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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.11.2005 11.2005.149

22 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,134 mots·~11 min·6

Résumé

Impugnabilità di decisioni provvisionali emesse dall'autorità tutoria

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.149

Lugano, 22 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 311.2005/R.47.2005 (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (patrocinato PA 1)  

a

CO 2

                                         riguardo alla figlia G__________ (1997),

giudicando ora sulla decisione del 14 ottobre 2005 con cui l'autorità di vigilanza ha disciplinato il diritto di visita in via provvisionale, modificando la regolamentazione adottata dalla Commissione tutoria regionale 6;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2005 presen­tato da AP 1 contro la decisione emessa il

                                              14 ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele,

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   G__________, nata il 6 marzo 1997, è figlia di AP 1 (1958), cittadino portoghese, e di CO 2 (1962). Il diritto di visita del padre è stato disciplinato con decisione del

                                         26 febbraio 2002 dalla Commissione tutoria regionale 6 in un incontro settimanale, sotto sorveglianza, alla __________ di __________, alternativamente il mercoledì e il sabato, dalle ore 14.00 alle 16.00.

                                  B.   Il 12 marzo 2004 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 6, dolendosi di poter vedere la figlia solo ogni quindici giorni per gli intralci opposti da CO 2. Invitata a esprimersi, quest'ultima ha sostenuto il 17 marzo 2004 che l'interessato medesimo non si atteneva alla regolamentazione delle visite. Accertato presso la __________ che l'esercizio del diritto denotava oggettive difficoltà, la Commissione tutoria regionale ha convocato CO 2 il 6 aprile 2005 e AP 1 il 13 aprile successivo. In quest'ultima occasio­ne AP 1 ha chiesto di estendere la durata degli incontri e di togliere la sorveglianza al diritto di visita.

                                  C.   Con decisione del 14 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale ha affidato al Servizio medico-psicologico di __________ l'esecuzione di una perizia sulla personalità di AP 1 e sull'eventuale modifica del diritto di visita (con obbligo di riferire separatamente circa l'audizione della figlia), ha incaricato il Servizio sociale di __________ di verificare l'idoneità logistica del padre nell'eventualità di incontri con la figlia non sorvegliati e ha regolato il diritto di visita in pendenza di procedura, mantenendo gli stessi modi e tempi stabiliti il 26 febbraio 2002. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

                                  D.   Insorta il 20 luglio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, CO 2 ha postulato la riduzione del diritto di visita provvisionale a un incontro ogni due settimane, il sabato, sotto sorveglianza. AP 1 non ha presentato osservazioni. Statuendo il 14 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha accolto il ricorso e fissato il diritto di visita in pendenza di procedura il sabato ogni due settimane, sotto sorveglianza, dalle ore 14.00 alle 16.00. Non sono state prelevate tasse né spese.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 31 ottobre 2005 per ottenere che il ricorso di CO 2 all'autorità di vigilanza sia respinto e che la de­cisione di quest'ultima sia modificata di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Competente per emanare “misure in merito alle relazioni personali” è l'autorità tutoria del domicilio del figlio, rispettivamente quella del luogo di dimora (art. 275 cpv. 1 CC). La procedura da seguire è, nel Cantone Ticino, quella per le cause amministrative (LPAmm: RL 3.3.1.1), salvo che la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2) disponga altrimenti (art. 21 della legge appena citata, richiamata anche dall'art. 39 LAC).

                                   2.   In pendenza di procedura l'autorità tutoria può trovarsi a emanare decisioni pregiudiziali o incidentali, intendendosi con ciò tutte le decisioni che precedono quella finale, indipendentemente dal fatto che vertano su questioni di forma o di sostanza. Tra di esse si annoverano – ad esempio – decisioni sulla competenza, sulla ricusazione, sulla sospensione del procedimento, sulla restituzio­ne di un termine, sull'ammissibilità di una prova o di un complemento istruttorio, sull'obbligo di testimoniare, di sottoporsi a perizia o di produrre documenti e finanche decisioni su provvedimenti d'urgenza (cioè misure cautelari), compresi i conferimenti o i dinieghi dell'effetto sospensivo (sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 3 con rinvii).

                                   3.   Le decisioni pregiudiziali o incidentali sono impugnabili nello stesso termine delle decisioni finali (sentenza inc. 11.2003.147 del 1° dicembre 2003, consid. 3). Devono essere suscettibili però di arrecare al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPAmm; identico requisito pone l'art. 45 PA, sebbene in determinati casi la giurispru­denza federale dia il rischio di danno irreparabile per scontato), ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (sentenza inc. 11.2005. 48 del 12 maggio 2005, consid. 4 con richiami di dottrina). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che occorre un rischio di danno “non altrimenti riparabile”, in particolare, per impugnare decisioni con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di prove (sentenza inc. 11.2002.4 del 25 aprile 2003, consid. 8; inc. 11.2003.49 del 5 maggio 2003, consid. 7; inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 5; inc. 11.2004.158 del 16 dicembre 2004, pag. 2 in fondo) o dispone l'accompagnamento forzato di un renitente da sottoporre a perizia (sentenza inc. 11.2005.5 del 14 gennaio 2005, consid. 4 e 7).

                                   4.   Quanto alle decisioni provvisionali, cioè alle misure d'urgenza, già si è accennato ch'esse hanno natura incidentale (consid. 2), con la peculiarità di essere immediatamen­te esecutive (art. 21 cpv. 4 prima frase LPAmm, art. 26 cpv. 5 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Come tutte le decisioni incidentali, quindi, esse sono impugnabili solo ove possano arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (sentenza inc. 11.2005.15 del 21 febbraio 2005, pag. 4). La legge precisa esplicitamente, inoltre, che tali misure devono essere state adottate previo contraddittorio (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; l'art. 21 LPAmm non fa distinzioni al riguardo). Ove ciò non sia il caso, “le parti hanno il diritto di chiedere entro 10 giorni che le misure siano revocate o modificate, previo esercizio del diritto di essere sentito”. La norma ricalca il dettato dell'art. 379 cpv. 2 CPC, fermo restando che in sede amministrativa il contraddittorio può avvenire anche “me­diante uno scambio di allegati scritti” (art. 26 cpv. 2 della legge citata). Prima di rivolgersi alla giurisdizione di ricorso, in altri termini, l'interessato deve esaurire i mezzi di difesa esperibili davanti all'autorità che ha preso la decisione provvisionale, instando per una revoca o una modifica della decisione “previo contraddittorio”. Identico prescritto contiene del resto l'art. 382 cpv. 1 CPC (sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 5).

                                   5.   Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale ha stabilito il

                                         14 luglio 2005 – fra l'altro – di lasciare immutata “in pendenza della procedura e fino a diverso ordine” la disciplina del diritto di visita fissata il 26 febbraio 2002. Si tratta con ogni evidenza di una decisione provvisionale, la cui impugnabilità presupponeva un rischio di danno “non altrimenti riparabile” e un “contraddittorio previo”. L'autorità di vigilanza ha esaminato il ricorso senza verificare né l'uno né l'altro requisito, sebbene questa Camera abbia già avuto modo di segnalarle i rischi processuali che la duplice omissione comporta (sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 9). Sta di fatto che l'appellante non muove censure in proposito. Egli non contesta che la decisione della Commissione tutoria regionale fosse suscettibile di arrecare alla madre o alla figlia un danno “non altrimenti riparabile” e nemmeno pretende che la decisione sia stata emanata sen­za contraddittorio. Gli atti, del resto, paiono confermare che da anni il diritto di visita è sostanzialmente esercitato – poco giovano i motivi – ogni quindici giorni, sicché raddoppiare all'improv­viso la frequenza degli incontri, prima ancora che il Servizio medico-psicologico abbia ascoltato la figlia, non sembra una soluzione ragionevole, per tacere del fatto che in materia di filiazione l'eventualità di un danno “non altrimenti riparabile” non va giudicata con soverchio rigore (sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 10). Quanto all'esigenza del contraddittorio previo, sul diritto di visita le parti hanno potuto esprimersi – non insieme, ma oralmente – davanti alla Commissione tutoria regionale il 6 e il 13 aprile 2005. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

