Incarto n. 11.2005.2
Lugano, 18 gennaio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2000.448 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza (“petizione”) del 3 luglio 2000 da
AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 , e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 )
per ottenere la divisione dell'eredità fu __________ (1912-1999), già in __________;
giudicando ora sul decreto del 17 dicembre 2004 con cui il Pretore ha tassato le note professionali emanate l'11 luglio 2001 e il 2 gennaio 2003 dall'
avv. __________, ,
quale rappresentante della comunione ereditaria e quale notaio divisore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 17 dicembre 2004 dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 luglio 2000 AP 1 ha convenuto la sorella AO 1 e il fratello AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse ordinata la divisione dell'eredità lasciata dal padre __________ (1912), deceduto il 13 luglio 1999. All'udienza dell'8 agosto 2000 i convenuti hanno dichiarato di non opporsi alla divisione. Le parti si sono accordate inoltre nel senso di conferire al notaio divisore l'incarico di rappresentare la comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC) “per tutte quelle mansioni che si rendono necessarie e sulle quali non è possibile trovare un accordo unanime tra gli eredi”. I costi relativi alla decisione con cui il Pretore avrebbe ordinato la divisione e designato il notaio divisore (oltre che rappresentante della comunione ereditaria) sarebbero stati assunti dagli interessati in ragione di metà per parte, compensate le ripetibili. Le spese dovute all'attività del notaio divisore e quelle dovute alla rappresentanza della comunione ereditaria (le prime da anticipare da AP 1, le seconde da AO 1 e AO 2) sarebbero state addebitate agli eredi “in funzione delle rispettive interessenze”. Statuendo il 9 agosto 2000, il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità, nominando l'avv. __________ quale notaio divisore e rappresentante della comunione ereditaria. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico della successione.
B. Per l'attività svolta come rappresentante della comunione ereditaria l'avv. __________ ha emesso due note professionali:
– l'una, dell'11 luglio 2001, riguardante il periodo dal 9 agosto 2000 al 30 giugno 2001, di fr. 7725.55 (fr. 6000.– di onorario, fr. 900.– di spese, fr. 301.15 di esborsi e fr. 524.40 di IVA) e
– l'altra, del 2 gennaio 2003, riguardante il periodo dal 1° luglio 2001 al 2 gennaio 2003, di fr. 12 236.55 (fr. 6000.– di onorario, fr. 681.05 di spese, fr. 5047.75 di esborsi e fr. 507.75 di IVA).
Per l'attività svolta come notaio divisore la legale ha emesso il medesimo 2 gennaio 2003 una parcella notarile di fr. 36 000.– (fr. 32 025.– di onorario, fr. 1432.25 di spese e fr. 2542.75 di IVA).
C. Invitati dal Pretore a esprimersi, il 20 gennaio 2003 AO 1 e AO 2 hanno dichiarato di contestare tanto la nota professionale del 2 gennaio 2003 quanto la parcella notarile. AP 1 ha comunicato a sua volta, il 27 gennaio 2003, di contestare la parcella notarile. L'avv. __________ si è confermata il 6 febbraio 2003 nella nota professionale litigiosa e nella parcella di notaio. Il Pretore ha poi convocato le parti e l'avv. __________ a un contraddittorio, che si è tenuto il 12 febbraio 2004 e in esito al quale ognuno ha riaffermato le proprie posizioni. Finalmente, il Pretore ha tassato il 17 dicembre 2004 le due note professionali e la parcella notarile, approvandole integralmente. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico della successione, e per essa degli eredi in ragione di metà per parte. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro il decreto predetto AP 1 è insorta con un appello del 29 dicembre 2004 nel quale chiede di tassare le due note professionali “in complessivi fr. 8500.–” e la parcella notarile “in fr. 25 000.–”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Gli onorari e le spese del notaio (come pure di un eventuale perito) chiamato a intervenire in una divisione ereditaria “sono corrisposti secondo la tariffa, a tassazione del Pretore, salvo appellazione alla Camera civile di appello se sono contestati dalle parti” (art. 486 cpv. 1 CPC). La divisione ereditaria essendo governata dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC cui rinvia l'art. 475), oltre che dalla procedura accelerata (liquidazione delle pretese fra coeredi: art. 479 cpv. 1 CPC), il termine per impugnare la tassazione del Pretore è di 10 giorni. Per quanto attiene alla tempestività, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.
2. La legge non precisa se e da chi vadano tassati gli onorari e le spese del rappresentante di una comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Ora, per quanto non assuma una funzione pubblica, tale rappresentante è pur sempre nominato dall'autorità, alla cui vigilanza soggiace (Schaufelsberger in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 49 ad art. 602 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 83 ad art. 602 CC). La sua nota professionale va tassata quindi dall'autorità medesima (secondo Tuor/Picenoni senza che sia necessario sentire gli eredi: Berner Kommentar,
2ª edizione, n. 60 ad art. 602 CC), come quella emessa dall'amministratore di una successione (Karrer in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 34 ad art. 554 CC). Introdotto nei 10 giorni successivi alla notifica della tassazione, anche al proposito l'appello è pertanto tempestivo.
3. Al suo memoriale l'appellante acclude una serie di documenti. Nella misura in cui questi non figurano già nell'incarto, v'è da interrogarsi se siano proponibili. È vero che la tassazione di note professionali è retta – in genere – dal principio inquisitorio, di modo che l'autorità accerta i fatti di propria iniziativa senza essere vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le risultanze istruttorie secondo libero convincimento e applica il diritto d'ufficio (art. 18 cpv. 1 LPAmm, cui rinviano gli art. 44 cpv. 4 LAvv e 59 RAvv). D'altro lato è anche vero però che un appello non è un ricorso al Consiglio di moderazione e che davanti alla Camera civile sono escluse nuove offerte di prova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dato che nel caso in rassegna il memoriale dell'appellante si rivela – come si vedrà oltre – destinato all'insuccesso, il quesito può rimanere aperto. Al proposito non giova dunque attardarsi.
4. Il Pretore supplente ha rilevato anzitutto che nella fattispecie gli eredi, pur muovendo critiche all'operato dell'avv. __________, non contestavano che le prestazioni da lei esposte fossero state effettivamente eseguite. Né essi indicavano quali interventi elencati nella specifica del dispendio orario (in cui la legale aveva indicato puntualmente la destinazione delle ore) andassero stralciati in tutto o in parte. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che le 60 ore esposte dalla legale per l'attività svolta come rappresentante della comunione ereditaria fossero giustificate, così come la retribuzione oraria di fr. 200.–. Quanto all'attività in funzione di notaio divisore, egli ha giudicato congruo, una volta ancora, il compenso orario di fr. 200.– per le attività che non rientravano strettamente nella mansione di pubblico ufficiale e corretto l'onorario ad valorem per la rogazione dell'inventario (decreto impugnato, pag. 3 nel mezzo). Adeguato è stato giudicato altresì il riparto del dispendio orario complessivo, ascritto dalla legale per circa un terzo all'attività svolta come rappresentante della comunione ereditaria (60 ore) e per circa due terzi (141 ore) all'attività svolta come notaio divisore, la tariffa oraria essendo del resto la stessa. Per quel che era delle spese, infine, il primo giudice le ha reputate legittime (oltre che incontestate). Onde, in definitiva, la conferma di entrambe le note professionali e della parcella notarile.
5. Il compenso di un notaio divisore è disciplinato dal diritto cantonale. Nel Ticino si fa capo alla legge sulla tariffa notarile (RL 3.2.2.2), la quale per “lo studio e la preparazione di atti e altre prestazioni che non rientrano strettamente nella mansione di rogazione notarile” rinvia alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 25 cpv. 2 della legge medesima). Anche il rappresentante di una comunione ereditaria è retribuito sulla scorta del diritto cantonale (cfr. Schaufelsberger, op. cit., n. 40 ad art. 602 CC). A tal fine si applica dunque, una volta ancora, la tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA: RL 3.2.1.1.2). Per converso, non il diritto cantonale, bensì il diritto federale regola la retribuzione di un esecutore testamentario (DTF 129 I 334 consid. 3.2 con richiami) o di un amministrazione dell'eredità (Karrer, op. cit., n. 33 ad art. 554 CC con richiami; I CCA, sentenza 11.1997.9 del 6 luglio 1998, consid. 4).
a) Nel caso specifico ci si può domandare se il criterio rigorosamente orario cui si è attenuta la legale calcolando la retribuzione esposta per le prestazioni svolte come rappresentante della comunione ereditaria, oltre che per “lo studio e la preparazione di atti e altre prestazioni che non rientrano strettamente nella mansione di rogazione notarile”, sia pertinente. L'art. 9 cpv. 1 TOA dispone che nell'ambito di “qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile” l'onorario dell'avvocato dipende dall'entità del valore in gioco, non dal tempo impiegato nell'assolvimento dell'incarico. Il criterio ad horam entra in considerazione solo qualora pratiche di esiguo valore abbiano richiesto un cospicuo dispendio di tempo, qualora pratiche di valore elevato abbiano richiesto un impegno limitato o qualora pratiche di valore determinato non giustifichino, “per le particolarità del caso e gli interessi patrimoniali in gioco”, l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore (art. 11 cpv. 1 TOA). Inoltre il criterio ad horam si applica quando il legale termini anzitempo il mandato per rinuncia, revoca del cliente, transazione, conciliazione, acquiescenza o desistenza dalla lite (art. 11 cpv. 2 TOA). Non verificandosi ipotesi del genere, fa stato l'onorario ad valorem.
b) La divisione ereditaria è indubbiamente una pratica di “valore determinato o determinabile” (si vedano i criteri per il calcolo del valore litigioso nell'ambito di un'azione di divisione in: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 9.4 ad art. 36 con riferimenti). L'onorario del rappresentante di una comunione ereditaria, come pure quello del notaio divisore nella misura in cui l'attività da lui svolta non rientri strettamente nella mansione notarile, dipende perciò dai valori in gioco. Certo, nella fattispecie l'avv. __________ non ha ancora ultimato il proprio compito, la divisione ereditaria essendo tuttora in corso. È giusto perciò che si tenga conto anche del fattore orario, in analogia con quanto prevede l'art. 11 cpv. 1 TOA nel caso in cui l'avvocato non porti a termine il patrocinio. Ma ciò non significa, contrariamente a quanto figura in Rep. 1992 pag. 297 consid. 6 (sentenza menzionata in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 486), che il criterio ad valorem vada allora abbandonato. Significa ch'esso va combinato con quello ad horam mediante la nota formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Consiglio di moderazione, sentenza n. 133 del 10 settembre 1990, consid. 3 e 4 pubblicati nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1 pag. 15). Lo scopo della formula è – appunto – quello di correggere onorari che secondo il puro criterio ad valorem risulterebbero esorbitanti (o irrisori) per rapporto all'effettivo lavoro svolto dall'avvocato.
c) Nella fattispecie il metodo di retribuzione esclusivamente ad horam approvato dal Pretore supplente per le attività svolte dall'avv. __________ come rappresentante della comunione ereditaria e come notaio divisore per le attività fuori della stretta rogazione notarile non è controverso. Ci si può interrogare per la verità se la corretta applicazione della tariffa dell'Ordine degli avvocati non vada esaminata d'ufficio. Sia come sia, per i motivi enunciati in appresso l'appello sfugge a qualunque esame. Non giova quindi approfondire il tema.
6. Nell'appello l'interessata rimprovera all'avv. __________ di avere commesso imprecisioni e sbagli nel confezionare l'inventario dell'eredità, ciò che ha comportato “innumerevoli scambi di corrispondenza ed incontri tra e con le parti”, di avere impiegato troppo tempo nel cercare un'impossibile accordo fra eredi, di avere indugiato nella rappresentanza della comunione ereditaria e di non avere ricostruito sin dall'inizio l'attivo successorio in modo completo e accurato, provocando dilazioni successive. A suo avviso, il Pretore supplente avrebbe dovuto verificare altresì che le prestazioni esposte all'avv. __________ per la rappresentanza della comunione ereditaria non si sovrapponessero a quelle esposte per l'esercizio della funzione notarile. Alla legale, inoltre, egli avrebbe dovuto riconoscere solo il tempo che sarebbe occorso a un professionista solerte e diligente per trattare una pratica analoga. Tutto ciò giustifica in definitiva – per l'appellante – una moderazione delle pretese avanzate dall'avv. __________, “atteso che viene ritenuta adeguata una riduzione pari ad almeno il 30% della quota di onorari da calcolarsi secondo i principi della TOA, ad esclusione quindi della componente prettamente notarile per la quale fa stato la sola LN”.
a) Già la richiesta di giudizio formulata dall'appellante non è un esempio di chiarezza. Si deducesse infatti il 30% dall'onorario complessivo esposto dalla rappresentante della comunione ereditaria nelle due note professionali (fr. 12 000.–), il risultato sarebbe di complessivi fr. 8400.–, non di fr. 8500.–. Su quale onorario della parcella notarile riferito a “prestazioni che non rientrano strettamente nella mansione di rogazione” l'appellante abbia poi calcolato la deduzione del 30% per giungere al risultato di fr. 25 000.– (rispetto ai fr. 32 025.–
esposti nella parcella) non è dato di capire. Sia come sia, considerata la sorte dell'appello non è il caso di approfondire tali interrogativi.
b) Il Pretore supplente ha approvato le due note professionali e la parcella notarile – come detto – ritenendo giustificato sia il dispendio orario complessivo (201 ore), sia la retribuzione oraria chiesta dalla legale (fr. 200.–), sia l'onorario esposto a norma della legge sulla tariffa notarile per le attività strettamente connesse alla funzione di pubblico ufficiale. L'appellante censura il decreto impugnato, ma non indica quante ore sarebbe giustificato riconoscere – secondo lei – all'interessata, né quale tariffa oraria andrebbe applicata (il calcolo dell'onorario notarile non è controverso). Il memoriale si esaurisce in una requisitoria lunga e inconcludente circa le asserite mancanze della legale, rea di avere profuso troppo tempo nella rappresentanza della comunione ereditaria e nella confezione dell'inventario per rapporto a quanto avrebbe impiegato un professionista diligente, ma non contiene il benché minimo accenno al numero di ore che il Pretore avrebbe dovuto ammettere, rispettivamente all'entità del compenso orario che avrebbe dovuto fissare. Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC prescrive che un appello deve contenere tra l'altro – sotto pena di nullità (cpv. 5) – “i motivi di fatto sui quali si fonda”. Invano si cercherebbe di sapere, nel caso in esame, sulla scorta di quali dati andrebbe riformata la tassazione del Pretore. Insufficientemente motivato, il memoriale si dimostra dunque, di primo acchito, inammissibile.
c) Si ricordi che già il Pretore supplente ha rimproverato agli eredi, nel decreto in questione, di non avere speso una parola per indicare quali prestazioni indicate dalla legale nella specifica del dispendio orario andassero stralciate o ridotte e per quali ragioni, limitandosi ad argomenti generici (pag. 3 verso l'alto). Nell'appello l'interessata obietta che sarebbe “irragionevole” pretendere da un erede l'indicazione precisa della singola telefonata o del tempo esatto da defalcare dalla nota professionale, bastando al riguardo una deduzione globale come quella del 30% da lei proposta – per la prima volta – nell'appello. L'assunto è destituito di ogni consistenza. Intanto perché non si comprende se il postulato taglio lineare del 30% vada praticato sul dispendio di tempo, sulla retribuzione oraria o su entrambi i fattori (e in che misura). In secondo luogo perché un'autorità di moderazione che riducesse in tal modo una nota professionale dettagliata, senza specificare quante ore riconosca al legale per l'attività svolta, si vedrebbe annullare la tassazione per insufficienza di motivi, indipendentemente dal fatto che il criterio ad horam possa essere uno soltanto dei criteri preposti alla definizione del compenso (sentenza del Tribunale federale 5P.26/1992 del
4 maggio 1992, consid. 5).
d) Il problema di sapere quale grado di precisione si possa esigere dall'erede che contesta una nota professionale del rappresentante della comunione ereditaria o del notaio divisore può, nelle circostanze descritte, rimanere aperto. Anzi, nella prospettiva del sindacato attuale nemmeno occorre domandarsi se davanti al Pretore l'erede chiamato a esprimersi sia tenuto a contestazioni particolareggiate. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che, ove appelli la tassazione di un Pretore relativa a una nota professionale in cui onorario si fonda (anche) sul fattore orario, l'erede deve indicare almeno quante ore riconosce al legale e a quale tariffa, a meno evidentemente che contesti l'applicazione stessa del criterio ad horam (ciò che non è il caso nella fattispecie). Il memoriale in rassegna disattende tale requisito minimo. Carente di motivazione, esso va pertanto dichiarato improponibile.
7. Gli oneri processuali di un appello infruttuosamente diretto contro un decreto di tassazione “sono a carico della comunione ereditaria” (art. 486 cpv. 2 CPC). Nulla impedisce tuttavia che l'appellante sia tenuto ad anticipare egli medesimo la relativa somma, con facoltà di rivalsa sui coeredi in funzione delle rispettive quote nella misura in cui ritenga di avere agito nell'interesse della comunione (art. 603 e 640 CC). Non si assegnano ripetibili invece all'avv. __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di quest'ultima, di AO 1 e di AO 2 in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria