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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.11.2004 11.2004.110

3 novembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,199 mots·~11 min·2

Résumé

diritto di visita durante il fine settimana e le vacanze

Texte intégral

Incarto n. 11.2004.110

Lugano 3 novembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 37.2004/R.8.2004 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 CO 2 (patrocinato dall'  RA 2 )  

a

 AP 1   (patrocinata dall'  RA 1 )   riguardo al figlio Y__________ (1998);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1contro la decisione emessa il 2 agosto 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2.      Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3.      Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1(1962) ha dato alla luce il 26 giugno 1998 il figlio Y__________, che è stato riconosciuto da CO 2(1957). Il 24 luglio 1998 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha approvato un contratto fra genitori che disciplinava il contributo alimentare del padre in favore del figlio, con relativo diritto di visita ogni secondo fine settimana. Tale contributo è poi stato aumentato in esito a un'azione promossa da AP 1davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, la causa essendo terminata il 12 dicembre 2001 per accordo fra le parti. Il 28 maggio 2003 CO 2si è rivolto all'autorità tutoria di __________, ove si erano trasferiti nel frattempo madre e figlio, per ottenere la custodia e l'autorità parentale su Y__________. Con decisione del 29 agosto 2003 tale autorità ha fissato il diritto di visita di lui ogni quindici giorni, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00. Per il resto, gli atti sono poi stati trasmessi alla Commissione tutoria regionale 11, madre e figlio avendo nuovamente cambiato domicilio.

                                  B.   All'udienza del 7 gennaio 2004 dinanzi all’autorità tutoria CO 2 ha confermato le proprie richieste, ribadite con lettera dell'8 gennaio 2004. AP 1, sentita il 21 gennaio 2004, ha manifestato timori quanto alla capacità del padre di soccorrere il figlio – affetto da “diabete mellito di tipo 1” – durante l'esercizio del diritto di visita, paventando anche una sottrazione del bambino. Con decisione del 28 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale ha confermato il diritto di visita stabilito dall'autorità tutoria di __________ (“un fine settimana ogni due, sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il tutto conformemente alle esigenze del bambino”). La Commissione tutoria non ha riscosso oneri né ha attribuito ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata CO 2 è insorto il 9 febbraio 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, rivendicando la custodia e l'autorità parentale sul figlio. In subordine egli ha chiesto un diritto di visita così articolato:

                                         –  un fine settimana (dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00), da esercitare ogni due fine settimana alternati;

                                         –  tre settimane consecutive durante il periodo estivo e una settimana durante le vacanze di Natale, rispettivamente alternativamente una settimana durante le vacanze di Pasqua.

                                         AP 1ha proposto di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato la Commissione tutoria regionale.

D.      Statuendo il 2 agosto 2004 limitatamente al diritto di visita, l'autorità di vigilanza ha disciplinato tale diritto come segue, salvo diverso accordo tra genitori:

                                         –  un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00;

                                         –  quattro settimane di vacanze l'anno, non consecutive.

                                          Non sono stati riscossi oneri né sono state attribuite ripetibili.

                                  E.   Il 6 settembre 2004 AP 1ha impugnato con appello la decisione predetta, postulandone – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma nel senso di vedere ripristinata la regolamentazione del diritto di visita adottata dalla Commissione tutoria regionale. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. In concreto il termine di ricorso è cominciato a decorrere il 16 agosto 2004, dopo la fine delle ferie giudiziarie, e sarebbe scaduto il 5 settembre 2004, giorno festivo. Esso si è protratto così al successivo lunedì 6 settembre 2004 (art. 131 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il dirit-to di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tanto il padre quanto la madre può pretendere inoltre che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori me­desimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

                                   3.   Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale comprende ormai un fine settimana su due, più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio a Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (I CCA, sentenza inc. 11.2003.61 del 14 aprile 2004, consid. 3 e 8). Nella Svizzera romanda la prassi è di lasciare che il figlio trascorra dal genitore non affidatario un fine settimana su due e la metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a). Nella Svizzera tedesca si è affermato recentemente un uso analogo, sempre che il diritto di visita non sia litigioso (Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 273 CC con richiami).

                                         La tendenza attuale è in sostanza, a livello svizzero, quella di trattare paritariamente i genitori per rapporto al loro tempo libero. Ove sorgano litigi, il diritto di visita è generalmente limitato, anche per evitare al figlio conflitti di lealtà. Nella Svizzera tedesca esso può ridursi, nel caso di bambini piccoli, sino a due mezze giornate mensili e, nel caso di ragazzi in età scolastica, sino a un fine settimana ogni mese, più due o tre settimane di vacanza (Schwenzer, loc. cit. con riferimenti). Tali criteri costituiscono, con ogni evidenza, orientamenti di principio: il diritto di visita va poi disciplinato in ogni singolo caso secondo le particolarità della fattispecie, ponderando i vari elementi cui si è accennato nel considerando che precede.

                                   4.   In concreto la Commissione tutoria regionale non aveva ritenuto di dover modificare l'assetto del diritto di visita stabilito dall'analoga autorità di __________, limitato a “un fine settimana ogni due (sabato e domenica) dalle ore 10.00 alle ore 19.00”. L'autorità di vigilanza, confrontata con la richiesta del padre che desiderava cominciare il diritto di visita il venerdì sera, non ha ravvisato invece “elementi che depongano per il bene di Y__________a favore del venerdì o del sabato”. “Non appaiono nemmeno – essa ha continuato – elementi oggettivi che facciano propendere per l'una o per l'altra soluzione (ad esempio eventuali impegni dei genitori o del figlio il venerdì sera o il sabato mattina)”. Ricordato che “il diritto del genitore non affidatario tende vieppiù ad allargarsi”, essa ha lasciato così la cadenza quindicinale degli incontri, ma ha anticipato l'inizio delle visite alle ore 18.00 del venerdì sera (sino alle ore 18.00 della domenica), con riferimento alla più aggiornata giurisprudenza di questa Camera (sentenza inc. 11.2003.61 del 14 aprile 2004, citata al consid. 3).

                                   5.   L'appellante non si confronta con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza né discute la giurisprudenza della Camera. Si limita ad affermare che tutto quanto può essere riconosciuto nella fattispecie al padre del bambino è “il diritto di visita stabilito dall'autorità tutoria di __________, poi confermato da quella di Losone”, ma non spiega perché. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che dagli atti non emergono im­pedimenti – o anche solo inconvenienti – all'inizio delle visite quindicinali il venerdì sera alle ore 18.00. Del resto l'appellante non adduce o tanto meno documenta ragioni mediche atte a confortare un'evenienza del genere. Nel segno di un più stretto e proficuo rapporto personale tra padre e figlio, che risponde al bene del bambino, il diritto di visita quindicinale va pertanto tutelato nella sua forma più estesa.

                                   6.   Analogo principio vale per quanto attiene al diritto di visita durante le vacanze. Questa Camera ha già avuto modo di ritenere consueto, come detto (consid. 3), che il figlio trascorra dal genitore non affidatario una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio a Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive. Ispirandosi a tale principio l'autorità di vigilanza ha accordato al padre, durante le vacanze, un diritto di visita di quattro settimane l'anno. Il bambino non risultando avere mai trascorso un periodo di ferie con il genitore, essa ha reputato opportuno evitare nondimeno che tali settimane siano trascorse consecutivamente. L'appellante critica l'opinione dell'autorità di vigilanza, sostenendo che, in ragione della malattia di cui soffre il figlio deve rimanere costantemente sotto la sua stretta osservazione per le cure del caso. Al padre essa rimprovera inoltre di avere “sempre esercitato il suo diritto di visita a suo piacimento e con estrema irregolarità”, il che costituirebbe “un trauma per il figlio”, ne minerebbe la “già fragile salute, come pure la serenità e la tranquillità” che lei “cerca di assicurargli con la sua costante presenza”.

                                         Ora, dagli atti non consta che la malattia di cui soffre Y__________ imponga la costante e ininterrotta presenza della madre. In un certificato del 9 aprile 2003 il dott. __________ha attestato per vero che il bambino è affetto da “diabete mellito di tipo 1” e “reagisce in maniera marcata” a “ogni forma di stress sia fisico e soprattutto psicologico”, non senza soggiungere che ciò “è tipico per la sua malattia e per la sua età”. A quel momento il pediatra proponeva di sospendere gli incontri con il padre per almeno due mesi, al fine di garantire al bambino un periodo di tranquillità e di stabilità emotiva. Non risulta tuttavia che tale raccomandazione sia ancora attuale, né l'appellante si oppone alla cadenza quindicinale delle visite fissata dalla Commissione tutoria. Da un certificato medico rilasciato il 13 settembre 2003 dalla dott. __________ risulta poi che il padre è una persona istruita, dal profilo teorico e pratico, sul modo di procedere nel caso in cui il figlio denoti una crisi. L'appellante critica lo stile di vita di CO 2 e l'irregolarità degli incontri fra lui e figlio, ma ciò non basta per restringere il diritto di visita abitualmente riconosciuto. Decisivo non è invero il comportamento del genitore, ma il bene del figlio, il quale ha il diritto anch'egli a relazioni personali adeguate. E nulla muta, sotto questo profilo, che la giovane età abbia impedito l'audizione del bambino. Se ne conclude che, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto d'intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria davanti alla Camera, essa non può essere accolta. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che per il richiedente la procedura non sia sfornita di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alle controparti. Della difficile situazione in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia       fr. 200.– b) spese                        fr.   50.–                                       fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – Commissione tutoria regionale 11, Losone.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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