Incarto n. 11.2005.133
Lugano 25 novembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 166.2004 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 2 febbraio 2005 dalla
Commissione tutoria regionale 18, Faido
nei confronti di
AP 1;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 30 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
19 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che la Commissione tutoria regionale 18 ha presentato il 2 febbraio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 370 CC (cattiva amministrazione) nei confronti di AP 1 (1928), sospendendo quest'ultima a titolo provvisorio dall'esercizio dei diritti civili (art. 386 CC) e designandole un rappresentante provvisorio nella persona di __________;
che a sostegno della richiesta la Commissione tutoria ha addotto essere compromessa sia la gestione personale sia quella amministrativa di AP 1, l'abitazione di lei essendo in condizioni igienicamente indecorose e la temperatura dei vani simile a quella invernale, tanto che essa era stata ricoverata d'urgenza in stato di lieve ipotermia e disidratazione;
che, chiamata dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni;
che il 17 febbraio 2005 AP 1 è stata ricoverata coattivamente alla __________ di __________, dove risulta tuttora soggiornare;
che il 21 marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla __________ una perizia volta ad accertare le condizioni di salute di AP 1, con particolare riferimento a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione;
che nel referto del 26 agosto 2005 i medici psichiatri __________ e __________ hanno rilevato, in sintesi, che AP 1 è affetta da demenza causata da malattia di Alzheimer a esordio tardivo, tale da denotare infermità mentale e da impedirle di provvedere a sé stessa, onde la necessità di durevole protezione e assistenza;
che con decisione del 19 settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP 1 sulla base dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), incaricando la Commissione tutoria di procedere, dopo il passaggio in giudicato della decisione, alla nomina di un tutore e alla chiusura della rappresentanza provvisoria;
che il 30 settembre 2005 AP 1 è insorta a questa Camera con un appello (“ricorso”) nel quale chiede di annullare tale decisione;
che la Commissione tutoria non ha formulato osservazioni all'appello;
e considerando
in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata anche dall'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che, nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che in concreto il memoriale può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele;
che sotto questo profilo l'appello di AP 1, tempestivo, è di per sé proponibile;
che, ricordato come in caso di malattia mentale combinata con cattiva amministrazione l'interdizione vada decretata sulla base dell'art. 369 CC e non dell'art. 370 CC, l'autorità di vigilanza ha rilevato – con riferimento al rapporto peritale – come l'interessata sia “affetta da demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo”, “con prognosi poco favorevole”, tale da compromettere le funzioni cognitive e le capacità di ragionamento, rendendo la paziente succube del marito, onde l'impossibilità per lei di curare convenientemente i propri interessi personali e gestionali;
che sulla base di ciò l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla scorta dell'art. 369 CC, rinunciando all'audizione dell'interessata, sconsigliata dai periti;
che, sottolineata la sua totale incensuratezza e la sua pressoché ventennale attività di insegnante, l'appellante dichiara di opporsi alla tutela con l'argomento che la sua precaria situazione finanziaria è dovuta solo a mancanza di liquidità, causata in parte dalle spese sostenute in passato per gli studi universitari della figlia, cui essa ha donato tutte le sue proprietà;
che, indipendentemente da quanto precede, l'appellante non si confronta con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, né spiega perché gli accertamenti dei periti non sarebbero pertinenti, né contesta le sue esigenze di cura, assistenza e protezione durevoli;
che, comunque sia, a ragione l'autorità di vigilanza ha considerato l'ipotesi di una tutela a norma dell'art. 369 CC, essendo l'interessata affetta – come emerge dal referto peritale (punti 1.1 e 4.2) – da “demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo”, con “prognosi poco favorevole”, “grave perdita della memoria recente e di richiamo” e severa compromissione delle funzioni cognitive e di ragionamento, onde la necessità di “personale specializzato che si occupi di lei e che la sostenga nel dare risposte ai bisogni di base”;
che occorre domandarsi nondimeno – visto come l'appellante sia già adeguatamente assistita sul piano terapeutico nella __________ dove soggiorna – se non possa entrare in considerazione una misura meno incisiva, in ossequio al principio della proporzionalità e della sussidiarietà (Rep. 1998 pag. 186 consid. 9; Gauch/Schmid in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 49 dell'introduzione agli art. 397a–f e n. 9 ad art. 397a CC);
che il provvedimento meno incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe prospettabile ove l'interessata potesse contare sull'assistenza personale di familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 341 n. 869);
che ciò non è il caso in concreto, l'appellante non risultando poter fare assegnamento su parenti (con la figlia non ha più relazioni da anni: appello, pag. 1 a metà; lettera 9 giugno 2005 di AP 1, agli atti; perizia, punto 1) né su terzi;
che meno incisiva della tutela (ma più della curatela) potrebbe essere un'inabilitazione secondo l'art. 395 CC, l'inabilitata conservando in tal caso l'amministrazione dei propri beni (salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC) o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag. 255);
che in concreto l'infermità mentale non permette all'interessata di adempiere incombenze amministrative (referto peritale, punto 2), sicché la presenza di un semplice assistente non basterebbe;
che, ciò premesso, si potrebbe ipotizzare una tutela volontaria a mente dell'art. 372 CC, meno incisiva di quella coatta (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.);
che tuttavia nel caso specifico sarebbe inutile proporre all'interessata una soluzione del genere, AP 1 essendosi sempre dimostrata fortemente refrattaria verso i servizi e gli enti sociali attivati dalla Commissione tutoria (domanda di interdizione, pag. 2 verso l'alto);
che nelle circostanze descritte, in definitiva, la decisione presa dall'autorità di vigilanza si rivela legittima;
che, dato l'esito dell'impugnazione, gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'appellante, ma che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, la quale non ha formulato osservazioni all'appello;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–; – Commissione tutoria regionale 18, Faido.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria