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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2007 11.2004.49

19 décembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,279 mots·~26 min·4

Résumé

Eredità di un cittadino britannico con ultimo domicilio in Svizzera: nomina di un'amministrazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2004.49

Lugano, 19 dicembre 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Ermotti e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa PC.2004.133 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: nomina di un'amministrazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 9 marzo 2004 da

CO 1 e CO 2,

(patrocinati dall' PA 2)   per ottenere l'amministrazione dell'eredità fu   __________ (1949-2003), già,   istanza cui si è opposto   AP 1 (patrocinato dall' PA 1)   e che il Segretario assessore ha accolto, in luogo e vece del Pretore, designando un amministratore nella persona dell'   CO 6, ,   eredità cui sono interessati anche   CO 3 (patrocinata dall'avv. __________)   CO 4 e   CO 5;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 aprile 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25 marzo 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1949), cittadino britannico, viveva con CO 3 a __________ (ora comune di __________), dove era domiciliato, ed è deceduto a __________ il 26 settembre 2003 in seguito a un attacco cardiaco. Cantante pop e soul di fama internazionale, egli era divorziato da CO 4 ed padre di due figli, CO 1 e CO 2. Il 23 gennaio 2004 sono stati pubblicati dal notaio PA 1 davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, un suo testamento del 24 marzo 1981 rogato nelle forme dell'atto pubblico davanti a un notaio di __________ (Bahamas) e un codicillo del 19 giugno 1987, rogato anch'esso nelle forme dell'atto pubblico davanti a un notaio di Nuova York (inc. PT.2003.261). Entrambe le disposizioni di ultima volontà recano rigature e aggiunte autografe.

                                  B.   Nel testamento del 24 marzo 1981, in particolare, __________ aveva designato suoi esecutori testamentari (executors) la moglie CO 4 e AP 1, rispettivamente – nel caso in cui quest'ultimo non avesse assunto la carica o avesse desistito – __________ e __________ (clausola n. 8). Nella versione pubblicata del testamento il nome della moglie risulta barrato, mentre quelli di __________ e di __________ sono stati barrati e sovrascritti a mano con i nomi di __________ e di __________. Nella clausola n. 8 del codicillo 19 giugno 1987, destinata a sostituire la clausola n. 8 del testamento, figuravano una volta ancora, come executors, la moglie CO 4 e AP 1, rispettivamente – nel caso in cui quest'ultimo non avesse assunto la carica o avesse desistito – __________ e __________. Nella versione pubblicata del codicillo il nome della moglie risulta parimenti barrato, mentre quello di __________ è stato barrato e sovrascritto con il nome di __________.

                                  C.   Il 9 febbraio 2004 i figli del defunto, CO 1 e CO 2, hanno dichiarato al Segretario assessore di opporsi al rilascio di certificati ereditari in cui apparissero i nomi di CO 3 o di CO 5 fratello del padre, come pure al rilascio di certificati di esecutore testamentario in favore di AP 1, __________, __________ o __________. CO 3 ha dichiarato il 10 febbraio 2004, da parte sua, di opporsi al rilascio di qualsiasi certificato ereditario. Quello stesso giorno AP 1 ha comunicato al Segretario assessore di accettare la carica di esecutore testamentario e l'indomani ha postulato il rilascio del relativo certificato. Il 13 febbraio 2004 l'avv. __________ ha informato a sua volta il Segretario assessore di accettare la funzione di esecutore testamentario, nell'ipotesi in cui fosse stato necessario sostituire AP 1.

                                  D.   Il 27 febbraio 2004 il notaio PA 2 ha pubblicato davanti al Segretario assessore le stesse disposizioni di ultima volontà pubblicate il 23 gennaio 2004 dal dott. PA 1, senza però le rigature né le aggiunte manoscritte (inc. PT.2004.23). AP 1 ha insistito il 9 marzo 2004 davanti al Segretario assessore per il rilascio di un certificato di esecutore testamentario a suo nome, con eventuale cenno all'opposizione presentata da CO 1 e CO 1. Il giorno medesimo questi ultimi hanno dichiarato al Segretario assessore di opporsi al rilascio di certificati di esecutore testamentario anche in favore di __________ e __________, postulando la nomina di un amministratore della successione. Statuendo con sentenza del 25 marzo 2004, il Segretario assessore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, designando in veste di amministratore l'avv. CO 6. La tassa di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico della successione.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 5 aprile 2004 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'annullamento dell'amministrazione e il rilascio di un certificato di esecutore testamentario a suo nome, subordinatamente la designazione di sé medesimo in qualità di amministratore. Con decreto dell'8 aprile 2004 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni dell'11 giugno 2004 CO 1 e CO 2 hanno poi proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il 14 giugno 2004 CO 3 ha comunicato di rinunciare a osservazioni, mentre CO 5 ha scritto il 7 luglio 2004 di opporsi alla nomina di AP 1 quale esecutore testamentario o amministratore della successione. Con osservazioni del 14 ottobre 2004 CO 4 ha chiesto a sua volta di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Segretario assessore.

Considerando

in diritto:                  1.   Competenti “per il procedimento successorio e le controversie ereditarie” sono – nei rapporti internazionali – “i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando” (art. 86 cpv. 1 LDIP), riservato il caso di Stati che rivendicano la competenza a titolo esclusivo per i fondi situati sul loro territorio (art. 86 cpv. 2 LDIP). Quest'ultima ipotesi è estranea alla fattispecie, non risultando che l'eredità comprenda fondi situati all'estero. Circa il “procedimento successorio”, esso riguarda tutto quanto è necessario per il regolamento dell'eredità, inclusi i “provvedimenti assicurativi” di volontaria giurisdizione a norma degli art. 551 a 559 CC (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 14 alle note preliminari degli art. 551–559 CC; Schnyder/Liatowitsch in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 8 ad art. 86 LDIP), tra cui rientra – appunto – la nomina di un amministratore (art. 554 CC). Non sussistono per altro convenzioni internazionali che si scostino da tale disciplina ai fini del presente giudizio (rassegna in: Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 26 ad art. 86 LDIP), nemmeno il Trattato d'amicizia, di commercio e di reciproco stabilimento tra la Confederazione Svizzera e sua Mae­stà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, del 6 settembre 1855 (RS 0.142.113.671), che non contiene disposizioni sul foro.

                                   2.   I provvedimenti assicurativi degli art. 551 a 559 CC sono retti dalla legge del luogo di sede dell'autorità competente (art. 92 cpv. 2 LDIP), quand'anche la successione non sia regolata dal diritto svizzero (Karrer, op. cit., n. 18 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). Convenzioni internazionali che prevedano altrimenti nel caso specifico non risultano. Il predetto Trattato

                                         d'amicizia, di commercio e di reciproco stabilimento tra la Confederazione Svizzera e sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, in particolare, garantisce la parità di trattamento ereditario fra i cittadini dei due paesi firmatari (art. IV), ma non regola la questione del diritto applicabile. Nella fattispecie è dato quindi non solo il foro in Svizzera, ma anche l'applicabilità del diritto svizzero.

                                   3.   A livello nazionale i provvedimenti assicurativi degli art. 551 a 559 CC competono all'“autorità dell'ultimo domicilio dell'ereditando” (art. 18 cpv. 2 LForo). E nel Cantone Ticino l'amministrazione di un'eredità è decisa dal Pretore con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 9 LAC per analogia combinato con l'art. 3 LAC; RtiD I-2007 pag. 750 consid. 1; Rep. 1995 pag. 161 consid. 1). La relativa sentenza è impugnabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 370 cpv. 2). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esa­me è pertanto ricevibile. Circa la legittimazione a impugnare provvedimenti assicurativi dell'eredità, essa spetta per principio a ogni interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con rimandi).

                                   4.   L'appellante chiede anzitutto che si disponga l'assunzione di prove in questa sede “ex art. 88 lett. a, b e c CPC”, affermando di non avere avuto il tempo per produrre dichiarazioni atte a smentire quanto figura in tre affidavit (di CO 1, CO 2 e CO 4) inviati il 16 marzo 2004 dagli stessi CO 1 e CO 2 al Segretario assessore. Ora, nuovi documenti in appello sarebbero di per sé ricevibili in virtù del principio inquisitorio che disciplina la procedura sommaria non contenziosa (art. 360 cpv. 2 CPC), tanto più che in concreto il Segretario assessore non ha indetto alcuna udienza e l'appellante non ha avuto quindi la possibilità di offrire prove (Rep. 1997 pag. 136 consid. 2, 1996 pag. 161 consid. 3). Nel decreto dell'8 aprile 2004 con cui ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, nondimeno, il presidente di questa Camera ha avvertito AP 1 che la richiesta di acquisire nuovi documenti d'ufficio sarebbe stata esaminata al momento in cui i nuovi documenti fossero stati sottoposti alla Camera. Nulla essendo pervenuto dopo di allora, la richiesta risulta pertanto senza oggetto. Da parte loro CO 1, CO 2 e CO 4 accludono alle loro osservazioni all'appello un estratto della sentenza di divorzio intervenuta il 31 marzo 1993 fra il defunto e la stessa CO 4, come pure quattro dichiarazioni scritte di terze persone. Tali documenti sono a loro volta – come detto – ricevibili. Un'altra questione sarà valutarne la portata ai fini del giudizio (sotto, consid. 14b).

                                   5.   Nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto opportuno munire l'eredità di un amministratore “cui tra l'altro incomberà

                                         l'onere di condurre le necessarie ricerche e di prendere tutti i provvedimenti assicurativi richiesti dalle circostanze”. Avuto riguardo “alle opposizioni sollevate dai figli del defunto” – egli ha continuato – “appare opportuno affidare il compito ad una terza persona, allo stato attuale delle cose non potendosi escludere l'esistenza di conflitti di interessi fra le persone designate quali esecutori testamentari e gli eredi stessi”. “Quanto all'art. 554

                                         cpv. 2 CC” – egli ha soggiunto – la designazione di un esecutore testamentario ad amministratore non è automatica, ma dev'essere valutata dal giudice. “Per il resto” – egli ha concluso – la nomina di un amministratore della successione “è comunque finalizzata alla salvaguardia di tutta la massa successoria e nell'interesse degli eredi”.

                                   6.   L'appellante sostiene anzitutto che gli affidavit inviati dai figli del defunto al Segretario assessore sono mere dichiarazioni di parte preparate ad hoc, senza valore di prova. Egli lamenta inoltre una violazione del contraddittorio, il primo giudice non avendogli conferito la possibilità di esprimersi su tali documenti prima di decidere. Passate in rassegna le ipotesi dell'art. 554 cpv. 1 CC, egli fa valere dipoi che nel caso specifico non sono date le premesse per ordinare un'amministrazione dell'eredità. E quand'anche tali presupposti sussistessero, egli sottolinea che l'esecutore testamentario ha diritto di essere nominato amministratore, rispettando la volontà del defunto. A maggior ragione – egli aggiunge – ove si consideri ch'egli non è stato istituito erede e che non sussiste perciò alcun conflitto d'interessi. Infine l'appellante contesta di essere inidoneo all'incarico, segnatamente per problemi di alcolismo, ricordando di essere stato per molti anni manager del defunto e di avere contribuito al successo commerciale di lui.

                                   7.   Per quanto riguarda la asserita violazione del contraddittorio, è appena il caso di ricordare che nell'ambito di una procedura di camera di consiglio non contenziosa la facoltà di indire udienze rientra nel potere d'apprezzamento del giudice (Rep. 1996 pag. 161 consid. 3, 1995 pag. 163 con rinvii). Ciò non impedisce a chi non ha avuto modo di far valere le proprie ragioni in giudizio (per non avere avuto la possibilità di comparire in tribunale) di appellare la sentenza, allegando tutti i suoi mezzi di difesa, la Camera civile di appello essendo un'autorità provvista di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. La possibilità di esprimersi dell'interessato rimane in tal modo – come nel caso in esame – salvaguardata (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2; Rep. 1995 pag. 163 con rimandi, confermata in Rep. 1996 pag. 157 consid. 3). Ciò premesso, su questo punto non giova dilungarsi oltre.

                                   8.   L'art. 556 cpv. 3 CC prevede che, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”, questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. La designazione di un amministratore costituisce in tale ipotesi un “caso particolare previsto dalla legge” nel senso dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC. Non occorre che siano adempiuti anche i presupposti dell'art. 554 cpv. 1 n. 1 a 3 CC (Karrer, loc. cit., n. 28 ad art. 556 CC). Basta che fra eredi legittimi ed eredi istituiti si paventi un conflitto d'interessi tale da far sì che, lasciando l'amministrazione del­l'eredità ai primi, si esporrebbero a rischi particolari gli interessi dei secondi (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 435 n. 888 con rinvio alla nota 65). L'amministrazione dell'eredità può essere ordinata anche in caso di opposizione al rilascio del certificato ereditario (Karrer, op. cit., n. 51 ad art. 559 CC con rinvii). Anzi, dandosi opposizioni al certificato ereditario, in certi Cantoni l'amministrazione è nominata per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessenkonflikte des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340).

                                   9.   In concreto l'amministrazione dell'eredità è stata ordinata il

                                         25 mar­zo 2004, dopo la consegna – e finanche dopo la pubblicazione – delle disposizioni di ultima volontà (inc. PT.2003.261 e PT.2004.23). Al momento in cui ha il Segretario assessore ha statuito sussistevano inoltre opposizioni al rilascio del certificato ereditario. I figli del defunto, CO 1 e CO 2, avevano dichiarato il 9 febbraio 2004 di opporsi all'emanazione di certificati ereditari che recassero i nomi di __________ o CO 5, fratello del padre; CO 3, da parte sua, aveva comunicato il 10 febbraio 2004 di opporsi al rilascio di qualsivoglia certificato ereditario (fascicolo “opposizioni CE” nell'inc. PT.2003.261). In simili circostanze lasciare l'eredità “nel possesso provvisorio” degli eredi legittimi (i due figli del defunto) avrebbe verosimilmente esposto a pericolo gli interessi degli eredi istituti, soprattutto di CO 3 e di CO 5 (designati tali nelle disposizioni testamentarie modificate: inserto D dell'istromento n. 116 con cui il PA 1 ha proceduto alla pubblicazione, nella cartella blu nell'inc. PT.2003.261), che gli eredi legittimi non riconoscono. Tant'è che nelle osservazioni all'appello essi dichiarano di voler impugnare le disposizioni di ultima volontà pubblicate dal notaio PA 1.

                                10.   È vero che un'opposizione al rilascio del certificato ereditario non giustifica per forza la nomina di un amministratore (Karrer, op. cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC), in particolare quando il conflitto d'interessi tra eredi appaia meramente teorico o potenziale. Qualora però il conflitto sembri – almeno nel dubbio – effettivo, l'amministrazione va ordinata, anche perché l'art. 556 cpv. 3 CC non concede altra possibilità se non quella di lasciare l'eredità “nel possesso provvisorio” degli eredi legittimi (Karrer, op. cit., n. 25 ad art. 556 CC). Nella fattispecie ciò appare tanto meno indicato ove si consideri che non è chiaro nemmeno chi siano gli eredi

                                         istituiti: se CO 3 e CO 5, come risulta dalle disposizioni di ultima volontà pubblicate il 23 gennaio 2004 dal notaio PA 1 (quelle con le rigature e le aggiunte) oppure CO 4, come risulta dalle disposizioni di ultima volontà pubblicate dal notaio PA 2 il 27 febbraio 2004. E l'amministrazione di un'eredità in virtù dell'art. 556 cpv. 3 CC si giustifica proprio nel caso in cui regni incertezza sull'identità di tutti gli eredi (Karrer, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC con riferimenti).

                                11.   A ragione l'appellante rileva invero che – contrariamente all'opinione del Segretario assessore – un'eredità non va munita di amministratore solo perché non si può teoricamente escludere l'esistenza di un conflitto d'interessi, così come a ragione sottolinea che un conflitto d'interessi deve sussistere fra eredi, non fra eredi ed esecutore testamentario, salvo che questi sia anche erede (Karrer, op. cit., n. 25 ad art. 554 CC con rimandi), ciò che non è il caso dell'appellante. Sta di fatto che, come si è visto, in concreto si profila un effettivo conflitto d'interessi fra eredi legittimi ed eredi istituiti. Ancorché per motivi diversi rispetto a quelli addotti dal Segretario assessore, l'amministrazione dell'eredità si rivela legittima e su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

                                12.   Non si disconosce che l'esistenza di un esecutore testamentario rende superflua, di regola, la nomina di un amministratore. In effetti la presenza di un esecutore testamentario garantisce già l'amministrazione della successione, quand'anche si manifestino conflitti d'interessi tra eredi (Steinauer, op. cit., pag. 435 n. 889 con i rinvii di dottrina alla nota 67; Emmel in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 16 ad art. 556 CC). Il problema è che in determinati casi le competenze di un esecutore testamentario si sospingono troppo oltre. Mentre un amministratore limita il suo intervento a misure conservative della successione, l'esecutore testamentario non amministra soltanto: deve anche consegnare i legati, preparare la divisione ed eseguirla, liquidando l'eredità (AGVE 2000 pag. 24 seg. con richiami). Ove non sia chiaro chi siano esattamente gli eredi, può dunque apparire ragionevole – come in concreto – ordinare un'amministrazione meramente conservativa della successione, destinata a tutelarne l'integrità. La quale sospende, per la sua durata, la funzione dell'esecutore testamentario (Steinauer, op. cit., pag. 429 n. 876a con rinvio alla nota 33). Anche sotto questo profilo la sentenza del Segretario assessore sfugge dunque a censura.

                                13.   Si conviene che, secondo il diritto svizzero, la validità di modifiche autografe a disposizioni di ultima volontà rogate nella forma dell'atto pubblico appare già a prima vista inefficace, un testamento olografo dovendo essere “scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto” (art. 505 cpv. 1 CC). Il tema del diritto applicabile alla forma delle disposizioni pubblicate il 23 gennaio 2004 dal PA 1 non può tuttavia essere risolto già a un sommario esame come quello che governa una procedura non contenziosa di camera di consiglio. La forma di un testamento o di altre disposizioni a causa di morte è regolata, nei rapporti internazionali, dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie (art. 93 LDIP). Gli atti in questione potrebbero dunque essere validi secondo la legge del luogo in cui sono stati modificati o secondo la legge del luogo di cui il testatore aveva la cittadinanza (art. 1 lett. a e b della Convenzione: RS 0.211.312.1). E un testamento deve presumersi valido finché il giudice di merito non ne abbia accertato la nullità (Wetzel, op. cit., pag. 63 n. 177).

                                14.   Tutto ciò posto, occorre vagliare la scelta legata alla persona dell'amministratore. CO 1, CO 2 e CO 4 adducono nello loro osservazioni all'appello – come detto – che impugneranno le disposizioni di ultima volontà modificate a mano, sottolineando che in quelle originali l'appellante era stato sì nominato esecutore testamentario, ma solo congiuntamente alla stessa CO 4. Agisse da sé solo, egli verserebbe in un conflitto d'interessi, poiché nelle disposizioni di ultima volontà (anche in quelle originali) il defunto ha disposto la costituzione di un trust destinato a raccogliere importanti attivi dell'eredità e AP 1 è stato designato in veste di trustee, con pieni poteri discrezionali per quanto attiene all'elargizione dei benefici e alla scelta dei beneficiari tra le persone designate dal defunto. CO 1, CO 2 e CO 4 sostengono inoltre – con CO 5 – che l'appellante non è per nulla idoneo a fungere da amministratore. Ricordano che __________ lo aveva licenziato in tronco, dopo una violenta colluttazione, poiché risultava avergli sottratto importanti somme di denaro. Per molto tempo inoltre – essi soggiungono – costui ha abusato di alcool e assunto droghe, al punto da comparire in stato di ubriachezza molesta al funerale del testatore. A loro avviso, in realtà, AP 1 non svolgeva attività amministrative e nemmeno sarebbe stato in grado. Anzi, nei loro affidavit lo sospettano di voler favorire CO 3. Ad ogni buon conto – essi concludono – la residenza all'estero di lui ostacolerebbe la sorveglianza della sua attività quale amministratore.

                                         a)   L'art. 554 cpv. 2 CC prevede che “se il defunto ha nominato un esecutore testamentario, l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso”. Ciò vale anche nel caso in cui l'amministrazione sia ordinata giusta l'art. 556 cpv. 3 CC (Wetzel, op. cit., pag. 63 n. 179). La norma non è però imperativa, nel senso che l'autorità deve verificare in ogni singolo caso se l'esecutore testamentario abbia le capacità necessarie per assolvere l'incarico di amministratore, tanto sotto il profilo delle competenze professionali quanto in relazione alla sua affidabilità e imparzialità (Karrer, op. cit., n. 22 e 25 ad art. 554 CC con riferimenti). D'altro lato un esecutore testamentario non è escluso automaticamente dalla nomina ad amministratore solo perché non gode della fiducia degli eredi.

                                               Neanche ove costoro impugnino il testamento sulla sua designazione (Steinauer, op. cit., pag. 429 n. 876a con rinvio alla nota 31 e numerosi rimandi), un testamento dovendosi presumere valido finché il giudice di merito non ne abbia accertato la nullità (sopra, consid. 13 in fine). Né l'autorità è tenuta a nominare più amministratori solo perché il defunto ha designato più esecutori testamentari (Karrer, loc. cit., n. 24 ad art. 554 CC), per tacere del fatto che in concreto CO 4 nemmeno postula la carica di amministratrice.

                                         b)   Nella fattispecie i rimproveri di incapacità professionale, inadeguatezza personale e parzialità che i figli e l'ex moglie del defunto muovono all'appellante figurano in dichiarazioni giurate (affidavit) che loro medesimi hanno reso davanti a un notaio di Londra (doc. A a F). Ora, le prerogative che l'art. 9 CC tributa ai “pubblici documenti” possono essere riconosciute, di per sé, anche ad atti pubblici stranieri (art. 198 CPC). Se l'atto pubblico però – del diritto interno o estero – si limita a riprodurre dichiarazioni (sia pure giurate) di un comparente, senza che il notaio le abbia personalmente accertate, la sua portata non va oltre quella di una semplice affermazioni di parte (Rep. 2000 pag. 221; cfr. anche ASA 2001 pag. 575 segg.). Non ha perciò valore di prova.

                                               Alle loro osservazioni all'appello CO 1, CO 2 e CO 4 uniscono anche quattro dichiarazioni scritte rilasciate da conoscenti del defunto, i quali non si capacitano come mai __________ non abbia radiato dalle sue disposizioni di ultima volontà l'appellante, descritto come un soggetto dedito al consumo smodato di alcol e all'uso di droghe, un individuo grezzo, rissoso e per di più disonesto (doc. 3 a 6 acclusi ai memoriali). Dichiarazioni scritte di terzi redatte su richiesta di parte non possono tuttavia sostituire deposizioni testimo­niali che si sarebbero potute assumere ritualmente per rogatoria, salvo – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – che la controparte aderisca esplicitamente alla loro produzione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 90 CPC; v. anche nota al Rep. 2000 pag. 221). Nella fattispecie non si vede – né gli interessati spiegano – perché non si sarebbe potuto chie­dere in appello all'autorità britannica di escutere i quattro conoscenti del defunto in qualità di testimoni. Sottratte al principio del contraddittorio, le dichiarazioni in rassegna non possono quindi essere considerate ai fini del giudizio.

                                         c)   Rimane da appurare se le competenze professionali, l'affidabilità e l'imparzialità dell'appellante vadano revocate in dubbio sulla scorta di altri elementi agli atti. CO 1, CO 2 e CO 4 ravvisano un conflitto d'interessi nel doppio ruolo di trustee e di executor che il testatore ha riservato all'appellante, tanto nelle disposizioni per causa di morte originali (AP 1 insieme con CO 4) quanto nelle disposizioni modificate (AP 1 solo). Ora, nelle sue disposizioni di ultima volontà il testatore, dopo avere disposto di ogni suo “bene materiale personale” (gioielli, abiti, libri, opere d'arte, effetti personali, arredamento ed equipaggiamento domestico, automobili e barche), ha destinato “tutto il resto del patrimonio” (residuate estate), compresi i proventi dei suoi diritti d'autore, a un costituendo trust in favore di beneficiari da lui designati. All'appellante egli ha affidato il compito, in qualità di trustee, di amministrare il trust e di distribuirne i proventi o il capitale – in tutto o in parte – a sua discrezione tra uno o più beneficiari designati dal defunto medesimo (clausola n. 5 del testamento nell'inc. PT.2003.261). CO 1 e CO 2 annunciano l'intenzione di impugnare tale clausola, segnatamente per quanto attiene alla discrezionalità nella scelta dei destinatari delle elargizioni. Non spiegano però – né danno a divedere – in che consista, concretamente, il conflitto di interessi insito nel doppio ruolo dell'appellante come amministratore dell'eredità e futuro trustee di parte dei beni relitti.

                                         d)   In materia di doppio ruolo il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che non si giustifica di rimuovere un esecutore testamentario per il solo fatto che il testatore lo ha designato anche unico membro del consiglio di una costituenda fondazione di famiglia, neppure se taluni eredi intendono impugnare il testamento e contestare la validità della fondazione (DTF 90 II 386 consid. 5). Si potrà eccepire che la destituzione di un esecutore testamentario non equivale alla nomina di un amministratore. I criteri per valutare l'eventuale conflitto d'interessi rimangono però sostanzialmente i medesimi. E in quel caso il Tribunale federale non ne ha rilevato gli estremi già per il fatto che l'esecutore testamentario, pur rischiando di venire a trovarsi in situazioni delicate, non era erede. Il trustee, a sua volta, non è erede. Certo, i beni del trust gli vanno intestati (o vanno intestati a un terzo per conto suo), ma formano una massa distinta, un patrimonio organizzato, e non diventano parte degli averi di lui. Il trustee deve amministrare, gestire e disporre di tali beni, rendendone conto, in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge (si veda l'art. 2 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, del 1° luglio 1985, entrata in vigore nel frattempo: RS 0.221.371). Che poi, a parte il ruolo di trustee, l'appellante abbia altri interessi personali suscettibili di entrare in conflitto con il ruolo di amministratore non si evince dagli atti.

                                         e)   Qualche difficoltà pratica potrebbe porre, se mai, il domicilio all'estero dell'appellante. In passato si riteneva, non per caso, che l'amministratore dovesse avere domicilio nella giurisdizione dell'autorità di nomina (Wetzel, op. cit., pag. 54 n. 151). La dottrina più recente concorda ora sul fatto che il do­micilio all'estero non preclude più la nomina ad amministratore (Karrer, op. cit., n. 22 in fine ad art. 554 CC), come non preclude la funzione di esecutore testamentario (Karrer, op. cit., n. 8 in fine ad art. 517 CC con rimandi; Steinauer, op. cit., pag. 541 n. 1165a con rimando alla nota 10; Künzle, Der Willensvollstrecker, Zurigo 2000, pag. 137). In concreto non bisogna dimenticare altresì che la designazione ad amministratore è sollecitata dallo stesso appellante. Si può ragionevolmente presumere dunque ch'egli sia pronto ad applicare il diritto svizzero (sopra, consid. 2), limitandosi a un'amministrazione puramente conservativa dei beni, e la procedura ticinese, cui soggiaceranno i suoi rapporti con l'autorità di vigilanza (sopra, consid. 3). Il Pretore potrà esigere in altri termini ch'egli indichi un recapito in Svizzera ove possano essergli inviate le comunicazioni e che nelle decisioni impugnabili faccia uso della lingua italiana (art. 117 cpv. 1 CPC). A tal fine l'appellante potrà valersi di ausiliari, come un esecutore testamentario (Emmel, op. cit., n. 14 ad art. 517 CC; v. anche Karrer, op. cit., n. 31 ad art. 517 CC). La natura internazionale della successione, del resto, costringerebbe in ogni modo un amministratore domiciliato nel Ticino a valersi di ausiliari all'estero. Il domicilio dell'appellante in Inghilterra non comporta pertanto, nel caso specifico, complessità o spese sproporzionate, ciò che i figli e l'ex moglie del defunto neppure sostengono.

                                15.   Se ne conclude che, nella misura in cui chiede di essere designato amministratore della successione, l'appellante avanza una pretesa fondata. Non invece nella misura in cui postula la revoca dell'amministrazione e il rilascio del certificato di esecutore testamentario a suo nome. Tutto considerato, si giustifica pertanto di porre a suo carico metà della tassa di giustizia (commisurata all'impegno richiesto dalla trattazione del caso, oltre che all'importanza dell'asse successorio) e delle spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Il resto va addebitato per un quarto a CO 1 e CO 2 in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), per un ottavo a CO 4 e per l'altro ottavo a CO 5, il loro grado di soccombenza essendo speculare a quello dell'appellante. Ciò legittima altresì una compensazione delle ripetibili tra l'appellante, da un lato, e i resistenti, dall'altro, l'appellante non potendo equitativamente profittare della circostanza che due di loro non siano patrocinati da un legale. CO 3 ha rinunciato invece a formulare richieste di giudizio e non può essere considerata vittoriosa né soccombente: non sopporta quindi spese, ma nemmeno ottiene ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). L'esito dell'attuale giudizio non influisce per contro sul dispositivo inerente agli oneri processuali di prima sede (posti a carico della successione), che le parti non censurano.

                                16.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la sola villa in cui abitava il defunto (particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________ __________, a lui intestata) ha un valore fiscale di stima superiore ai fr. 400 000.–.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Amministratore dell'eredità fu __________ è nominato AP 1, __________ (GB), il quale provvederà a conservare l'integrità della successione.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 2000.–

                                         b) indennità ai traduttori        fr. 3260.–

                                         c) spese                                 fr.     50.–

                                                                                         fr. 5310.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico dell'appellante medesimo, per un quarto a carico di CO 1 e CO 2 in solido, per un ottavo a carico di CO 4 e per il rimanente ottavo a carico di CO 3. Le ripetibili sono compensate. Non si addebitano spese né si attribuiscono ripetibili a CO 3.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –; – –

                                         Comunicazione:

                                         –;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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