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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.04.2007 11.2004.126

19 avril 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,154 mots·~16 min·1

Résumé

Restituzione in intero contro il lasso dei termini

Texte intégral

Incarto n. 11.2004.126

Lugano, 19 aprile 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause DI.2003.3, DI.2003.9 e DI.2003.10 (divisione ereditaria: contestazioni d'inventario) della Pretura del Distretto di Riviera promosse con petizione del 2 gennaio 2003 da

  AO 1     AO 5   AO 3     AO 4 , e   AO 6  (patrocinati dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1   (ora patrocinato dall'  PA 1 ) e   , ,

rispettivamente con due petizioni del 15 gennaio 2003 da

 ,     AO 2,   AO 7,   AO 1,     AO 5,   AO 3,     AO 4, , e   AO 6, (rappresentati dall'  PA 3 )  

contro

 AP 1,   (ora patrocinato dall'  PA 1, ),

giudicando sul decreto del 6 settembre 2004 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini presentata da AP 1 il 21 febbraio 2003;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 6 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1909), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 17 settembre 1991, lasciando quali eredi la moglie __________ (1922) con i figli AO 2 (1944), AO 7 (1946),

                                         AO 1 (1947), AO 5 (1948), AO 3 (1949), AO 4 (1953), AP 1 (1961) e AO 6 (1963). Il 24 mar­zo 2000 AO 2, AO 7,

                                         AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6 hanno instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per la divisione dell'eredità e il 14 aprile successivo hanno postulato la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria. Con decreto del 24 maggio 2000 il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità, nominando l'avv. __________ __________ di __________ in veste di notaio divisore, e con decreto di quello stesso giorno ha designato lo stesso avvocato __________ quale rappresentante della comunione ereditaria.

                                  B.   Essendo sorte contestazioni sull'inventario, chiuso il 1° ottobre 2002, l'8 ottobre 2002 il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 7 novembre 2002 ha assegnato agli eredi le cui pretese erano contestate (AO 2, AO 7,     AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6) un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC). Su richiesta di tali eredi, con ordinanza del 20 novembre 2002 il Pretore ha poi sospeso la procedura. Quello stesso 20 novembre 2002 gli eredi predetti hanno sollecitato la nomina di un nuovo rappresentante della comunione ereditaria, che con decreto del 9 dicembre 2002 il Pretore ha designato nella persona dell'avv. PA 3, __________.

                                  C.   Il 2 gennaio 2003 AO 2, AO 7, AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6 hanno promosso causa contro il fratello AP 1 e la madre __________ perché nell'inventario sia iscritto un debito di AP 1 verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– con interessi al 5% dal 23 maggio 1990. Essi hanno chiesto inoltre che AP 1 sia tenuto a collazionare le particelle n. 199A, 277A, 1160, 2625, 2780 (porzione di ½) e 3165 RFD di __________, ricevute dal padre nel 1989 e 1990, conferendo i fondi in natura o imputandone il valore sulla sua quota ereditaria, rispettivamente conguagliando la differenza ove il valore dei beni ricevuti superasse quello della sua spettanza, con obbligo per lui di liberare i fondi dai pegni costituiti nel frattempo. In via cautelare essi hanno instato perché nel registro fondiario fosse annotata una restrizione della facoltà di disporre sulle citate particelle (inc. DI.2003.3), domanda respinta dal Pretore con decreto del 13 gennaio 2003. I convenuti, che non hanno ritirato la petizione loro intimata, non hanno presentato alcun memoriale di risposta e si sono lasciati precludere dalla lite.

                                  D.   Il 15 gennaio 2003 l'avv. PA 3 ha introdotto a sua volta, quale rappresentante della comunione ereditaria, due petizioni in nome di __________ __________, AO 2, AO 7, AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6 contro AP 1. Nella prima egli ha chiesto che AP 1 fosse tenuto a collazionare ogni bene ricevuto dal padre, segnatamente le particelle n. 199A, 277A, 1160, 2625, 2780 (porzione di ½) e 3165 RFD di __________, conferendo il valore venale secondo la stima del perito, e in via cautelare ha sollecitato a suo turno una restrizione della facoltà di disporre sui fondi (inc. DI.2003.9). Con la seconda petizione egli ha chiesto che nell'inventario fosse iscritto un debito di AP 1 verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– oltre interessi dal 23 maggio 1990 (inc. DI.2003.10). Il Pretore ha congiunto le due cause il 16 gennaio 2003 per         l'istruttoria e il giudizio, respingendo con decreto di quello stesso giorno l'istanza cautelare. Il convenuto, che non ha ritirato il plico contenente le petizioni, non ha presentato alcun memoriale di risposta e si è lasciato precludere dalla lite.

                                  E.   Con ordinanze del 13 e 16 gennaio 2003 il Pretore ha convocato le parti all'udienza preliminare del 5 febbraio 2003 nelle tre cause. L'antivigilia dell'udienza, il 3 febbraio 2003, AP 1 e __________ __________ hanno postulato la sospensione delle procedure e la fissazione di un termine di almeno un mese per dotarsi di un patrocinatore e “produrre l'allegato di risposta”. Il Pretore si è limitato, con ordinanza del 4 febbraio 2003, a rinviare l'udienza preliminare al 27 febbraio successivo.

                                  F.   Il 21 febbraio 2003 AP 1 ha presentato un'istanza di restituzione in intero volta a vedersi riassegnare il termine di 10 giorni per inoltrare i tre memoriali di risposta. Egli ha chiesto inoltre di annullare la citazione all'udienza preliminare del 27 febbraio 2003 per non essere stato previamente diffidato a munirsi di un legale. Il Pretore ha confermato l'udienza del 27 febbraio 2003, destinandola tuttavia al contraddittorio sull'istanza di AP 1. In tale occasione tutti gli altri eredi hanno proposto di respingere la restituzione in intero. Statuendo con decreto del 6 settembre 2004, il Pretore ha respinto l'istanza ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

                                  G.   AP 1 si è rivolto nuovamente al Pretore il 15 settembre 2004 perché gli fosse designato un patrocinatore d'ufficio, instando una volta ancora per la sospensione delle cause. Il Pretore gli ha designato in tale funzione, il 16 settembre 2004, l'avv. __________ __________ di __________ e contestualmente ha sospeso il corso delle procedure fino al 30 settembre 2004.

                                  H.   Il 4 ottobre 2004 AP 1 ha introdotto appello contro il decreto del 6 settembre 2004 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di restituzione in intero, postulando l'accoglimento di quest'ultima, previa concessione dell'effetto sospensivo. Il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo l'11 ottobre 2004. Chiamati a esprimersi, nelle loro osservazioni del 29 ottobre 2004 gli attori propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   “La restituzione in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e 93 ed è decisa con decreto giusta l'art. 96” (art. 140 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore, appellabile nel termine di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC), è stata intimato giovedì 9 settembre 2004 ed è pervenuto a AP 1, al più presto, l'indomani. Il 16 settembre 2004 il Pretore ha sospeso le cause giusta l'art. 107 CPC fino al 30 settembre 2004. Il termine per appellare è ripreso a decorrere così il 1° ottobre 2004 (cfr. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 13 al § 53a). Inoltrato il 4 ottobre 2004, il rimedio giuridico in esame è dunque tempestivo.

                                   2.   Al proprio memoriale l'appellante allega due certificati medici, l'uno del 1° ottobre 2004 firmato dal dott. __________ __________ e l'altro del 4 ottobre 2004 sottoscritto dal dott. __________ __________, entrambi di Bellinzona. Ora, in appello vige il divieto generale di addurre fatti, prove ed eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La procedura accelerata che disciplina le contestazioni d'inventario (art. 479 cpv. 1 CPC) non sfugge a tale principio (la procedura ordinaria si applica come diritto suppletorio: art. 399 CPC). Del resto eccezioni al divieto di recare fatti, prove ed eccezioni nuove sussistono solo, nel diritto ticinese, qualora la legge disponga altrimenti, come in materia di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto), o qualora giudice si trovi ad assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione, come nel diritto di famiglia (art. 419b cpv. 1 CPC). Deroghe siffatte non si ravvisano in concreto. I due documenti nuovi vanno pertanto dichiarati irricevibili.

                                   3.   L'appellante fa valere di essere coinvolto in una divisione ereditaria “assai complicata”, che lo vede chiamato a collazionare il valore di immobili ricevuti in donazione dal padre. Ricorda che gli sono state intimate ben tre petizioni ponderose, scritte da avvocati, alle quali egli non avrebbe avuto la capacità di rispondere. Invoca le sue precarie condizioni di salute, che gli avrebbero impedito di organizzare il ritiro della corrispondenza. Sostiene che, viste tornare le intimazioni al mittente, il Pretore avrebbe dovuto fissargli un termine per munirsi di un patrocinatore e che la tattica dilatoria rimproveratagli dal primo giudice è un apprezzamento tanto ingeneroso quanto soggettivo. In realtà – egli soggiunge – il suo originario patrocinatore aveva deposto il mandato già nell'agosto del 2002 ed egli si era venuto a trovare “in una situazione di totale disorientamento”, incapace di valutare le gravi conseguenze legate al mancato ritiro delle intimazioni e, quindi, impossibilitato a difendersi. Ciò giustificherebbe – in sintesi – di reintegrarlo nel termine dell'art. 390 cpv. 2 CPC, abilitandolo a rispondere alle tre petizioni.

                                   4.   La petizione del 2 gennaio 2003 è stata intimata dal Pretore a AP 1 personalmente il 14 gennaio successivo e le petizioni del 15 gennaio 2003, sempre al convenuto personalmente, il 16 gennaio 2003. Dopo una settimana di giacenza all'ufficio postale di __________, i plichi sono tornati alla Pretura perché non ritirati. A quel tempo AP 1 era senza patrocinatore, l'avv. __________ __________ avendo comunicato al notaio divisore il 6 agosto 2002 la sua rinuncia al mandato (decreto impugnato, pag. 4 in fondo). Tale stato di cose è durato qualche mese, finché l'avv. __________ __________ si è annunciato al Pretore, il 18 febbraio 2003, come nuo­vo legale del convenuto. La questione è dunque di sapere, anzitutto, se al momento in cui ha visto tornare le intimazioni perché non ritirate, il Pretore dovesse diffidare il convenuto – come quest'ultimo asserisce – a munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC).

                                         a)   Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capa­cità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che

                                               esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

                                         b)   Il solo fatto che una parte non ritiri atti giudiziari ancora non significa che questa sia incapace “di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa”. Ognu­no è libero di scegliere la propria strategia processuale e finanche di rifiutare le intimazioni del tribunale, assumendone le conseguenze, sen­za doversi vedere obbligato per ciò soltanto a dotarsi di un patrocinatore. Diver­so è il caso in cui il giudice disponga di elementi concreti per ritenere che il destinatario non sia in grado di capire la portata dei propri atti o non abbia modo di ritirare la corrispondenza. Nella fattispecie nemmeno l'appellante indica tuttavia quali fossero simili indizi. Egli insiste sul grado di difficoltà delle cause, sull'ampiezza delle petizioni e sulla necessità per lui di redigere memoriali di risposta strutturati entro soli 10 giorni, ma argomenti del genere cadono nel vuoto già per la circostanza ch'egli nemmeno sapeva quale fosse il contenuto dei plichi, avendo

                                               omesso di ritirarli. Sulla base di quali elementi concreti il Pretore doves­se reputarlo addirittura incapace di capire la portata di un avviso postale con cui lo si invitava a ritirare tre raccomandate non è dato di comprendere, men che meno ove si consideri che l'appellante aveva partecipato – con il suo legale di allora – a tutta la fase di confezione dell'inventario davanti al notaio divisore. Sulla scorta di quali indizi poi il Pretore dovesse presu­mere il convenuto impossibilitato fisicamente a ritirare le intimazioni è ancor meno comprensibile, né è dato a divedere. Ciò posto, rimproverare al primo giudice di non aver fatto capo a una norma d'eccezione come l'art. 39 cpv. 2 CPC nelle circostanze descritte non è serio. Ai limiti dell'irricevibilità per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5), su questo punto l'appello non merita ulteriore approfondimento.

                                   5.   Rimane da esaminare se la restituzione in intero per inosservanza del termine fosse fondata per avere, AP 1, dimostrato di essere stato impedito – com'egli afferma – di ritirare le intimazioni a causa di un fatto grave e inevitabile (art. 137 lett. b CPC). Poco importa, in simili condizioni, che l'impedimento fosse noto o ignoto al Pretore. Decisivo è che tale impedimento si desuma con chiarezza dalle prove addotte. Nel caso in esame si cercherebbero invano riscontri al proposito. L'appellante evoca problemi di salute che lo avrebbero costretto ad “assentarsi da casa frequentemente e per lunghi periodi, a volta anche improvvisamente, di modo che non sempre poteva organizzare il ritiro della corrispondenza” (memoriale, pag. 6 nel mezzo). A parte il fatto però ch'egli non pretende di essersi dovuto allontanare dal domicilio proprio in concomitanza con l'intimazione delle tre petizioni, rimaste giacenti all'ufficio postale, la tesi non trova il benché minimo appoggio probatorio nem­meno nei due certificati medici allegati – inammissibilmente – all'appello. Il primo, del dott. __________ __________, attesta invero che i numerosi ricoveri ospedalieri del paziente hanno cagionato “un importante sovraccarico psichico con somatizzazione”, oltre a “periodi con importante depressione caratterizzata da apatia, tendenza ad isolarsi, importante diminuzione del tono dell'umore, momenti di angoscia e di ansia”, ma non dimostra che l'appellante fosse impedito – per motivi fisici o psichici – di ritirare le raccomandate nella quarta settimana del gennaio 2003. Il secondo certificato non è di migliore ausilio, il dott. __________ __________ dichiarando che il paziente “deve sottoporsi regolarmente a dei trattamenti ambulatoriali ad intervalli di 5-6 settimane” e che in tali intervalli possono subentrare imprevisti “che necessitano delle manipolazioni d'urgenza”, le quali possono influenzare il paziente da un punto di vista fisico limitandone l'autonomia di movimento”. Che tuttavia durante la quarta settimana del gennaio 2003 (giacenza dei plichi all'ufficio postale di __________) AP 1 fosse debilitato al punto da non poter ritirare le intimazioni del Pretore non è neppure preteso.

                                         Ne segue che l'appellante non ha minimamente dimostrato un impedimento dovuto a un fatto grave e inevitabile, come esige l'art. 137 lett. b CPC. A essere rigorosi, egli non l'ha neanche motivato, le giustificazioni ancorate al grado di difficoltà delle cause, all'ampiezza delle petizioni e alla necessità di redigere me­moriali di risposta strutturati in soli 10 giorni rivelandosi inconsistenti per le ragioni addotte dianzi, mentre quelle fondate sul suo stato di salute esaurendosi in vaghe asserzioni senza alcun chiaro riferimento temporale. Comunque la si consideri, fondata sull'art. 39 cpv. 2 o 137 lett. b CPC, l'istanza di restituzione in intero si rivela così destituita di buon diritto.

                                   6.   Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si pensi che AP 1 è chiamato non solo a collazionare il valore venale delle note particelle ricevute dal padre, ma anche a rispondere di un debito di fr. 250 000.– verso la comunione ereditaria.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  250.– b) spese                         fr.    50.–                                         fr.  300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

PI 1 patrocinata da:   PA 3   

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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