                                   6.   Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha rilevato che la disciplina degli incontri fissata originariamente dalla Commissione tutoria regionale non ha mai trovato attuazione, che il diritto di visita a G__________ è stato esercitato principalmente “con ritmo quindicinale, vuoi per problemi e impegni della minore vuoi per assenza a causa di motivi personali del padre” e che ciò ha causato incresciosi inconvenienti e delusioni anche nella figlia, la quale sembra affrontare gli incontri non tanto per attaccamento sincero al padre, quanto perché costretta dalle circostanze. In attesa di conoscere le valutazioni degli specialisti designati dalla Commissione tutoria regionale l'autorità di vigilanza ha ritenuto così di limitare il diritto di visita, in pendenza di procedura, a un incontro ogni quindici giorni.

                                   7.   L'appellante fa valere che il referto pervenutogli nel frattempo dal Servizio medico-psicologico di __________ dimostra come la madre abbia “dimostrato di manipolare la figlia G__________ accettando che la bimba scrivesse una lettera di ricusa del padre” e come sia la madre stessa di ostacolo al diritto di visita. Inoltre – continua l'appellante – il referto attesta come “il diritto alla paternità psicologica del padre, così come il suo diritto di visita, non possano ledere lo sviluppo della bambina, ma anzi, al contrario, possano favorire l'uscita di quest'ultima dal mondo diadico della relazione con la madre”. “Per quanto concerne poi ogni altro aspetto medico e psicologico – egli soggiunge – si rimanda alle perizie mediche, qui di seguito allegate, ed alle conclusioni in esse contenute; di fatto esse hanno ampiamente ed esaustivamente trattato ed affrontato tutte le problematiche di natura fisica e psicologica legate al caso in questione”.

                                   8.   Un appello deve contenere, sotto pena di nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). A tale proposito l'appellante non può limitarsi a esporre le sue ragioni. Deve anche spiegare – soprattutto ove sia patrocinato da un legale – perché la decisione impugnata sarebbe erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. In concreto l'interessato nemmeno si confronta con le motivazioni addotte dall'autorità di vigilanza, ciò che rende già di per sé l'appello irricevibile. Certo, l'appellante produce i due referti (del Servizio sociale di __________ e del Servizio medico-psicologico di __________) intimatigli nel frattempo dalla Commissione tutoria regionale per osservazioni. Il primo tuttavia, del 26 settembre 2005, attesta unica­mente che l'interessato dispone di un alloggio idoneo per accogliere la figlia. Non sussidia quindi ai fini dell'attuale giudizio, nemmeno l'appellante chiedendo di togliere la sorveglianza al diritto di visita già in sede provvisionale. Il secondo, del 14 ottobre 2005, propone bensì di intensificare il ritmo degli incontri fra padre e figlia a cadenza settimanale, ma non senza accorgimenti. La misura va accompagnata infatti dall'incarico a chi sorveglia le visite di preparare un rapporto dopo un mese, rapporto sulla base del quale l'autorità tutoria dovrà decidere se togliere la sorveglianza. Inoltre, “considerato l'elevato rischio che il diritto di visita venga ostacolato e boicottato” (referto, pag. 15), il Servizio medico-psicologico auspica l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC). Nelle condizioni descritte mal si intravede come l'appellante possa postulare un diritto di visita immediato ogni settimana, già in via provvisionale, con il rischio di far fallire in partenza la soluzione prospettata dal Servizio medico-psicologi­co. Per il resto, non spetta a questa Camera sostituirsi all'autorità di primo grado. Spetterà alla Commissione tutoria regionale vagliare senza indugio l'opinione del Servizio e, nel caso in cui decida di seguirla, disporre i provvedimenti accompagnatori che si impongono.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–,; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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