Incarto n. 11.2005.52
Lugano, 4 maggio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 323/2002 – R.65/2004 (protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (patrocinati dall' PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona in relazione ai nipoti Lu__________ __________ (1994) e La__________ __________ (1996), ;
giudicando ora sulla decisione del 17 marzo 2005 con cui la Sezione degli enti locali ha respinto un ricorso di AP 2 e AP 1 in materia di assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 18 aprile 2005 presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato __________ e __________ dell'autorità parentale sui figli Lu__________ (nato il 9 aprile 1994) e La__________ (nata il 29 febbraio 1996), collocati nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (PAO) dell'Istituto __________ a __________, senza diritto di visita da parte dei genitori. I nonni paterni AP 2 e AP 1 hanno instato loro medesimi il 5 dicembre 2003 per un diritto di visita, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria. La Commissione tutoria regionale 8 ha accordato loro il 18 dicembre 2003 un primo incontro sorvegliato di un'ora, incaricando un'educatrice di redigere un rapporto sull'andamento della visita. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è stato loro rifiutato, invece, con decisione del 1° luglio 2004 per difetto di indigenza.
B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 2 e AP 1 sono insorti il 19 agosto 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, che il 17 marzo 2005 ha respinto il ricorso e ha negato loro il beneficio dell'assistenza anche per la procedura di secondo grado. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico loro. Non sono state assegnate ripetibili.
C. Il 18 aprile 2005 AP 2 e AP 1 hanno impugnato la decisione appena citata davanti a questa Camera con un ricorso (“appello”), nel quale chiedono di concedere loro il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti all'autorità di tutela e all'autorità di vigilanza, riformando in tal senso la decisione impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame (“appello”) è pertanto ricevibile.
2. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di intimare un ricorso in materia di assistenza giudiziaria per osservazioni (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale, chiamata dall'autorità di vigilanza a esprimersi, aveva semplicemente confermato in quella sede la sua decisione del 1° luglio 2004, senza formulare osservazioni (lettera del 24 agosto 2004). Intimarle l'attuale ricorso avrebbe quindi poco senso. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non può contestare nemmeno il conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Sarebbe quindi incongruo chiamarlo a pronunciarsi sul ricorso in esame (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto 2004, consid. 2; da ultimo: sentenza inc. 11.2005.11 del 2 febbraio 2005, consid. 2). Ciò premesso, è opportuno procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
3. L'autorità di vigilanza ha accertato che in concreto i richiedenti hanno redditi per complessivi fr. 4722.– mensili (fr. 3093.– dalle loro due rendite AI, fr. 1629.– dal rispettivo “secondo pilastro”) rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 4593.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppie fr. 1550.–, premi della cassa malati fr. 809.–, canone di locazione fr. 1495.–, leasing dell'automobile fr. 455.–, imposta di circolazione fr. 39.–, assicurazione del veicolo fr. 85.–, onere fiscale fr. 160.–), onde un'eccedenza di
fr. 129.– mensili. Essa ha negato quindi una situazione di ristrettezza, le entrate superando le uscite. Comunque sia – ha proseguito la Sezione degli enti locali – i costi dell'automobile (fr. 579.– mensili complessivi) non si giustificano, poiché i richiedenti non esercitano alcuna attività lucrativa. E se si toglie quella spesa dal fabbisogno minimo, viene meno ogni eventuale indigenza.
4. I ricorrenti fanno valere – in sintesi – che indigenza a norma dell'art. 29 cpv. 3 Cost. non significa per forza indigenza nel senso del diritto esecutivo, che inoltre il leasing dell'automobile è stato stipulato “prima dell'inizio dell'intera vicenda”, che persone di una certa età devono potersi muovere con un mezzo privato, che nella fattispecie l'automobile serve anche per condurre la nuora il venerdì sera a prendere i figli attualmente collocati all'Istituto __________ di __________ e che essi hanno ormai maturato un debito di fr. 5744.15 nei confronti del loro legale, debito che aumenta di fr. 600.–/700.– ogni mese. In condizioni del genere – essi soggiungono – la loro indigenza non fa dubbio.
5. Si conviene con i ricorrenti che una “persona fisica indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag (e 29 cpv. 3 Cost.) non si identifica necessariamente con una persona fisica cui fa difetto il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Determinante è invero il complesso delle circostanze individuali (RDAT II-2002 pag. 238 consid. 3.2 con richiami), ovvero il problema di sapere se il richiedente sia in grado di far fronte ai costi di quella particolare lite (Rep. 1997 pag. 215 n. 55). A giusto titolo i ricorrenti fanno notare pertanto che il margine di fr. 129.– mensili calcolato dall'autorità di vigilanza non esclude ragionevolmente un loro stato di ristrettezza, quand'anche la nota professionale del loro avvocato fosse di gran lunga inferiore a quella prospettata nel ricorso. Ciò premesso, bisogna esaminare se – come sottolinea la Sezione degli enti locali – i richiedenti non possano in ogni modo dichiararsi indigenti poiché la loro ristrettezza si riconduce a una spesa di complessivi fr. 579.– mensili che grava sul bilancio familiare per un'automobile di cui non hanno reso verosimile la necessità.
6. Questa Camera ha già avuto modo di riconoscere costi d'automobile nel fabbisogno minimo di una parte in causa ove il veicolo occorra per scopi professionali o per esercitare diritti di visita (sentenze inc. 11.1998.136 del 24 novembre 1999, consid. 6, e inc. 11.1999.20 del 16 dicembre 1999, consid. 8e; per quanto attiene al leasing in specie: sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b, e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8e). L'opinione dei ricorrenti, secondo cui “due persone di una certa età, a beneficio della rendita AI, che abitano a __________ __________ devono, per muoversi, poter viaggiare in auto” (memoriale, pag. 8 in basso), non può quindi essere condivisa. I ricorrenti non constano essere affetti da problemi motori e abitano in un agglomerato urbano adeguatamente servito da mezzi pubblici. L'automobile è senz'altro un mezzo comodo e pratico, ma in mancanza di giustificazioni particolari non può annoverarsi tra le esigenze primarie da inserire nel fabbisogno minimo di una persona fisica. Quanto all'ipotesi di un uso professionale del veicolo, nella fattispecie essa cade d'acchito, nessuno dei due ricorrenti esercitando una qualsivoglia attività lucrativa.
7. Rimane l'argomento legato all'uso della vettura per condurre la nuora, che non ha il permesso di guida, il venerdì sera a prendere i figli collocati all'Istituto __________ di __________. Ora, ammesso e non concesso che una simile trasferta settimanale giustifichi una spesa di fr. 579.– mensili (ciò che gli stessi ricorrenti dubitano: memoriale, pag. 8 in fondo), sta di fatto che – comunque sia – tale spesa rientra nel fabbisogno minimo dei genitori, non in quello dei nonni. Nella misura in cui sopperiscono a necessità dei genitori (e il costo legato alle trasferte indispensabili per l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno minimo del genitore senza custodia parentale), i nonni possono chiedere di essere rimborsati. Che __________ e __________ siano a loro volta sprovvisti di risorse sufficienti per indennizzare i ricorrenti non è preteso da questi ultimi, né risulta dagli atti. E che i ricorrenti debbano ritenersi in ristrettezze finanziarie anche potendo ricuperare l'esborso di fr. 579.– mensili non può dirsi, nemmeno a fronte di una nota professionale di fr. 5744.15 esposta dal loro patrocinatore, la quale può essere onorata a rate su un arco di tempo ragionevole. Certo, essi sostengono che il debito aumenta di fr. 600.–/700.– mensili, ma tale argomentazione non è stata per nulla resa verosimile. Ne segue in ultima analisi che, come rileva l'autorità di vigilanza, nella fattispecie l'indigenza dei ricorrenti non può reputarsi data.
8. I ricorrenti sembrano dolersi di essere stati sorpresi nella loro buona fede quando affermano che il leasing dell'automobile è stato da loro contratto “prima dell'inizio dell'intera vicenda”. Se non che, foss'anche l'argomentazione di qualche pertinenza, l'asserto riesce manifestamente falso. Il contratto di leasing agli atti, riguardante una BMW “316i Limousine” del giugno 2001 (con percorrenza di 19 500 km) è stato stipulato il 2 giugno 2004 (doc. 1, allegato H), mentre la richiesta di assistenza giudiziaria risale al 5 dicembre 2003 (per tacere dell'“intera vicenda” in cui i ricorrenti si sono trovati coinvolti, che ha preso avvio nel 2002). Al proposito il ricorso non merita quindi altra disamina.
9. Su un unico punto litigioso i ricorrenti hanno ragione, anche se non per i motivi da loro fatti valere. Trattandosi di una questione di diritto, questa Camera applica nondimeno la legge d'ufficio. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo in caso di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Da tale regola non v'è ragione di scostarsi per il solo fatto che il richiedente faccia un uso legittimo di rimedi giuridici (da ultimo: sentenza inc. 11.2005.11 del 2 febbraio 2005, consid. 8, nota all'autorità di vigilanza). L'autorità di vigilanza àncora invero la riscossione di spese all'art. 29 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2), ma tale richiamo è erroneo, poiché l'art. 4 cpv. 2 Lag è una legge speciale che ha la priorità su tale norma. Il dispositivo n. 3 della decisione impugnata va perciò riformato. Ciò non basta per attribuire ripetibili ai ricorrenti, ove appena si pensi che per contestare il citato dispositivo in appello sarebbe bastata qualche riga. Né il grado di soccombenza giustifica – per altro – l'attribuzione di ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui il ricorso non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è così riformato:
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Per il resto la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.
3. Intimazione:
– ; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria