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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2008 11.2005.119

31 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,375 mots·~27 min·4

Résumé

Mercede dell'assistente in caso di inabilitazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.119

Lugano, 31 gennaio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Ermotti e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 249.1988 – R.32/35.2003 (inabilitazione: mercede dell'assistente) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

AP 1 (patrocinato dall' PA 1)  

alla  

 Commissione tutoria regionale 11, , e a    CO 2 (patrocinato dall' PA 2)   riguardo al suo compenso come assistente di   __________, nata __________ (1915-1999);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 2 settembre 2005 presentato dall'avv. AP 1 contro la decisione emessa il 15 luglio 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione dell'11 novembre 1988 la Delegazione tutoria di Ascona ha pronunciato l'inabilitazione di __________ (1915), privata dell'amministrazione della sostanza, ma non delle sue rendite (art. 395 cpv. 2 CC). In qualità di assistente la Delegazione tutoria ha designato l'avv. AP 1, che __________ desiderava continuasse a fungere anche da suo patrocinatore personale. A tal fine essa ha sottoscritto il 24 febbraio 1990 un accordo sulla mercede dell'avvocato AP 1 come assistente (3‰ della sostanza netta, pari a quanto riconosceva l'art. 2 dell'abrogato regolamento cantonale concernente le tariffe in materia di tutele e curatele), come pure sulle spese e gli onorari (ad horam) che l'avvocato AP 1 avrebbe esposto come patrocinatore. Eventuali controversie sulla retribuzione di quest'ultimo sarebbero state deferite a un arbitro.

                                  B.   Il 16 aprile 1991 __________ si è trasferita a __________. Con decisione del 19 aprile 1991 l'autorità tutoria del circolo di __________ ha constatato la fine dell'incarico affidato all'avvocato AP 1 e ha designato l'avv. __________ di __________ in qualità di nuovo assistente, invitando l'avvocato AP 1 a trasmettergli gli atti della pratica. Alcuni giorni dopo, il 23 aprile 1991, l'avvocato AP 1 si è visto rescindere da __________ anche il mandato di patro­ci­nio. La Delegazione tutoria di __________ ha deciso il 29 aprile 1991 di contestare il trasferimento dell'inabilitata a __________, ma un'azione di diritto pubblico intentata dal Cantone Ticino contro il Cantone dei Grigioni per far accertare la competenza delle autorità tutorie ticinesi è stata respinta dal Tribunale federale il 4 giugno 1992 (sentenza 5P.264/1991). In pendenza di causa il presidente della II Corte civile ha sospeso nondimeno l'esecutività dei provvedimenti adottati dalle autorità grigioni, di modo che in quel lasso di tempo l'avvocato AP 1 ha ancora inventariato il patrimonio della pupilla e stilato la sua relazione finale.

                                  C.   Con decisione del 16 settembre 1992 la Delegazione tutoria di Ascona ha stabilito, tra l'altro, la mercede dell'avvocato AP 1 quale assistente di __________ in fr. 120 000.– annui (dispositivo n. 3.1: “3‰ su una sostanza netta amministrata di 40 milioni di franchi”). Contro tale decisione l'avvocato AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, affermando – in estrema sintesi – che la sostanza netta dell'inabilitata ammontava ad almeno 160 milioni di franchi. In pendenza di ricorso la Delegazione tutoria ha approvato poi, il 27 dicembre 1994, gli inventari e la relazione finale dell'assistente, ricordando che la mercede di lui (“onorario forfettario di fr. 120 000.– annui”) era oggetto di ricorso (dispositivo n. 5).

                                  D.   Con decisione del 25 gennaio 1995 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, reputando la mercede di fr. 120 000.– annui “commisurata alle circostanze, segnatamente all'entità del patrimonio del pupillo, delle difficoltà incontrate e, soprattutto, della natura degli accordi stipulati a suo tempo” (consid. 4). Un'istanza di “revisione ed interpretazione, subordinatamente di completamento della decisione 25 gennaio 1995” introdotta il 10 febbraio 1995 dall'avvocato AP 1 all'Autorità di vigilanza è stata respinta da quest'ultima il 14 dicembre 1995. Un parallelo ricorso di diritto pubblico introdotto il 24 febbraio 1995 dall'avvocato AP 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 1995 dall'Autorità di vigilanza è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale il 12 marzo 1996 (sentenza 5P.84/1995). Secondo il Tribunale federale, la mercede del 3‰ si fondava su un accordo inter­corso tra l'autorità tutoria e l'assistente nell'ambito del quale le parti avevano “rinunciato a valutare esattamente il patrimonio netto” (consid. 3b). Quanto all'adeguatezza, la mercede non poteva definirsi arbitraria (loc. cit.).

                                  E.   __________ è deceduta a __________ il 29 gennaio 1999. Il

                                         5 agosto 2002 l'avv. AP 1 si è rivolto alla Commissio­ne tutoria regionale 11 (succeduta il 1° gennaio 2001 alla Delegazione tutoria di Ascona), chiedendo l'approvazione dei seguenti onorari per l'opera da lui svolta come assistente:

                                         nota professionale del 18 luglio 1992                    fr.   90 486.—    (doc. M2)

                                         nota professionale del 22 luglio 1992                    fr. 362 540.—    (doc. M3)

                                         nota professionale del 21 luglio 1992                    fr. 345 215.—    (doc. M4)

                                         nota professionale del 24 luglio 1992                    fr. 103 697.—    (doc. M5)

                                         nota professionale del 24 luglio 1992                    fr. 254 525.—    (doc. M6)

                                         nota professionale del 28 agosto 1992                 fr. 177 338.80    (doc. M8)

                                         nota professionale del 14 gennaio 1993                fr.   22 562.20    (doc. M10),

                                         con suddivisione delle spese secondo un suo piano di riparto (doc. M12) e calcolo degli onorari secondo un suo conteggio (doc. M13).

                                         In subordine egli ha chiesto

                                         come alla ricapitolazione doc. N19, l'approvazione di note separate per gli inventari originari e, a tariffa legale concordata, di note per tutte le prestazioni in più inerenti la curatela; mentre le note inerenti alle prestazioni dovute ai litigi tra i figli, vengano principalmente sottoposte all'arbitro, subordinatamente alla Delegazione tutoria [sic]; quelle relative alle prestazioni in più inerenti l'assistenza sono sottoposte in via subordinata, per il caso che la Delegazione tutoria non volesse occuparsene.

                                         Si propone quindi l'approvazione, in via subordinata delle note seguenti:

                                         II.1.A   Rifacimento inventari per il periodo 20.10.88/31.12.88: in via subordinata si chiede la fissazione per il 1988, con inventario d'apertura e di chiusura separati e rifatti in base ai nuovi valori, almeno dell'intero onorario allora stabilito di comune accordo in fr. 188 000.– senza la riduzione pro tempore, dato che le prestazioni di allora e successive equivalgono a un anno completo (ricorsi contro decisione AVTC, rifacimento apertura e chiusura); quindi nota per la differenza tra fr. 180 000.– e quanto allora esposto;

                                         In via seconda subordinata, calcolo a ore come a doc. N19 II.1                                         fr.   30 450.—

                                         II.1.B   Rifacimento inventari dal 1.1.89 al 31.12.89                  fr.   28 200.—

                                         II.1.C   Rifacimento inventari 1.1.90/31.12.90                           fr.   28 200.—

                                         II.2.A   Nota dell'assistenza 1.1.91/19.4.91                              fr.   49 846.45

                                         II.2.B   Nota dell'assistenza provvisoria 19.4.91/31.12.91          fr.   98 176.45

                                         II.2.C   Nota dell'assistenza provvisoria 1.1.92/4.6.92

                                         In via prima subordinata, con l'onorario (ridotto) però calcolato per un periodo intero                                        fr. 136 251.45

                                         In via seconda subordinata (onor. pro rata)                              fr.   67 210.45

                                         II.3      Pratiche secondo controparte da esporre a tariffa convenuta di legale La loro relazione con la assistenza essendo innegabile, si chiede che la Delegazione tutoria esamini la possibilità di approvare anche queste note alternativamente sottoposte anche al giudizio arbitrale:

                                         II.3.A   Ammin. Redditi                                                          fr.   19 411.—

                                         II.3.B   Contest. Sede curatela, controv. Famil                         fr. 215 396.70

                                         II.3.C   Quest. Famil. non litig. ricerche, ecc.                           fr. 107 865.30

                                         II.3.D   Ricorsi contro riduz. Note: si chiede esame in via equitativa pm.

                                         Per entrambe le ipotesi (applicazione sui nuovi valori o sui vecchi) si fa presente che anche gli esercizi 1988 e 1992, per le quali fu esposto un onorario pro rata, giustificano l'onorario pieno: la responsabilità e i premi di rischio non si riducono per una parte dell'anno e gli inventari sono anche per quegli anni due. Pertanto, soprattutto nel caso di retribuzione sulla vecchia base si chiede che le note per gli esercizi 1988 e 1992 siano stabilite senza la riduzione pro rata.

                                         Con decisione del 26 marzo 2003 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza in ordine, rilevando che la mercede era già stata fissata con decisione del 16 settembre 1992 dalla Delegazione tutoria di __________, “decisione confermata dalle istanze successive e formalmente cresciuta in giudicato”. Del resto – essa ha soggiunto – non si ravvisavano motivi né erano evocati fatti nuovi che inducessero a scostarsi dalla decisione citata. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico dell'istante.

                                  F.   Il 7 aprile 2003 l'avv. AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che la decisione predetta fosse annullata e

                                         che le note presentate dall'assistente avv. AP 1 per assistenza, poi assistenza pendente causa, e pratiche accessorie effettuate d'ordine, singolo o congiunto dal curatore grigione avv. __________, dell'assistita e del suo legale avv. __________, della Delegazione tutoria, della Autorità di vigilanza sulle tutele, del Consiglio di Stato o col loro consenso o dettate comunque dal mandato di assistenza di difendere l'assistita contro il figlio e contro le di lei debolezze, siano approvate, prescindendo, attraverso riesame, accertamento, eventuale revisione dalla decisione della Delegazione tutoria di __________ in data 16.9.1992 prolata unicamente circa l'onorario; e che la relativa retribuzione del curatore sia stabilita, accertata, modificata, riveduta nel 3‰ del valore degli attivi stabilito negli inventari, già più prossimo al valore fiscale che a quello venale.

                                         In subordine egli ha chiesto

                                         che siano approvate le note separate per l'assistenza legale in senso officiale, e per le pratiche accessorie, personali o d'ordine della Delegazione tutoria, Autorità di vigilanza, Consiglio di Stato, del curatore grigione, dell'assistita e del suo legale avv. __________, o comunque rientranti direttamente o indirettamente nel mandato di assistenza di difendere l'assistita dal figlio e dalle sue stesse debolezze; e che la determinazione del relativo importo sia effettuata in base a criteri oggettivi di valutazione dell'effettivo impegno dell'assistente. Sono quindi accolte le domande principali come ai § da 35 a 40 dell'istanza 5.8.2002 e come alla colonna sinistra del doc. AM, cioè come ai doc. M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, con suddivisione delle spese come al progetto M12 e calcolo onorari conteggio M13; in via subordinata le domande di cui al § 40, domande II.1.A, II.1.B, II.1.C, II.2.A, II.2.B, II.2.C (prima e seconda subordinata), II.3, II.3.A, II.3.B, II.3.C, II.3.D.

                                         Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso. CO 2, figlio e unico erede dell'inabilitata, ha proposto a sua volta il

                                         24 aprile 2003 di respingere il ricorso. Statuendo con decisione del 15 luglio 2005, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto gli oneri processuali di fr. 1000.– a carico del ricorrente, tenuto a rifondere a CO 2 fr. 1500.– per ripetibili.

                                  G.   Contro la decisione appena citata l'avv. AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 2 settembre 2005 nel quale postula l'annullamento della decisione stessa, oltre a quella emanata dalla Commissione tutoria regionale, e formula le seguenti conclusioni:

                                         la decisione è rinviata alla Commissione tutoria regionale 11, sub. alla Sezione enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, perché emanino una decisione in cui si pronuncino circa quanto dovuto all'istante per l'assistenza provvisoria, in ragione di almeno fr. 120 000.– annui e confermino quanto concretamente dovuto al curatore, per onorario e spese (comprese le spese e gli esborsi insorti in quei periodi anche relativamente al rifacimento degli inventari precedenti) sia pure un base all'emolumento ridotto a fr. 120 000.–  per anno (intero con i necessari adattamenti per periodi più brevi) per i periodi in cui la sua attività è rimasta impagata, e cioè

                                         – periodo dal 1.1.91 al 19.4.91 (curatela); – periodo dal 19.4.91 al 31.12.91 (assistenza provvisoria); – periodo dal 1.1.1992 al 4.6.92 (assistenza provvisoria),

                                         fatti salvi interessi di mora, spese esecutive e relative.

                                         In subordine egli postula quanto segue:

                                         le domande subeventuali di cui alla II subordinata (istanza 5.8.02 pag. 27, dom. II e subeventuali) sono accolte, motivo per il quale è stabilito che per i periodi ancora impagati di curatela e/o assistenza provvisoria sono dovuti al curatore emolumenti annui di almeno fr. 120 000.– per ciascuno anno e considerando se sia o meno dovuto un supplemento per i periodi più brevi con bilanci conti e inventari di apertura e chiusura, e meglio le pretese del curatore sono approvate nella misura seguente:

                                         –    per il periodi di curatela dal 1.1.91 al 19.4.91 l'emolumento dell'istante è stabilito in almeno fr. 36 333.35 (109/360 di fr. 120 000.–);

                                         – per il periodo di assistenza provvisoria dal 19.4.91 al 31.12.91 l'onorario dell'istante è stabilito in almeno fr. 83 666.65 (251/360 di fr. 120 000.–);

                                         – per il periodo di assistenza provvisoria dal 1.1.92 al 4.6.92 l'onorario del­l'istante è stabilito in almeno fr. 51 666.65 (155/360 di fr. 120 000.–);

                                         – per spese e sborsi dal 1.1.91 alla consegna di inventari rettificati, le pretese del curatore sono stabilite in fr. 51 134.40 per la stesura e rifacimento inventari e relative copie; fr. 1251.80 per l'amministrazione dei redditi; fr. 12 358.20 per le controversie circa la sede della curatela e le questioni familiari contenziose; fr. 4507.30 per le questioni familiari non contenziose, a meno che le due ultime categorie di prestazioni siano da esaminare nell'ambito di quelle legali,

                                         fatti salvi interessi di mora, spese esecutive e relative.

                                         Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2005 CO 2 propone di respingere l'appello. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni. Il 4 aprile 2006 CO 2 ha comunicato alla Camera che l'avv. AP 1 avrebbe ceduto tutte le sue pretese nei confronti di lui alla fondazione di famiglia __________, con sede a __________.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita al ricorrente il 15 luglio 2005, durante le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltrato il 2 settembre 2005, l'appello in rassegna è dunque tempestivo.

                                   2.   Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza è un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; v. anche Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2).

                                   3.   L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non cassatorio. Di regola un appellante non può quindi limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla giurisdizione precedente perché statuisca di nuovo, ma deve formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Nella fattispecie la richiesta principale dell'appellante si esaurisce in una domanda di rinvio all'Autorità di vigilanza, ma la subordinata annovera conclusioni proprie. All'Autorità di vigilanza inoltre l'appellante rimprovera, nella richiesta principale, un diniego di giustizia per non avere statuito su talune richieste. E nel caso in cui la decisione appellata si riveli affetta da vizi formali un rinvio all'autorità precedente perché rimedi alla mancanza può entrare in linea di conto (art. 326 lett. a CPC per analogia). In simili condizioni non soccorre pertanto dilungarsi sulla ricevibilità dell'appello.

                                   4.   CO 2 ha comunicato alla Camera il 4 aprile 2006 che l'appellante avrebbe ceduto tutte le sue pretese nei confronti di lui alla fondazione di famiglia __________, ciò che farebbe decadere la legittimazione del legale a ricorrere. La tesi è infondata. La procedura odierna, intanto, è del tutto estranea agli onorari che l'avvocato AP 1 rivendica da CO 2 per il mandato assolto come patrocinatore della madre. Essa riguarda solo la mercede che il legale chiede per l'opera prestata in qualità di assistente. Ciò premesso, chi ha la legittimazione per far valere una determinata pretesa al momento della litispendenza non perde tale qualità solo perché nel corso della causa aliena l'oggetto litigioso o cede il diritto contestato (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 111 in alto, citato da Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozess­ordnung für den Kanton Bern, Berna 2000, n. 3 lett. b ad art. 160; identico principio dispone l'art. 21 cpv. 2 PC). Perché dovrebbe essere diversamente nel caso in cui la lite verta sulla tassazione di note professionali emanate da un assistente non è dato a divedere (né Steven Bentinck spiega).

                                   5.   L'Autorità di vigilanza ha ritenuto anzitutto di poter decidere il ricorso senza indire un'udienza (postulata dal ricorrente), non prevista dalla procedura amministrativa ticinese, e senza assumere prove, ritenute superflue ai fini del giudizio. Ciò posto, essa ha trattato l'“istanza” presentata il 5 agosto 2002 dall'avvocato AP 1 alla Commissione tutoria regionale come una domanda di riesame intesa a far riconsiderare la decisione del 16 settembre 1992 con cui la Delegazione tutoria di __________ aveva fissato la mer­cede di lui in fr. 120 000.– annui. Se non che, essa ha continuato, nulla giustificava di rimettere in discussione quell'atto: non la procedura arbitrale cui aveva fatto capo il legale nel gennaio del 2000 per ottenere la condanna di CO 2 al pagamento di note d'onorario per l'attività da lui svolta come patrocinatore della madre (procedura poi cassata dal Tribunale d'appello con sentenza inc. 12.2001.30 del 30 agosto 2001), né tanto meno le decisioni con cui l'Autorità di vigilanza prima e il Tribunale federale poi avevano respinto i suoi ricorsi contro la citata decisione della Delegazione tutoria. E nep­pure la Delegazione tutoria avrebbe potuto per ipotesi – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – riservare un riesame della propria decisione per il solo fatto che la citata procedura arbitrale avesse a rivelarsi infruttuosa.

                                         Quanto alle censure che il ricorrente muoveva alla decisione della Delegazione tutoria di __________, l'Autorità di vigilanza non le ha destinate a miglior sorte. Essa ha reputato che sull'ammontare della mercede spettante all'avvocato AP 1 in qualità di assistente la decisione fosse perfettamente chiara (“onorario forfettario di fr. 120 000.– annui”), tanto che il ricorrente si era visto respingere i ricorsi presentati – come detto – davanti ai due superiori gradi di giudizio. Nulla mutava infine, ha epilogato l'Autorità di vigilanza, che la Delegazione tutoria si fosse creduta competente non solo per approvare la mercede maturata dal legale come assistente, ma anche per far approvare dall'Autorità di vigilanza la convenzione firmata il 24 febbraio 1990 da __________ sugli onorari dovuti all'avvocato AP 1 come patrocinatore. Unico atto vincolante era in effetti, per l'avvocato AP 1, la decisione del 16 settembre 1992, non una qualsivoglia opinione erronea della Delegazione tutoria. Onde in definitiva, per l'Autorità di vigilanza, l'infondatezza della domanda di riesame.

                                   6.   L'appellante esordisce precisando quali motivi d'impugnazione egli non intende sollevare (l'avere scoperto che il presidente della Delegazione tutoria di __________ era legato per ragioni professio­nali a CO 2, la mole di lavoro e il grande impegno occorsi per inventariare e amministrare il patrimonio dell'inabilitata: punti 1 e 2). Egli lamenta invece un diniego di giustizia, dolendosi che l'Autorità di vigilanza gli ha negato l'udienza, ha rifiutato l'assunzione delle prove da lui offerte, non ha indicato nel dispositivo della decisione il suo diritto di percepire una mercede di

                                         fr. 120 000.– annui, non ha accertato se tale somma sia stata davvero corrisposta, non ha indicato a quanto ammonti concretamente la sua spettanza con le spese né ha considerato “i punti in cui le domande dell'istante furono (…) ammesse nello stabilire le ripetibili” (punto 4). In seguito l'appellante si diffonde sui motivi che avrebbero giustificato la sua audizione personale (punto 5).

                                         Ricordato che CO 2 pretende a torto di averlo tacitato (punto 6), l'appellante fa valere inoltre che – contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza – la Commissione tutoria non si è pronunciata sulla marcede a lui spettante per l'opera svolta dalla morte dell'inabilitata sino al febbraio del 1995 per il rifacimento di taluni inventari (“assistenza provvisoria”). All'Autorità di vigilanza egli fa carico altresì di non avere esaminato se la sua attività dopo il 31 dicembre 1990 sia rimasta impagata, come egli affermava, e di avere ignorato le richieste di giudizio da egli formulate in subordine nel ricorso, ciò che configurerebbe un ulteriore diniego di giustizia (punto 7).

                                   7.   A ogni punto del memoriale l'appellante pospone, come offerta di prova, generici “documenti”, non meglio precisate “edizio­ni” e il richiamo di atti dalla Delegazione tutoria di __________, oltre che dall'Autorità di vigilanza. Ora, a prescindere dalla assoluta indeter­mi­natezza di simili richieste, mal si comprende quale utilità potrebbero assumere i mezzi istruttori in questione. Gli atti su cui si è fondata l'Autorità di vigilanza per emanare la propria decisione sono stati regolarmente trasmessi a questa Camera. Nella misura in cui l'appello verte su un diniego di giustizia, poi, non occorre esperire prove per verificarne l'esistenza: basta esaminare il carteggio processuale. Per il resto, le argomentazioni dell'appellante sono – come si vederà oltre – totalmente estranee al contenuto della decisione impugnata. Non potrebbero quindi, con ogni verosimiglianza, suffragare il buon esito dell'impugnazione. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio, dunque, alla trattazione dell'appello.

                                   8.   L'Autorità di vigilanza ha considerato l'“istanza” presentata il

                                         5 agosto 2002 dall'avvocato AP 1 alla Commissione tutoria regionale, nella decisione appellata, come una domanda di riesame intesa a far riconsiderare la decisione del 16 settembre 1992 con cui la Delegazione tutoria di __________ aveva fissato la mercede di lui in fr. 120 000.– annui (doc. B6). E sulla base di tale presupposto essa ha respinto il ricorso, non ravvisando – in estrema sintesi – elementi che giustificassero di rivedere quella decisione. Ora, nell'appello si cercherebbe invano un qualsiasi riferimento a tale motivazione, con cui l'interessato non si confronta. Egli non pretende che la sua “istanza” del 5 agosto 2002 alla Delegazione tutoria non fosse una domanda di riesame, tant'è che nella medesima rilevava: “le decisioni amministrative non creano res iudicata (…). L'avvocato AP 1 chiede in via principale che la decisione sia riveduta e modificata, accettando il principio che l'onorario del 3‰ sia calcolato, in base alla clausola rebus sic stantibus, in base ai valori degli inventari rettificati” (pag. 15, punto 35). Né l'interessato accenna nell'appello quali elementi nuovi giustificassero di riesaminare la nota decisione o perché le circostanze giudicate ininfluenti dall'Autorità di vigilanza sarebbero decisive. L'appellante argomenta seguendo sue logiche e propri concetti, ma ciò non basta per motivare un appello, in cui non è sufficiente limitarsi a enunciazioni e asserzioni proprie, ma occorre spiegare perché i considerandi addotti nella decisione impugnata connoterebbero un errato accertamento dei fatti o una fallace applicazione del diritto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Carente di motivazione, sotto questo profilo l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 5 CPC).

                                   9.   L'appellante censura nondimeno – come detto (consid. 6) – un diniego di giustizia, adombrando vizi che per la loro indole formale potrebbero comportare l'annullamento della decisione impugnata già per ragioni d'ordine. In realtà la doglianza cade nel vuoto. Nella misura in cui sostiene che l'Autorità di vigilanza

                                         avrebbe dovuto ascoltarlo di persona, desiderando egli “far meglio afferrare la portata della domanda subeventuale, che era quella di ottenere, in una decisione scritta, il riconoscimento puntuale almeno di quanto dovuto e rimasto impagato” (memoriale, pag. 6), l'appellante sorvola una volta di più sui motivi della decisione impugnata, in cui l'Autorità di vigilanza ha rilevato che

                                         “l'istituto dell'udienza preliminare non è previsto nella procedura amministrativa” (decisione impugnata, consid. 1). L'appellante non asserisce che il diritto cantonale – o, per avventura, l'ordinamento federale – contempli la possibilità di udienze in seconda sede o conceda la facoltà di integrare oralmente un ricorso. Non si vede quindi come possa lamentare un diniego di giustizia.

                                         Quanto alle prove che l'Autorità di vigilanza ha rinunciato ad assumere con l'argomento che non sarebbero risultate utili per accertare i presupposti di una domanda di riesame (decisione impugnata, loc. cit.), l'appellante non indica quali mezzi istruttori sarebbero potuti risultare proficui né a che scopo. Laddove rimprovera infine all'Autorità di vigilanza di non avere giudicato sulla richiesta subordinata figurante nel ricorso, egli dimentica una volta ancora che l'Autorità di vigilanza non ha trattato materialmente le sue tesi perché non ha ravvisato le premesse per rimettere in causa la decisione della Delegazione tutoria. Invocare un diniego di giustizia in simili condizioni non sussidia.

                                10.   Un diniego di giustizia l'appellante scorge anche nel fatto che l'Autorità di vigilanza non ha accertato, nel dispositivo della decisione impugnata, il suo diritto di riscuotere una mercede di fr. 120 000.– annui, non ha appurato se e fino a concorrenza di che somma tale mercede sia stata corrisposta, non ha precisato a quanto ammonti concretamente il suo credito (con le spese) tenendo conto anche del lavoro da lui svolto in pendenza di ricorso al Tribunale federale, né ha considerato “i punti in cui le domande dell'istante furono (…) ammesse nello stabilire le ripetibili” (punto 4 lett. e). Da quest'ultima critica va subito sgombrato il campo, il ricorso all'Autorità di vigilanza essendo stato interamente respinto. Non si vede pertanto – né l'appellante spiega – perché il dispositivo sulle ripetibili in favore di CO 2 avrebbe dovuto essere diverso. Del tutto infondato è anche il diniego di giustizia che l'appellante rimprovera all'Autorità di vigilanza per non avere appurato se (e fino a concorrenza di che somma) egli sia stato tacitato da CO 2. La fissazione della mercede in favore di un assistente avviene sì nel qua­dro di una procedura amministrativa (Geiser in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 ad art. 416 per analogia), ma l'accertamento dei rapporti interni di dare e avere che intercorrono fra l'assistente e l'inabilitato (o i suoi eredi) non compete all'Autorità di vigilanza né alla Commissione tutoria regionale. È, se mai, una questione che va sottoposta al giudice civile.

                                11.   Il diniego di giustizia che l'appellante denuncia invece per non avere l'Autorità di vigilanza accertato nel dispositivo della decisione impugnata il suo diritto di riscuotere un compenso di fr. 120 000.– annui, omettendo di precisare a quanto ammonti concretamente il suo credito (con le spese), merita un discorso a parte. Non perché la doglianza sia fondata. Al contrario: l'appellante continua a trascurare che l'Autorità di vigilanza non ha trattato materialmente le sue pretese perché non ha ravvisato elementi atti a rimettere in causa la decisione presa il 16 settembre 1992 dalla Delegazione tutoria di __________. Ed egli non afferma – come detto (consid. 8) – che la sua “istanza” del 5 agosto 2002 alla Commissione tutoria regionale non fosse una domanda di riesame. Anzi, in quell'allegato egli insisteva espli­citamente perché la sua mercede di assistente fosse calcolata in base al valore della sostanza amministrata risultante da “inventari rettificati” (pag. 15 punto 35), mentre la retribuzione pattuita a suo tempo tra lui medesimo e la Delegazione tutoria era di fr. 120 000.– annui senza riguardo a questioni di valore, come ha rilevato il Tribunale federale (sopra, lett. D). Non avendo ravvisato motivo per tornare su quel parametro di retribuzione, l'Autorità di vigilanza non può essere caduta nel diniego di giustizia per non avere statuito sull'entità della mercede o sull'ammontare delle spese.

                                         Quanto merita di essere considerato a parte è un principio che la Commissione tutoria regionale e l'Autorità di vigilanza sembrano avere perduto di vista. Ogni assistente, così come ogni tutore e ogni curatore, ha diritto invero di vedersi tassare la propria nota professionale, già per il fatto che la tassazione passata in giudicato costituirà poi un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 416 CC con richiamo). Nella fattispecie non risulta essere intervenuta, finora, tassazione di sorta. La Delegazione tutoria di __________ si è limitata il 26 settembre 1992 a fissare il criterio di rimunerazione (fr. 120 000.– annui), ma non risulta avere determinato quanto concretamente può riscuotere l'avvocato AP 1 a titolo di mercede, esborsi e spese per l'opera svolta come assistente. La Commissione tutoria regionale 11 ha dichiarato irricevibile l'“istanza” presentata il 5 ago­sto 2002 dal legale e l'Autorità di vigilanza ha stabilito, nella decisione appellata, che nulla giustificava di rivedere il criterio di retribuzione adottato dalla Delegazione tutoria di __________. Sta di fatto che a tutt'oggi non consta essere intervenuta – per lo meno stan­do al disordinato e confuso carteggio processuale – una decisione su quanto vada riconosciuto all'avvocato AP 1 nel caso in esame, sulla scorta del noto criterio retributivo, per l'adempimento della funzione assolta.

                                12.   Nella richiesta subordinata di appello il legale sembra chiedere per vero che questa Camera statuisca essa medesima in tal senso, almeno per la mercede dovutagli dal 1° gennaio 1991 in poi, facendo capo al parametro fisso di fr. 120 000.– annui. Non incombe tuttavia al terzo grado di giudizio statuire come se fosse un'autorità di tassazione, tanto meno ove a quest'ultima la domanda non risulti nemmeno essere stata sottoposta. Certo, l'appellante pare sostenere che la richiesta ora formulata costituisse “la seconda subordinata a pag. 27 dell'istanza 5 agosto 2002, relativa alle subeventuali, specie II.2.A (assistenza 1.1.91), II.2.B (assistenza provvisoria 19.4.91–31.12.91), II.2.C (assistenza provvisoria 1.1.92–4.6.1992); quindi tassazione delle note almeno nella seconda subeventuale della II subordinata (onorario annuo di fr. 120 000.– applicato pro rata) o se ciò fosse ritenuto compatibile con la decisione base dei fr. 120 000.– annui, con congruo adeguamento per i tre periodi che dettero luogo (pur essendo inferiori ad un anno) ad un inventario di apertura e uno di chiusura”.

                                         Ora, a parte il fatto che un simile modo di espri­mersi è incomprensibile, nella fattispecie spettava all'istante presentare alla Commissione tutoria regionale un conteggio chiaro, semplice e definito. L'“istanza” del 5 agosto 2002, oltre che tendere a una modifica della mercede fissa originaria (fr. 120 000.– annui), non conteneva alcuna nota d'onorario chiara, né tanto meno semplice e definita. A verbose digressioni personali (e soggettive) dell'assistente sulla cronistoria dell'inabilitazione seguivano inintelligibili rinvii agli atti su particolari relativi a modalità di calcolo che culminavano in farraginosi nugoli di proposte sottordinate e subeventuali. Un atto simile non poteva servire da base per una tassazione, men che meno in virtù della mercede originariamente stabilita. Toccherà dunque all'assistente presentare alla Commissione tutoria regionale una nota d'onorario semplice, chiara e definita delle sue spettanze a titolo di mercede (calcolata sul parametro fisso di fr. 120 000.– annui), esborsi e spese, senza alternative né varianti che appesantiscano inutilmente il compito dell'autorità di tassazione. Nella misura in cui la Commissione tutoria regionale reputerà di scostarsi dalla richiesta del legale, spiegherà essa medesima i motivi sottesi alla decisione.

                                13.   Gli oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente sindacato sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della spettanza avanzata dall'assistente (mercede, esborsi e spese) supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 fr. 2500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2005.119 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2008 11.2005.119 — Swissrulings