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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.2007 11.2004.69

18 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,115 mots·~26 min·6

Résumé

iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Texte intégral

Incarto n. 11.2004.69  

Lugano 18 luglio 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.622 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 9 settembre 2002 da

AO 1   (patrocinata dall'  PA 4 )  

contro

AP 1 e AP 2,    (patrocinati dall' PA 1 )   AP 4 e AP 3,    (patrocinati dall'  PA 2 ) e   AP 6 e AP 5,   (patrocinati dall'  PA 3 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2004 presentato da AP 6 e AP 5 contro la sentenza emessa il 28 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2004 presentato da AP 4i e AP 3 contro la medesima sentenza;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nel luglio del 2001 AP 1 e AP 2 hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno, prima della costruzione, la proprietà per piani n. 23 088, pari a 300/1000 della particella n. 832 RFD di __________ (__________). AP 6 e AP 5 hanno acquistato da parte loro, in ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 23 089, pari a 350/1000 della medesima particella. AP 4 e AP 3 hanno acquistato a loro turno, in ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 23 090, pari a 350/1000 della stessa particella. Tutti loro hanno stipulato simultaneamente con la società immobiliare

                                         __________ SA di Lugano un contratto d'appalto generale avente per oggetto la costruzione del rispettivo appartamento nella palazzina progettata sul fondo. Le opere da capomastro sono state eseguite dalla AO 1 Sagl di __________ sulla base di un contratto di appalto firmato nell'aprile del 2001 con la __________ Sagl di __________.

                                         Il 26 aprile 2002 la AO 1 Sagl e la __________ Sagl hanno allestito la liquidazione finale delle opere da capomastro, previa deduzione di acconti per fr. 353 000.–, per complessivi fr. 80 000.– in tre rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2002. Quello stesso giorno la __________ Sagl ha rilasciato una dichiarazione, sottoscritta anche dalla __________ Sagl e dalla __________ SA, attestante che la ditta “non emetterà nessuna ipoteca legale nei confronti della proprietà AP 4 e AP 1”.

                                  B.   Il 9 settembre 2002 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere che sulla proprietà per piani n. 23 088 di AP 1 e AP 2 fosse iscritta provvisoriamente in suo favore un'ipoteca legale di fr. 24 000, che sulla proprietà per piani n. 23089 di AP 6 e AP 5 fosse iscritta un'ipoteca legale di fr. 28 000.– e che sulla proprietà per piani n. 23 090 di AP 4 e AP 3 fosse iscritta un'ipoteca legale di fr. 28 000.–. Con decreto cautelare dell'11 settembre 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste, che sono state eseguite nel registro fondiario il  giorno stesso. All'udienza del 21 novembre 2002, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere le istanze. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le rispettive posizioni.

                                         Statuendo il 28 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha confermato le iscrizioni provvisorie e ha fissato alla AO 1 un termine di trenta giorni per promuovere le azioni intese alle iscrizioni delle ipoteche legali in via definitiva, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, queste sarebbero state cancellate. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti, con obbligo di rifondere all'istante fr. 1500.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AP 6 e AP 5 sono insorti con un appello dell'11 giugno 2004 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza nei loro confronti e di ordinare la cancellazione dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria sulla loro proprietà per piani. Lo stesso giorno hanno appellato anche AP 1 e AP 2 con AP 4 e AP 3, chiedendo essi pure di respingere le istanze a loro carico e di cancellare le ipoteche legali iscritte in via provvisoria sulle loro proprietà per piani, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. Il 30 giugno 2004 il presidente della Camera, su richiesta dell'istante, ha conferito ai due appelli effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'8 e 9 luglio 2004 la AO 1 propone di rigettare gli appelli.

Considerando

in diritto:                  1.   Ricordate le premesse per iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori, il Segretario assessore ha reputato tempestive le iscrizioni litigiose, quantunque la liquidazione finale risalisse all'aprile del 2002. Egli ha rilevato, con riferimento alle testimonianze di __________ e __________, che sul cantiere gli operai avevano eseguito lavori importanti ancora nel giugno del 2002, sicché a un esame sommario non si poteva escludere il rispetto del termine trimestrale per ottenere l'iscrizione provvisoria. Per il primo giudice, inoltre, una verifica più approfondita del credito e della liquidazione finale, così come della dichiarazione di rinuncia rilasciata dall'istante il 26 aprile 2002, sarebbe dovuta avvenire nell'ambito della causa intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali.

                                    I.   Sull'appello di AP 6 e AP 5

                                   2.   Gli appellanti contestano la tempestività dell'iscrizione ordinata sulla loro proprietà per piani, prima del contraddittorio, l'11 settembre 2004 ed eseguita quello stesso giorno. Fanno valere che incombeva all'istante rendere “prevalentemente per vera” l'esecuzione di lavori determinanti per l'ultimazione del­l'opera nei tre mesi precedenti l'iscrizione e rimproverano al primo giudice di avere valutato arbitrariamente le prove, preferendo due testimonianze contraddittorie a sette chiare prove contrarie.

                                         a)   Secondo l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguar­dare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schuma­cher, Das Bauhandwerkerpfand­recht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739). La procedura di

                                               iscrizione provvisoria è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Incom­be all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero

                                               l'esistenza e l'ammontare del credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio il giudice ordina l'iscrizione e rinvia la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca al merito merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III,

                                               3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii). Se il litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima può essere rifiutata, in altre parole, solo qualora la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher, op. cit., n. 750 pag. 218). In concreto il Segretario assessore si è dipartito – correttamente – dai medesimi principi.

                                         b)   A parere degli appellanti le testimonianze dei due operai menzionate dal Segretario assessore non sono sufficienti per rendere verosimile l'esecuzione di lavori sul cantiere l'11 e il 12 giugno 2002, sia perché i due non sono stati in grado di indicare le date esatte dei loro interventi sia perché le loro testimonianze appaiono contraddittorie. Ora, agli atti figurano alcuni bollettini di lavoro, dell'11 e 12 giugno 2002 (doc. I: bollettini n. 50, 444, 613, 49, 398, 436), i cui autori tuttavia non sono comparsi davanti al giudice. Il capocantiere __________ non è stato sentito come testimone perché socio e gerente dell'istante (verbale del 30 aprile 2003, pag. 1), mentre l'autista __________ non è neppure stato chiamato a deporre (verbale del 21 novembre 2002, pag. 2 e 17). Semplici scritture private, i bollettini in questione sono dunque insufficienti per rendere verosimile la tempestività dell'iscrizione controversa (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Il problema è di sapere se gli altri mezzi di prova invocati dall'istante suppliscano all'insufficienza.

                                         c)   Secondo la distinta “nota paga del mese di giugno 2002” (doc. I, 1° foglio), allestita dall'impresa di costruzioni, il muratore __________ ha lavorato sul cantiere fino al 10 giugno 2002. Non può dunque avere eseguito lavori idonei a salvaguardare il termine trimestrale. Sentito personalmente, nondimeno, costui ha precisato che quando ha compiuto gli ultimi interventi il cantiere non era terminato, giacché mancavano ancora i riempimenti e le canalizzazioni da lui posate era­no ancora in vista; inoltre occorrevano interventi con lo scavatore e mancavano i chiusini. Pur non essendo in grado di indicare date esatte, egli ha riconosciuto la propria firma su una nota di consegna di venerdì 7 giugno 2002 emessa dall'impresa di costruzioni __________ rammentando di avere ritirato e usato quel materiale per il cantiere (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 2 e 3 in alto).

                                               Sempre secondo la citata distinta paga, l'11 giugno 2002 sul cantiere era presente anche il muratore __________, il quale, sentito come testimone, ha ricordato di avere eseguito “i collegamenti dei pluviali, i pozzetti e sistemato la terra in giro”, soggiungendo che quando ha lasciato il cantiere “questo era finito con la terra sistemata in giro”. Ancorché non sia stato in grado di ricordare con esattezza la data di tali lavori, i bollettini giornalieri essendo allestiti dal capocantiere senza che lui li dovesse firmare, egli ha confermato che le opere descritte nel rapporto di lavoro dell'11 giugno 2002 sono compatibili con quelle da lui eseguite insieme con i colleghi (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 4).

                                         d)   Gli appellanti sottolineano che __________ ha affermato di avere posato personalmente i pozzetti, sicché la dichiarazione di __________, secondo cui i pozzetti sono stati posati dopo i drenaggi del bollettino datato 11 giugno 2002, non è credibile. Ribadiscono poi che secondo __________, altro muratore dell'istante che ha lavorato sul cantiere fino al novembre del 2001, a quel momento i drenaggi erano già stati eseguiti. Se non che, a un esame di mera verosimiglianza la conclusione del Segretario assessore resiste alla critica. Certo, non risulta che __________ abbia eseguito drenaggi. Resta il fatto però che egli ha collaborato alla posa dei pozzetti, come pure al collegamenti alle canalizzazioni, e che l'11 e 12 giugno 2002 ha eseguito riempimenti e sistemato della terra “in giro”, poiché al momento in cui __________ aveva lasciato il cantiere (10 giugno 2002) “si vedevano ancora le canalizzazioni”. Quanto a __________, non è dato di sapere se egli si riferisca ai medesimi lavori di drenaggio evocati dagli altri testimoni. Ad ogni modo egli ha confermato che i collegamenti alle canalizzazioni non potevano essere eseguiti nel novembre del 2001, poiché vi erano ancora i ponteggi (deposizione del 12 marzo 2003). E dalle fotografie prodotte da AP 1 e AP 2 (doc. 1.3) si evince che lo scavo per la posa dei pozzetti e delle canalizzazioni è stato eseguito dopo l'allontanamento delle impalcature, a costruzione ultimata e finanche abitata (fotografie 1 e 2 con fiori su un davanzale).

                                         e)   Si aggiunga che il fascicolo processuale non contiene unica­mente bollettini di lavoro redatti da __________ o da dipendenti della ditta istante, ma anche quattro note di consegna emesse da società terze, le quali l'11 e 12 giugno 2002 hanno fornito alla ditta istante materiale per il cantiere (note di consegna 11 e 12 giugno 2002 dell'impresa __________ SA, bollettino di consegna 12 giugno 2002 della ditta __________ SA, bolletta di consegna 11 giugno 2002 della ditta __________). È vero che la designazione del cantiere cui erano destinate le forniture si fondava verosimilmente sulle affermazioni degli operai della ditta istante, ma ciò non basta per definire i bollettini inveritieri. Inoltre __________, cui sono stati mostrati i documenti, ha riconosciuto che il materiale ivi indicato è compatibile con i lavori da lui eseguiti (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 4). Infine __________ ha riconosciuto il materiale descritto nelle note di consegna, e segnatamente il chiusino fornito dalla ditta __________, come quello che ancora mancava nel condominio (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 2 in basso e 3 in alto).

                                         f)    Gli appellanti obiettano che le testimonianze dei muratori sono state possibili unicamente grazie all'esame dei bollettini redatti dall'istante e sono privi così di portata probatoria. L'asserto non può essere condiviso. Già si è spiegato (consid. a) che bollettini di lavoro sono di per sé insufficienti a rendere verosimile la tempestività – se contestata – di un'iscrizione nel registro fondiario. Simili documenti possono tuttavia rendere verosimili i fatti che riportano se chi li ha redatti com­pare davanti al giudice e ne conferma il contenuto. Senza dimenticare che trattandosi di “conteggi, cifre, date o simili particolari”, un testimone può anche far uso di note scritte (art. 237 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i due operai potevano dunque rendere testimonianza prendendo visione dei bollettini di lavoro e di consegna prodotti dall'istante (plico doc. I), circostanza per altro cui i convenuti non si sono opposti. Ne segue che, nel loro complesso, le prove addotte dall'istante rendono sufficientemente verosimile l'esistenza di lavori ancora in corso dopo l'11 giugno 2002 o, per lo meno, il fatto che il termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC non fosse ancora chiaramente decorso al momento dell'iscrizione.

                                   3.   Per gli appellanti le risultanze testé citate sono contraddette da numerosi elementi di segno contrario, trascurati dal Segretario assessore, dai quali risulta che i lavori sono stati ultimati già prima dell'11 giugno 2002. Tali elementi vanno dunque passati in rassegna.

                                         a)   Gli appellanti si prevalgono anzitutto di una dichiarazione del 22 novembre 2001 in cui la ditta istante attestava, all'attenzione di una banca, di essere stata “completamente tacitata” per tutti i lavori eseguiti sulla proprietà per piani n. 23 089 e che “gli stessi risultano essere completati”. Con lettera del 23 novembre 2001 – essi aggiungono – la __________ ha dichiarato inoltre che la costruzione è stata eretta dalla ditta

                                               istante “in modo celere e molto qualitativo”, mentre il capocantiere __________ ha confermato di avere lavorato sul cantiere “fino quasi al termine dei lavori, nel novembre 2001”. In realtà il testimone ha precisato che, al momento in cui era stato sul cantiere l'ultima volta nel novembre del 2001, “gli appartamenti interni erano a buon punto, quasi finiti, all'ester­no c'erano ancora i ponteggi. Delle rampe d'entrate c'erano solo i muri, la pavimentazione esterna non era ancora stata eseguita. I collegamenti non potevano ancora essere eseguiti siccome c'erano ancora i ponteggi” (deposizione del 12 mar­zo 2003 pag. 4). Che la costruzione sia stata “eretta” ancora non vuol dire, poi, che fosse completata (doc. 3 prodotto dai convenuti AP 6 e AP 5). Qualche perplessità desta se mai il fatto che nel novembre del 2001 l'istante abbia comunicato all'istituto bancario dei convenuti che i lavori nella proprietà per piani di questi ultimi “risultano essere completati” (doc. 1). L'istante ha specificato tuttavia che intendeva con ciò riferirsi ai lavori interni. E in effetti, come si è visto (consid. 2), importanti lavori esterni sono ancora stati eseguiti in seguito.

                                         b)   I convenuti accennano altresì al permesso di abitabilità concesso dal Municipio il 24 aprile 2002, che riguardava l'intero edificio (“abitabilità totale”) e che non sarebbe stato rilasciato in mancanza della rampa d'ingresso, delle scale interne e delle canalizzazioni. In realtà simile permesso (art. 49 cpv. 2 LE) consiste unicamente nella verifica, da parte di un medico delegato dal Municipio, circa la conformità dello stabile alle norme di polizia edilizia (inesistenza di umidità nel fabbricato, funzionamento dei servizi igienici, applicazione dei corrimani, sufficiente altezza dei parapetti e così via: Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, CFPG, collana blu, vol. 4, Lugano 1999, pag. 228 seg.). Nulla esso può attestare, dunque, sul collegamento dei pluviali e dei drenaggi alle canalizzazioni delle acque chiare, oggetto dei lavori avvenuti nel giugno del 2002. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che l'ottenimento del permesso di abitabilità non indizia la decorrenza del termine trimestrale enunciato dall'art. 839 cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.72 del 19 giugno 2007, consid. 7).

                                         c)   Gli appellanti fanno valere che il 26 aprile 2002 l'istante e la direzione dei lavori hanno allestito la liquidazione finale per le opere da capomastro sulla base di una fattura risalente al 12 febbraio 2002 e che l'impresa edile si è impegnata altresì a rilasciare la garanzia di costruzione, la quale è poi stata inviata il 6 maggio 2002. Ora, l'emissione di fatture costituisce un indizio circa la fine dei lavori svolti dall'artigiano o imprenditore. Ai fini dell'art. 839 cpv. 2 CC l'indizio può tuttavia essere sovvertito se, dopo la fatturazione, risultano essere stati compiuti lavori costitutivi che non siano mere riparazioni o rifacimenti per difetti (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con rimandi). Nella fattispecie la ditta istante ha eseguito ulteriori interventi, in particolare l'11 giugno 2002. E, come si vedrà meglio in appresso (consid. 4), non risulta che si trattasse di semplici riparazioni.

                                               Quanto all'incontro del 26 aprile 2002 fra la ditta committente e l'impresa edile, in tale occasione le parti hanno stabilito di liquidare le opere da capomastro con il pagamento in tre rate di fr. 80 000.– (doc. G). __________, amministratrice unica della __________ e socio gerente della __________ Sagl, ha dichiarato che a quel momento i lavori non erano ancora finiti e che “per liquidazione finale intendevamo dire una liquidazione finale a misura valida anche per le opere che non erano ancora state eseguite”, la garanzia di costruzione essendo stata emessa per accontentare le banche finanziatrici (deposizione del 12 marzo 2003, pag. 2). Tant'è che essa si è impegnata a onorare un eventuale saldo insoluto dell'appaltatrice (doc. G). Siffatta deposizione trova riscontro nel doc. I e nelle testimonianze degli operai, sicché in concreto l'emissione della fattura, l'accordo di liquidazione e la garanzia di costruzione più non indiziano la decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.

                                   4.   Per i convenuti i lavori che sarebbero stati eseguiti l'11 e il 12 giugno 2002 rappresentavano, in ogni modo, opere di secondaria importanza, semplici ritocchi e riparazioni di difetti che hanno richiesto un numero esiguo di ore rispetto a un'opera dal costo complessivo di fr. 450 000.–. L'argomentazione è infondata. Dagli atti si desume che l'11 e 12 giugno 2002 si è addirittura colmato lo scavo (doc. I, 15° e 21° foglio; deposizione di __________ del 30 aprile 2003: verbali, pag. 3), giacché dopo la partenza di __________ dal cantiere, avvenuta il 10 giugno 2002, “si vedevano ancora le canalizzazioni da me posate” (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 2). Simile lavoro non può definirsi, già per ragioni di sicurezza, un'opera di secondaria importanza, senza dimenticare che perfino il riordino del cantiere rientra – di regola – nel compimento dei lavori (Schumacher, op. cit., pag. 177 n. 631 e 632). Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello in esame è destinato all'insuccesso. Al proposito la sentenza impugnata merita conferma.

                                   II.   Sull'appello di AP 1, AP 2 AP 4 e AP 3

                                   5.   Gli appellanti si valgono anzitutto della dichiarazione rilasciata il 26 aprile 2002 dall'impresa edile unitamente alla __________ e alla __________, che a mente loro costituisce una valida rinuncia all'ipoteca legale. Essi censurano inoltre una violazione dell'art. 234 cpv. 4 CPC, dolendosi del fatto che nonostante un palese interesse nella lite __________ è stata sentita previa delazione di giuramento. Ciò posto, essi rilevano che in virtù dell'art. 18 cpv. 2 CO un'eventuale simulazione non potrebbe essere loro opposta, mentre un ipotetico errore non potrebbe essere invocato in urto con la buona fede (art. 25 cpv. 1 CO), per tacere della circostanza che ogni vizio della volontà sarebbe ormai sanato dalla decorrenza del termine annuo dell'art. 31 CO. Essi lamentano infine un diniego di giustizia perché il Segretario assessore ha rinviato al merito l'esame dell'effetto liberatorio correlato alla dichiarazione, mentre al contraddittorio essi ne avevano chiesto l'accertamento preliminare, senza che l'istante vi si opponesse.

                                         a)   Che un artigiano o imprenditore possa validamente rinunciare ai suoi diritti d'ipoteca legale dopo la stipulazione del contratto d'appalto non è contestato neppure dall'istante (in proposito: Steinauer, op. cit, pag. 263 seg. n. 2846a e 2846b con rimandi). Nel caso specifico quest'ultima ha dichiarato tuttavia di avere sottoscritto la dichiarazione del 26 aprile 2002 su pressione dell'appaltatrice, allo scopo di sbloccare i finanziamenti dei convenuti presso le banche, e che tale rinuncia era condizionata al rispetto dell'intera liquidazione cui faceva esplicito richiamo, compreso il pagamento del primo acconto con scadenza il 31 luglio 2007. Nulla essendo stato versato, la rinuncia è decaduta. Che ciò sia – continua l'istante – è dimostrato anche dalla contemporanea firma della dichiarazione di rinuncia e dell'accordo di liquidazione finale ed è confermato dalla testimonianza di __________ (osservazioni dell'8 luglio 2004, pag. 3; replica nel verbale del 21 novembre 2002, pag. 15 seg.).

                                         b)   __________, socio gerente dell'appaltatrice __________, ha sottoscritto anche a titolo personale la liquidazione finale del 26 aprile 2004, da cui risultava un saldo in favore dell'istante di fr. 80 000.– da corrispondere in tre rate (“gli importi sopra citati valgono come riconoscimento di debito e se non pagati dalla __________, verranno riconosciuti e saldati da __________”: doc. G). Per l'istante la testimone non ha interesse personale nella lite, poiché quand'anche i comproprietari onorassero l'importo dell'ipoteca legale, per lei muterebbe unicamente la persona del creditore. Sta di fatto però che il contratto d'appalto generale con i convenuti è stato firmato unicamente dalla __________ di modo che, salvo una cessione del credito ai comproprietari da parte dell'istante, __________ non risponderebbe personalmente ai committenti della somma (doc. 5 prodotto da AP 6 e AP 5). Ne segue che, di per sé, la testimone ha un interesse personale nella lite e non può dirsi indifferente all'esito della causa. L'interessata medesima, per altro, ha riconosciuto di avere assunto personalmente il debito di fr. 80 000.– nei confronti dell'istante (deposizione del 12 marzo 2003, pag. 3 a metà).

                                         c)   Ciò precisato, chi ha interesse nella lite non è precluso dal testimoniare, fermo restando che il giudice valuterà poi liberamente la portata della deposizione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, pag. 617 nota 721). Poco importa che il testimone sia stato chiamato – erroneamente – a giurare (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 229 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore ha preliminarmente interpellato la testimone su eventuali motivi di interesse personale nella lite (art. 238bis cpv. 2 CPC), come risulta dal verbale d'udienza del 12 marzo 2003, nel rispetto dell'art. 234 cpv. 3 CPC. In circostanze siffatte la testimonianza di __________ è senz'altro valida. Un'altra questione è valutarne la portata nell'ambito dell'apprezzamento delle prove (art. 90 CPC).

                                         d)   Quanto alla nota dichiarazione del 26 aprile 2002, la testimone ha spiegato che il documento, oltre a fare il punto della situazione, “serviva anche per gli istituti bancari che avevano detto che bloccavano tutti i pagamenti a favore diretto degli artigiani se non ci fosse stata una dichiarazione in tal senso”; a loro volta “i proprietari avevano detto che per ottenere il finanziamento dalla banca bisognava presentare una dichiarazione secondo cui le opere di capomastro erano state oggetto di una liquidazione in contraddittorio, con il divieto di mettere un'ipoteca legale e con la garanzia di costruzione”, sottolineando che il “documento serviva soprattutto per le banche che facevano pressione”. Essa ha nondimeno specificato che “vi era un'ulteriore condizione: quella che gli acconti venissero pagati regolarmente” e che “se non venivano pagati l'ipoteca legale poteva essere emessa” (deposizione del 12 marzo 2003, pag. 2 in fondo e 3 in alto).

                                                Salvo il caso in cui l'atto sia sottoposto a forme particolari, una condizione può essere stipulata anche tacitamente

                                               (Ehrat in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 alle annotazioni preliminari degli art. 151–157; Pichonnaz in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 151) e può riguardare anche atti di disposizione unilaterali, come una rimessa di debito (Ehrat, loc. cit., n. 4; Pichonnaz, loc. cit., n. 14). La rinuncia a un'ipoteca legale non è subordinata a requisiti di forma (Steinauer, op. cit., pag. 264 n. 2846b). Di per sé, potrebbe quindi essere vincolata a condizione sospensiva senza necessariamente essere formulata per scritto. Gli appellanti si valgono dell'art. 18 cpv. 2 CO, secondo cui un debitore non può opporre l'eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, ma a prescindere dal fatto che la norma protegge essenzialmente il cessionario di un credito, sicché occorrerebbe ancora valutare se sia applicabile a una rimessa di debito, essa presuppone che il terzo fosse in buona fede al momento in cui ha acquisito il diritto (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 130 ad art. 18; Winiger in: Commentaire romand, OR I, op. cit., n. 125 ad art. 18). Quanto a eventuali vizi della volontà (art. 23 segg. CO e 29 CO), giovi rammentare che l'art. 25 cpv. 1 CO presuppone la buona fede dei convenuti, mentre il termine di un anno dell'art. 31 CO è salvaguardato da ogni atto di invalidazione, esplicito o implicito, con cui la parte dimostri chiaramente di non voler mantenere l'atto viziato (Schwenzer in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 3 ad art. 31), come in concreto potrebbe essere l'introduzione della causa.

                                         e)   A un esame meramente sommario, in definitiva, non si può dire che __________ abbia narrato una versione distorta o inveritiera dei fatti. E quanto lei ha affermato corrobora la tesi dell'istante, secondo cui la rinuncia all'ipoteca era sottoposta a condizione e che i comproprietari medesimi l'avevano chiesta per ottenere i finanziamenti dai rispettivi istituti di credito. Certo, l'interessata non è indifferente all'esito della lite, ma a un esame di verosimiglianza la sua deposizione non appare inattendibile. A ragione perciò il Segretario assessore ha rinviato al merito la disamina con pieno potere cognitivo della portata relativa alla nota dichiarazione.

                                   6.   Gli appellanti asseriscono che, comunque sia, le testimonianze di __________ e __________ non sono sufficienti per rendere verosimile il rispetto del termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC. Tali argomentazioni sono già state trattate nell'ambito dell'appello presentato da AP 6 e AP 5. Non soccorre quindi ripetersi. Quanto alla testimonianza di __________, dopo quanto si è visto il fatto che essa riconosca di

                                         avere steso una dichiarazione contraria al suo significato letterale, esponendosi al rischio di commettere un falso ideologico, non ne sminuisce la credibilità. La tempestività dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale non può – per finire – essere esclusa a un esame di semplice verosimiglianza. Anche in proposito l'appello è destinato pertanto al rigetto.

                                   7.   Gli appellanti contestano infine il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, rimproverando al Segretario assessore di non avere precisato se la loro condanna al pagamento debba intendersi solidale e quale sia in tale ipotesi la chiave di riparto. La critica è speciosa. Il Segretario assessore non avendo condannato i soccombenti in via solidale, non può farsi questione in concreto di un vincolo siffatto (che l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC riserva esplicitamente ai casi in cui il giudice così decida). Per quel che è del riparto, se la sentenza non statuisce sul riparto “esso avviene in quote eguali” (art. 148 cpv. 4 seconda frase CPC). Nella fattispecie, pertanto, ogni convenuto è tenuto al pagamento degli oneri processuali in ugual misura, senza obbligo di solidarietà.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili di appello

                                   8.   Gli oneri processuali degli appelli seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti verseranno inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, tenuto conto del fatto che l'appello di AP 1, AP 2, AP 4 e AP 3 consiste in un unico memoriale.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), prese singolarmente le richieste dell'istante non raggiungono la soglia minima di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sapere se, trattandosi di pluralità di pretese, tali valori possano cumularsi giusta l'art. 52 LTF è una questione che andrà giudicata se mai dal Tribunale federale.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello di AP 6 e AP 5 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 e AP 2 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili.

                                   5.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 4 e AP 3 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   6.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili.

                                   7.   Intimazione a:

–    ;    ;    ; –    .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         – Ufficio dei registri del Distretto di Lugano.

 terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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