Incarto n. 11.2004.159
Lugano 16 dicembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 330.2004/R.51/80.2004 (nomina di un curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (patrocinata dal , studio PA 1 )
a
CO 2 (ora patrocinata dall’ __________, ) e alla Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 novembre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra CO 2 (1964) e AP 1 (1969) sono nati E__________, il 20 marzo 2001, e N__________, il 14 giugno 2003. Statuendo il 3 febbraio 2004 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta dal marito (inc. SP.2003.46), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha – tra l'altro – affidato i figli alla madre e ha stabilito il diritto di visita del padre in un giorno la settimana, alternativamente il sabato o la domenica, dalle ore 9.00 alle 19.00, prelevando i figli al loro domicilio e ivi riportandoli agli orari stabiliti. Un appello presentato da AP 1, non riguardante però l'affidamento dei figli né la disciplina delle relazioni personali, è tuttora pendente davanti a questa Camera (inc. 11.2004.19).
B. Sorte difficoltà in merito all'esercizio del diritto di visita, il 25 febbraio 2004 CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 15 affinché fosse designato ai figli un curatore con poteri speciali per sorvegliare il corretto mantenimento delle relazioni personali. AP 1 si è opposta il 27 maggio 2004 alla misura richiesta e ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le parti sono state personalmente sentite all'udienza del 28 maggio 2004, in occasione della quale l'autorità tutoria ha fissato le date del diritto di visita, avvertendo la madre che in caso di comprovata inosservanza l'autorità avrebbe adottato misure accompagnatorie. Vista l'inadempienza di lei, CO 2 si è nuovamente rivolto il 7 giugno 2003 alla Commissione tutoria, postulando una volta ancora la nomina di un curatore educativo. All'udienza del 14 luglio 2003, indetta per la discussione, AP 1 non si è più opposta al provvedimento, purché fosse designata una persona “competente”.
C. Con decisione del 2 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, designando come curatore PI 1, operatore sociale del Comune di __________, incaricato di assicurare il rispetto delle decisioni prese dal giudice sull'esercizio del diritto di visita. Nel frattempo, con risoluzione del 16 giugno 2004 l'autorità tutoria ha rifiutato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro le decisioni appena citate AP 1 è insorta il 1° luglio e il 13 settembre 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando il beneficio litigioso e l'istituzione in favore dei figli di una curatela educativa con mandato al curatore, specificatamente formato, di compiere una mediazione fra genitori. Statuendo l'11 novembre 2004, l'autorità di vigilanza ha respinto i ricorsi, senza prelevare spese o tasse di giustizia. La ricorrente, cui è stato rifiutata l'assistenza giudiziaria, è stata tenuta a versare a CO 2 fr. 300.– per ripetibili.
E. Il 2 dicembre 2004 AP 1 ha impugnato con appello la decisione predetta per ottenerne la riforma nel senso di vedere istituita una curatela educativa secondo l'art. 308 CC con mandato al curatore di operare una mediazione fra genitori, assistendoli e consigliandoli attivamente nel loro rapporto con i figli. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. La Commissione tutoria regionale, accertato che la ricorrente disattendeva con manifesta intenzione le disposizioni del Pretore sull'esercizio del diritto di visita, ha istituito in favore dei figli una curatela giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Come curatore essa ha designato PI 1, operatore sociale del Comune di __________, incaricato di assicurare il rispetto di quanto il Pretore aveva deciso circa le visite del padre ai figli. L'autorità di vigilanza ha confermato il provvedimento, rilevando che l'incapacità dei genitori di risolvere autonomamente i loro conflitti giustificava il provvedimento. Essa ha rilevato che compito del curatore non è solo quello di vigilare l'esercizio del diritto di visita, ma anche quello di sorvegliare, curare e intervenire a salvaguardia del medesimo. La gestione del conflitto tra i genitori, per contro, esula dal compito del curatore e va affidata – se mai – a una mediazione familiare. Quanto alla figura del curatore, l'autorità di vigilanza ha rilevato che in mancanza di un caso di esclusione e di motivi di inidoneità, PI 1 era in grado di assumente il compito affidatogli, poco importando che egli non avesse esperienza nel campo della mediazione familiare.
3. L'appellante rammenta che il suo rapporto con il marito è fortemente conflittuale e che gli aspri disaccordi rendono oggettivamente difficile l'esercizio del diritto di visita. A suo avviso la curatela deve comprendere una mediazione attiva dei conflitti che pregiudicano il corretto sviluppo delle relazioni tra genitori e figli, non limitarsi a vigilare l'esercizio del diritto di visita. Il curatore dovrebbe pertanto occuparsi anche di mediazione familiare, sicché quello designato dall'autorità tutoria, senza specifica formazione, non è idoneo. L'appellante rimprovera infine all'autorità tutoria di avere designato un curatore con compiti di poliziotto e non con poteri tali da trovare un modus vivendi fra genitori.
4. I criteri per l'adozione di misure a protezione del figlio sono già stati diffusamente enunciati dall'autorità di vigilanza (sentenza impugnata, consid. 2.1). Basti rammentare che l'istituzione di una curatela per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) si impone, in particolare, ove l'esercizio del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare il bene del figlio (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 14 all'inizio ad art. 308 CC con rimandi), inteso come corretto sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 206 n. 27.14). Ogni misura di protezione giusta l’art. 307 segg. CC deve, per altro, tendere al bene del figlio ed è indipendente da eventuali colpe dei genitori o di terzi, né costituisce una forma di sanzione nei loro confronti (Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 307).
5. Nel caso specifico entrambe le parti riconoscono le difficoltà nell'esercizio del diritto di visita. Gli atti confermano dissidi tra loro sulle date e gli orari delle visite, così come sulla presenza di terzi agli incontri (doc. 18, 19, 21, 25, 26, 27, 33 e 35). I conflitti fra genitori palesano una flagrante incapacità di dialogo e di sopportazione, sicché nell'interesse dei figli l'istituzione di una curatela educativa appare non solo ragionevole, ma necessaria. Quanto alle funzioni, il curatore chiamato a vigilare il diritto di visita (come in concreto quello fissato dal Pretore con sentenza del 3 febbraio 2004) deve vegliare a che le relazioni tra il genitore non affidatario e figli si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario le modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 308). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, egli ha non semplici mansioni di “poliziotto”, né il suo compito si esaurisce nell'accertare l'avvenuto esercizio del diritto di visita. Nei limiti del suo ufficio egli deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 308 CC). Tra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft nach Art. 308 ZGB, Friburgo 1996, pag. 440; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 308 CC), né egli può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid. 2d). Nel caso in esame nulla induce a supporre che PI 1, operatore sociale del Comune di __________, sia incapace di assolvere il compito affidatogli dall'autorità tutoria. Ch'egli non sia formato come mediatore – come si vedrà in appresso – poco giova.
6. L'appellante postula la designazione di un curatore idoneo a mediare e ad assistere i genitori, come pure a consigliarli attivamente nel rapporto con i figli. Se non che, come ha rilevato l'autorità di vigilanza, ciò significa chiedere l'intervento di un mediatore familiare. Non fa dubbio che nel caso in esame l'idea possa essere felice. E nulla osta a che i coniugi facciano capo a una tale figura. Questa non va confusa però con una curatela educativa, la cui finalità è di rendere possibile l'esercizio del diritto di visita, anzitutto, nell'interesse dei figli. Certo, tra i compiti del mediatore si annovera anche quello di garantire ai figli relazioni stabili e serene con entrambi i genitori, come pure di aiutare la coppia a trovare soluzioni concordate che regolino i rapporti tra genitori e figli. Non incombe tuttavia al curatore educativo aiutare i coniugi a trovare accordi durevoli e vicendevolmente accettabili per risolvere, nel rispetto di ognuno, un conflitto legato a questioni familiari. All'autorità tutoria spetta salvaguardare le modalità di esercizio delle relazioni personali con la presenza di un curatore che assicuri il rispetto della regolamentazione del diritto di visita fissato dall'autorità. I contrasti fra genitori, che si acuiscono durante i diritti di visita, vanno rimediati in primo luogo dalle parti medesime, seguendo le direttive precise e puntuali che il curatore è tenuto a impartire, intervenendo senza indugio e regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite (DTF 118 II 242 consid. 2d; SJ 1979 pag. 292). Ove l'uno o l'altro dei genitori si dimostrasse inadempiente o incapace di seguire tali indicazioni, il curatore si rivolgerà all'autorità tutoria per i provvedimenti del caso.
7. Se ne conclude che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto d'intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; ; – Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco. Comunicazione a: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – , .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria