eccesso o dell'abuso (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

                                         Nella fattispecie il Pretore sembra essersi dipartito dal presupposto che, ottenendo AO 1 un diritto di riposizione, la petizione andasse interamente respinta (sentenza impugnata, consid. 10). In real­tà, accordandosi a AO 1 un diritto di minor estensione e durata rispetto a quello richiesto (con obbligo di versare un'indennità previa e di avvertire l'attore con 15 giorni di anticipo prima di esercitare il diritto), la petizione andava parzial­mente accolta. Il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata non essendo appellato, non compete in ogni modo a questa Camera di intervenire d'ufficio.

                                   4.   Per quanto riguarda il dispositivo n. 4 sugli oneri processuali e le ripetibili, l'appellante sostiene di essersi opposto con pertinenza al diritto di riposizione poiché AO 1 intendeva formare la scarpata a confine per eludere un decre­to esecutivo del 26 ottobre 1999 (conseguente a una sentenza del 16 luglio 1996) con cui il Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 2, gli ingiungeva di risanare il muro limitrofo. Sta di fatto però che quel muro è crollato nella notte fra il 14 e il 15 novembre 2002, sicché l'argomen­tazione dell'appellante cade nel vuoto. Certo, AO 1 è poi stato condannato per avere disobbedito all'ordine dell'autorità (sentenza n. 17.2004.10 del 9 novembre 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello). L'attore non pretende tuttavia di avere mai avuto un titolo qualsiasi per esigere la ricostruzione del manufatto. Non si vede pertanto con quale legittimità egli si opponesse ormai, il 18 marzo 2003, alla formazione della scarpata, tanto meno ove si pensi che AO 1 disponeva di una regolare licenza edilizia passata in giudicato (sentenza impugnata, consid. 3).

                                         L'appellante afferma altresì di essersi opposto al diritto di riposizione perché “i lavori [di AO 1] non sarebbero mai finiti e il ricorrente si sarebbe trovato il terreno (giardino) occupato fin chissà quando”. Simile asserzione non risulta però essere mai stata fatta valere dall'interessato, nemmeno nel memoriale conclusivo (act. XXIV). Si rivela quindi per quel che è, ovvero una manifesta giustificazione a posteriori. Quanto poi alle malevoli e gratuite insinuazioni in odio del primo giu­dice, esse non meritano la benché minima considerazione. Men che meno ove si consideri che – come si vedrà oltre – il dispositivo impugnato sfugge a censura. Nella misura in cui l'attore chiede che gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado siano posti interamente a carico del convenuto, l'appello riesce perciò destituito di ogni fondatezza.

                                   5.   Rimane il problema di sapere se, la petizione essendo stata – di fatto – parzialmente accolta, il Pretore non dovesse per lo meno suddividere gli oneri processuali e le ripetibili tenendo conto del reciproco grado di soccombenza (sopra, consid. 3). La questione è che al proposito l'appello non risulta sufficientemente motivato. L'attore si limita a rilevare che il convenuto non ha ottenuto dal Pretore tutto quanto desiderava (memoriale, pag. 2 a metà), ma non indica in che proporzione costui sarebbe uscito sconfitto. Al riguardo il memoriale andrebbe dunque dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         Sia come sia, si tenesse anche conto del fatto che il convenuto si è visto riconoscere il diritto di riposizione su una fascia di terreno larga solo 60 cm (per rapporto ai 100 cm richiesti) e per la durata di soli 15 giorni lavorativi (per rapporto ai 18 giorni richiesti) dietro versamento di fr. 292.20, l'esito del giudizio non muterebbe. Come detto (consid. 3), in materia di oneri processuali e di ripetibili il primo giudice fruisce di vasto apprezzamento. E senza cadere nell'eccesso o nell'abuso egli avrebbe potuto ritenere che l'attore aveva promosso una causa sproporzionata rispetto agli interessi in gioco. Intentare un processo con doppio scambio di allegati, interrogatorio formale dell'avversario, sopralluogo, perizia e delucidazione scritta per ottenere una riduzione di 40 cm della fascia di giardino suscettibile di entrare in linea di conto, una riduzione di 3 gior­ni lavorativi sul tempo di occupazione e il versamento di fr. 300.– scarsi significava invero avere attivato l'apparato giudiziario per conseguire un sostanziale insuccesso. Addebitare l'integralità delle spese all'attore sarebbe stata quindi, con tale motivazione, una scelta severa, ma difendibile. Per quel che è degli ammontari relativi alla tassa di giustizia e alle ripetibili, l'appellante non muove contestazioni. Ne segue in ultima analisi che, comunque lo si esamini, nel risultato il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata resiste alla critica.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la notoria insolvibilità dell'attore (non meno di 27 attestati di carenza di beni a suo carico detenuti dal solo Tribunale d'appello), conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è confermato.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili,

                                   3.   Intimazione:

–   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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