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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2004 11.2004.67

21 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,801 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2004.67

Lugano, 21 giugno 2004      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.174 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 settembre 2002 da

APPE1 (patrocinato dall' RAPP1)  

contro  

APPO1 (patrocinata RAPP2);  

giudicando ora sulla decisione del 1° giugno 2004 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 9 giugno 2004 presentato da APPE1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta lo stesso 9 giugno 2004;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   APPE1 (1954), cittadino italiano, divorziato, e APPO1 (1965), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 12 luglio 2002. Il 4 settembre successivo APPE1 ha inoltrato al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato, la moglie essendo rientrata definitivamen­te in patria. Quello stesso giorno APPE1 ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  B.   Il Pretore ha citato le parti all'udienza del 4 novembre 2002 per la discussione. Se non che, con lettera del 23 settembre 2002 il pa­trocinatore della convenuta ha chiesto di sospendere la procedura, incontrando egli difficoltà nel mettersi in relazione con la sua assistita a __________. L'istante ha consentito il 25 settembre 2002 alla sospensione. Con ordinanza del 26 settembre 2002 il Pretore ha così sospeso la causa, precisando che questa sarebbe stata riattivata su richiesta di parte.

                                  C.   Il 26 maggio 2004 APPE1 ha dichiarato al Pretore di ritirare l'istanza a protezione dell'unione coniugale, avendo egli promosso un'azione giudiziaria direttamente a __________. Visto ciò, con decreto del 1° giugno 2004 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e, contestualmente, ha negato il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che, ritirando la procedura, l'interessato medesimo aveva privato l'istanza di ogni possibilità di successo.

                                  D.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria APPE1 ha inoltrato un ricorso del 9 giugno 2004 a questa Camera, chiedendo l'ottenimento del beneficio litigioso e la conseguente rifor­ma del giudizio pretorile. Lo stesso 9 giugno 2004 egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono cumulativi.

                                   3.   Il Pretore ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in concreto, per avere l'interessato medesimo ritirato l'istanza a protezione dell'unione coniugale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 al vecchio art. 155). Il ricorrente obietta di avere desistito dall'istanza non perché questa fosse sprovvista di buon diritto, ma per “un mero aggiustamento tecnico dovuto alla partenza definitiva, nei mesi successivi all'istanza, della moglie a __________ ”. A suo parere inoltre, “ritenuti pacifici i requisiti cumulativi dell'indigenza e della probabilità di esito favorevole”, la decisione impugnata disattende “la massima della concessione nel lasso di tempo compreso tra l'inoltro della domanda (art. 15 Lag) e il ritiro della causa”, il beneficio dell'assistenza giudiziaria decorrendo dal momento in cui è stato chiesto. Infine, secondo il ricorrente, decisiva è “la situazione esistente al momento in cui l'istanza è stata formulata”, anche se il giudizio sull'assistenza giudiziaria interviene anni dopo l'introduzione dell'istanza.

                                   4.   Nella fattispecie l'indigenza del ricorrente non fa dubbio: disoccu­pato al beneficio della pubblica assistenza, egli risulta avere accumulato debiti per fr. 150 000.– ed essere oggetto di attestati di carenza di beni. Pure il fatto ch'egli non fosse in grado di preparare personalmente l'istanza a protezione dell'unione coniugale appare verosimile, non potendosi presumere che un operaio senza particolare formazione sia in grado di redigere un allegato processuale. Giova esaminare perciò la probabilità di esito favorevole insita nella pro­cedura, che il Pretore ha negato perché l'interessato, recedendo dalla lite, ha tolto alla sua stessa istanza ogni possibilità di successo.

                                         a)   La giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002, aveva avuto modo di considerare – in effetti – che il ritiro di un appello preclude al desistente il beneficio dell'as­sistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, loc. cit.), giacché un ricorso destinato allo stralcio dai ruoli non può avere alcuna possibilità di successo. L'art. 5 cpv. 1 Lag prevede esplicita­mente, ora, che l'autorità statuisce sulla domanda di assistenza giudiziaria “entro breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria”. Esso generalizza il principio, già invalso a livello federale e largamente applicato sul piano cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 157 CPC), secondo cui i presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). Attualmente chi ritira un appello non si preclude più, dunque, il beneficio dell'assistenza giudiziaria per il mero fatto di recedere dalla lite. La situazione esistente al momento della decisione è di rilievo, ma solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5).

                                         b)   Nel caso in rassegna non si può dire che, presa a sé stante, l'istanza a protezione dell'unione coniugale apparisse sprovvista di esito favorevole. Promossa davanti al giudice compe­tente per territorio (art. 46 LDIP), essa si fondava sull'art. 175 CC, che abilita ogni coniuge a sospendere la comunione do­mestica sintanto che la vita in comune ponga in grave perico­lo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia. Certo, il coniuge che si trova in uno dei frangenti appena descritti può sospendere la comunione domestica di sua iniziativa, senza rivolgersi al giudice. Inoltre l'istante ha mai preteso che fosse in grave perico­lo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia. L'orientamento giurisprudenziale scaturito dal nuovo diritto del divorzio è nondimeno quello di prescindere da uno stato di grave rischio personale, di insicurezza economica o di pericolo per la famiglia: basta che per vivere separato il coniuge esprima la sua ferma volontà di sospendere la comunione domestica (Schwander in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 175, pag. 1003 in alto). E nulla gli impedisce di sollecitare, a tal fine, l'autorizzazione del giudice (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 629 con riferimento a FF 1979 II 1202 nel mezzo). La richiesta dell'istante volta a ottenere il permesso di vivere separato non era quindi sprovvista di buon esito.

                                   5.   Rimane da verificare se in concreto fosse dato l'ultimo presuppo­sto per conseguire l'assistenza giudiziaria, ovvero quello secondo cui una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura. Ora, una misura a protezione dell'unione coniugale non può evidentemente essere fatta dipendere da tornacon­ti d'or­dine finanziario. Tuttavia, essa deve risultare pur sempre di una qualsiasi utilità, foss'anche indiretta. Nel caso specifico non se ne intravede alcuna. L'istante non intendeva vivere separato contro la volon­tà della moglie, fondare un domicilio proprio contro la volontà della moglie o farsi attribuire contro la volontà della moglie l'abitazione coniugale (cfr. Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 175 CC). Come risulta dall'istanza, la convenuta stessa era tornata definitivamente in patria un paio di settimane dopo la celebrazione del matrimonio (contratto il 12 luglio 2002). Mal si comprende perciò quale senso avesse farsi autorizzare a sospendere una comunione domestica cessata già da tempo per volon­tà della moglie. L'autorizzazione del giudice sarebbe potuta servire, tutt'al più, per documentare la durata della separazione nella prospettiva di una futura causa di stato (art. 114 CC). L'istante medesimo però allegava nel memoriale che la convenuta non sembrava opporsi al divorzio (pag. 2 verso il basso). Documentare la durata della separazione non appariva dunque di alcun interesse.

                                         Lo scopo di vincolare il beneficio dell'assistenza giudiziaria al requisito che una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura è quello di evitare che l'indigente avvii procedure inutili a spese della collettività (Corboz, op. cit., pag. 81 in fondo). Che una persona agiata possa anche farsi carico, per sua scelta personale, di procedimenti superflui o infruttuosi poco importa. Determinante ai fini dell'assistenza giudiziaria è sapere se, nelle circostanze del caso precipuo, una persona ragionevole avrebbe affrontato la spesa. In concreto non si immagina – né per altro il ricorrente spiega – quale coniuge agiato, rimasto solo dopo la par­tenza definitiva dell'altro coniuge dal domicilio comune, avrebbe rimunerato un legale solo per sollecitare a distanza di mesi l'autorizzazione del giudice a vivere separato. Tanto meno se si pensa che verosimilmente egli avrebbe dovuto assumere anche la tassa di giustizia e le spese del procedimen­to, l'altro coniuge non sembrando intenzionato a resistere. E siccome le finanze pubbliche non sono chiamate a sopportare il costo di procedimenti giudiziari senza utilità pratica, nella fattispecie il Pretore ha respinto a giusto titolo il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel risultato la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista in ogni modo la particolarità del caso e l'indigenza dell'istante, appare giustificato rinunciare in via eccezionale a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Non può entrare in linea di conto, invece, il conferimento dell'assistenza giudiziaria in appello, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione all'.

                                         Comunicazione:

                                         –;

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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