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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2004 11.2003.48

23 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·630 mots·~3 min·2

Résumé

ritiro dell'appello e stralcio della causa - Pattuizione delle parti circa la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili - Fine di un processo senza sentenza

Texte intégral

Incarto n. 11.2003.48

Lugano 23 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

 Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2001.159 e DI.2002.141 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promosse con istanze del

5 settembre 2001 e dell'8 luglio 2002 dall'

  AP 1,   (patrocinato dall'avv. )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'  RA 1 )  

e nella causa DI.2001.172 (protezione dell'unione coniugale) promossa con istanza del 25 settembre 2001 dalla moglie nei confronti del marito;

                                         premesso che con giudizio unico del 9 aprile 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione coniugale promosse il 5 settembre 2001 e l'8 luglio 2002 da AP 1 (1958), come pure il 25 settembre 2001 da AO 1 (1961), ha fissato il contributo alimentare in favore della moglie e dei figli V__________ e Z__________ (entrambi nati il 25 marzo 1996), oltre alla partecipazione dei genitori alle eventuali spese straordinarie per questi ultimi;

                                         ricordato che contro la citata sentenza è insorta il 18 aprile 2003 AO 1 e il 24 aprile successivo AP 1, entrambi postulando per altro la reiezione dell'appello avversario;

                                         preso atto che il 24 agosto 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le procedure di appello, le parti avendo firmato il 19 agosto 2004 un accordo sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di una richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;

                                         considerato che il 15 dicembre 2004 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la contestuale omologazione della convenzione;

                                         constatato che nel medesimo scritto AO 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

                                         appurato che la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 24 novembre 2004, come risulta dal timbro apposto il 3 dicembre 2004 dal Segretario assessore in calce alla seconda pagina;

                                         accertato che il 20 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio appello, formulando circa gli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta a quella dell'ex moglie;

                                         rammentato che al punto 4.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno pattuito appunto il ritiro dei vicendevoli appelli una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”;

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello 18 aprile 2003 introdotto da AO 1 La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Si prende atto del ritiro dell'appello 24 aprile 2003 introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

–  –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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