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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2007 11.2004.72

19 juin 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,494 mots·~12 min·7

Résumé

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: decorrenza del termine trimestrale per l'iscrizione nel registro fondiario in caso di più contratti

Texte intégral

Incarto n. 11.2004.72

Lugano 19 giugno 2007/lw        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.82 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 10 aprile 2003 dalla

AP 1   

contro  

 AO 1 ora in Locarno  (patrocinati dall'  PA 1 );  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2004 presenta-to dalla ditta AP 1 contro la sentenza emessa l'8 giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 2 e AO 1, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 5819 RFD di __________, hanno appaltato il 25 maggio 2001 all'impresa generale AP 1 la costruzione di una casa monofamiliare su tale fondo per un costo pattuito di fr. 600 000.–. Il 20 dicembre 2002 essi hanno preso possesso dell'abitazione, ma hanno rifiutato il saldo della mercede, sicché il 10 aprile 2003 l'impresa generale si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 5819 per la somma di fr. 204 034.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2003. Con decreto cautelare dell'11 aprile 2003, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.

                                  B.   All'udienza del 24 giugno 2003, indetta per la discussione, la ditta AP 1 ha confermato la propria istanza, mentre i convenuti hanno proposto di rigettarla. Entrambe le parti hanno offerto prove, che in un primo tempo il Pretore ha ammes­so, salvo limitarle poi all'audizione di un testimone, respingendo tutte le altre e dichiarando l'istruttoria chiusa con ordinanza del­l'8 marzo 2004. Nelle loro conclusioni scritte del 19 e del 28 aprile 2004 le parti hanno mantenuto le rispettive domande, la ditta istante riducendo nondimeno a fr. 114 421.20 l'ammontare della postulata iscrizione. Alla discus­sione finale del 28 aprile 2004 sono comparsi i soli convenuti, che hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo l'8 giugno 2004, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca iscritta in via cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico dell'istante, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2600.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata la ditta AP 1 è insorta con un appello del 20 giugno 2004 per ottene­-re che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare l'iscrizione litigiosa. In subordine essa conclude per il rinvio degli atti al primo giudice affinché riapra l'istruttoria e assuma le prove non ammesse. Nelle loro osservazioni del 30 luglio 2004 i convenuti propongono di respin­gere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   I convenuti sostengono che l'appello è irricevibile, sia perché difetta di una formale dichiarazione di ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), sia perché l'istante chiede di far esperire prove dal Pretore, le quali andrebbero se mai riproposte in appello (art. 309 cpv. 2 lett. e e lett. g CPC). La prima censura è ai limiti del pretesto, la volontà di appellare evincendosi senza e­qui­voco non solo dal contenuto dell'impugnazione, ma anche dalla richiesta principale di giudizio. Effettivamente inammissibile è invece la richiesta subordinata dell'appellante, una parte potendo proporre tutt'al più che le prove rifiutate dal Pretore siano assunte in appello (art. 322 lett. b CPC), ma non – riservata l'ipotesi di atti nulli (art. 326 lett. a CPC) – che il Pretore riapra l'istruttoria (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massi­­mato e com­mentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Certo, la ditta istante agisce senza l'ausilio di un patrocinatore, ma poco giova. Quand'anche la domanda subordinata fosse intesa come richiesta di assumere prove in appello, essa non sarebbe destinata a miglior sorte. Il Pretore ha spiegato con chiarezza che l'istante nemmeno pretendeva di avere lavorato sul cantiere dopo il 20 dicembre 2002, gli unici interventi eseguiti dopo di allora essendo quelli di una ditta a essa estranea, chiamata direttamente dai proprietari (sentenza impugnata, consid. 3e). Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi a ripetere che altri testimoni avrebbero potuto dichiarare “chi stava operando sul posto”. Insufficientemente motivata, la richiesta sarebbe quindi – comunque sia – irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   2.   Litigiosa è unicamente la questione di sapere, in concreto, se l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio l'11 aprile 2003 sulla particella n. 5819 sia tempestiva. Ora, secondo l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfand­recht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739). La procedura di iscrizione provvisoria è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Incombe all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio il giudice ordina l'iscrizione e rinvia la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca alla sentenza di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii). Se il litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima può essere rifiutata, in altre parole, solo qualora la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher, op. cit., n. 750 pag. 218).

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto il termine manifestamente decorso, rilevando che il 13 marzo 2003 – data di cui si valeva la ditta istante per giustificare la richiesta di iscrizione – nell'abitazione dei convenuti erano sì stati svolti determinati lavori, ma non da parte dell'istante, bensì della ditta __________ di __________, la quale aveva messo a punto l'impianto di collettori solari a lei direttamente commissionato dai convenuti. L'esecuzione di tale opera – ha soggiunto il Pretore – non rien­­trava fra i lavori previsti dal contratto d'impresa generale stipulato con l'istante, né fra quelli supplementari pattuiti in seguito. Anzi, già nel dicembre del 2002 la ditta istante aveva ultimato l'impianto di riscaldamento a termopompa e di distribuzione dell'acqua calda conforme al contratto d'impresa generale e il 20 dicembre 2002 aveva consegnato la casa finita. Che poi l'autorità comunale abbia rilasciato ai convenuti il permesso di abitabilità solo il 17 febbraio 2003 nulla muta, simile autorizzazione avendo mera indole amministrativa. Per di più, l'arch. __________ aveva già firmato il 5 gennaio 2003 anche il certificato di collaudo dell'impianto termotecnico, compreso “il riscal­damento ausiliario a con­vettori solari” installato dalla __________. Ciò conferma che i lavori compiuti dalla ditta istante si erano conclusi il 20 dicembre 2002, onde la palese tardività dell'iscrizione da essa ottenuta l'11 aprile 2003.

                                   4.   L'appellante sostiene che la posa dei collettori solari è stata decisa dai convenuti poche settimane dopo la firma del contratto d'appalto, del 25 gennaio 2001, ma ancor prima che cominciasse la costruzione dello stabile. Tale installazione forma un tutt'uno con l'impianto di riscaldamento a termopompa, il quale ha dovuto subire un totale ripensamento. Le operazioni di controllo e regolazione avve­nute ai convettori il 13 marzo 2003 erano necessarie quindi per mettere in esercizio l'intero sistema, senza le quali l'apparato non poteva dirsi concluso e, anzi, non poteva neppure funzionare. Quanto al certificato rilasciato il 5 gennaio 2003 dall'arch. __________, esso non attestava collaudo di sorta, ben­sì la semplice conformità della costruzione alle norme di protezione antincendio emanate dal Consiglio di Stato, le quali non sono in relazione alcuna con il funzionamento dell'impianto termotecnico. Si volesse anche essere rigorosi – continua l'appellante – l'operatività dell'impianto non può precedere il rilascio del permesso di abitabilità da parte del Municipio di __________, il 17 febbraio 2003, di modo che l'opera fornita non può reputarsi conclusa prima di allora. Quanto all'ammontare del pegno – essa epiloga – nessuna contestazione sussiste, i convenuti non avendo reso verosimile né che la somma richiesta di fr. 114 421.20 comprenda l'esecuzione di opere affidate a terzi né, tanto meno, che le opere commissionate non siano state effettuate a regola d'arte.

                                   5.   Nel caso in esame l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta – come detto – l'11 aprile 2003, il giorno stesso in cui il Pretore l'ha ordinata con decreto cautelare. Il problema è pertanto di sapere se la ditta istante abbia ese­­guito lavori sulla particella dei convenuti nei tre mesi precedenti, ossia dopo l'11 gennaio 2003. La ditta invero non asserisce ciò, limitandosi a sottolineare che la posa dei collettori solari è stata prevista sin dalla progetta­zione della casa, la quale è stata adattata a tale esigenza. Sta di fatto che, come il testimone __________ ha dichiarato senza ambagi – e come il Pretore ha accertato diffusamente (sentenza impugnata, consid. 3a) – la posa dei convettori è stata affidata dai convenuti direttamente alla __________ di __________ (verbale dell'11 dicembre 2003 nella rubrica “controdomande rogatoriali” [act. VII, VIII e IX], pag. 2). La ditta istante ha fornito e installato l'impianto a termopompa, concepito per funzionare con l'ausilio di pannelli solari, ma non era parte a tale contratto (doc. 4). Nell'appello, del resto, essa non pretende il contrario (onde l'inutilità di escutere gli altri testimoni da lei notificati, come ha rilevato il primo giudice). Assevera che senza gli interventi di messa a punto eseguiti quel 13 marzo 2003 l'impianto di riscaldamento e di acqua calda non poteva funzionare, sicché il suo lavoro non poteva dirsi terminato. L'assunto non può tuttavia essere condiviso per le ragioni in appresso.

                                   6.   Dandosi più contratti d'appalto, il termine di tre mesi decorre per ogni contratto – di regola – dal compimento dei lavori ai quali il singolo contratto si riferisce. Solo qualora i contratti siano tanto embricati da formare nel loro complesso un'unità specifica dal profilo economico fa stato – eccezionalmente – il compimento dell'ultimo lavoro eseguito nell'ambito di tale insieme (Steinauer, op. cit., pag. 284 n. 2884e con rimandi). La giurisprudenza ha ravvisato simili eccezioni, in particolare, nel caso di forniture successive di calcestruzzo o di lavori di scavo successivi o di opere supplementari strettamente connesse a quelle inizialmente previste per un medesimo cantiere (loc. cit.). Nella fattispecie non sussistono estremi del genere. La ditta istante ha fornito e installato l'impianto termotecnico e di distribuzione dell'acqua calda provvisto di termopompa, già concepito per funzionare con l'ausilio di convettori solari (appello, punto 4). La ditta __________ ha posato da parte sua i convettori e ha messo a punto l'impianto per renderlo operativo con l'apporto di energia solare. Non si tratta di appalti tanto embricati da non poter essere seriamente distinti. Che per finire l'impianto termotecnico sia uno e unico poco importa, come poco giova che senza i convettori solari esso non funzionasse o funzionasse solo in parte. Determinante è che le prestazioni fornite dall'una e dall'altra ditta rimangano, come in concreto, chiaramente individuabili. In simili condizioni l'intervento eseguito il 13 marzo 2003 dalla __________ non profitta all'istante, la quale aveva già finito i lavori di sua incombenza e consegnato la casa il 20 dicembre 2002.

                                   7.   L'appellante invoca il permesso di abilitabilità ottenuto dai committenti il 17 gennaio 2003 (doc. P), ripetendo che prima di allora la casa non era agibile, sicché il suo lavoro non poteva dirsi terminato. Nemmeno tale asserto può essere condiviso. Intanto il permesso di abitabilità (art. 49 cpv. 2 LE) consiste unicamente nella verifica, da parte di un medico delegato dal Municipio, della conformità dello stabile alle norme di polizia edilizia (inesistenza di umidità nel fabbricato, funzionamento dei servizi igienici, applicazione dei corrimani, sufficiente altezza dei parapetti e così via). Nulla esso può attestare, dunque, circa il funzionamento o il mancato funzionamento di un impianto per il riscaldamento e l'acqua calda (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, CFPG, collana blu, vol. 4, Lugano 1999, pag. 228 seg.). Ciò posto, l'appellante non può essere seguita nemmeno nella misura in cui pretende che l'ottenimento del permesso era una prestazione garantita dal contratto di appalto (doc. B, clausole n. 2.1.3 e n. 14), di modo che il suo compito non poteva dirsi esaurito finché l'autorizzazione non fosse stata rilasciata (appello, punto 9). Così argomentando, in effetti, essa dimentica che prestazioni puramente intellettuali non danno diritto a ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC (Hofstetter in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 e 4 in fine ad art. 839/840), nemmeno ove siano destinate specificamente all'edificio del convenuto (si pensi ai piani elaborati da un architetto: SJ 116/1994 pag. 291). L'ottenimento del permesso di abitabilità non poteva influire, pertanto, sulla decorrenza del termine trimestrale enunciato dall'art. 839 cpv. 2 CC.

                             8.    Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti

                                    un'equa indennità a titolo di ripetibili.

                             9.    Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 114 421.20) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–  ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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