Incarto n. 11.2005.121
Lugano 5 febbraio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Ermotti e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. 300.1999/R.41.2005 (compenso del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1 per sé e in rappresentanza dei figli AP 2 (1988) e AP 3 (1990) __________,
alla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso e alla (precedente) curatrice CO 2 (patrocinata dall' PA 1 )
riguardo alla curatela educativa in favore di D__________, AP 3 e AP 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 10 agosto 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta l'istanza di intersecazione contenuta nelle osservazioni di CO 2 all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale promosse da __________ (1966) contro il marito AP 1 (1962), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha istituito, il 4 settembre 2003, una curatela educativa in favore dei figli AP 2 (11 ottobre 1988), AP 3 (19 febbraio 1990) e D__________ (20 ottobre 1996) incaricando la Commissione tutoria regionale 1 di nominare un curatore “scegliendolo con un profilo specialistico adeguato”. Con decisione del 3 ottobre 2003 l'autorità tutoria ha designato la psicologa CO 2 di __________ come curatrice dei minori mettendo le spese della misura a carico dei genitori. Un ricorso presentato da __________ limitatamente all'addebito delle spese della curatela, è stato respinto dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, con decisione del 25 aprile 2005.
B. Frattanto, il 20 settembre 2004 CO 2 ha comunicato al Pretore di “rime[ttere] il mandato di curatrice”. Il 15 dicembre 2004 essa ha poi trasmesso all'autorità tutoria una nota per le sue prestazioni di complessivi fr. 11 168.35, che è stata sottoposta a AP 1 e __________ per osservazioni. Il primo ha chiesto, il 19 maggio 2005, di non approvarla in quanto abusiva o, in subordine, di ridurla a fr. 720.–, la seconda è rimasta silente. Con risoluzione del 9 giugno 2005 la Commissione tutoria regionale ha riconosciuto a CO 2 complessivi fr. 11 168.35 a titolo di mercede e spese, precisando che avrebbe anticipato l'importo da recuperare presso i genitori.
C. Contro la decisione appena citata AP 1, agendo per sé e per i figli AP 2 e AP 3, è insorto il 27 giugno 2005 all'autorità di vigilanza sulle tutele. Egli ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, di ridurre la nota della curatrice a fr. 3000.–. Nelle loro rispettive risposte del 15 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale e CO 2 hanno proposto di respingere il ricorso. Con decisione del 10 agosto 2005 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 100.– a carico del ricorrente.
D. AP 1, agendo per sé e per i figli AP 2 e __________, ha impugnato la citata decisione a questa Camera con un “ricorso” (appello) del 7 settembre 2005 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ridurre a fr. 3000.– la mercede e le spese riconosciute alla psicologa o, in subordine, di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio sulla base di una tariffa oraria ridotta. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005 CO 2 ha proposto di respingere l'appello e ha chiesto l'intersecazione di due passi del rimedio con condanna dell'appellante a un'ammenda di fr. 100.–. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni all'appello. Con decreto del 23 dicembre 2005 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Il 23 febbraio e 7 settembre 2006 AP 1 ha completato l'appello e ha notificato ulteriori mezzi di prova.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid, 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile. Inammissibili sono, per contro, i fatti addotti dall'appellante nel memoriale del 23 febbraio 2006, la completazione dei motivi di ricorso non essendo possibile dopo la scadenza del termine di impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308).
2. Nelle sue osservazioni CO 2 chiede l'intersecazione delle seguenti frasi contenute nell'appello:
– Analogamente a quanto ha fatto per anni lo psichiatra __________, la signora CO 2, curatrice dei minori AP 2, AP 3 e D__________, ha fatturato prestazioni mai effettuate. Ovvero ha gonfiato la fattura (appello, pag. 2 in mezzo).
– Proprio come lo psichiatra __________, evidentemente la curatrice ha un interesse personale a mentire, inventarsi prestazioni mai avvenute, allo scopo di incassare una parcella più alta (pag. 2 in basso).
a) Le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive (art. 68 cpv. 1 CPC). In caso di mancanza a tale dovere il giudice potrà infliggere alla parte, mediante ordinanza motivata, un'ammenda sino a fr. 100.– (cpv. 2). Se le contumelie si trovano in allegazioni scritte il giudice le interseca (cpv. 3). Ciò premesso, il giudice espunge espressioni che ledono l'onorabilità delle parti o dei loro patrocinatori. Non censura invece semplici giudizi di valore sul comportamento processuale avversario (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6-11 ad art. 68/69 con richiami).
b) In concreto il richiamo ad avvenimenti di rilevanza penale e l'addebito alla curatrice di un comportamento analogo a quello di un noto specialista sanzionato dalla giustizia penale per aver fatturato prestazioni non effettuate costituisce senz'altro un attacco personale che trascende ampiamente i limiti di quanto tollerabile, anche nel quadro di un'esposizione polemica ed emotivamente coinvolta delle argomentazioni di appello. Oltre ad essere del tutto irrilevante nel contesto della presente vertenza, ogni riferimento a tale fattispecie deve quindi essere intersecato. Per il resto le due frasi contengono inoltre termini ed espressioni inutilmente veementi che ancora una volta nulla sussidiano al buon esito dell'appello (cfr. “gonfiato la fattura”, “inventarsi prestazioni”) per quanto polemiche e poco lungi dal dispregio, possono ancora rientrare – ancorché al limite – nelle esternazioni che si possono ragionevolmente tollerare in un clima di aspra contesa processuale (Cocchi/Trezzini, loc. cit., nota 229). Sfuggono quindi all’intersecazione.
c) Quanto all'applicazione dell'art. 68 cpv. 2 CPC, occorre tenere conto che l'appellante è privo di conoscenze giuridiche e che la vertenza si inserisce in problematiche familiari con un forte coinvolgimento emotivo. Tutto considerato non si ravvisano gli estremi per infliggere all'interessato una sanzione pecuniaria.
3. a) Ai rispettivi memoriali le parti hanno allegato nuovi documenti, che sono di per sé ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC, anche se, come si vedrà in seguito (consid. 8, 11b e 13b), quelli trasmessi dall'appellante il 23 febbraio e il 7 settembre 2006 poco giovano ai fini del giudizio, mentre quelli prodotti dalla curatrice già figurano agli atti.
b) Quanto alla richiesta dell'appellante volta a sentire i figli AP 2 e AP 3, la loro audizione appare dubbia (art. 228 n. 2 CPC). Sia come sia, una loro deposizione non apporterebbe elementi decisivi al giudizio giacché la valutazione della fattispecie non può dipendere dal solo ricordo di ragazzi che, all'epoca dei fatti, avevano 13 e 15 anni e vivevano in un ambiente turbato dalle relazioni conflittuali dei genitori. Né l'appellante pretende che essi abbiano tenuto un riscontro oggettivo del numero e della durata degli incontri con la curatrice. In merito all'audizione di __________, essa dovrebbe comprovare che un episodio riferito dalla curatrice nel suo rapporto del 12 gennaio 2004 è falso. Tuttavia un'eventuale imprecisione nel citato rapporto nulla muterebbe ai fini dell'esame della nota esposta dalla curatrice. Ciò che l'appellante intende dimostrare con la prova richiesta, pertanto, non è pertinente all'oggetto del gravame.
c) Da parte sua la curatrice postula il richiamo di tutti gli incarti concernenti i coniugi __________ davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, alla Commissione tutoria regionale 1 e all'autorità di vigilanza. Essa non spiega, tuttavia, cosa apporterebbe tale documentazione ai fini del giudizio. Quanto al richiamo dell'incarto fiscale dell'appellante, la situazione economica della famiglia già risulta dal fascicolo dell'autorità tutoria. In merito al richiamo dalla Federazione Svizzera degli Psicologi e Psicoterapeuti delle tariffe applicate, va detto che non è ammissibile, quella dell’art. 215 CPC essendo prova assumibile solo da pubbliche autorità, o da enti privati che adempiano funzioni di diritto pubblico ( Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 215), ciò che non è il caso in concreto (cfr. gli statuti dell'associazione in: www.psychologie.ch). Per acquisire tale mezzo di prova la psicologa avrebbe semmai dovuto formulare un'istanza di edizione da terzi, nelle debite forme (art. 207 e 211 cpv. 2 CPC). Conviene quindi procedere senza indugio all'esame dell'appello.
4. La curatrice contesta la legittimazione a ricorrere dei minori AP 2 e AP 3, sia perché dubita, prudenzialmente, che il padre detenga l'autorità parentale sui medesimi sia perché ritiene che, data la collisione d'interessi fra il genitore e i figli, essi dovrebbero essere rappresentati da un curatore ad hoc. Ci si può effettivamente chiedere se i due ragazzi abbiano un interesse nella lite, le spese della loro curatela essendo a carico dei genitori. Sia come sia, la legittimazione di AP 1 a ricorrere è pacifica sicché non sussidia attardarsi oltre sulla questione.
5. L'autorità di vigilanza ha evidenziato anzitutto che dai rapporti allestiti dalla curatrice all'attenzione del Pretore emergeva in modo sufficientemente dettagliato l'attività svolta dalla psicologa. Essa ha ricordato, inoltre, che la necessità di un curatore con un profilo specialistico adeguato era stata esplicitamente richiesta dal Pretore e confermata da un rapporto del Centro __________. D'altro canto, ha sottolineato, la designazione di una professionista in psicologia avrebbe dovuto essere impugnata al momento della sua nomina, sicché le contestazioni al riguardo erano da reputare tardive. Quanto all'ammontare della mercede, l'autorità di vigilanza ha considerato che la professionista andava remunerata secondo l'onorario previsto nel suo ramo di attività, ha rilevato che l'interessata ha fatturato le sue prestazioni a una tariffa inferiore del 50% a quella prevista dalla Federazione Svizzera degli Psicologi e Psicoterapeutici e ha ritenuto che l'importo esposto era giustificato anche per aver dovuto seguire tre minorenni. Per di più, ha aggiunto, l'estrema litigiosità dei coniugi ha oltre modo inciso sul numero e la durata degli interventi rendendo inevitabile l'aumento dei costi.
6. L'appellante ribadisce, in estrema sintesi, che non tutte le prestazioni fatturate sono state effettuate, i rapporti della curatrice al Pretore non essendo sufficienti a comprovare quanto esposto. Egli contesta inoltre che la psicologa abbia conteggiato una tariffa inferiore del 50% all'onorario normalmente applicato nel ramo, giacché nel Mendrisiotto psicologi e psicoterapeuti indipendenti con studio proprio fatturano attorno ai fr. 120.– orari mentre le casse malati riconoscono agli psicoterapeuti fr. 119.60 orari. Eventuali pattuizioni tariffarie con la professionista, spiega, non sono state comunicate, di modo che non possono essere messi a suo carico più di fr. 40.– orari, ridotti del 30% in considerazione della precaria situazione finanziaria della famiglia. Peraltro, aggiunge, l'intervento della curatrice si è rivelato inefficace e anzi, ha alimentato il conflitto fra i diversi membri della famiglia a discapito dei minori.
7. L'autorità tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC), la cui adeguatezza può essere verificata – su domanda di ogni interessato – dall'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a correggere l'ammontare del corrispettivo fissato dall'autorità tutoria, qualora dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse accertato un uso difforme dei tassi normalmente applicati per il calcolo dell'onorario e delle spese (ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4). L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali necessarie (Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Ove debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale il curatore ha diritto a una rimunerazione speciale fissata, di massima, in base alla sua tariffa professionale, fermo restando la possibilità per l'autorità di fissare la mercede con un certo margine d'apprezzamento che permette di ridurre l'onorario risultante dalla tariffa di categoria (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188 segg.).
Secondo l'art. 49 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2) i tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, previa presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi (art. 16 cpv. 1 e 2 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persona con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività, che può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica (art. 18 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Negli altri casi, è riconosciuta un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui a condizione che non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2 e 3 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
8. Nella misura in cui l'appellante critica gli effetti della curatela, la contestazione è fine a sé stessa, egli non pretendendo che le prestazioni della psicologa non debbano essere remunerate. Per il resto agli atti nulla sussidia l'accusa di aver svolto attività estranee all'incarico di curatrice educativa nell'ambito della consulenza psicologica alla moglie. Consigli, istruzioni e avvisi al genitore, peraltro, rientrano nei compiti del curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 308). Irrilevante è pure il confronto con l'attività dell'attuale curatore, della cui attività tutto si ignora, così come con l'ammontare della mercede da lui esposta o chiesta da altri professionisti. Al riguardo, i documenti prodotti dall'appellante il 7 settembre 2006 (doc. A-H) nulla sussidiano ai fini del giudizio.
9. L'appellante sostiene che la curatrice ha fatturato prestazioni non effettuate o, perlomeno, ha esposto tempi troppo lunghi per gli incontri e le telefonate. In particolare egli sostiene che le quattro telefonate da lui ricevute dalla curatrice sono durate, in complesso, un'ora e non quattro ore come risulta dalla fattura. La specialista non contesta tale affermazione, limitandosi ad asserire di non aver fatturato le telefonate con il Pretore (osservazioni, pag. 8). Tale rinuncia però non è di rilievo, tanto più che tutto si ignora sul numero e la durata dei colloqui telefonici con il giudice. In assenza di altre indicazioni in merito alle telefonate contestate, su tale aspetto la nota della curatrice non può essere approvata sicché essa va ridotta di tre ore. Quanto agli incontri con i figli AP 2 e AP 3 l'interessato assevera che essi non sono effettivamente avvenuti, poiché come indicato dalla curatrice medesima nel rapporto del 20 aprile 2004 “sono state poche le volte in cui [si] recav[a] al domicilio dei ragazzi senza che [AP 3] non avesse altri impegni”. La psicologa da parte sua ribadisce di aver effettuato tali incontri (osservazioni, pag. 8). Dalla nota d'onorario risulta che dodici consulenze hanno interessato, oltre a AP 3, la madre e il fratello D__________ (doc. 5), per cui l'effettiva presenza di AP 3 per tutta la durata dell'incontro non muta l'impegno della curatrice.
Per il resto, nel complesso, l'interessato riconosce a quest’ultima l'importo massimo previsto dall'art. 17 cpv. 2 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, ossia fr. 3000.–, che, alla tariffa di fr. 40.– orari da lui ritenuta applicabile, corrispondono a un impegno di 75 ore, mentre la psicologa ne ha esposte 81 e 35 minuti, oltre ai tempi di trasferta e ai costi, incontestati, di stesura dei rapporti (doc. 5). Tuttavia, salvo le tre ore di cui si è detto sopra, l'appellante si dilunga in polemiche considerazioni in merito alla difficoltà di verificare le fatture di psicologi e psichiatri, ma omette di indicare quali interventi elencati nella specifica del dispendio orario (in cui la psicologa ha indicato puntualmente la destinazione delle ore) andassero stralciati in tutto o in parte. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello sfugge pertanto a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
10. Per l'appellante non si giustifica riconoscere alla curatrice una tariffa di fr. 100.– orari. Egli obietta anzitutto che eventuali pattuizioni tariffarie fra la psicologa e la Commissione tutoria regionale non gli sono opponibili non essendo stata emanata decisione formale alcuna al riguardo. Spiega di aver creduto in buona fede che vigesse la tariffa di fr. 40.– orari e che se avesse saputo della retribuzione chiesta dalla curatrice avrebbe contestato la decisione di nominare una psicologa professionista. Ora, a prescindere dal fatto che la designazione di un curatore con “un profilo specialistico adeguato” era stata espressamente chiesta dal Pretore (lettera del 5 settembre 2003 ed estratto del verbale del 4 settembre 2003 nel fascicolo della Commissione tutoria regionale), che le qualifiche professionali della designata figuravano con chiarezza nella decisione del 3 ottobre 2003 e che il tenore dell'art. 18 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele in merito alla remunerazione di curatori con conoscenze professionali specifiche è chiaro, eventuali garanzie fornite dall'autorità tutoria non esimono gli interessati dal valutare l'adeguatezza dell'onorario e delle spese esposte da un curatore. Per il resto, eventuali contestazioni circa il profilo specialistico della curatrice avrebbero dovuto essere sollevate al momento della designazione. Né l'appellante può seriamente sostenere che il giudizio sulla necessità di nominare un curatore con particolari qualifiche specialistiche dipenda dalla tariffa applicata. Su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.
11. L'appellante contesta inoltre che la professionista abbia ridotto del 50% la tariffa oraria normalmente applicata nel suo ramo d'attività, facendo valere che nel Mendrisiotto psicologi e psicoterapeuti indipendenti con studio proprio fatturano attorno ai fr. 120.– orari e che secondo il TARMED le casse malati riconoscono agli psicoterapeuti fr. 119.60 orari.
a) La curatrice ha indicato all'autorità tutoria che la Federazione Svizzera degli Psicologi e Psicoterapeuti consiglia per le prestazioni in funzione di psicologo una tariffa da fr. 46.– a fr. 55.– ogni 15 minuti, a dipendenza delle persone presenti al colloquio, e di fr. 46.– ogni 15 minuti per le consultazioni telefoniche (lettera del 30 maggio 2005 allegata al doc. 3). Quanto al TARMED, esso prevedeva nel 2004 una remunerazione attorno ai fr. 137.– orari per “trattamento psicoterapeutico delegato in ambulatorio medico” che si trattasse di seduta individuale, di coppia o familiare o di consultazione telefonica. Se non che sulla prima raccomandazione tutto si ignora, l'interessata avendo omesso di produrre la tariffa che menziona, senza che la stessa possa dirsi notoria, mentre che per quanto riguarda il tariffario, non consta la sua applicabilità alle prestazioni fornite nell'ambito di una curatela educativa. Ci si può poi chiedere se tariffe o raccomandazioni di un'associazione professionale vincolino l'autorità, se solo si pensa a titolo di esempio che per la tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino se ne prospetta l'abrogazione.
b) Sia come sia, la questione in concreto è stabilire se la mercede sia adeguata alle spese sopportate e all'impegno profuso dalla curatrice. E trattandosi di una professionista indipendente il compenso deve permettere non solo di coprire le spese generali dello studio ma anche di realizzare un guadagno modesto e non solo simbolico (per gli avvocati: DTF 131 III 213 segg. consid. 8). Nella fattispecie, la psicologa, per finire, si è attenuta a una tariffa oraria di fr. 100.–, finanche inferiore a quella che a dire dell'appellante sarebbe applicata dai suoi colleghi nella regione. L'interessato medesimo, peraltro, sembrerebbe riconoscere l'adeguatezza di tale importo (appello pag. 3 verso il basso). Che la professionista abbia esposto per l'ascolto di un figlio nell'ambito di una procedura di stato una tariffa di fr. 120.– orari, finanche superiore a quella del caso concreto, non conforta pertanto la tesi dell'appellante. I relativi documenti da lui prodotti il 23 febbraio 2006 (doc. A-C) non sono quindi di rilevanza ai fini del giudizio. Né giova all'appellante il fatto che la curatrice abbia svolto la sua attività al domicilio dei minori piuttosto che nel proprio studio, giacché notoriamente l'esecuzione di prestazioni a domicilio costituisce un valore aggiunto. Ciò posto, tutto considerato l'importo di fr. 100.– orari esposto dalla curatrice può ritenersi congruo.
12. L'appellante si duole altresì che la curatrice abbia fatturato le trasferte dal suo domicilio ad __________ al domicilio dei minori a __________ a fr. 60.– l'ora, osservando che la distanza fra le due località è di 15.5 km cui corrisponde, stante la tariffa di fr. 0.55/Km prevista dalla legge, un'indennità di fr. 17.– a trasferta. La psicologa obietta di aver fatturato le ore trascorse in trasferta, oltre alle spese vive, specificando in nove occasioni di non aver conteggiato nulla poiché l'incontro era abbinato a un altro appuntamento. Nel complesso essa ha fatturato 34 ore e 10 minuti per trasferte a fr. 60.– orari, per totali fr. 2050.–.
In concreto, è indubbio che l'interessata ha diritto di vedersi rifondere le spese effettive di trasferta, mentre ci si può chiedere se il metodo da lei adottato, che combina il tempo e le spese, sia pertinente sotto il profilo dell'adeguatezza. Nondimeno, alla curatrice oltre al costo della trasferta va riconosciuto anche il relativo dispendio di tempo giacché gli spostamenti sono stati svolti nell'interesse della curatela. E siccome l'appellante non contesta le oltre 34 ore necessaire per le trasferte, la tariffa di fr. 60.– oraria esposta dalla curatrice risulta finanche favorevole. La questione non merita ulteriore disamina.
13. Per finire l'appellante chiede di ridurre il compenso della curatrice del 30%, per tenere conto della difficile situazione economica della famiglia.
a) L'art. 18 cpv. 2 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele prescrive, come detto (consid. 7), che se la situazione economica del pupillo lo giustifica l'onorario del curatore con conoscenze professionali specifiche calcolato secondo la tariffa applicata nel relativo ramo di attività può essere ridotto del 30%. La norma richiama il principio – di diritto federale – secondo cui la remunerazione del tutore è commisurata, fra l'altro, alla capacità finanziaria del pupillo (art. 416 CC; Egger in: Zürcher Kommentar, n. 19 ad art. 416; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3b), che – per analogia – in linea di massima può essere ritenuto applicabile anche alla remunerazione dei curatori (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 424 n. 1133a; Bider-bost, op. cit., n. 39 ad art. 417). Né la legge né il regolamento cantonali specificano tuttavia a quali parametri ci si debba attenere per valutare le condizioni economiche del pupillo (art. 49 legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
La disposizione è stata ripresa dall'art. 5 cpv. 2 dell'abrogato regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995 cui rinviava l'art. 74a vLAC prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, dell'attuale Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele e del relativo regolamento di applicazione (BU 1995 pag. 464; 2000 pag. 361) e non ha dato luogo a particolari commenti al momento della sua introduzione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 e rapporto del 12 febbraio 1999 n. 4775). La finalità della norma così come la decurtazione del 30% richiamano invero la remunerazione dei patrocinatori d'ufficio in ambito di assistenza giudiziaria, sicché ci si potrebbe chiedere se non ci si debba attenere ai parametri ritenuti in tale contesto.
b) Sia come sia, la questione è che la riduzione del 30% renderebbe la retribuzione della curatrice manifestamente inadeguata (sopra consid. 11b). Né l'appellante sostiene che con un compenso di fr. 70.– orari l'interessata, oltre a coprire le spese generali dello studio, consegua un guadagno. Del resto, anche per quel che riguarda la remunerazione di un avvocato, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un patrocinatore d'ufficio non può più essere remunerato meno di fr. 180.– l’ora, IVA non compresa (DTF 131 III 218 consid. 8.7). Non si giustifica pertanto di ridurre il costo orario esposto dalla curatrice. Ciò posto, i documenti prodotti dall'appellante sulla sua situazione economica non sono rilevanti ai fini del giudizio. Ne discende che la mercede dell'interessata va in definitiva fissata in fr. 10 868.35 e l'appello parzialmente accolto di conseguenza.
14. Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto dell'esigua riduzione della mercede, si giustifica di rinunciare al prelievo della minima quota a carico della curatrice, riducendo di conseguenza gli oneri processuali. Il ricorrente rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Non si giustifica per contro attribuire indennità alla Commissione tutoria regionale che ha rinunciato a presentare osservazioni.
15. Circa i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso della presente causa (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) non supera pacificamente la soglia di fr. 30 000.–.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'istanza di intersecazione presentata da CO 2 è parzialmente accolta, nel senso che sono intersecate le frasi “analogamente a quanto fatto per anni lo psichiatra __________” a pagina 2 del memoriale (10ª riga) e “proprio come lo psichiatra __________, evidentemente la curatrice ha un interesse personale a mentire” a pagina 2 (33ª riga). Per il resto l’istanza è respinta.
II. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e in riforma del dispositivo n. 1 della risoluzione n. 189 del 9 giugno 2005 della Commissione tutoria regionale 1 alla psicologa CO 2 sono riconosciuti complessivi fr. 10 868.35 a titolo di mercede e spese per le prestazioni svolte quale curatrice educativa dei minori D__________, AP 3 e AP 2.
III. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia (ridotta) fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a CO 2 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione a:
– Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
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terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.