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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.2005 11.2005.117

9 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,676 mots·~8 min·5

Résumé

Ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria

Texte intégral

Incarto n. 11.2005.117

Lugano 9 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1069 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza del 25 agosto 2005 da

 AP 1   (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1 ,

giudicando ora sulla decisione del 25 agosto 2005 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 9 settembre 2005 presentato da AP 1contro la decisione emessa il 25 agosto 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta lo stesso 9 settembre 2005;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto                     A.   Residente in Svizzera sin dai primi anni ottanta, AP 1 (1963) ha sposato AO 1 (1965) a __________ (__________) l'8 agosto 1997. Dal matrimonio non sono nati figli. La vita in comune dei coniugi non ha mai ecceduto i quindici giorni l'anno fino al 2003, quando il marito si è reso irreperibile. Il 25 agosto 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, ottenere l'attribuzione dell'appartamento coniugale (con il mobilio e le suppellettili) e vedere pronunciata la separazione dei beni. Quello stesso giorno essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, documentando di essere parzialmente inabile al lavoro in seguito a un infortunio e di riscuotere solo una rendita d'invalidità (oltre a un'indennità di disoccupazione).

                                  B.   Il 25 agosto 2005 il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria con l'argomento che, stante la separazione in atto da oltre due anni, la ridotta vita in comune dei coniugi e l'irreperibilità del marito, l'istante non aveva alcuna necessità di far capo al patrocinio di un legale. Contro tale decisione AP 1ha presentato un ricorso del 9 settembre 2005 a questa Camera, chiedendo l'ottenimento del beneficio litigioso e la conseguente rifor­ma del giudizio impugnato. Lo stesso 9 settembre 2005 essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono cumulativi.

                                   3.   Il Pretore ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in concreto, perché non ha ravvisato la necessità del patrocinio da parte di un legale. La ricorrente obietta di non essere cognita di norme giuridiche né di procedura e che senza l'intervento di un avvocato le sarebbe stato impossibile esporre i fatti con sufficiente chiarezza, indicare le prove pertinenti e formulare le richieste di giudizio in termini accettabilmente corretti e completi. A suo dire, la decisione impugnata è chiaramente “informata dall'intento di risparmiare” e, se confermata, “precluderebbe l'acces­so alla giustizia a una frazione importante delle persone che abitano nel nostro Cantone”.

                                   4.   Nella fattispecie l'indigenza della ricorrente non fa dubbio. Le entrate di lei consistono solo in una rendita d'invalidità di fr. 491.– mensili e in un'indennità di disoccupazione di fr. 1300.– mensili circa, appena sufficienti per garantirle il minimo esecutivo di fr. 1100.– per una persona sola (FU 2/2001 pag. 74 n. 1) e l'alloggio di fr. 675.– mensili. Quanto a sostanza, essa non risulta disporne. Anche il fatto che l'interessata non fosse in grado di redigere l'istanza a protezione dell'unione coniugale appare verosimile, non potendosi presumere che una cameriera senza particolare formazione sia in grado di approntare un allegato processuale.

                                   5.   Ciò premesso, giova esaminare la probabilità di esito favorevole insito nell'istanza a protezione dell'unione coniugale. Ora, nel caso in rassegna non si può dire che, per quanto concerne l'autorizzazione a vivere separata, l'istanza fosse sprovvista di esito favorevole. Promossa davanti al giudice competente per territorio (art. 46 LDIP), essa si fondava sull'art. 175 CC, che abilita ogni coniuge a sospendere la comunione domestica finché la vita in comune ponga in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia. Certo, il coniuge che si trova in uno dei frangenti appena descritti può sospendere la comunione domestica di propria iniziativa, senza rivolgersi al giudice. Nulla gli impedisce tuttavia di sollecitare, a tal fine, l'autorizzazione del Pretore. Secondo un'affermata corrente di dottrina, poi, per vivere legittimamente separato basta che il coniuge in questione esprima la sua ferma volontà di sospendere la comunione domestica in vista della separazione giudiziale o del divorzio (Schwander in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 175, pag. 1003 in alto). Sotto questo profilo la richiesta del­l'istante non appariva quindi sprovvista di buon esito.

                                         La probabilità di esito favorevole era pure data per la richiesta di ottenere l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale e delle suppellettili domestiche, fondata sull'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC e giustificata – appunto – dalla sospensione della comunione domestica (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 628 e pag. 300 n. 719). Per quanto riguardava invece la pronuncia della separazione dei beni (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC), la mera sospensione della comunione domestica non era una giustificazione sufficiente. A tal fine sarebbe occorso rendere verosimile – per esempio – che gli interessi pecuniari dell'istante fossero minacciati e che altre misure risultassero insufficienti a proteggerli (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., pag. 301 n. 724). È vero che i presupposti per decretare la separazione dei beni non devono essere interpretati in modo restrittivo (DTF 116 II 21, consid. 4), ma ciò non dispensava l'istante dall'indicare almeno le circostanze che giustificavano il cambiamento di regime matrimoniale. Su questo punto la richiesta di misure a tutela del­l'unione coniugale non aveva parvenza di buon diritto.

                                   6.   Rimane da verificare se la richiesta di vivere separata e di ottenere in uso l'abitazione coniugale con le suppellettili domestiche fosse sorretta dall'ultimo presupposto che disciplina la concessione dell'assistenza giudiziaria, ovvero quello secondo cui una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura. Una misura a protezione dell'unione coniugale non può evidentemente essere fatta dipendere da tornaconti d'ordine finanziario, tuttavia deve risultare pur sempre di una qualsiasi utilità, foss'anche indiretta. Nel caso specifico non se ne intravede alcuna. L'istante non intendeva vivere separata contro la volontà del marito né farsi attribuire l'abitazione coniugale e le suppellettili contro la volontà di lui. Anzi, il convenuto è ormai irreperibile da anni. In simili condizioni mal si comprende quale pur minima utilità denotava l'istanza. Il pronunciato del giudice non appare d'interesse nemmeno per documentare l'inizio e la durata della separazione di fatto nella prospettiva di una futura causa di stato (art. 114 CC), ove appena si pensi che all'istante è data già ora la facoltà di promuovere causa e di documentare in tale ambito che vive separata dal marito da oltre due anni. Del resto, un nesso tra l'autorizzazione a vivere separata e la domanda di prestazioni assistenziali che l'istante afferma di voler presentare non si scorge, né essa spiega quale sia. Quanto all'ap­parta­mento co­niugale e alle suppellettili domestiche, già adesso l'istante consta usufruirne e nulla lascia supporre che il marito avanzi pretese al riguardo.

                                         Lo scopo di vincolare il beneficio dell'assistenza giudiziaria al requisito che una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura è quello di evitare che l'indigente avvii procedure inutili a spese della collettività (Corboz, op. cit., pag. 81 in fondo). Che una persona agiata possa anche farsi carico, per sua scelta personale, di procedimenti superflui o infruttuosi poco importa. Determinante ai fini dell'assistenza giudiziaria è sapere se, nelle circostanze del caso precipuo, una persona ragionevole avrebbe affrontato la spesa. In concreto non si immagina – né per altro la ricorrente spiega – quale coniuge agiato, rimasto solo dopo la partenza definitiva dell'altro coniuge dal do­micilio comune, avrebbe rimunerato un legale solo per sollecitare a distanza di due anni l'autorizzazione del giudice a vivere separato e l'attribuzione dell'appartamento coniugale. Tanto meno qualora egli debba anticipare anche la tassa di giustizia e le spese del procedimento senza possibilità di ricupero, l'altro coniuge essendo d'ignota dimora. Le norme sull'assistenza giudiziaria sono state volute dal legislatore per salvaguardare l'accesso alla giustizia alle persone che ne hanno effettiva necessità, non per far sopportare alle finanze pubbliche il costo di procedimenti giudiziari senza utilità pratica. Ancorché per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, dunque, nel risultato la decisione impugnata resiste alla critica.

                                   7.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio. Non può entrare in linea di conto, invece, il conferimento dell'assistenza giudiziaria in appello, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–    ; –   in via edittale.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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