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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2007 11.2005.4

13 septembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,366 mots·~17 min·6

Résumé

Stralcio di un appello divenuto senza oggetto

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.4

Lugano 13 settembre 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 323.2002/R.74.2002 (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

 AP 1   (patrocinati dall'  PA 1 )  

alla  

CO 1     riguardo ai figli L__________ (1994) e La__________ (1996),

giudicando ora sulla decisione del 30 novembre 2004 con cui l'Autorità di vigilanza ha respinto una domanda di ricusa introdotta il 1° settembre 2004 da AP 1, __________, __________ e __________ nei confronti della Commissione tutoria regionale;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2004 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dal matrimonio tra AP 1 (1967) e AP 1 (1969), celebrato il 7 agosto 1992, sono nati i figli L__________ (9 aprile 1994) e La__________ (29 febbraio 1996). Il Servizio di sostegno pedagogico delle scuole elementari e dell'infanzia di __________ ha segnalato il 22 aprile 2002 alla Commissione tutoria regionale 8 la situazione familiare di L__________, reputando i genitori non più in grado di offrire né a lui né a La__________ “le necessarie attenzioni educative”, anche per la loro mancanza di collaborazione. Interpellati maestri, medici e operatori che già si occupavano dei ragazzi, come pure AP 1, il membro permanente e la segretaria della Commissione tutoria regionale hanno ascoltato L__________ e La__________, maturando gravi sospetti di maltrattamenti e abusi sessuali da parte dei genitori.

                                  B.   Con decisione del 22 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente AP 1 della custodia parentale, ha collocato i ragazzi al Centro di pronta accoglienza e osservazione di __________ (__________), ha sospeso le relazioni personali dei genitori con i figli, ha designato __________ quale responsabile, ha incaricato il dott. __________ di eseguire una valutazione del nucleo familiare e delle capacità genitoriali dei coniugi e ha denunciato i presunti abusi sui figli al Ministero pubblico. Un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 17 ottobre 2002 dall'Autorità di vigilanza. Il 15 ottobre 2002 la Commissione tutoria regionale ha negato anche a __________ e __________ (nonni paterni), così come a __________ (zia materna), un diritto di visita sorvegliato ai nipoti, e il 23 dicembre 2002 ha respinto altresì le richieste di AP 1 volte a ottenere un diritto di visita presso il __________ durante le imminenti festività natalizie, oltre che a ottenere copia dei verbali di audizione dei figli e a richiamare il __________ sul fatto che non vi era alcuna prova di effettivi abusi o maltrattamenti sui minori.

                                  C.   Il 13 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale ha trasferito La__________ e L__________ all'Istituto __________ di __________, confermando la sospensione delle relazioni personali con i genitori. In esito a un ricorso presentato da AP 1 insieme con __________, __________ e __________ (nonni e zia paterni), l'Autorità di vigilanza ha poi concesso ai genitori un diritto di visita sorvegliato di quattro ore ogni 15 giorni alla __________ di __________, definendo le modalità degli incontri. Nel frattempo, il 2 maggio 2003, la dott. __________ ha consegnato il suo referto, completato successivamente in seguito a una richiesta di delucidazione formulata da AP 1. Il 12 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha respinto una richiesta di questi ultimi intesa alla designazione di un nuovo perito.

                                  D.   L'11 luglio 2003 AP 1 hanno chiesto alla Commissione tutoria di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decisione del 29 luglio 2003 la Commissione ha ridotto la durata del loro diritto di visita a due ore settimanali e ha respinto il beneficio richiesto. Un ricorso del 21 agosto 2003 presentato da AP 1 contro tale limitazione del diritto di visita è stato accolto il 21 ottobre 2003 dall'Autorità di vigilanza, mentre un parallelo ricorso esperito avverso il diniego dell'assistenza giudiziaria è stato respinto dall'Autorità medesima con decisione del 31 ottobre 2003. Contro quest'ultima decisione AP 1 sono insorti il 14 novembre 2003 alla Camera civile di appello, che con sentenza del 10 settembre 2007 ha accolto il ricorso e ammesso i richiedenti al beneficio dell'assistenza giudiziaria a valere dall'11 luglio 2003 (inc. __________).

                                  E.   Intanto, con decreto del 18 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha deciso non farsi luogo a procedere nei confronti di AP 1. Il 5 dicembre 2003 costoro hanno chiesto alla Commissione tutoria regionale un'estensione del loro diritto di visita a quattro ore settimanali, senza sorveglianza. La Commissione tutoria regionale ha incaricato il 26 gennaio 2004 la dott. __________ di approfondire “la situazione psicoemotiva” dei ragazzi. Un ricorso depositato il 6 febbraio 2004 da AP 1 contro siffatta decisione è stato dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza l'8 luglio 2004. Nel mentre, una richiesta di AP 1 del 13 febbraio 2004 volta a ottenere un diritto di visita durante la Pasqua è stata respinta il 22 marzo 2004 dalla Commissione tutoria regionale e un ricorso del 5 aprile 2004 diretto contro tale diniego è stato dichiarato privo di oggetto dall'Autorità di vigilanza il 16 luglio 2004.

                                  F.   A una richiesta del 18 marzo 2004 inoltrata dai genitori per ottenere colloqui telefonici liberi con i figli, la Commissione tutoria regionale ha unicamente concesso un colloquio telefonico sorvegliato di mezz'ora ogni martedì. Un ricorso del 13 maggio 2004 interposto contro tale decisione è stato parzialmente accolto il 12 luglio 2004 dall'Autorità di vigilanza, che ha accordato un colloquio telefonico senza sorveglianza. Con decisione del 19 agosto 2004 la Commissione tutoria, preso atto del referto consegnato dalla dott. __________, ha esteso a ogni fine settimana il diritto di visita dei genitori. Il 24 agosto 2004 AP 1 hanno chiesto una delucidazione orale del referto.

                                  G.   Il 1° settembre 2004 AP 1, __________, __________ e __________ si sono rivolti all'Autorità di vigilanza, postulando la ricusa della Commissione tutoria regionale. Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2004 la Commissione ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 30 novembre 2004, l'Autorità di vigilanza ha rigettato la domanda. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico di AP 1, __________, __________ e __________.

                                  H.   Contro la decisione appena citata AP 1 sono insorti con un appello del 30 dicembre 2004 nel quale chiedono, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di accogliere la loro istanza di ricusa e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. La Commissione tutoria regionale ha rinunciato a presentare osservazioni.

                                    I.   Nel frattempo la Commissione tutoria regionale ha esteso il diritto di visita dei genitori, autorizzandoli altresì a trascorrere con i figli le vacanze di Carnevale e Pasqua, come pure le festività del mese di maggio 2005. Nella primavera del 2005 AP 1, visto un referto della dott. __________, incaricata dalla Commissione tutoria regionale di valutare nuovamente le loro capacità genitoriali, hanno formulato dodici domande di delucidazione peritale. Con decisione dell'8 giugno 2005 la Commissione tutoria ha accolto la richiesta, pur riformulando uno dei quesiti. Un ricorso presentato il 20 giugno 2005 da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il 24 giugno 2005 dall'Autorità di vigilanza. Un appello introdotto a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza ha subìto identica sorte il 20 giugno 2005 (inc. __________).

                                  L.   Il 4 luglio 2005 la Commissione tutoria ha assegnato a AP 1 un termine fino al 31 luglio successivo per formulare osservazioni finali “nell'ambito della procedura aperta con decreto supercautelare 16 agosto 2002”. Nel loro memoriale del 2 agosto 2005 i coniugi hanno postulato il ripristino della custodia parentale. Con decisione del 1° settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha deciso infine di reintegrare gradual­mente i genitori nella custodia parentale, ponendo a carico loro le spese di giustizia, riservata la decisione sull'assistenza giudiziaria da emanare in separata sede. Un ricorso esperito da AP 1 il 12 settembre 2005 contro l'addebito degli oneri processuali è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 16 gennaio 2006. Un appello presentato il 6 febbraio 2006 da AP 1 contro tale decisione è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. __________). Prima di statuire al riguardo giova esaminare nondimeno l'appello in materia di ricusazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   Le decisioni in tema di competenza o ricusazione hanno natura incidentale o, tutt'al più, pregiudiziale (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). Per essere impugnate non occorre tuttavia che siano atte a cagionare un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm), come si richiede in linea di principio nel caso di ricorsi contro decisioni incidentali o pregiudiziali (I CCA, sentenza inc. __________ del 23 mar­zo 2004, consid. 9). Nulla osta dunque, anche sotto questo profilo, all'esa­me dell'appello (analogamente: I CCA, sentenza inc. __________ del 16 luglio 2007, consid. 2).

                                   3.   I motivi che giustificano la ricusa di un'autorità amministrativa sono già stati riassunti nella decisione impugnata (consid. 2). In proposito non occorre pertanto dilungarsi. Nella fattispecie sorprende invero che la Commissione tutoria regionale abbia continuato a occuparsi del caso anche in pendenza di ricusa, prima estendendo il diritto di visita degli istanti, poi incaricando la dott. __________ di valutare se fosse opportuno modificare le relazioni personali dei genitori con i figli e infine reintegrando gli

                                         istanti nella custodia parentale. È vero che secondo l'art. 31

                                         cpv. 2 CPC (cui rinvia l'art. 31 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), dandosi un'istanza di ricusa nei confronti del giudice “il segretario provvede alla notificazione degli allegati scritti e, in caso di urgenza, all'esecuzione di tutti quegli atti cautelari o di istruzio­ne richiesti dalle circostanze”. In concreto però la Commissione (e non il suo segretario) è andata ben oltre, il che comporterebbe – di massima – lo stralcio degli atti compiuti (cfr. DTF 119 Ia 16 consid. 3a). Se da tale conseguenza è lecito prescindere nel caso in esame, ciò si deve al fatto che la procedura è definitivamente terminata a favore degli appellanti, i quali si sono visti reintegrare il 1° settembre 2005 nella custodia parentale. In circostanze del genere la questione della ricusa è diventata manifestamente senza interesse. Superato dagli eventi, l'appello va dunque stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

                                   4.   Qualora un appello divenga senza interesse giuridico si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). In virtù di quest'ultima norma il tribunale, udi­te le parti, sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese “te­nendo conto dello sta­to delle cose prima del verificar­si del mo­ti­vo che termina la lite” (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC). Il principio vale, con ogni eviden­za, a patto che una parte non abbia reso essa medesima la procedura senza interesse con il suo proprio comportamento. Anche in caso di stralcio del processo continua a valere la regola, in effetti, per cui una parte può essere condannata al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate (“in ogni caso”: art. 148 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie v'è da domandarsi se, lasciando cadere la questione della ricusa, gli appellanti non abbiano per finire desistito dal­l'istanza. Sia come sia, si volesse anche reputare l'appello senza interesse per circostanze estranee alla volontà degli istanti e si valutasse pertanto, in applicazione analogica dell'art. 72 PC, quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello, AP 1 sarebbero verosimilmente risultati soccombenti per le ragioni in appresso.

                                   5.   L'Autorità di vigilanza aveva rilevato anzitutto, nella decisione impugnata, che l'istanza di ricusazione andava respinta già per il fatto che gli istanti rivolgevano addebiti di parzialità all'intera Commissione tutoria regionale, senza addurre motivi individuali nei confronti dei singoli mem­bri. Nondimeno, anche dopo avere passato in rassegna i rimproveri mossi alla Commissione tutoria in corpore, essa è giunta alla conclusione che i membri della Commissione non apparivano prevenuti. Quanto alle decisioni da loro prese, esse potevano essere impugnate con i rimedi ordinari offerti dalla procedura ed essere sottoposte così al debito controllo giudiziario. Non si ravvisavano, dunque, estremi per una ricusa.

                                         Nell'appello AP 1 obiettavano di aver dovuto ricusare la Commissione nel suo intero poiché, trattandosi di un'autorità collegiale, essi non potevano conoscere le posizioni assunte dai singoli membri. Essi soggiungevano che il loro convincimento era maturato nel tempo e che una lunga serie di elementi aveva reso inaccettabile ai loro occhi l'atteggiamento della Commissione, la quale aveva perduto progressivamente ogni serenità di giudizio. A tale riguardo essi evocavano la reiezione di varie loro richieste (poi accolte in tutto o in parte dall'Autorità di vigilanza), le lungaggini frapposte nel decidere in più di un'occasione, le difficoltà sollevate all'esercizio delle loro visite ai figli in periodi importanti (Natale o Pasqua), le limitazioni arbitrarie ai loro diritti e la mancata stesura di un verbale relativo al­l'ascolto della figlia La__________.

                                         a)   Per quel che riguardava la ricusa contro la Commissione tutoria regionale nel suo insieme, il problema di sapere se nel caso specifico i motivi addotti potessero riferirsi a tutti i membri della Commissione (il presidente __________ il membro __________e la delegata __________) poiché questi avevano partecipato collegialmente all'emanazione delle decisioni censurate da AP 1 può rimanere irrisolto. Ad ogni modo, contrariamente a quanto chiedevano gli appellanti, quand'anche l'istan­za di ricusa fosse risultata provvista di buon diritto, il caso non sarebbe passato a un'altra Commissione tutoria regionale, ma la stessa Commissione sarebbe stata completata con i membri supplenti (art. 10 cpv. 1 seconda frase e 31 cpv. 2 seconda frase della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Al riguardo l'appello mancava perciò di consistenza.

                                         b)   Quanto ai motivi di ricusa invocati dagli istanti, è vero che il fatto di ricevere ripetute decisioni sfavorevoli può destare nel destinatario una soggettiva impressione di prevenzione, ma ciò non basta per sostanziare una ricusa (DTF 117 Ia 327 in basso con riferimenti). In concreto risultava che dall'apertura del procedimento fino alla data dell'istanza (1° settembre 2004) l'Autorità di vigilanza era stata chiamata a statuire su ricorsi di AP 1 nove volte. Solo un ricorso era stato pienamente accolto; tre altri erano stati accolti in parte, due erano stati respinti, due erano stati dichiarati irricevibili e uno senza oggetto. Non può dirsi pertanto che la Commissione tutoria regionale abbia sistematicamente sbagliato. Del resto, decisioni erronee – fosse pure ripetute – di un'autorità giudicante vanno impugnate con i rimedi offerti dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio; cfr. anche RtiD I-2006 pag. 629 in alto). Solo sbagli particolarmente grossolani o reiterati, tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono legittimare oggettivi sospetti di parzialità. Estremi del genere non si sarebbero verosimilmente ravvisati nella fattispecie.

                                         c)   Né si sarebbe potuto dire che dopo il non luogo a procedere del Procuratore pubblico, del 18 novembre 2003, la Commissione tutoria regionale stesse procrastinando i suoi compiti. Certo, AP 1 credevano che l'archiviazione del procedimento penale avesse risolto ogni cosa. Se non che, l'inesistenza di estremi penali a loro carico ancora non dimostrava – e da lungi – l'inutilità di misure a protezione dei figli. Non che l'operato della Commissione tutoria regionale sfugga alla critica: la decisione di interpellare nuovamente la dott. __________, il 26 gennaio 2004, di fronte alla richiesta con cui i coniugi chiedevano il 5 dicembre 2003 di ampliare il loro diritto di visita a 4 ore settimanali senza sorveglianza (sopra, lett. E) era apparentemente dettata da eccessiva cautela, ove appena si consideri che nella sua decisione dell'8 luglio 2004 l'Autorità di vigilanza non ha intravisto controindicazioni a più estese relazioni personali (consid. 9). Diffidenza non è tuttavia sinonimo di prevenzione o di parzialità né, tanto meno, di preconcetto.

                                         d)   Si conviene altresì che la Commissione tutoria regionale non aveva mostrato grande solerzia nel decidere talune richieste di AP 1 inerenti all'esercizio del diritto di visita. La già citata richiesta del 5 dicembre 2003 ha trovato riscontro – ad esempio – solo il 26 gennaio 2004, e per di più con la decisione di interpellare nuovamente la dott. __________. La richiesta del 13 febbraio 2004 intesa a incontrare i figli per la Pasqua del 2004, che cadeva l'11 aprile, è stata decisa negativamente solo il 22 marzo 2004, ciò che ha reso senza oggetto il successivo ricorso all'Autorità di vigilanza. Inoltre il tono pressoché arrogante della lettera inviata il 31 ago­sto 2004 al patrocinatore di AP 1 dal presidente della Commissione tutoria regionale (“la CTR 8 decide come meglio crede chi debba partecipare a questi incontri…”: doc. B di appello) appariva ben poco professionale. Senza dimenticare che l'omissione di un rapporto sull'ascolto della figlia La__________, alla base della decisione  presa dalla Commissione tutoria regionale il 19 agosto 2004 (sopra, lett. F), costituiva una palmare mancanza. Tutto ciò denotava sicure carenze, che non bastavano tuttavia per sostanziare prevenzione, tendenziosità o partito preso. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto.

                                   6.   Le spese e la tassa di giustizia del decreto odierno, volutamente contenuta per tenere conto del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG), vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che davanti alla Camera è rimasta silente. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale beneficio è un diritto altamente personale. Se per un motivo qualsiasi il richiedente viene meno come parte al processo (fosse solo perché il processo diventa senza interesse), tale diritto si estingue. E se al momento dello stralcio il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con richiami). È quanto si è verificato nella fattispecie.

                                   7.   Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro il presente decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale, indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–   

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza interesse.

                                   4.   Intimazione:

 –    ;  – , .

                                         Comunicazione alla Divisione degli Interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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