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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.01.2004 11.2003.79

26 janvier 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,228 mots·~16 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2003.79

Lugano 26 gennaio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 5 maggio 2003 da

Contro  

______________, ______ (rappresentata dal socio e gerente _PAT0;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 giugno 2003 presenta­to da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;               

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2003 la società editrice __________ __________ ha pubblicato un libro intitolato __________ __________ __________, a firma di __________ __________, con il sottotitolo «____________________________________________________________________________________________________________________________________________. __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________». Il volume, allegato anche al numero di maggio del periodico bimestrale __________, consiste in un esposto su attività e vicende recenti che hanno coinvolto la piazza finanziaria ticinese. A pag. 58 figura il seguen­te passaggio:

                                         __________ __________ sulla scena ci rimane fino ai giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del Credito __________, l'oggetto misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ __________ __________ in Ticino. Ma questa è storia da raccontare altrove.

                                  B.   Il 5 maggio 2003 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che alla __________ __________ fosse ingiunto in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di sospendere la vendita, la distribuzione e la diffusione del libro, con obbligo di ritirare l'opera da tutte le edicole e librerie presso le quali era in vendita. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 7 maggio 2003 il Pretore ha accolto la richiesta. All'udienza del 16 maggio 2003, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, chieden­do di subordinare almeno il provvedimento alla prestazione di una garanzia di fr. 10 000.–. Statuendo il 13 giugno 2003, il Pre­tore ha respinto l'istanza e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 800.– a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 600.– per ripetibili.

                                  C.   Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 17 giugno 2003 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'accoglimento dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con decreto del 18 giugno 2003 l'ex presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Il 4 luglio 2003 la __________ __________ ha chiesto di revocare l'effet­to sospensivo o, se non altro, di condizionare il suo man­tenimen­to a una garanzia fr. 10 176.– mensili (riservato un even­tuale aumento) per tutta la durata della procedura. Nelle sue osservazioni del 24 agosto 2003 essa ha postulato poi la reiezione dell'ap­pello, subordinatamente l'ingiunzione a __________ __________ di fornire una garanzia di fr. 60 000.– a copertura del pregiudizio consecutivo alla mancata vendita del libro per sei mesi. Il memoriale di osservazioni non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28b e 28d CC), quella degli art. 376 segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Il termine per presentare osservazioni all'appello, non in­terrotto dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC), è dunque di dieci giorni (art. 314 CPC), come quello per appel­lare (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il plico contenente l'appel­lo, intimato per raccomandata l'11 luglio 2003, è stato ritirato dalla con­venuta il 14 luglio 2003 (osservazioni, punto 1). Consegnate alla posta il 25 agosto 2003, le osservazioni all'appello si rivelano quindi manifestamente tardive (art. 131 cpv. 4 CPC) e come tali irricevibili.

                                   2.   Giusta l'art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di impedire alla controparte un determinato comportamen­to suscettibile di provocare la lesione. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto offende o sta per offendere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto a recare – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del proprio comportamento (Bucher, op. cit., pag. 165 nota 623; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 219 nota 75 segg.; Tercier in: Medialex 1/95 pag. 29 seg.).

                                   3.   Il Pretore ha considerato che nella fattispecie un lettore me­dio, situando il passaggio ove è menzionato l'istante «nel contesto più ampio di quanto sta scritto alle pag. 57 e 58 del libro stes­so, dove si parla in sequenza dell'avv. __________ in relazione a operazioni con personaggi del mondo arabo, del “fatidico 11 set­tembre 2001” (attacco terroristico alle Twin Towers di New York) della “Fratellanza islamica”, di “misteriosi investimenti di fondamentalisti arabi in Iraq, nelle repubbliche sovietiche dell'Asia cen­trale” e infine di __________ __________» può «costruire in prima lettura una sequenza “Paesi arabi – Fratellanza islamica – Fondamentalisti arabi – terrorismo – __________ __________ ”, sequenza che costituisce una lesione della personalità dell'istante». Ciò non trova giustificazione, nemmeno nei documenti prodotti dalla convenuta. Se non che, accertato come di fatto il libro fosse già entrato in possesso di almeno 12 500 lettori, il Pretore è giunto alla conclusione che, se «per l'istante vi è un danno, tale danno già si è verificato, per cui lo stesso non può più essere qui ritenuto come difficilmente riparabile e la funzione preventiva dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 28c cpv. 2 n. 1 CC è venuta meno». Donde, per finire, il rigetto dell'istanza.

                                   4.   L'appellante sostiene anzitutto che quanto si afferma nel libro circa i suoi rapporti con il Credito __________ è assolutamente falso, non avendo egli mai ricevuto denaro da quell'istituto né aven­do egli mai intrattenuto relazioni con persone fisiche o giuridiche riconducibili al mondo islamico. Quanto al danno d'im­magine che gli deriva da tale lesione della personalità, esso sussiste imminente e attuale, poiché senza alcun provvedimento coercitivo la convenuta rimetterebbe il libro in commercio. Egli ricorda che la diffusione di un'opera può essere sospesa in via cautelare anche se essa è già in atto e che il numero di copie già entrate in circo­lazione non è un fattore di rilievo. A suo parere, inoltre, il danno derivante dalla pubblicazione di una notizia fasulla e lesiva della per­sonalità si rinnova ogni qual ­volta tale notizia sia diffusa, sicché il divieto di divulgare ulteriormente e l'ordine di ritirare l'opera dal mercato si rivela una misura necessaria per impedire il ripetersi della lesione.

                                   5.   Nel suo memoriale inteso alla revoca dell'effetto sospensivo all'appello (le osservazioni all'appello in sé, come detto, non sono ricevibili) la convenuta obietta in sintesi che quando si parla di fondamentalismo islamico si intende solo una corrente di «duri e puri», che in nessun punto del libro tale corrente è equiparata al terrorismo, ma è anzi associata a una «coerenza etica positiva nelle operazioni finanziarie». A suo parere, inoltre, la correlazione dell'istante con il terrorismo islamico è puramente arbitraria. Per il resto, la convenuta ribadisce che l'istante ha avuto importanti relazioni d'affari con il vicepresidente del __________ __________, tant'è che la società __________– facente capo a __________ __________– è stata fondata proprio da costui, il quale ha sottoscritto il 98% del capitale ed è stato amministratore unico della ditta fino al novembre del 1991. In ogni modo il danno che ridonderebbe all'istante nel caso in cui risultasse smentita l'affermazione di quat­tro righe contenuta nel libro è – soggiunge la convenuta – poco importante e potrà ancora essere riparata con una rettifica, con una sentenza o tutt'al più con un versamento in denaro.

                                   6.   Vi è lesione della personalità – in particolare – quando una persona è lesa nel suo onore, ovvero nella considerazione morale o sociale di cui essa gode. Determinante, per giudicare se una notizia è lesiva, è l'impressione suscitata nel lettore medio dalla notizia stessa nel suo contesto globale (DTF 127 III 481 consid. 2b/aa, 126 III 209 consid. 3a in fine, 111 II 209 consid. 2). La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità sia in relazione ai fatti sia per il loro apprezzamento (DTF 126 III 305 consid. 4b). Una lesione dovuta all'allegazione di fatti inesatti è, di principio, illecita (DTF 126 III 209 consid. 3a, 305 consid. 4b/aa), ma uno scritto va considerato lesivo dei diritti della personalità se è viziato nei suoi tratti essenziali e faccia sorgere nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale persona venga sensibilmente sminuita (DTF 126 III 307 consid. 4b/aa, 111 II 209 consid. 4e in fine).

                                         a)   In concreto è vero che nel libro __________ __________ __________ __________ l'opera­to dell'istante non è associato al terrorismo islamico, né si afferma che il __________ __________ faccia parte di un sistema finanziario legato ad attività eversive. Nemmeno può essere considerato lesivo della personalità il fatto che l'istante abbia avuto relazioni finanziarie con il __________ __________, di cui __________ __________ era vicepresidente (doc. 7), o che tale istituto bancario fosse legato alla cosiddetta «finanza islamica». È indubbio altresì che non tutta la «finanza islamica» possa essere associata ad attività terroristiche legate al fondamen­talismo arabo. Presi singolarmente, i passaggi del libro che accennano alla «finanza islamica» e al «fondamentalismo arabo» possono anzi apparire senza particolari riferimenti e non risultare correlati. Tuttavia, esaminando la pubblicazione nel suo complesso, a un giudizio di apparenza – come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari – non è vero nemmeno che, come pretende la convenuta, quando nel libro si parla di «finanza islamica» si intendano solo «le perso­ne di religione islamica legate agli ambienti finanziari» o che il «fondamentalismo arabo» vada inteso solo come «una corrente di duri e puri all'interno del vasto mondo islamico» (me­moriale citato, pag. 5).

                                         b)   Già nella prefazione l'autore sostiene, tra l'altro, che il libro «vuole significare che è proibito dimenticare certe cose: (…) l'__________ __________ __________ ha svolto (…) un ruolo fondamentale per l'economia irachena e per l'intera finanza dell'estremismo islamico» (doc. A, pag. 4). Il quarto capitolo del volume poi, quello in cui si parla dell'istante, riferisce dei rapporti tra l'__________ __________ e __________ __________ o altri esponenti iracheni, come pure dei motivi alla base dell'intervento sulla scena internazionale dell'__________. __________ __________. Certo, senza che si menzionino particolari legami tra la finanza e il fondamentalismo islamico. Se non che, determinate persone e società evocate solo per i loro rapporti con l'__________ __________ e suoi collaboratori sono successivamente associate alla finanza islamica, al fondamentalismo islamico e – per finire – al terrorismo.

                                         c)   __________ __________ __________, in particolare, è descritto come un uomo d'affari kuwaitiano, leader della «____________________» in Europa e creatore di una struttura parallela a quella di __________ __________ (pag. 33), consigliere di varie holding europee del gruppo finanziario turco __________, «che guida con il 51% delle azioni uno dei colossi della finanza islamica negli Stati Uniti, la “__________ ” di New York» (pag. 40). Nel tredicesimo capitolo, lo stesso __________ è poi indicato come uno dei presunti finanziatori occulti di __________ __________ __________ con la sua struttura __________ (pag. 165). Come «punta di diamante della Fratellanza Islamica», egli è stato uno dei primi grandi organizzatori della Hawala (sulla definizione: pag. 173 del libro), che da oltre cinquant'anni costituisce il sistema per l'intero finanziamento delle strutture segrete del fondamentalismo islamico (loc. cit.). Quanto alla «Fratellanza Islamica» (movimento fondamentalista: pag. 34 del libro), essa ha creato banche e istituti bancari praticando la «Sharia» e lo «__________a» come strumenti economici su larga scala, ove la «Sharia» è la legge economica islamica che vieta, ad esempio, di guadagnare denaro con interessi o di finanziare opere religiose con denaro messo a disposizione da fonti estranee all'Islam, mentre lo «Zakat» è la legge che impone a ogni islamico di fare beneficenza (pag. 170 del libro). Leader della «Fratellanza Islamica» è __________ __________, sospettato anch'egli di essere uno dei finanziatori occulti di Osama Bin Laden (pag. 165 del libro).

                                         d)   Ancora nel quarto capitolo si trova poi un accenno alla holding __________ __________. di __________ (pag. 40), che diventerà poi la banca __________ (pag. 51). Tale istituto è definito successivamente la prima banca ufficiale della «Fratellanza Islamica», destinata a raccogliere in tutto il mondo lo «Zakat» per sostenere, tra l'altro, fazioni impegnate in una lotta terroristica per rovesciare regimi «non simpatici» alla «Fratellanza Islamica» (pag. 176). Come detto, __________ __________ __________ è sospettato di finanziare Osama Bin Laden per mezzo di questa rete (pag. 165). Inoltre la __________ __________ fonda con la __________ di __________ __________ __________ tutta una serie di filiali (pag. 176). L'intera vicenda del­la società __________ di __________ __________ __________ (fondatore e gestore con __________ __________ della struttura finanziaria segreta di Saddam Hussein in Ticino) è esposta al quarto capitolo. In tale intreccio di società compare sulla scena l'avvocato __________ __________, legale della famiglia __________ __________, la cui prematura morte nel 2002 ha impedito – secondo l'autore del libro – di vedere per la prima volta «al di là del nero sipario che nasconde gli interessi della finanza del fondamentalismo islamico in Ticino» (pag. 58). Nello stesso capitolo si accenna altresì a una succursale della __________ di __________, il cui direttore è __________ __________ __________ (pag. 53), accusato dagli americani di avere legami con __________ __________ (pag. 60) e di essere un prestano­me di Osama Bin Laden (pag. 178).

                                         e)                                    Infine, sempre stando all'autore del libro, dopo l'11 settembre 2001 parte delle strutture testé menzionate sono finite nel mirino degli inquirenti di tutto il mondo, essendo sorto il sospet­to che «sia il sistema __________ che i sistemi costituiti da __________ __________ (presso l'avvocato __________ __________), da __________ (…) e da __________ __________ -__________. Attualmente 137 esemplari del volume sono depositati in 15 librerie e pronti alla vendita (risposta scritta del 16 maggio 2003, pag. 1; doc. 5 e 6). La lesione della personalità rimane quindi attuale e concreta. E con la ridiffudione dell'opera l'offesa si rinnoverebbe, sicché le conseguenze della lesione possono rivelarsi considerevoli e, soprattutto, difficilmente riparabili (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., nota 1123 a pag. 151; Bugnon, op. cit., pag. 39). Del resto, ogni ulteriore lesione contribuisce ad aggravare un danno, sia esso morale o finanziario (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., nota 1122 a pag. 151; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 219 n. 644a). Poco importa che il libro sia già entrato in possesso di almeno 12 712 lettori. Il diniego di misure provvisionali per il solo fatto che in parte la lesione della personalità si sia già prodotta avrebbe come conseguenza una protezione ineffica­ce e illusoria. Scopo dell'intervento cautelare è, con ogni evidenza, anche quello di evitare alla vittima di trovarsi di fronte a un fatto compiuto (Tercier in: Medialex, op. cit., pag. 30).

                                         Nelle circostanze descritte l'interesse della convenuta a diffondere l'opera non può dunque prevalere sull'interesse dell'istante a salvaguardare la propria personalità. Per altro, il divieto cautelare di diffondere il libro è il solo mezzo appropriato per evitare provvisoriamente ulteriori lesioni della personalità e limitarne le conseguenze. La misura in questione appare dunque proporzionata per rapporto all'importanza dell'offesa e non eccede lo scopo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., note 959 e 962 a pag. 131). Né è dato a divedere in che modo, in sede provvisionale, potrebbe essere ordinata una rettifica. Ordinare alla convenuta di inserire un'annotazione nelle restanti copie del libro significherebbe essere certi che tale misura vada poi confermata nel merito (Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 408), il che in concreto non può dirsi scontato. Quan­to al fatto di poter riparare il torto morale con somme di denaro, esso non esclude provvedimenti cautelari (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., nota 1123 a pag. 151). Ne discende, in ultima analisi, che l'appello riesce provvisto di buon diritto e che la decisione impugnata va riformata di conseguenza. Conformemente all'art. 28e cpv. 2 CC, comunque sia, occorre assegnare all'istante un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.

                                   8.   La convenuta chiede che nel caso in cui la domanda provvisionale sia accolta, l'attore presti una garanzia di 10 000.–. Il Pretore, avendo respinto l'istanza, ha dichiarato la richiesta di garanzia senza oggetto. Sulla subordinata occorre dunque statuire in appello. Ora, secondo l'art. 28d cpv. 3 CC il giudice può obbligare l'istante a prestare garanzia se il provvedimento cautelare può causare un danno alla controparte. A tal fine il giudice valuta tut­te le circostanze, in particolare la natura della lesione, la personalità e la situazione delle parti, come pure l'entità del pregiudizio che la misura provvisionale può causare (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité op. cit., nota 1129 a pag. 152). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene l'appellata, lo scapito che alla convenuta può derivare dal provvedimento cautelare non consiste – come essa crede – nel mancato incasso per la presumibile durata della causa. A parte il fatto che le copie del libro in giacenza nelle librerie sono solo 137 (riassunto scritto del 16 maggio 2003, pag. 1, e doc. 5), il pregiudizio per il quale essa può ottenere garanzia consiste invece nella perdita di guadagno dovuta al procrastinarsi del divieto di vendita. Invano si cercherebbe negli atti un accenno all'ammontare di un tale pregiudizio, né la convenuta prospetta l'impossibilità di vendere il libro dopo l'eventuale estinzione del provvedimento cautelare. Mancando qualsiasi dato al riguardo, non è possibile stimare il possibile danno, sicché la richiesta di garanzia va respinta già per tale ragione.

                                   9.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta della convenuta intesa alla revoca dell'effetto sospensivo all'appello.

                                10.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà all'istante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone la corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e il __________ impugnato è cosi riformato:

                                         1. A __________ __________ è ordinato di sospendere immediatamente la ven­di­ta, distribuzione e la diffusione del libro __________, di __________ __________i, e di ritirare il libro da tutte le edicole e le librerie presso le quali è sta­to posto in vendita.  

                                         2.  A __________ __________ è assegnato un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.

                                         3.  La domanda di garanzia presentata dalla __________ __________ è respinta.

                                         4. La tassa di giustizia di complessivi fr. 500.–, la tassa di giustizia relativa al decreto supercautelare e tutte le spese, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 600.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

–  –,.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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