Incarto n. 11.2005.59
Lugano 11 maggio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.278 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 aprile 2005 da
AP 1 (patrocinata dalla , studio legale PA 2 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando ora sulla decisione del 18 aprile 2005 con cui il Pretore ha negato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 29 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 aprile 2005, dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 agosto 2002 AP 1 (1969) ha dato alla luce un figlio, B__________, che è stato riconosciuto da AO 1 (1960). Il 6 giugno 2003 i genitori hanno firmato un contratto di mantenimento in virtù del quale il padre si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 900.– mensili fino al 6° anno, di fr. 1000.– fino al 12° anno e di fr. 1200.– fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. Il pagamento di spese straordinarie sarebbe stato sopportato per un terzo dalla madre e per il resto dal padre.
B. Il 15 aprile 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – AO 1 fosse tenuto a versarle fr. 10 053.– come partecipazione a spese straordinarie da lei affrontate in favore del figlio. Statuendo il 18 aprile 2005, il Pretore ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria per difetto di indigenza.
C. AP 1 ha impugnato la decisione appena citata con un ricorso del 29 aprile 2005 per ottenere il beneficio litigioso e la corrispondente riforma della decisione impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso dell'istante è pertanto ricevibile.
2. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di intimare per osservazioni un ricorso in materia di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie il convenuto non è stato invitato dal Pretore a esprimersi sul beneficio chiesto dalla controparte. Intimargli l'attuale ricorso avrebbe del resto poco senso, il destino del gravame essendo segnato. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Sarebbe quindi incongruo chiamarlo a pronunciarsi sul ricorso in esame (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto 2004, consid. 2; da ultimo: sentenza inc. 11.2005.52 del 4 maggio 2005, consid. 2). Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
3. Il Pretore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria poiché la richiedente, che possiede sostanza per fr. 119 806.–, non può essere considerata indigente. La ricorrente fa valere – in sintesi – di non essere proprietaria di tale somma, appartenente alla figlia K__________. Essa afferma inoltre che parte del capitale è stata spesa per l'acquisto di un'automobile, mentre fr. 12 000.– sono tuttora bloccati presso la __________ a causa di un procedimento penale aperto nei suoi confronti. Quanto alle autorità fiscali, esse le hanno condonato le imposte del 2001/02.
4. In concreto risulta in effetti dalla tassazione 2001/02, allegata al certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, che la ricorrente possiede “titoli-crediti-numerario” per fr. 119 806.– (doc. R). Vista l'argomentazione del Pretore, incombeva dunque all'interessata rendere verosimile il proprio stato di ristrettezza, il principio inquisitorio non esonerando chi chiede l'assistenza giudiziaria dal documentare le proprie affermazioni (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Ora, la ricorrente sostiene, come detto, che la citata somma appartiene alla figlia minorenne. Se non che, l'estratto relativo al conto di risparmio per la gioventù intestato alla figlia certifica un saldo, il 31 dicembre 2004, di soli fr. 23 150.50 (doc. 3 di appello) e, indirettamente, l'esistenza di altri fr. 50 000.–, i cui interessi annui sono confluiti sul conto medesimo (doc. 2 di appello). Ne discende un totale di fr. 73 000.–. Sulla differenza di fr. 46 806.– nulla è dato di sapere.
Certo, la ricorrente sostiene di avere comperato un'automobile. Per tacere del fatto però che tutto si ignora sul momento dell'acquisto e sul prezzo versato, l'affermazione non è verosimile, poiché dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria si evince che essa possiede sì un veicolo, ma “della mamma” (doc. R). Che poi fr. 12 000.– siano bloccati per ordine dell'autorità penale nell'ambito di un procedimento aperto nei confronti di lei non si desume dal benché minimo documento. Infine le autorità fiscali avranno anche condonato all'interessata le imposte del 2001 e del 2002, ma ciò non basta a rendere verosimile uno stato d'indigenza, i cui presupposti vanno esaminati dall'autorità preposta alla concessione dell'assistenza giudiziaria. Ne segue, per finire, che – come rileva il Pretore – nella fattispecie l'indigenza della ricorrente non può reputarsi data.
5. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione alla , .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria