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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2005 11.2004.81

15 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,317 mots·~12 min·5

Résumé

Opere necessarie e azione confessoria.

Texte intégral

Incarto n. 11.2004.81

Lugano 15 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.789 (servitù: opere necessarie e azione confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 17 dicembre 2002 da

 AP 1 Barbengo (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 luglio 2004 presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 giugno 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietaria della particella n. 975 RFD di __________ (1011 m²), su cui sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina con la particella n. 974 RFD (1214 m²), non edificata, appartenente a AO 1. Entrambi i terreni fronteggiano, l'uno accanto all'altro, la pubblica via. Il loro accesso è garantito da una striscia di terreno asfaltata, perpendicolare alla strada pubblica, che corre sul confine tra le due particelle, occupando in larghezza 2 m dell'uno e 2 m dell'altro fondo. Le particelle beneficiano di vicendevoli diritti di passo con ogni veicolo a carico del sedime (subalterno b) occupato dalla strada sul terreno adiacente. Sulla particella n. 975 la strada è lunga circa 20 m, mentre sulla particella n. 974 si interrompe dopo una quindicina di metri, benché il diritto di passo gravi anche il tratto rimanente. Le vicendevoli servitù sono state costituite il 4 febbraio 1977 da __________, cui apparteneva la particella n. 975, e da __________, allora proprietario della n. 974. Sono state iscritte nel registro fondiario il 14 settembre 1979.

                                  B.   Il 30 settembre 2002 la ditta __________ ha chiesto al Comu­ne di __________, in nome di AO 1, l'autorizzazione di erigere un fabbricato sulla particella n. 974. AP 1 ha sollevato opposizione e con decisione del 25 febbraio 2003 il Comune ha negato la licenza edilizia. Contro la decisione del Comune l'istante ha ricorso al Consiglio di Stato. La procedura amministrativa è tuttora pendente.

                                  C.   Nel frattempo, il 17 dicembre 2002, AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “mettere a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo” a favore della particella n. 975 e di “astenersi da ulteriori turbative future”. Essa ha fatto valere che il progetto edilizio dalla __________ intralcia l'esercizio della servitù, già ostacolata dal fatto che sulla particella n. 974 manca il tratto finale di strada. AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, esse hanno prodotto memoriali conclusivi in cui han­no confermato le rispettive domande. Al dibattimento finale esse hanno rinunciato. Statuendo con sentenza del 18 giugno 2004, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 12 luglio 2004 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 agosto 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle liti relative a servitù il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attrice ha indicato nella petizione un valore litigioso “indeterminato (superiore a fr. 8000.–)”. La convenuta non ha mosso contestazioni al riguardo. Nulla osta dunque, sotto questo profilo, alla ricevibilità dell'appello (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8b).

                                   2.   Il Pretore non ha ravvisato alcuna turbativa nell'esercizio del diritto di passo, rilevando che sebbene la superficie gravata di servitù corrisponda al subalterno b del fondo serviente, dalla sua costituzione il passo è sempre stato esercitato solo sulla superficie asfaltata. Ciò non preclude né rende più difficile l'accesso alla proprietà dell'attrice, tanto meno se si pensa che per quasi trent'anni nessuno ha mai mosso rimostranze. Lo stato dei luoghi esclude inoltre che l'attrice necessiti del passo in maggior misura, la larghezza dello stesso essendo garantita fin dove occorre. Quanto a possibili turbative dovute all'edificazione del fondo serviente, il Pretore ha ritenuto il progetto compatibile con la servitù, onde per finire il rigetto della petizione.

                                   3.   L'appellante sostiene che la servitù grava tutto il subalterno b del fondo serviente, come risulta in modo univoco dal contratto di costituzione, il che non lascia spazio a interpretazioni di sorta e segnatamente secondo il modo in cui la servitù è stata esercitata nel corso degli anni. Soggiunge inoltre che il primo giudice, accertando che il passo è stato esercitato in corrispondenza dell'area asfaltata, ha di fatto ridotto la servitù, senza che la convenuta lo chiedesse. E siccome l'accesso al suo fondo è difficoltoso si giustifica di ordinare alla proprietaria del fondo serviente la cessazione dello stato di fatto incompatibile con l'esercizio della servitù. Ribadisce infine che il progetto edilizio della vicina lede la servitù poiché prevede l'edificazione di un muro e di un'area verde in corrispondenza dello spazio riservato al passo veicolare.

                                   4.   Con la petizione l'attrice ha chiesto che fosse ordinato alla convenuta di “mettere a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo” a favore della particella n. 975. Che una domanda tanto vaga e generica possa formare oggetto di una richiesta di giudizio è dubbio. La necessità di formulare le domande “in termini precisi” (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC), oltre a far sì che il convenuto possa difendersi adeguatamente dalle rivendicazioni avversarie, deve permettere poi – in caso di accoglimento dell’azione – di eseguire la sentenza. Del resto, il dispositivo di una sentenza costituisce titolo esecutivo solo ove contenga un obbligo formale chiaro ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400 a metà), in difetto di che esso non può essere attuato (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 488), né il giudice dell'opposizione può interpretarlo o integrarlo (Rep. 1984 pag. 168). Nella fattispecie v’è da domandarsi che cosa significhi concreta­mente “mettere a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo”. La questione può tuttavia rimanere indecisa. Am­messo e non concesso, infatti, che con tale formulazione l'attrice mirasse a ottenere dalla convenuta l'esecuzione delle opere necessarie al transito veicolare sull'intera area gravata dalla servitù di passo, l'azione è destinata all'insuccesso per i motivi che seguono.

                                   5.   Secondo l'art. 738 cpv. 1 CC l'iscrizione fa fede circa l'estensione di una servitù prediale in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione prevale su ogni esegesi. Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buo­na fede (art. 738 cpv. 2 CC: DTF 130 III 557 consid. 3.1 con riferimenti; Petitpierre, Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 738 CC; Steinauer, Les droit réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 396 n. 2295). Qualora dal titolo di acquisto non risulti la reale volontà delle parti, occorre procedere all'interpretazione dello stesso secondo il principio dell'affidamento (DTF 130 III 557 con­sid. 3.1). A tal fine occorre tenere conto del senso e dello scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure dell'interesse e delle necessità, fermo restando che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., pag. 395 n. 2293 seg.; Petitpierre, op. cit., n. 10 seg. ad art. 738 CC).

                                   6.   In concreto, la servitù è iscritta nel registro fondiario come diritto – rispettivamente onere – di “passo con ogni veicolo” a carico della particella n. 974 in favore di quella n. 975 (doc. A e B). Tale iscrizione è chiara, ma non indica l'estensione della superficie gravata. È necessario pertanto far capo al titolo di acquisto (Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 2290). Ora, dal contratto di costituzione del 4 febbraio 1977 si evince senza equivoco che tale area è il subalterno b (doc. C). Ciò significa che l'attrice ha il diritto di esercitare la servitù su tutto il subalterno b del fondo serviente (lungo 20 m e largo 2 m) e non solo, come reputa il Pretore, sulla mera porzione asfaltata (lunga circa 15 m). Il fatto è che oltre quest'ultima il passo carraio si interrompe (doc. G, fotografie G3 e G6). Non per incuria della convenuta o perché la convenuta abbia eliminato l'ultimo tratto di strada, ma perché in quel punto il terreno è ancora allo stato naturale. Il problema è di sapere, nelle circostanze descritte, chi debba costruire l'ultimo tratto di strada per consentire l'accesso veicolare.

                                   7.   “Se per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all'avente diritto il mantenerle” (art. 741 cpv. 1 CC). “Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi” (art. 741 cpv. 2 CC). Trattandosi di una strada destinata al transito veicolare, la conservazione di strutture come le fondamenta, i muri di sostegno, i canali di protezione, le banchine, i canali di drenaggio, il manto d'usura e così via incombe pertanto al beneficiario della servitù, tranne che la strada serva anche al proprie­tario del fondo dominante, nel qual caso i costi di manutenzione vanno suddivisi “in proporzione dei rispettivi vantaggi”. La legge non precisa per contro chi debba assumere il costo legato alla costruzione di simili opere. Secondo dottrina, torna applicabile al proposito – in via analogica – l'art. 741 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 390, n. 2283; Schmid, Sachenrecht, Zurigo 1997, pag. 266, n. 1290). Se per l'esercizio della servitù sono necessarie determinate opere, spetta dunque all'avente diritto costruirle. Del resto, il beneficiario di una servitù “può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio” (art. 737 cpv. 1 CC). È logico perciò che sopporti i relativi costi (Rep. 1995 pag. 177 consid. 2).

                                   8.   Più delicato è il problema di sapere se, trattandosi di opere che servono non solo gli interessi del fondo dominante, ma anche quelli del fondo serviente, alle spese di costruzione si applichi per analogia – oltre all'art. 741 cpv. 1 CC – anche l'art. 741 cpv. 2 CC, secondo cui i costi di manutenzione vanno suddivisi “in proporzione dei rispettivi vantaggi”. Questa Camera ha affrontato il tema di recente, giungendo alla conclusione che di regola l'art. 741 cpv. 2 CC non si applica ai costi di costruzione (sentenza inc. 11.2004.81 del 12 ottobre 2005, consid. 5). Nella fattispecie, ad ogni buon conto, l'appellante nemmeno pretende che il tratto mancante di strada sia utile anche alla convenuta, né gli atti permettono di trarre una deduzione simile. Ne discende che, nella misura in cui mira a ottenere dalla convenuta l'esecuzione delle opere necessarie al transito sugli ultimi 5 m dell'area gravata dalla servitù di passo, l'attrice formula una pretesa destituita di buon diritto.

                                   9.   L'appellante sostiene che la prevista edificazione della __________ sulla particella n. 974 vìola la servitù, poiché sull'area gravata dal passo è prevista la costruzione di un muro a confine e la sistemazione di una zona verde. Sotto questo profilo i presupposti per l'esercizio di un'azione confessoria sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5). Basti ricordare che tale azione può essere diretta contro qualsiasi perturbatore, com­preso il proprietario del fondo serviente che impedisca o renda più difficile l'esercizio della servitù (Steinauer, op. cit., pag. 401 n. 2306). Nel caso di un passo veicolare, in specie, il proprietario del fondo serviente non può ridurre l'area gravata, nemmeno ove parte di essa non sia usata per il transito, giacché il proprietario del fondo dominante ha diritto alla servitù piena, così com'è stata costituita (RtiD 2004-I pag. 510).

                                         In concreto non risulta dalla documentazione tecnica allegata alla domanda di costruzione presentata il 20 settembre 2002 dalla __________ che il progetto edilizio impedisca o intralci la servitù di passo. I piani prevedono sì la costruzione sulla particella n. 974 di un muro parallelo al confine, ma a 2 m dal medesimo. Esso non consta dunque interferire con il subalterno b, che rimane libero al transito (“pianta piano autorimessa” e “sezione trasversale B-B” nell'incarto del Comune di __________ relativo alla domanda di costruzione: richiamo “I”). Quanto al muro perpen­dicolare alla strada contemplato nel “piano area verde” (doc. E), la sua costruzione è prevista a 25 metri dalla pubblica via, ovvero 5 metri dopo la fine del subalterno b. Ne discende che, stando agli atti, il progetto inoltrato dalla __________ non consta turbare la servitù. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che verserà alla controparte         un'equa indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                                                         fr. 650.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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