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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.11.2005 11.2005.141

7 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,008 mots·~5 min·4

Résumé

Istanza di autorità parentale comune da parte di genitori non sposati

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.141

Lugano, 7 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 1.2001/R.3.2005 (autorità parentale in comune) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1 , e  AP 2    

alla  

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso  

                                         riguardo al figlio S__________ (2000);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 21 ottobre 2005 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 14 ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 30 agosto 2000 è nato a __________ S__________, figlio di AP 1 (1948) e di AP 2 (1958);

                                         che il 28 dicembre 2004 AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale 1 per ottenere il conferimento dell'autorità parentale in comune;

                                         che con decisione del 13 gennaio 2005 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza, giudicando la richiesta non compatibile con il bene del figlio;

                                         che contro tale decisione AP 1 e AP 2 hanno ricorso il 25 gennaio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         che, statuendo il 14 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto gli oneri processuali di fr. 100.– complessivi a carico dei ricorrenti in solido;

                                         che il 21 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 sono insorti con un “ricorso” a questa Camera in cui chiedono l'annullamento della decisione presa dall'autorità di vigilanza e l'accoglimento della loro domanda;

                                         che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili con appello entro venti giorni dalla loro notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC), onde in concreto la tempestività del “ricorso”;

                                         che la procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC;

                                         che, giusta l'art. 298a cpv. 1 CC, “a richiesta congiunta dei genitori [non sposati], l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento”;

                                         che, in altri termini, l'istanza congiunta dei genitori deve adempiere due requisiti cumulativi: il primo di forma (esistenza di una convenzione suscettibile di approvazione sulla partecipazione alle cure del figlio e sul riparto delle spese di mantenimento) e il secondo di sostanza (compatibilità dell'autorità parentale comune con il bene del figlio);

                                         che identiche condizioni deve rispettare, del resto, un'analoga

                                         istanza presentata al tribunale da due genitori sposati in procinto di divorziare o di separarsi giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC);

                                         che l'esigenza di una convenzione suscettibile di approvazio­ne circa la partecipazione alle cure del figlio e il riparto delle spese di mantenimento è destinata a far sì che i genitori assumano appieno – e, nel caso di genitori sposati, continuino ad assu­mere appieno – la responsabilità del loro ruolo comune, indicando con chiarezza in che misura l'uno e l'altro intendano cooperare concretamente alla cura del figlio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schiedungsrecht, Zurigo 1999, n. 39 ad art. 133; Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 ad art. 298a CC e n. 30 segg. ad art. 133 CC);

                                         che nella fattispecie si cercherebbe invano nel fascicolo agli atti una qualsivoglia convenzione stipulata dai genitori, sicché mal si capisce come l'autorità tutoria abbia potuto definire “ricevibile”

                                         l'istanza del 28 dicembre 2004 (decisione del 13 gennaio 2005, pag. 2) e ancor meno come l'autorità di vigilanza sia potuta entrare nel merito della richiesta (pur evocando essa medesima la necessità di un accordo previo sulla cura e il mantenimento del figlio: decisione, pag. 3 in alto);

                                         che in realtà, sprovvista di un allegato indispensabile, la richiesta di autorità parentale comune avanzata dagli interessati andava dichiarata improponibile già per tale ragione;

                                         che nelle circostanze descritte, dunque, l'appello in esame cade nel vuoto;

                                         che, comunque sia, anche vagliando nel caso in esame il secondo requisito cui soggiace il conferimento dell'autorità parentale comune (la compatibilità della richiesta con il bene del figlio), l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte;

                                         che nel loro memoriale infatti gli interessati criticano puntualmente ogni frase della decisione impugnata, ma non spendono una parola per illustrare in che modo, rispetto alla situazione    odierna, l'autorità parentale comune risulterebbe in concreto nell'interesse del figlio;

                                         che, anzi, gli effetti immediati dell'autorità parentale comune parrebbero risolversi nel caso specifico in un acuirsi dei dissapori d'ordine personale con la curatrice (appello, punto 3d e 4c) e dei conflitti d'ordine professionale con i medici curanti del figlio (appello, punto 4e), affetto da una grave malattia congenita alle vie biliari;

                                         che, insufficientemente motivato, sul presupposto inerente al bene del figlio l'appello va perciò dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

                                         che gli oneri dell'attuale procedura andrebbero a carico dei ricorrenti, ma che “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) inducono a lasciar cadere ogni prelievo, gli interessati non avendo presumibilmente appellato ove fossero stati resi attenti circa l'insufficienza della loro domanda già dal profilo formale;

                                         che, l'appello non avendo formato oggetto di notifica, non si pone nella fattispecie problema di ripetibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –   ; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

                                         Comunicazione:

                                         – , , ;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

 PI 1      

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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