Incarto n.: 11.2003.3
Lugano 13 gennaio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. ___/____ (interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 30 ottobre 2001 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
__________ __________ __________, __________;
giudicando ora sulla “decisione” del 5 dicembre 2002 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 19 dicembre 2002 presentata da __________ __________ __________ contro la “decisione” emessa il 5 dicembre 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 30 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ __________ (1952);
che la Sezione degli enti locali ha incaricato il 16 novembre 2001 il Servizio psico-sociale di Locarno di preparare una perizia sullo stato di __________ __________ __________;
che in seguito alla renitenza dell'interessata, la quale rifiutava di presentarsi per l'allestimento della perizia, con decisione del
2 agosto 2002 la Sezione degli enti locali ha interdetto __________ __________ __________ a norma dell'art. 369;
che su appello di __________ __________ __________ questa Camera ha annullato con sentenza del 26 novembre 2002 (inc. __________.__________.__________) la decisione di interdizione, carente di una perizia medica sullo stato mentale dell'interessata;
che il 5 dicembre 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato la Clinica psichiatrica cantonale di __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessata, in particolare sul suo stato mentale;
che con scritto del 19 dicembre 2002, redatto personalmente, __________ __________ __________ è insorta contro la citata decisione;
che l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria;
e considerando
in diritto: che l'appellante si oppone alla perizia perché ritiene di essere affetta da stress post-traumatico e sostiene che, per essere “seria e valevole”, la prova dev'essere completa, cioè una “combinazione neurologia psicologia psichiatria ortopedia chirurgica” (memoriale, pag. 8);
che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;
che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile;
che nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);
che nelle circostanze descritte, quindi, il memoriale dell'interessata sfuggirebbe a ogni esame quand'anche fosse trattato come appello (analogamente: I CCA, sentenza del 7 marzo 2002 in re P.);
che, del resto, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397), dubbi che in concreto sussistono, come ha già accertato questa Camera con sentenza del 26 novembre 2002 passata in giudicato (inc. __________.__________.__________);
che l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della libertà personale e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, § 4 n. 11);
che le affezioni ortopediche e neurologiche di cui si duole l'appellante potrebbero – se mai – rivelarsi di rilievo in procedure assicurative, estranee alla competenza di questa Camera, ma non hanno portata pratica nella procedura di interdizione, ove è decisivo solo lo stato mentale attuale dell'interessata;
che l'appellante non può essere seguita neppure quando pretende, nella domanda subordinata, di essere peritata dove si sente “senza pregiudizi”, non risultando che i periti incaricati dall'autorità di vigilanza si trovino in stato di esclusione o di ricusa, ciò che del resto nemmeno l'interessata pretende;
che, ciò posto, nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;
che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare il ricorso e non ha dunque sopportato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisione” impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria