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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.06.2005 11.2003.82

20 juin 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,482 mots·~12 min·3

Résumé

intervento accessorio: requisito di un "interesse giuridico proprio"

Texte intégral

Incarto n. 11.2003.82

Lugano, 20 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.19 (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 23 dicembre 2002 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

AO 2 (ora patrocinata dal lic. iur. PA 2),  

giudicando ora sull'istanza di intervento accessorio a sostegno dell'attrice presentata il 31 marzo 2003 dal

                                         notaio AP 1,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 giugno 2003 presentato dal notaio AP 1 contro il decreto emesso il 5 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Blenio;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il notaio AP 1 ha rogato il 18 giugno 2002 un atto pubblico (n. 4178) tra __________ (1920), domiciliata a __________, vedova senza discendenti, e AO 1. Il negozio giuridico prevedeva quanto segue:

                                         Premesso che da diversi anni la signora AO 1 presta aiuto e cure alla signora __________ a causa del suo stato di salute e che detto stato è peggiorato in questi ultimi tempi, le parti convengono di stipulare il seguente contratto di

                                                                                compra-vendita

                                                                                    (vitalizio)

                                         mediante il quale:

                                         1.   La signora __________ dichiara di cedere a titolo di compenso per atti­vità passate e a titolo di vitalizio per il futuro alla signora AO 1, la quale dichiara di accettare, i seguenti beni posti in territorio del

                                  Comune di __________

                                                              n. di mappa             località                          qualità                                              superficie

                                              __________      __________           A. abitazione                          158 m²

                                                                                                  B. ripostiglio                             13 m²

                                                                                                  c. giardino                            1218 m²

                                                                                                                                             1389 m²

                                              __________      __________           A. box                                       7 m²

                                                                                                  b. prato                                1444 m²

                                              (…)                                                                                         1451 m²

                                                                                Comune di __________

                                                              n. di mappa             località                          qualità                                              superficie

                                              __________      __________                                                     A. fabbricato abitato         55 m²

                                                                                                  B. fabbricato                           12 m²

                                                                                                  c. prato                                282 m²

                                              (…)                                                                                         349 m²           

                                         2.   La signora __________ conserverà vita natural durante l'usufrutto su tutti i beni oggetto della presente contrattazione, ciò che la signora AO 1 accetta.

                                         3.   Quale contropartita la signora AO 1, oltre a compensare le sue prestazioni passate, si impegna formalmente a prestare cure e assistenza vita natural durante alla signora __________. Inoltre la signora AO 1 si impegna moralmente a non vendere i beni suddetti e [a] lasciarli in eredità, in più della sua quota, a sua figlia __________.

                                         (…)

                                  B.   Con due istanze del 26 giugno 2002 il notaio AP 1 ha chie­sto all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Blenio

                                         l'iscri­zione dei citati trapassi di proprietà e del diritto di usufrutto. Due giorni dopo, il 28 giugno 2002, __________ è deceduta a __________. Di lei si sono rinvenuti quattro testamenti. Nel primo, olografo, essa istituiva suo erede universale il marito __________, morto nel frattempo. Negli altri testamenti, di cui due olografi (del 3 agosto 1981 e del 10 gennaio 1989) e uno pubblico (del

                                         2 novembre 2000, rogito n. 119 del notaio __________ di __________), essa ha designato sua erede universale AO 1. Nell'ultima disposizione la testatrice ha nondimeno previsto alcuni legati, destinando in specie la particella n. ad AO 2.

                                  C.   Statuendo il 1° luglio 2002, l'ufficiale del registro fondiario ha respinto le due istanze del notaio con l'argomento che, “trat­tandosi di un contratto vitalizio, per la sua validità lo stesso richiede la forma prescritta per il contratto successorio (art. 522 cpv. 1 CO), ossia la partecipazione all'atto di due testimoni (art. 499 e 512 CC)”. Un ricorso introdotto da AO 1 contro tale decisione è stato respinto il 2 febbraio 2003 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio, autorità di vigilanza. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza AO 1 è insorta a questa Camera, che con sentenza del 13 aprile 2004 ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata (inc. 11.2003.33).

                                  D.   Nel frattempo, il 23 dicembre 2002, AO 1 ha convenuto AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Blenio perché fosse dichiarato nullo l'ultimo testamento di __________, rogato dal notaio __________ il 2 novembre 2000, e in via cautelare ha chiesto che sulla particella n. __________ di __________ fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre. Al contraddittorio del 12 febbraio 2003, indetto per la discussione cautelare, la convenuta ha proposto di respingere il provvedimento. Nella sua risposta del 26 febbraio 2003 essa ha postulato dipoi il rigetto dell'azione nel merito.

                                  E.   Il 18 mar­zo 2003 l'avv. AP 1 ha scritto al Pre­tore di voler in­tervenire nella causa pendente e il 27 marzo 2003 ha inoltrato una sua “re­pli­ca” del 27 marzo 2003 tendente a far accertare la validità dell'atto pubblico da lui rogato il 18 giugno 2002 (n. __________), come pure a far accertare la retrodatazione del secondo e del terzo testamen­to lasciati da __________, a suo avviso posteriori al quarto. In subordine egli ha concluso per l'annullamento di quest'ultimo testamento e in ogni caso perché all'ufficiale del registro fondiario fosse ordinato di trasferire a AO 1 la particella n. __________ di __________. In via cautelare egli ha sollecitato a sua volta una restrizione della facoltà di disporre su tale fondo. Finalmente, il 31 marzo 2003 il notaio AP 1 ha presentato una formale istanza di intervento accessorio, chiedendo che la sua “replica” fosse versata agli atti.

                                  F.   Invitata a esprimersi sulla domanda di intervento, AO 1 ha comunicato il 2 aprile 2003 di non opporvisi. AO 2 ha proposto invece, con osservazioni del 7 aprile 2003, il rigetto dell'istanza. Statuendo il 5 giugno 2003, il Pretore ha respinto la domanda e ha dichiarato inammissibile la “replica” del notaio AP 1, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili. A mente sua, “l'interventore in via accessoria, non apparendo titolare di un diritto o di un obbligo in stretto nesso di dipendenza con la lite in narrativa, e come tale non risultando quindi esposto direttamente o di riflesso agli effetti della relativa pronuncia, non può vantare un interesse giuridico legittimante la richiesta di intervento in causa”.

                                  G.   Contro il decreto predetto è insorto il notaio AP 1 con un appello del 12 giugno 2003 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di intervento e di ammettere agli atti la “re­plica” del 27 marzo 2003. Con osservazioni del 3 luglio 2003 AO 1 auspica l'accoglimento dell'appello. AO 2 propone invece, nelle sue osservazioni del 30 luglio 2003, di respingerlo.

Considerando

in diritto:                  1.   Chiunque rende attendibile un interesse giuridico proprio a che in una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest'ultima (art. 51

                                         cpv. 1 CPC). La domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC). Un appello esperito contro tale decreto ha effetto sospensivo per legge (art. 51 cpv. 5 CPC).

                                   2.   Nella sua istanza del 31 marzo 2003 l'appellante postula l'autorizzazione a intervenire accessoriamente nella causa fra AO 1 e AO 2, senza precisare però se a sostegno dell'una o dell'altra. Dalla “replica” del 27 marzo 2003 si desume senza equivoco, in ogni modo, che il suo preteso interesse giuridico è volto a far sì che la lite sia vinta dall'attrice (memoriale, pag. 2 in alto). Tutto quanto egli può sollecitare è quindi l'accoglimento della petizione. Nella misura in cui postula più o altro, formulando conclusioni proprie (come se si trattasse di un intervento principale, la cui ammissibilità presuppone però un'“azione ordinaria in contraddittorio con le parti in lite”: art. 50 cpv. 2 CPC), egli avanza una richiesta che si rivela d'acchito improponibile.

                                   3.   In concreto la domanda di intervento accessorio può entrare in considerazione, ciò posto, nella misura in cui è volta a ottenere che sia dichiarato nullo l'ultimo testa­mento di __________, rogato dal notaio __________ il 2 novembre 2000. La questione è ancora di sapere se a tal fine l'appellante possa vantare un “interesse giuridico proprio”, giacché – diversamente dal denunciato in lite, che si vede coinvolgere in una causa altrui – l'interveniente accessorio vuole intromettersi in una causa altrui. Ora, il requisito dell'“interesse giuridico proprio” è dato ove l'interveniente accessorio renda verosimile che dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o di rapporti giuridici formanti oggetto del processo fra le parti principali possano derivargli diritti od obblighi propri, siano essi contestati o no (Guldener, Schweizerisches Zivilprozess­recht, 3ª edizione, pag. 306). Un interesse meramente economico non basta (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, pag. 150 n. 71; Hohl, Procé­dure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 118 n. 569; Rep. 1994 pag. 372 n. 60; cfr. anche Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 2 a 5 al § 44), come non basta un semplice interesse di fatto, sia esso di famiglia, di parentela o di amicizia (Jeandin, Parties au procès: Mouvement et [r]é­volution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 56 seg.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 91).

                                   4.   L'appellante asserisce di avere un interesse giuridico proprio a in­tervenire nella causa pendente perché, dovesse AO 2 ottenere la consegna della particella n. __________ di __________, egli risponderebbe “direttamente e personalmente nei confronti dell'attrice AO 1. Questo sulla base degli art. 41 segg. CO, poiché le disposizioni sul mandato non sono applicabili e nel diritto ticinese mancano norme speciali a mente dell'art. 61 CO” (memoriale, punto 6). Il notaio ritiene, in sintesi, “di trovarsi nella situazione del venditore che corre il rischio di essere chiamato in garanzia, rispettivamente del fideiussore che rischia di essere chia­mato a rispondere per lo stesso” (memoriale, loc. cit.). Aven­do rogato un atto pubblico non suscettibile di iscrizione nel registro fondiario per difetto di forma (omissione dei due testimoni), egli teme di dover rispondere del pregiudizio che deriverebbe a AO 1 ove costei dovesse soccombere nella causa contro AO 2 (art. 31 segg. LN), per tacere del danno d'immagine ch'egli subirebbe, del fatto che i suoi rapporti con le parti in causa risulterebbero definitivamente compromessi e della sanzione che, come notaio, potrebbe vedersi infliggere dall'autorità disciplinare (art. 127 LN).

                                   5.   Come si è spiegato, per sostenere l'una o l'altra parte in causa l'interveniente accessorio deve rendere verosimile che dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o rapporti giuridici formanti oggetto del processo pendente possano derivargli diritti od obblighi propri. Nella fattispecie l'oggetto del processo intentato da AO 1 ad AO 2 con petizione del 23 dicembre 2002 è la validità dell'ultimo testamento lasciato da __________, rogato dal notaio __________ il 2 novembre 2000, che secondo l'attrice non corrisponde alla libera espres­sione della disponente. La validità dell'atto pubblico steso dall'appellante il

                                         18 giugno 2002 esula invece dall'oggetto del contendere (e non risulta essere stata sindacata finora, questa Camera essendosi limitata nella sentenza del 13 aprile 2004 a esaminare l'operato dell'ufficiale del registro fondiario, non la validità materiale del contratto). Certo, negli atti di causa le parti hanno evocato quel rogito a più riprese (petizione, punti 5 e 6; verbale del 12 febbraio 2003, pag. 2 in basso e pag. 3; risposta, pag. 3 in fondo). Sta di fatto però che gli eventuali obblighi dell'appellante nei confronti di AO 1 derivano non dalla validità o della nullità del noto testa­mento, bensì dalla validità o della nullità del negozio giuridico rogato dall'appellante stesso. E le questioni legate alla validità o alla nullità dei due atti sono chiaramente distinte, né l'una è – per avventura – pregiudiziale all'altra. A torto il notaio reputa per­ciò di trovarsi nella situazione del venditore che corre il rischio di essere chiamato in garanzia (per la compravendita medesima) o del fideiussore che rischia di essere chia­mato a rispondere (per la fideiussione medesima), giacché in concreto l'esito della causa pendente non influisce sui suoi diritti od obblighi verso l'attrice.

                                   6.   L'appellante sembra affermare che, qualora uscisse vittoriosa dal processo pendente, AO 2 otterrebbe il trasferimento a proprio nome della particella n. __________ di __________ nel registro fondiario, il che sarebbe poi opponibile erga omnes e gli precluderebbe la possibilità di far iscrivere il fondo a AO 1 invocando la validità del rogito da lui confezionato (memoriale, pag. 6 secondo paragrafo). Così argomentando, tuttavia, egli trascura che l'art. 973 cpv. 1 CC protegge la buona fede di chi acquista la proprietà o altri diritti reali riferendosi a un'iscrizione nel registro fondiario. AO 2 è perfettamente consapevole che AO 1 potrebbe rivendicare la particella n. __________ di __________ sulla base dell'atto pubblico rogato dall'appellante (tant'è che – come detto – essa medesima commen­ta tale istromento nella risposta di merito). Mal si intravede dunque come l'eventuale trapasso di proprietà nel registro fondiario relativo alla particella n. __________ di __________ potrebbe pregiudicare i diritti dell'appellante.

                                   7.   Quanto al danno d'immagine che subirebbe l'appellante come notaio e al deterioramento delle sue relazioni con le parti in causa, si ricordi che interessi di mero fatto non bastano a giustificare un intervento accessorio (sopra, consid. 3). È possibile che nel quadro della causa pendente le parti critichino l'opera­to dell'appellante, ma ciò non basta per motivare un intervento accessorio, la reputazione dell'appellante non essendo oggetto del processo (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, tesi, Università di Losanna, Bienne 1997, pag. 130 in basso). E poco giova invocare la sentenza pubblicata in DTF 116 II 136 (richiamo figurante nella “replica” del 27 marzo 2003, pag. 2 lett. a), la quale riguarda la legittimazione del notaio a presentare ricorso di diritto amministrativo in materia di registro fondiario e non ha alcun nesso con la fattispecie in disamina.

                                   8.   Per quel che è infine della sanzione disciplinare paventata dall'appellante come notaio, non è dato di capire in che modo l'intervento accessorio potrebbe prevenirla. Intanto perché l'eventuale vittoria dell'attrice nella causa pendente nulla toglie a possibili negligenze dell'appellante nella rogazione dell'atto pubblico, sicché non esclude una segnalazione all'Ordine dei notai. In secondo luogo perché il Consiglio di disciplina notarile applica le pene disciplinari d'ufficio o su rapporto del Consiglio dell'Ordine dei notai, dell'ispettore, delle Autorità federali e cantonali o di qualunque altra persona interessata (art. 127 cpv. 1 LN). Un'ipo­tetica sanzione disciplinare a carico dell'appellante non dipenderebbe per forza, dunque, da una segnalazione di AO 1. Anche al proposito il ricorso manca di buon diritto.

                                   9.   Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato al rigetto. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità degli interessi economici in gioco, seguono il principio della causalità (art. 148 cpv. 3 CPC). Vanno addebitati quindi all'appellante, che rifonderà ad AO 2 un'equa indennità per ripetibili, mentre non si assegnano ripetibili a AO 1, che ha postulato a torto l'accoglimento dell'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia      fr. 350.–

b) spese                         fr.   50.–

                                        fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 2 fr. 1000.– per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili a AO 1.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La segretaria

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