Incarto n. 11.2004.61
Lugano 1° giugno 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.104 (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 aprile 2004 da
AO1 (patrocinata dall' RA1)
contro
AP1 (già patrocinato dall',);
giudicando ora sulla decisione del 4 maggio 2004 con cui il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal convenuto il 9 aprile 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2004 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP1 (1960) e AO1 (1961) si sono sposati a __________ il 25 giugno 1982;
che dal matrimonio sono nati i figli G____________________ (1982) e A__________ (1986);
che il 26 novembre 2003 AO1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – tra l'altro – un contributo alimentare di
fr. 670.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio A__________;
che con sentenza del 15 marzo 2004 il Pretore ha obbligato AP1 a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 1250.– mensili per il figlio;
che AO1 ha chiesto il 5 aprile 2004 al Pretore di ordinare al datore di lavoro del marito una trattenuta di stipendio per l'importo di fr. 1450.– mensili, da riversare direttamente a lei;
che il 9 aprile 2004 AP1 ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che al contraddittorio del 3 maggio successivo sulla trattenuta di stipendio egli si è opposto al provvedimento;
che, statuendo il 4 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza di AO1 senza riscuotere tasse o spese;
che con decisione dello stesso giorno egli ha negato a AP1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che contro tale decisione AP1 è insorto con un ricorso del 19 maggio 2004 volto a ottenerne la riforma nel senso di vedersi conferire il beneficio;
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag);
che, tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile;
che il Segretario assessore ha motivato la propria decisione con l'inutilità oggettiva del patrocinio, la causa non presentando difficoltà particolari, e con la mancanza di esito favorevole dell'opposizione alla trattenuta di stipendio;
che l'appellante contesta ciò, rilevando – in sintesi – di “non avere pagato perché non posso pagare tutti questi denari che mi dice la procura di Bellinzona” e di “non avere abbastanza denaro per pagarmi l'avvocato con tutto quello che devo pagare”;
che nella misura in cui l'interessato non spende una parola sulle argomentazioni del primo giudice, il ricorso, sprovvisto di motivazione, potrebbe essere dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);
che, comunque sia, il beneficio dell'assistenza giudiziaria non è subordinato alla sola indigenza delle parti (art. 3 Lag): occorre altresì che l'azione o la difesa dell'interessato non sembri sprovvista di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag);
che quest'ultimo pronostico può essere solo sommario e sfociare in un giudizio di mera apparenza, fondato sulle circostanze al momento in cui è introdotta la domanda di assistenza (DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; v. anche art. 5 Lag);
che in concreto v'è da domandarsi quale pronostico il Segretario assessore potesse formulare sulle possibilità di successo insite nella resistenza del convenuto già a quel momento (cfr. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 168; Favre, L'assistance judiciarie gratuite en droit suisse, tesi, Losanna 1989, pag. 63);
che, comunque sia, il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso se il richiedente può procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non appare necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag);
che la procedura in rassegna verteva – come detto – su una trattenuta di stipendio (art. 177 CC) e non era dunque di particolare complessità, al debitore bastando addurre in circostanze del genere per quali motivi egli abbia omesso il pagamento;
che spetta poi al giudice valutare se la trascuranza dell'obbligo appaia seria, un “avviso ai debitori” dovendo rispettare in ogni modo il principio della proporzionalità (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 18A ad art. 177 CC);
che in concreto il caso non denotava difficoltà supplementari, né il convenuto ha mai preteso di non potersi difendere con atti propri;
che, del resto, egli neppure asserisce che per esporre argomenti come quelli figuranti nel verbale del 3 maggio 2004 occorresse il patrocinio di un legale;
che a giusto titolo, quindi, il Segretario assessore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che, dato l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali andrebbero a carico del soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, si può prescindere dal prelevare spese, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili
3. Intimazione a
Comunicazione a:
– avv.;
– avv.
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria