Incarto n.: 11.2003.55 (rinvio TF)
Lugano 11 giugno 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.__ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 aprile 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 28 agosto 2001 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
28 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________ il __________ 1969. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come ispettore __________ per __________ __________ __________ __________, la moglie è anch'essa funzionaria dell'amministrazione __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2000, quando __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale, di cui è comproprietario con la moglie (particella n. __________RFD di __________), per trasferirsi in un appartamento a __________. Il 24 agosto 2000 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione per regolare la loro “separazione di fatto per un periodo indeterminato”, concordando di sospendere la vita in comune, di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie, di aumentare il mutuo ipotecario su quell'immobile di fr. 100 000.– per saldare svariati debiti, di accantonare fr. 1750.– mensili ciascuno su un conto presso la __________ __________ per la copertura degli interessi e dell'ammortamento (autorizzandosi reciprocamente a chiedere la trattenuta di quell'importo sul rispettivo stipendio in caso di mora), di adottare il regime della separazione dei beni in seguito al quale il marito avrebbe ceduto alla moglie la sua quota di un mezzo di comproprietà sull'abitazione (rimanendo tuttavia debitore solidale per gli oneri ipotecari), di ripartire in ragione di metà ciascuno l'eventuale eccedenza in caso di vendita di quella casa, di attribuire mobilio e suppellettili in proprietà alla moglie (salvo alcuni beni riservati al marito), in favore della quale è stato fissato un contributo alimentare di fr. 325.– mensili. L'accordo contemplava inoltre la clausola seguente:
I coniugi convengono sin d'ora che quanto stabilito con la presente convenzione varrà anche in caso di separazione o di divorzio.
B. L'indomani, 25 agosto 2000, i coniugi hanno adottato la separazione dei beni con atto pubblico rogato dal notaio dott. __________ __________, stabilendo – in particolare – che il marito avrebbe trasferito alla moglie con atto separato la sua quota di un mezzo di comproprietà sul fondo n. __________, che la moglie avrebbe assunto tutti i mutui ipotecari (il coniuge continuando tuttavia a risponderne solidalmente nei confronti della banca), che il mobilio, la biancheria e le suppellettili poste nell'abitazione erano riconosciuti di proprietà di lei. Dall'ottobre del 2001 __________ __________, che da anni accusava problemi di salute, è totalmente inabile al lavoro. Nel gennaio del 2001 il notaio ha convocato i coniugi per la firma della compravendita mediante la quale il marito avrebbe ceduto alla moglie la sua quota di un mezzo di comproprietà immobiliare al prezzo di fr. 643 940.65, soluto mediante assunzione dei debiti nei confronti della __________ __________. __________ __________ ha rifiutato di sottoscrivere l'atto e ha interrotto il versamento degli importi pattuiti nella convenzione. Il fondo risulta tuttora intestato in comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.
C. Il 17 aprile 2001 __________ __________ ha promosso azione di separazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo, in ossequio alla convenzione matrimoniale stipulata il 25 agosto 2000, il trapasso a suo nome della quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. __________ intestata al marito, l'assunzione nei rapporti interni dei debiti ipotecari (il marito restando solidalmente responsabile nei confronti della banca), l'assegnazione in proprietà di mobilio, biancheria e suppellettili posti nell'abitazione coniugale, il riparto a metà di un eventuale utile in caso di vendita dell'immobile, oltre a un contributo alimentare indicizzato di fr. 2075.– mensili con relativa trattenuta sul salario del coniuge. In via cautelare essa ha postulato l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione coniugale, un contributo di mantenimento di fr. 2075.– mensili e la trattenuta di predetto importo dallo stipendio del marito.
D. All'udienza del 3 maggio 2001, indetta per la discussione delle domande cautelari, il marito ha aderito sia alla richiesta di vita separata sia all'assegnazione in uso alla moglie dell'abitazione coniugale. Si è opposto invece alle altre domande, contestando in particolare la validità delle due convenzioni firmate nell'agosto del 2000 e facendo valere che, in seguito al perdurare della propria inabilità lavorativa, il suo salario sarebbe presto stato ridotto del 20%. Entrambe le parti hanno notificato prove. __________ __________ ha sollecitato, nelle more istruttorie, il contributo di mantenimento in suo favore, cui il marito si è opposto. Statuendo il 4 maggio 2001, il Pretore ha fissato un contributo di mantenimento per lei di fr. 1500.– mensili dal 1° maggio 2001, decretando la trattenuta dell'importo dallo stipendio del coniuge.
E. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto un memoriale conclusivo. Nel suo allegato dell'8 agosto 2001 __________ __________ ha ribadito la richiesta di vita separata e di attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, aumentando il contributo di mantenimento rivendicato per sé a fr. 2100.– mensili fino al 31 maggio 2001 e a fr. 2280.– dopo di allora (oltre alla trattenuta di salario per i predetti importi). Con il suo memoriale del 9 agosto 2001 __________ __________ ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato e l'attribuzione dell'abitazione in uso alla moglie (previa restituzione di svariati oggetti), opponendosi alle altre richieste. Statuendo il 28 agosto 2001, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (riconoscendo al marito il diritto di prelevare i suoi effetti personali), ha fissato per quest'ultima un contributo di mantenimento di fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001 e ha ingiunto al datore di lavoro del marito di trattenere l'importo dal salario, riversandolo alla moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7 settembre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio pretorile, alla moglie sia rifiutato ogni contributo e che la richiesta di trattenuta di stipendio sia respinta. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2001 __________ __________ propone di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con sentenza del 30 ottobre 2002 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello e ha stabilito il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001 al 28 febbraio 2002 e in fr. 909.10 mensili dal 1° marzo 2002, adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio (inc. __________.__________.__________).
G. In accoglimento di un ricorso di diritto pubblico proposto il 28 novembre 2002 da __________ __________, il Tribunale federale ha annullato il 27 febbraio 2003 la sentenza di questa Camera (__________.__________/__________). La motivazione del giudizio è pervenuta il 5 maggio 2003. Ciò ha ripristinato la litispendenza in seconda sede e rende necessaria l'emanazione di un nuovo pronunciato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha dapprima accertato che al momento di firmare le due convenzioni il marito non versava in uno stato psicologico tale da non comprenderne la portata, contrariamente a quanto egli pretendeva, tant'è che in quel periodo egli era abile al lavoro e aveva stipulato altri contratti, compreso l'acquisto di un terreno a Santo Domingo. In realtà egli aveva sottoscritto liberamente le convenzioni, dopo avere partecipato attivamente alla loro confezione, e ne aveva capito la portata, il rispettivo contenuto essendo chiaro e completo. Se non che, per il primo giudice, la convenzione del 24 agosto 2000 risultava manifestamente inadeguata e non poteva essere omologata, prevedendo essa un onere alimentare sensibilmente superiore a quello calcolato secondo il principio del riparto a metà dell'eccedenza. Per ragioni di equità il Pretore ha considerato nondimeno l'impegno dei coniugi a onorare in ragione di metà ciascuno il debito ipotecario che grava la casa di cui sono comproprietari, stabilendo perciò che il marito corrisponda alla moglie, in aggiunta al contributo alimentare, la metà degli interessi ipotecari che questa riverserà alla banca.
Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 6823.– netti e quello della moglie in fr. 5046.–. Egli ha quindi determinato il fabbisogno minimo di lui in fr. 4984.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10, premio della cassa malati fr. 497.60, locazione fr. 1200.–, assicurazioni fr. 18.15, imposte fr. 990.–) e quello di lei in fr. 4079.05 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10, premio della cassa malati fr. 285.70, spese di riscaldamento fr. 250.–, tassa di canalizzazione fr. 21.95, assicurazioni fr. 152.30, imposte fr. 890.–, spese professionali per l'automobile fr. 200.–). Dedotti i fabbisogni della famiglia dall'insieme dei redditi, il primo giudice ha suddiviso a metà l'eccedenza di fr. 2805.10, onde un contributo mensile per la moglie di fr. 435.60. A tale importo egli ha poi aggiunto la quota di interessi ipotecari a carico del marito (fr. 1179.10), per un onere complessivo di fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001. Infine egli ha confermato la trattenuta di pari importo sullo stipendio del convenuto, che aveva sospeso unilateralmente i versamenti.
2. Nella sentenza del 30 ottobre 2002 questa Camera aveva ritenuto che l'atteggiamento contraddittorio del marito sulla sorte dell'abitazione coniugale giustificava di assegnare alla moglie un termine transitorio di sei mesi per locare o vendere lo stabile. La Camera ha ridotto inoltre l'onere di alloggio della moglie – giudicato eccessivo per una persona sola – dal febbraio 2002, vale a dire sei mesi dopo il momento in cui il marito aveva comunicato in modo chiaro nel memoriale conclusivo del 9 agosto 2001 la sua volontà di non conservare la proprietà immobiliare (sentenza citata, consid. 8d). Visto il giudizio del Tribunale federale, tale termine deve essere riconsiderato, nel senso che la Camera deve stabilire entro quale lasso di tempo la moglie deve prendere le sue disposizioni sull'alloggio in questione. Quanto invece agli altri punti dell'appello, si rinviano le parti alle motivazioni della sentenza 30 ottobre 2002, date per riprodotte. Ciò è il caso per la validità della convenzione sottoscritta il 24 agosto 2000 (sentenza, consid. 3 a 5), per il reddito del marito (consid. 7), per l'ammontare del relativo fabbisogno minimo (consid. 10), per l'ammontare di quello della moglie (consid. 9), per il metodo di calcolo del contributo di mantenimento dovuto in pendenza di causa (consid. 11), per l'entità del contributo di mantenimento dovuto dal marito alla moglie (consid. 12) e per la diffida ai debitori (consid. 13).
3. Rimane da stabilire, nella fattispecie, il lasso di tempo adeguato da concedere alla moglie affinché modifichi il proprio tenore di vita, in particolare le spese per l'alloggio. Partendo dai criteri enunciati dal Tribunale federale, tra i quali la prevedibilità del cambiamento (sentenza, consid. 3.3.1), si può senz'altro affermare che al momento in cui ha inoltrato le osservazioni all'appello, il 3 ottobre 2001, l'appellata era ben conscia che l'atteggiamento del marito avrebbe comportato la vendita della casa (osservazioni, pag. 11). Con l'emanazione della sentenza 30 ottobre 2002 essa non doveva più avere alcun dubbio al riguardo, tanto che davanti al Tribunale federale si è limitata a contestare l'effetto retroattivo del giudizio di appello (ricorso di diritto pubblico del 28 novembre 2002, pag. 13). La sentenza del Tribunale federale, infine, ha chiarito in modo definitivo che la moglie deve ridurre il proprio tenore di vita abitativo. In simili circostanze si può ritenere adeguato un termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza del Tribunale federale, che ha sancito in modo definitivo la riduzione dell'onere di alloggio della moglie (sul termine cfr. DTF 114 II 401 consid. 6b, in cui si trattava pure di una casa divenuta troppo onerosa per le finanze coniugali). Le motivazioni della sentenza del Tribunale federale, come detto, sono note a questa Camera dal 5 maggio 2003. Anche le parti hanno ricevuto tale sentenza in quel mese. Il termine semestrale può dunque reputarsi decorrere dal 31 maggio 2003 e scadere il 30 novembre 2003. In parziale accoglimento dell'appello del marito, di conseguenza, il contributo alimentare dovuto alla moglie durante la causa di separazione ammonta a fr. 1614.70 fino al 30 novembre 2003 e a fr. 909.10 dal 1° dicembre 2003 (per i calcoli si veda il consid. 12 della sentenza 30 ottobre 2002, alla quale si rinvia).
4. La modifica della decorrenza del contributo alimentare impone di adeguare in modo corrispondente, per quel che concerne la durata, l'ordine di trattenuta di stipendio al datore di lavoro del marito.
5. Gli oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno richiesto a questa Camera, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo di mantenimento e il conseguente adeguamento della trattenuta di salario, ma non nella misura richiesta e soltanto dal 1° dicembre 2003. Appare equo pertanto addebitargli 9/10 degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del presente giudizio impone anche una riforma del dispositivo sugli oneri di prima sede, che il Pretore ha addebitato per un quinto all'attrice e per il resto al convenuto, condannato a rifondere fr. 1600.– per ripetibili ridotte. Considerata la reciproca soccombenza, tutto sommato si giustifica di suddividere anche in primo grado la tassa di giustizia e le spese in ragione di 1/10 alla moglie e di 9/10 al marito, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 1700.– per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:
4. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ un contributo di mantenimento anticipato di fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001 al 30 novembre 2003 e di fr. 909.10 mensili dal 1° dicembre 2003.
5. È ordinato all'Ufficio __________ stipendi e assicurazioni, __________, di trattenere dallo stipendio di __________ __________ l'importo mensile di fr. 1614.70 fino al 30 novembre 2003 e di fr. 909.10 dal 1° dicembre 2003 in poi, riversandolo a __________ __________, __________, sul conto bancario sul quale essa già riceve il proprio stipendio.
6. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 120.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per 1/10 a carico di lei e per 9/10 a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 1700.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti per 1/10 a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________;
– Ufficio stipendi e assicurazioni, __________ __________ __________ e __________ (limitatamente al dispositivo n. I/5).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria