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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.03.2005 11.2005.30

10 mars 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,251 mots·~11 min·2

Résumé

assistenza giudiziaria fuori procedura Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.30

Lugano, 10 marzo 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 707.2004 – R.90/91.2004 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1   (patrocinato dall'  RA 1 )  

alla  

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona  

                                         per quanto riguarda le sue relazioni personali con

                                         D__________ (2000),

                                         figlio di PI 1, nata __________, ora in

                                         (patrocinata dall'. RA 2)

                                         e di __________, ;

giudicando sulla decisione del 3 febbraio 2005 con cui la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha rifiutato su ricorso ad RI 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

esaminati gli atti,

posti  i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 22 febbraio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 3 febbraio 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   RI 1 si è rivolto il 10 ottobre 2003 alla Commissione tutoria regionale 5, postulando un intervento “per far riconoscere la sua paternità nei confronti del bambino D__________” (nato da PI 1 il 21 marzo 2000), con il quale non aveva più contatti dall'aprile del 2003, allo scopo di “regolarizzare la situazione divenuta fonte di disagio”. La Commissione tutoria ha assegnato a PI 1 il 7 novembre 2003 “un termine di 10 giorni per le osservazioni scritte”, rinnovato il 27 novembre successivo con l'invito “a volerci inviare entro dieci giorni dalla presente intimazione (ultimo termine), se contesta o meno la paternità del signor RI 1 e le relative motivazioni all'eventuale contestazione”. Ove non fossero giunte osservazioni entro il termine, la Commissione tutoria si sarebbe riservata il diritto “di convocare le parti”.

                                  B.   PI 1 ha scritto alla Commissione tutoria il 3 dicembre 2003 per il tramite del suo legale, chiedendo un rinvio del termine per le osservazioni e instando per l'assistenza giudiziaria. Il 10 dicembre 2003 la Commissione tutoria ha prorogato la scadenza al 31 dicembre successivo. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2003 PI 1 ha poi rilevato come padre del bambino sia – per presunzione legale (art. 255 cpv. 1 CC) – il suo ex marito __________, dal quale ha divorziato il 18 giugno 2003, sicché RI 1 non poteva riconoscere D__________ come figlio né pretendere, a suo avviso, alcun diritto di visita.

                                  C.   Il 12 gennaio 2004 RI 1 ha scritto alla Commissione tutoria regionale 5, attraverso la sua legale, chiedendo di essere citato insieme con PI 1 “per una discussione di chiarimento”. Il 3 febbraio 2004 egli ha fatto seguire la documentazione occorrente per conseguire il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La Commissione ha convocato le parti a un'udienza del 18 febbraio 2004, che tuttavia è stata annullata perché PI 1 rifiutava di parteciparvi, non volendo rincontrare RI 1. Nulla è più intervenuto dopo di allora fino al 14 giugno 2004, quando la Commissione tutoria regionale 5 ha accertato che il 29 febbraio 2004 PI 1 si era trasferita da __________ a __________ e ha inviato gli atti alla Commissione tutoria regionale 14.

                                  D.   La Commissione tutoria regionale 14 ha convocato per il 6 luglio 2004 gli ex coniugi __________ e PI 1, che hanno dato seguito alla citazione e hanno dichiarato formalmente, sottoscrivendo un verbale, di essere i genitori biologici di D__________. Ricevuta copia del verbale, RI 1 ha sollecitato il 21 luglio 2004 “un incontro tra le parti per una discussione chiarificatrice”, ma il 1° settembre 2004 la Commissione tutoria gli ha risposto di non ravvisare l'utilità di un simile incontro, la paternità di __________ non potendo essere contestata da terzi pretendenti (art. 256 cpv. 1 CC).

                                  E.   Statuendo il 16 novembre 2004 sull'assistenza giudiziaria postulata da RI 1, la Commissione tutoria 14 ha dichiarato la richiesta irricevibile per non avere, l'autorità tutoria, alcuna competenza nella trattazione di cause volte al disconoscimento di paternità. Un ricorso introdotto il 30 novembre 2004 da RI 1 contro tale decisione è stato respinto dall'autorità di vigilanza il 3 febbraio 2005. Il 22 febbraio 2005 RI 1 ha impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza davanti a questa Camera per ottenere la riforma della decisione medesima nel senso di vedersi conferire il beneficio litigioso dal 3 febbraio 2004. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'autorità di vigilanza si è domandata anzitutto se davanti alle Commissioni tutorie sia possibile instare per l'assistenza giudiziaria, ma ha lasciato la questione irrisolta ritenendo che, comunque fosse, in concreto non soccorrevano le premesse per concedere tale beneficio. A suo parere, nella fattispecie entrambe le Commissioni tutorie si erano limitate a compiere accertamenti preliminari in conformità all'art. 7 lett. a del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2.1), che prescrive alle Commissioni medesime di “assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio”. E per esaurire tali accertamenti è bastato che l'interessata si presentasse davanti alla Commissione regionale 14. Il patrocinio del legale, oltre che superfluo (art. 14 cpv. 2 Lag), era consistito per altro in un'opera di consulenza extraprocessuale, che non è coperta dal beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                   3.   Il ricorrente fa valere di essersi rivolto alla Commissione tutoria regionale 5 “al fine di chiarire la situazione e di poter continuare a intrattenere delle relazioni personali con il minore”, l'autorità tutoria essendo l'organo preposto a tali incombenze. “In considerazione dell'impossibilità di comunicare direttamente con la madre del minore, e viste le difficoltà incontrate per ottenere un colloquio presso la competente autorità tutoria”, egli afferma di essersi trovato costretto a interpellare la propria legale. “Solamente in questo modo” – egli conclude – gli è stata data “la possibilità di veder correttamente tutelati i propri interessi”.

                                   4.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere chiesto, per diritto federale, in ogni procedura statale che coinvolga il richiedente – o alla quale il richiedente faccia capo – per salvaguardare i propri diritti, sia in campo civile e penale, sia nel settore am­ministrativo, sia in materia di esecuzione e fallimenti (DTF 121 I 62 consid. bb con rinvii). Tale garanzia assicura la rappresentanza nel processo, ma non la consulenza extraprocessuale (“assi­stenza stragiudiziaria”: DTF 121 I 323 consid. 2b e 325 consid. 2c). Il conferimento del beneficio dipende perciò dall'esistenza di un procedimento formale, che comporti diritti o doveri di parte e che si concluda con una decisione impugnabile (DTF 128 I 231 a metà). Alcune leggi cantonali si sospingono oltre i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 3 Cost. Non l'art. 3 cpv. 1 Lag (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, cifra V in fine).

                                   5.   Nella fattispecie RI 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 5, il 10 ottobre 2003, sollecitando un intervento “per far riconoscere la sua paternità nei confronti del bambino D__________”. Tale richiesta non era idonea ad avviare alcun procedimento formale: non poteva introdurre un'azione di contestazione della paternità (da promuovere se mai davanti all'autorità giudiziaria: art. 256 cpv. 1 CC) né poteva configurare un atto di riconoscimento (il bambino avendo già un padre: art. 260 cpv. 1 CC). La Commissione tutoria regionale 5 poteva solo trattare lo scritto, di conseguenza, come una domanda volta a ottenere aiuto e consiglio (non a caso l'autorità di vigilanza ha menzionato, nella sua decisione, l'art. 7 lett. a del regolamento in materia di tutele e curatele, che prevede esplicitamente tale possibilità nel caso in cui sia in causa l'applicazione del diritto tutorio). Del resto, nella fattispecie non è intervenuta alcuna decisione impugnabile, se non – appunto – quella sull'assistenza giudiziaria.

                                   6.   Ciò posto, quanto la ricorrente postula in concreto non è il conferimento dell'assistenza giudiziaria, bensì una forma di gratuita consulenza extraprocessuale, ovvero un'assistenza stragiudiziaria. Certo, l'operato della Commissione tutoria regionale 5 non manca di lasciare perplessi. Mal si capisce invero per quale motivo PI 1 dovesse essere chiamata a redigere osservazioni scritte sulla pretesa paternità di RI 1, con l'avvertimento che in caso contrario la Commissione avrebbe potuto convocare le parti, se poi l'udienza è stata indetta ugualmente per il 18 febbraio del 2004 (salvo fallire poiché PI 1 rifiutava di incontrare RI 1). Oltre a ciò, nulla ha più intrapreso la Commissione dopo di allora, se non trasmettere il caso nel giugno del 2004 all'omologa Commissione regionale 14. Tale modo di procedere, non scevro di improvvisazione, appare ancor meno comprensibile ove si pensi che la Commissione regionale 5 sapeva fin dal 24 luglio 2003, ancor prima di ricevere la richiesta di RI 1, che nei registri dello stato civile __________ è iscritto come padre di D__________ (fascicolo processuale, ultimo documento agli atti). Invece di fissare a PI 1 un termine per formulare osservazioni scritte (e comminare udienze in contraddittorio), inducendo la destinataria a consultare un legale, bastava quindi che la Commissione spiegasse ad RI 1 come – per legge – un terzo pretendente non possa contestare la paternità altrui. Avesse voluto sentire PI 1, inoltre, sarebbe stata sufficiente la convocazione di lei.

                                   7.   Rimane il fatto che nel caso specifico nessun procedimento formale è stato aperto, né dall'una né dall'altra Commissione regionale, sicché non può farsi questione di assistenza giudiziaria. Le circostanze sarebbero potute risultare diverse qualora RI 1 avesse insistito per un diritto di visita. È vero che il padre biologico di un figlio avuto dalla moglie di un terzo non può contestare la paternità del marito (DTF 108 II 347 consid. 1a). Potrebbe tuttavia, costui, postulare un diritto di visita valendosi dell'art. 274a cpv. 1 CC, ove ciò fosse nell'interesse del bambino e rispondesse al bene di lui (possibilità non esclusa in DTF 108 II 351 consid. 2d e riconosciuta da Werro/Müller, Les droits du père naturel, in: Gauch/Schmid/Steinauer/Tercier/Werro, Familie und Recht/Famille et Droit, studi in onore di Bernhard Schnyder, Friburgo 1995, pag. 866 seg.). La competenza di fissare un diritto simile sarebbe spettata all'autorità tutoria (art. 275 cpv. 1 CC, art. 7 lett. p del noto regolamento in materia di tutele e curatele), la quale avrebbe dovuto aprire un procedimento forma­le (disciplinato dagli art. 21 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2).

                                   8.   Nella fattispecie nessuna delle due Commissioni tutorie ha mai considerato l'eventualità di concedere ad RI 1 un diritto di visita (né PI 1 era stata chiamata il 7 novembre 2003 a formulare osservazioni in tale prospettiva). Quanto al diretto interessato, egli ha dato atto nella sua ultima lettera del

                                         21 luglio 2004 alla Commissione tutoria regionale 14 di non perseverare al riguardo, limitandosi a sollecitare “un incontro tra le parti per una discussione chiarificatrice” sulla paternità biologica. A ragione l'autorità tutoria gli ha risposto però che discutere in proposito non giova, la paternità di __________ essendo acquisita. Così si è chiusa la pratica (tant'è che la legale del ricorrente ha emesso la sua nota d'onorario).

                                         Nulla impedisce che l'interessato tenti nuovamente di ottenere un diritto di visita davanti all'autorità tutoria competente per territorio. Ciò non significa tuttavia ch'egli ottenga l'assistenza giudiziaria. Il conferimen­to di tale beneficio presuppone in effetti – fra l'altro – che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri, che la designazione di un patrocinatore sia necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi o che la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag). In linea di principio un procedimento inteso all'assegnazione di un diritto di visita non dovrebbe risultare particolarmente complesso, né per la materia né per la procedura. Spie­gare poi a un'autorità tutoria perché determinate relazioni personali siano nell'interesse di un bambino e per il bene di lui è un compito verosimilmente più confacente – di regola – al padre biologico che a un rappresentante legale. L'eventualità che una parte non sia in grado di procedere con atti propri in casi siffatti non può quindi darsi per scontata, men che meno ove si pensi che al riguardo l'autorità tutoria applica il principio inquisitorio illimitato e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa, senza essere vincolata alle argomentazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; v. anche DTF 128 III 412 consid. 3). Che in simili con­dizioni un genitore non sia in grado di  procedere da sé rimane quindi un presupposto da rendere adeguatamente verosimile.

                                   9.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo in caso di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), e non v'è ragione di scostarsi da tale principio in concreto. Il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione, non si pone nemmeno problema di ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

–    ; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         –  Commissione tutoria regionale 5, Massagno.

terzi implicati

 PI 1     rappr. da:   RA 2   

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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