Incarto n. 11.2004.4
Lugano, 21 marzo 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.489 (ipoteca legale: privilegio degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 2 luglio 1998 da
AP 1 (patrocinata dall' RA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 gennaio 2004 presentato dalla ditta AP 1 contro la sentenza emessa il 5 dicembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La ditta AP 1, attiva nella fornitura e nella posa di mobili, serramenti e rivestimenti in legno, si è rivolta il 23 marzo 1994 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fossero iscritte in via provvisoria due ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: l'una di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1° marzo 1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ e l'altra di fr. 44 785.¿ con interessi al 7% dal 1° marzo 1994 sulla proprietà per piani n. 16 903 della particella n. 673, beni che appartenevano allora all'arch. __________. Con decreto cautelare del 24 marzo 1994, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato le due iscrizioni. Tenuto il contraddittorio, al quale __________ è rimasto assente ingiustificato, con sentenza del 14 luglio 1994 il Pretore ha confermato le iscrizioni provvisorie e ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali (inc. 1463/G).
B. Il 27 luglio 1994 la ditta AP 1 ha postulato davanti al Pretore l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali e la condanna dell'arch. __________ al versamento di complessivi fr. 205 270.¿ con interessi. Accertato che due mesi prima, il 13 maggio 1994, il convenuto era stato dichiarato in fallimento, con ordinanza del 1°settembre 1994 il Pretore ha sospeso la causa fino a dieci giorni dopo la seconda adunanza dei creditori (art. 207 cpv. 1 e 252 LEF). A distanza di quattro anni, il 23 luglio 1998, l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano ha comunicato al Pretore che l'amministrazione del fallimento aveva riconosciuto i crediti notificati dalla ditta AP 1, ma che i due fondi gravati delle iscrizioni provvisorie erano stati realizzati e le iscrizioni cancellate perché non coperte dal prezzo di aggiudicazione. Le iscrizioni definitive non potendo più avvenire, il 6 agosto 1998 la ditta AP 1 ha invitato il Pretore a ¿confermare il diritto all'ipoteca legale per il credito riconosciuto dalla massa fallimentare __________ che consta di fr. 123 600.¿ oltre interessi al 7% dal 1° marzo 1994¿. Statuendo il 7 agosto 1998, il Pretore ha accertato che
l'istante aveva diritto all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 674 RFD di __________ per la somma di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1°marzo 1994 (inc. OA.1995.289).
C. Nel frattempo, il 21 luglio 1997, l'Ufficio dei fallimenti ha assegnato alla ditta AP 1 il termine di dieci giorni per promuovere l'azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF). Il 25 luglio 1997 la ditta ha intentato causa così alla __________, succursale di __________, davanti al medesimo Pretore, chiedendo il versamento di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1° marzo 1994. Nella sua risposta del 30 ottobre 1997 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, contestando anzitutto la propria legittimazione passiva. Il 21 gennaio 1998 l'attrice ha ammesso che il creditore pignoratizio anteriore della particella n. 674 RFD di __________ non era la __________, succursale di __________, bensì la AO 1, __________, sicché ha ritirato l'azione riservandosi di riproporla in virtù dell'art. 353 cpv. 1 CPC. Preso atto di ciò, con decreto del 21 febbraio 1998 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (inc. OA.1997.581).
D. Con petizione del 2 luglio 1998 la ditta AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al già citato Pretore, chiedendo il versamento di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1° marzo 1994. Nella sua risposta del 16 novembre 1998 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, facendo valere ¿ tra l'altro ¿ che l'azione era prescritta e che l'iscrizione dell'ipoteca legale era avvenuta tardivamente. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. Con ordinanza del 20 luglio 1999 il Pretore ha limitato l'assunzione delle prove al quesito di sapere se l'iscrizione dell'ipoteca fosse regolare. Esperita l'istruttoria così circoscritta, nel suo memoriale conclusivo del 15 ottobre 2001 la AO 1 ha riaffermato la tardività dell'iscrizione, sollecitando il rigetto della petizione. Nel suo memoriale conclusivo del 18 ottobre 2001 l'attrice ha ribadito la tesi contraria. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 5 dicembre 2003, il Pretore ha accertato che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era tardiva e ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 2500.¿ e le spese sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 6000.¿ per ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta è insorta la ditta AP 1 con un appello del 14 gennaio 2004 nel quale chiede che sia accertata la tempestività dell'iscrizione provvisoria, che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza e gli atti siano rinviati al Pretore per il seguito dell'istruttoria. Nella sua risposta del 12 febbraio 2004 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. D'ufficio o su richiesta di parte il giudice può stabilire, con ordinanza, che l'udienza preliminare sia limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni processuali nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l'istruttoria della lite (art. 181 cpv. 1 CPC). Verificandosi nel caso in esame quest'ultima eventualità, il Pretore avrebbe dovuto decidere di limitare l'istruttoria e il giudizio ¿ al più tardi ¿ all'udienza preliminare (tenutasi il 18 marzo 1999), non tre mesi dopo. Le parti in ogni modo non si dolgono di alcunché, né tanto meno lamentano pregiudizio di sorta. L'irregolarità processuale essendo rimasta senza conseguenze, non giova pertanto dilungarsi al riguardo.
2. L'art. 841 CC (¿privilegio¿) stabilisce che qualora nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani o imprenditori subiscano una perdita, la differenza dev'essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto tali creditori potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani o imprenditori. Convenuto nell'ambito di un'azione fondata sull'art. 841 CC, il creditore pignoratizio anteriore può contestare anche la legittimità dell'ipoteca legale ottenuta a suo tempo dall'attore, in particolare per quanto attiene alla tempestività dell'iscrizione. Non essendo stato parte alla causa che ha opposto l'artigiano o imprenditore al proprietario del fondo, egli non è vincolato all'esito di tale procedura (Pfister-Ineichen, Das Vorrecht nach Art. 841 CC und die Haftung der Bank als Vorgangsgläubigerin, Friburgo 1991, pag. 209 in alto con riferimenti; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 289 n. 1002 con rinvii). L'onere di provare il mancato rispetto del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC, nondimeno, gli incombe (DTF 76 II 140 a metà, 67 II 117, 53 II 476 in basso; Maillefer, Le privilège de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, tesi, Berna 1961, pag. 62).
3. Litigiosa è la questione di sapere, in concreto, se l'iscrizione dell'ipoteca legale di fr. 123 700.¿ avvenuta il 24 marzo 1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ sia tempestiva. Ora, secondo l'art. 839 cpv. 2 CC un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori va iscritta entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè siano stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria nel senso degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, op. cit., pag. 214 n. 739). Nella fattispecie il Pretore ha accertato che, dopo avere fissato il 10 maggio 1993 a __________ un termine di dieci giorni per versare almeno un acconto (con l'avvertenza che in caso contrario sarebbero stati sospesi ¿i lavori ancora da eseguire¿), il 21 maggio 1993 la ditta attrice aveva inviato allo stesso __________ due fatture (l'una di fr. 176 870.¿, l'altra di fr. 28 400.¿). Ciò indiziava la fine dei lavori, tanto più che dal maggio del 1993 al 17 gennaio 1994 la ditta non risultava avere più eseguito nulla, __________ non avendo pagato alcunché. Una simile dilazione, per quanto comprensibile, non giustificava a mente del Pretore un rinvio tanto lungo della decorrenza del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC. Per il Pretore, infine, la circostanza che il proprietario abitasse nell'immobile già da anni dimostrava come i lavori eseguiti quel 17 gennaio 1994 non fossero costitutivi. Onde, a suo parere, la tardività dell'iscrizione avvenuta il 24 marzo 1994 e ¿ di riflesso ¿ il rigetto della petizione.
4. L'appellante definisce ¿scioccante¿ che il Pretore abbia ritenuto tardiva l'iscrizione dell'ipoteca legale da lui medesimo ordinata il 24 marzo 1994, e ciò senza il conforto di alcun altro elemento di prova (memoriale, pag. 12). La critica è inconsistente già per il fatto che l'iscrizione provvisoria è avvenuta nel quadro di un giudizio meramente sommario, improntato alla verosimiglianza (art. 4 cpv. 1 n. 19 con rinvio all'art. 5 LAC), mentre nell'attuale causa il Pretore è stato chiamato a esaminare la tempestività dell'iscrizione nel merito, con pieno potere di cognizione. Il ¿profilo equitativo¿ invocato dall'appellante non è di alcuna pertinenza, l'azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori non lasciando spazio a giudizi di equità (art. 4 CC).
5. L'appellante fa valere che l'emissione di fatture è un semplice indizio circa la fine dei lavori, il quale nella fattispecie è stato smentito dalla prova contraria, il committente medesimo avendo sollecitato nel dicembre del 1993 la conclusione dell'opera, ultimata poi il 17 gennaio 1994. In realtà ¿ essa soggiunge ¿ le due fatture del 21 maggio 1993 erano destinate solo a rendere attento __________ quanto al costo complessivo dell'appalto, oltre che a esercitare pressioni per ottenere il pagamento di un acconto. La convenuta obietta, da parte sua, che il 21 maggio 1993 le opere erano ormai terminate, tant'è che le due fatture menzionano anche ¿lavori di completamento¿. Quanto all'intervento del 17 gennaio 1994, esso sarebbe di secondaria importanza, mentre __________, ¿che era dalla parte del torto, non ha sollecitato un bel niente e si è limitato a promesse non mantenute¿ (osservazioni all'appello, pag. 12 nel mezzo).
a) Dal fascicolo processuale risulta che l'11 dicembre 1992 l'attrice ha chiesto al committente un acconto di fr. 100 000.¿ per le opere da essa eseguite nelle due villette sulle particelle n. 673 e 674 RFD di __________ (doc. V, 1° foglio). Non avendo ricevuto nulla, il 9 febbraio 1993 essa ha sollecitato un acconto di fr. 120 000.¿ (doc. V, 2° foglio). Rimasto infruttuoso anche il sollecito, essa ha avvertito __________ il 10 maggio 1993 che, non fosse stato versato un acconto nei dieci giorni successivi, sarebbero stati sospesi ¿i lavori ancora da eseguire¿ (doc. V, 3° foglio). Il 21 maggio 1993 l'attrice ha emesso due fatture: la prima di complessivi fr. 176 870.¿ per la fornitura e posa di finestre, porte, armadi, scale e rivestimenti (fr. 81 570.¿ riguardanti la casa bifamiliare sulla particella n. 673, fr. 95 300.¿ riguardanti la casa monofamiliare sulla particella n. 674: doc. F), la seconda di fr. 28 400.¿ per la fornitura e posa di un armadio, librerie e rivestimenti nella sola casa monofamiliare (doc. G). Il 13 dicembre 1993 essa ha poi comunicato a __________, a conferma di un intervenuto colloquio, che avrebbe proceduto ¿a terminare i lavori tenuti in sospeso¿, stante che ¿subito dopo l'esecuzione lei provvederà a versare l'importo come alle nostre fatture¿ (doc. V, 5° foglio). Il 17 gennaio 1994 la ditta ha eseguito il ¿montaggio, revisione, sistemazione porte al piano inferiore, montaggio maniglie, rosette, bocchette; posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿ (doc. V, 6° foglio). __________ non ha corrisposto nulla.
b) Come ha rilevato il Pretore, l'emissione di fatture costituisce un indizio circa la fine dei lavori svolti dall'artigiano o imprenditore. Ai fini dell'art. 839 cpv. 2 CC l'indizio può tuttavia essere sovvertito se, dopo la fatturazione, risultano essere stati compiuti lavori costitutivi che non siano mere riparazioni o rifacimenti per difetti (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
3ª edizione, pag. 284 n. 2884d con riferimenti; Schumacher, op. cit., pag. 178 n. 634). Nel caso in rassegna è pacifico che il 17 gennaio 1994 l'attrice ha eseguito lavori nell'immobile posto sulla particella n. 674. Non risulta ¿ né la convenuta pretende (sulla questione si tornerà in seguito) ¿ che si trattasse di semplici riparazioni o di opere commissionate separatamente. Certo, in calce alla prima fattura figurava la menzione: ¿N.B.: come potrà constatare, tanti lavori di completamento non sono stati conteggiati come pure ore, ecc. ecc.¿ (doc. F, pag. 4 in fondo). Ma nel contesto descritto ciò ancora non significava che a quel momento l'attrice avesse eseguito tutti i lavori di completamento, tanto meno ove si pensi che una decina di giorni prima essa aveva minacciato di interrompere l'esecuzione delle opere (doc. V, 3° foglio). L'emissione delle due fatture non appare dunque, in simili circostanze, decisiva per accertare la decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.
6. L'attrice non contesta di avere sospeso i lavori per sette mesi, dal maggio del 1993 al 17 gennaio 1994. Nega tuttavia di avere posticipato la conclusione delle opere senza motivo o di proposito, ricollegando la dilazione alla mora di __________ nel pagamento di acconti. Per la convenuta un motivo del genere non giustificava il fermo del cantiere, non essendo ammissibile che un artigiano o imprenditore procrastini unilateralmente e a suo beneplacito la decorrenza del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC. Dandosi inadempienza contrattuale del committente ¿ egli sottolinea ¿ incombeva anzi all'attrice cautelarsi senza indugio, postulando l'iscrizione dell'ipoteca.
a) L'artigiano o imprenditore che senza motivi di forza maggiore ¿ o deliberatamente ¿ sospende il compimento dell'opera non può contare poi sul fatto che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC cominci a decorrere solo dalla protratta ultimazione dei lavori. Egli non può valersi infatti di ragioni soggettive, d'ordine personale o inerenti ai suoi ausiliari ¿ negligenza, sovraccarico di impegni, malattia, infortunio e così via ¿ allo scopo di inibire la decorrenza dei tre mesi (Schumacher, op. cit., pag. 176 n. 628 con rinvii). Per contro, ove la sospensione dei lavori sia riconducibile non all'artigiano o imprenditore, bensì al committente, all'impresa generale o a un terzo, non tocca all'artigiano o imprenditore farsi carico di responsabilità altrui. In tali casi egli non deve subire pregiudizio, sicché l'interruzione dei lavori non fa decorrere il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC (Schumacher, op. cit., pag. 177 n. 629). Ciò vale anche qualora l'artigiano o imprenditore debba sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'opera per difficoltà finanziarie indipendenti dalla sua persona o da quella dei suoi ausiliari (BR 1998 pag. 139 n. 375 consid. 4).
b) Nella fattispecie è incontestato che l'attrice ha interrotto le opere da falegname perché, nonostante i solleciti e la minaccia di sospensione, il committente non ha versato acconti. A prima vista l'origine della sospensione non le era dunque imputabile. Il problema è che non necessariamente il comportamento di __________ giustificava il fermo dei lavori. L'art. 372 cpv. 1 CO stabilisce che ¿il committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera¿. Solo ¿se fu pattuito che debba farsi la consegna dell'opera in parti e pagarsi in rate la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del lavoro all'atto della relativa consegna¿ (art. 372 cpv. 2 CO). È vero che le parti possono derogare all'art. 372 CO e che le Norme SIA 118 prevedono l'obbligo per il committente di versare acconti in base all'avanzamento dei lavori, ma agli atti non figura alcun contratto di appalto, né l'attrice ha mai preteso di avere convenuto con __________ l'applicazione delle le Norme SIA, le quali non costituiscono per altro un uso commerciale (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 334 n. 1163). In condizioni del genere appare quanto meno dubbio che l'attrice fosse in diritto di sospendere i lavori.
c) Sia come sia, si presumesse pure che l'attrice abbia interrotto a torto l'esecuzione delle opere, resta il fatto che non ogni ritardo dell'artigiano o dell'imprenditore nell'adempimento dei propri obblighi fa cominciare a decorrere il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC. Il committente che constata ritardi nell'esecuzione dei lavori deve infatti mettere in mora l'artigiano o imprenditore (art. 107 CO), fissandogli un termine entro cui ultimare l'appalto, con l'avvertimento che la scadenza infruttuosa del termine comporterà la rinuncia all'esecuzione delle opere rimanenti e la rescissione del contratto. Non dovesse il destinatario ottemperare alla comminatoria, la dichiarazione con cui il committente comunicherà di sciogliere anticipatamente il contratto farà cominciare e decorrere il termine trimestrale (I CCA, sentenza inc. 150/92 del 17 novembre 1994, consid. 5e; Steinauer, op. cit., pag. 284 n. 2884c). Per converso, il committente che rinuncia alla messa in mora dell'artigiano o imprenditore si accomoda del rischio che i lavori finiscano in ritardo. Non può pretendere quindi che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC cominci a decorrere nel frattempo (Schumacher, op. cit., pag. 177 n. 630). In concreto __________ non ha mai sollecitato l'attrice a concludere l'appalto, né tanto meno l'ha mai messa in mora. La sospensione dei lavori non ha fatto cominciare, dunque, il termine a decorrere. Un'altra questione è sapere se gli interventi eseguiti dopo l'interruzione di sette mesi, il 17 gennaio 1994, fossero ancora lavori costitutivi o se al momento in cui l'attrice ha interrotto l'esecuzione delle opere l'appalto potesse ormai dirsi concluso. Il problema sarà vagliato in appresso.
7. La convenuta ribadisce, proprio sotto il profilo appena accennato, che sin dal 1° gennaio 1990 il committente abitava con le famiglia nella casa sulla particella n. 674, di modo che a distanza di quattro anni potevano rimanere da compiere solo lavori di poco conto. L'appellante assevera invece che i lavori eseguiti quel 17 gennaio 1994 erano di primaria importanza, coinvolgendo essi il ¿montaggio, revisione, sistemazione porte al piano inferiore, montaggio maniglie, rosette, bocchette; posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿ (sopra, consid. 5a). Se si pensa ¿ essa soggiunge ¿ che le porte al piano terreno erano state fatturate fr. 24 320.¿ e quelle dei locali destinati all'impianto di riscaldamento e al ripostiglio fr. 3400.¿, l'importanza dei lavori appare evidente. Al proposito la convenuta obietta, da parte sua, che la fattura del 21 maggio 1993 già contemplava tanto la fornitura quanto la posa delle porte interne ed esterne.
a) Il termine fissato dall'art. 839 cpv. 2 CC comincia a decorrere ¿ come detto ¿ dal momento in cui l'artigiano o imprenditore ha eseguito tutto quanto occorre perché l'opera possa essere consegnata. Semplici ritocchi, riparazioni o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione; lavori di poco momento influiscono invece sulla decorrenza del termine se sono indispensabili, nel senso che l'opera non può ritenersi terminata senza di essi (Steinauer, op. cit., pag. 283 n. 2884a e pag. 284 n. 2884b con rinvii di giurisprudenza). Determinante è l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con riferimenti). Indispensabile per il compimento dell'opera è stata giudicata ¿ ad esempio ¿ l'otturazione di due buche per ragioni di sicurezza, benché l'intervento richiedesse una sola ora di lavoro e fr. 5.¿ di materiale (DTF 102 II 106). Indispensabile è stato ritenuto anche il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di riscaldamento (DTF 106 II 22). Indispensabile è stata reputata altresì la fornitura di una piccola quantità di calcestruzzo per completare il raccordo di canalizzazioni e colmare lo scavo circostante (DTF 125 II 113). Questa Camera ha avuto modo di considerare indispensabile, dipoi, la posa di isolazioni a porte e finestre, definite parti integranti dei serramenti (Rep. 1985 pag. 117), così come ¿ a un esame di verosimiglianza ¿ la siliconatura dei supporti destinati a reggere le tapparelle di una veranda (RtiD I-2004 pag. 614 n. 129c) oppure l'allacciamento di una tapparella all'impianto elettrico (RtiD I-2004 pag. 613 n. 127c).
b) Nel caso specifico l'intervento del 17 gennaio 1994 risulta dal bollettino di lavoro citato dianzi (doc. V, 6° foglio), firmato dalla moglie del committente. La ditta consta avere proceduto al ¿montaggio¿, alla ¿revisione¿ e alla ¿sistemazione¿ di porte al piano inferiore della casa, al ¿montaggio¿ di maniglie, rosette e bocchette, come pure alla ¿posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿. La convenuta fa valere che la moglie del committente non poteva vincolare il committente medesimo, tuttavia non contesta l'esecuzione dei lavori, né ha recato elementi atti a smentire il contenuto del bollettino. Il solo fatto che la casa monofamiliare fosse abitata da quattro anni, in particolare, ancora non esclude che lavori ¿indispensabili¿ (nell'accezione della giurisprudenza) rimanessero da ultimare. D'altro lato, che la posa e la fornitura di tutte le 16 le porte interne costasse fr. 24 320.¿ (doc. F, pag. 4 in alto) poco giova, la ditta essendosi limitata quel 17 gennaio 1994 al ¿montaggio¿ delle porte al ¿piano inferiore¿. Altrettanto vale per la posa e la fornitura della porta destinata al locale del riscaldamento, fatturata fr. 1800.¿ (doc. F, pag. 3 in basso, la porta del ripostiglio non figura come tale nella fattura), l'attrice avendo eseguito quel 17 gennaio 1994 la sola posa.
c) Ciò posto, occorre rammentare che decisivo non è l'aspetto quantitativo del lavoro prestato quel 17 gennaio 1994, bensì l'aspetto qualitativo. Anche interventi di poco peso possono risultare necessari per il compimento dell'opera, se questa non può essere consegnata senza di essi. Scartata la ¿revisione¿ e la ¿sistemazione¿ delle porte al ¿piano inferiore¿, che non può presumersi avere ecceduto il ritocco o la riparazione, scartata l'applicazione delle ¿rosette¿ e delle ¿bocchette¿, senza le quali una porta può assolvere ugualmente la sua funzione, rimane il montaggio delle maniglie e la ¿posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿. Ora, un lavoro da falegname non può seriamente dirsi concluso se sussistono porte senza maniglie (che non si possono chiudere) o locali con la porta semplicemente accostata alla parete (che non sono di alcuna utilità). Almeno nella misura in cui riguarda l'applicazione di maniglie e la ¿posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿, il lavoro prestato quel 17 gennaio 1994 va pertanto qualificato come costitutivo per l'ultimazione dell'opera da falegname sulla particella n. 674. Poco importa che l'intervento sia di modesta entità quantitativa rispetto all'insieme dell'importo fatturato. Decisivo è, come si è ripetuto, l'aspetto qualitativo: porte non montate o prive di maniglie non sono, sotto questo profilo, di alcun servizio apprezzabile. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata va pertanto modificata nel senso di respingere la tardività dell'iscrizione eccepita dalla convenuta e gli atti rinviati al Pretore per il seguito della causa.
8. Gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante
un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che segue la medesima sorte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. È accertata la tempestività dell'iscrizione relativa all'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta il 24 marzo 1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ per la somma di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1° marzo 1994 in favore della ditta AP 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 2500.¿ e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 6000.¿ per ripetibili.
Gli atti sono rinviati al Pretore per la continuazione del processo.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1250.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 1300.¿
sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all'appellante fr. 2500.¿ per ripetibili.
III. Intimazione:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria