Incarto n° 11.2004.71
Lugano 13 settembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.87 (divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 24 dicembre 2003 da
APPO1 (patrocitanata dall'avv. RAPP2)
e
APPE1 (patrocitanato dall'avv. RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 giugno 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il 26 maggio 2004 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da APPO1 con le osservazioni all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che APPE1 e APPO1 (entrambi del 1961) si sono sposati a __________ l'8 gennaio 1991;
che dal matrimonio è nato A__________, il 22 ottobre 1991;
che il 24 dicembre 2003 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Leventina un'istanza comune di divorzio con accordo completo, allegando una convenzione sugli effetti del divorzio nella quale si prevedeva – tra l'altro – l'affidamento del figlio alla madre;
che con sentenza del 26 maggio 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione;
che contro tale sentenza APPE1 ha introdotto un appello del 17 giugno 2004, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di affidare il figlio a sé medesimo, di regolare le relazioni personali di lui con la madre e di disciplinare i contributi alimentari;
che nelle sue osservazioni del 7 luglio 2004 APPO1i ha proposto di respingere l'appello, instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il 19 luglio 2004 l'appellante ha dichiarato di avere avuto un chiarimento con l'ex moglie e di ritirare l'appello “con protesta di spese e ripetibili, riservato il giudizio sull'assistenza giudiziaria”;
e considerando
in diritto: che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
che i costi del presente decreto andrebbero quindi a carico dell'appellante, con obbligo di versare congrue ripetibili alla controparte;
che, d'altro lato, la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dell'appellante non può essere accolta, all'appello difettando sin dall'inizio ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che, per vero, in caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario soltanto per vizi della volontà o violazione delle prescrizioni federali di procedura relative al divorzio sui richiesta comune (art. 149 cpv. 1 CC);
che nell'appello l'interessato non evocava alcun vizio di volontà, bensì un supposto cambiamento di circostanze (presunto trasferimento di madre e figlio in __________) suscettibile di giustificare, se mai, una modifica della sentenza di divorzio (art. 134 CC);
che, a parte ciò, la mera eventualità che il genitore affidatario si trasferisca all'estero non sarebbe bastata – in sé – per far modificare l'affidamento del figlio nemmeno sotto il vecchio diritto del divorzio (Bühler/Spühler in Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 117 ad art. 157 vCC);
che, comunque sia, le particolarità del caso inducono a prescindere dal prelievo di oneri processuali;
che non si può per contro, soprassedere dall'assegnare ripetibili all'appellata, la quale ha formulato proprie osservazioni con l'ausilio di un legale;
che l'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellata (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000, consid. 13);
che nondimeno, vista la disagiata situazione economica in cui versa l'appellante, l'incasso di ripetibili si rivelerebbe difficile, se non impossibile, onde l'opportunità di ammettere sin d'ora l'interessata al beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322);
che, in effetti, il requisito dell'indigenza è dato (art. 3 cpv. 2 Lag) e la resistenza all'appello non era senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che controparte ha finito per ritirare il ricorso;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria di APPE1 è respinta.
4. APPO1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv..
5. Intimazione:
– avv., __________; – avv., __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario