Incarto n. 11.2003.27
Lugano, 2 maggio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1998.16 (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 18 agosto 1998 da
CO 1 attualmente in (patrocinata dall' RA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall' RA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 febbraio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e CO 1 si sono fidanzati nel 1990/91 e nel corso degli anni si sono scambiati numerosi regali. Nel novembre del 1994 il primo ha donato alla seconda, in specie, la quota di un mezzo in comproprietà della sua particella n. 378 RFD di __________, la quale è servita ai due per costruire una casa d'abitazione. Il fidanzamento è durato fino all'ottobre del 1996.
B. Il 18 agosto 1998 CO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Blenio chiedendo che in seguito alla rottura del fidanzamento AP 1 fosse tenuto a versarle un'indennità per torto morale di fr. 10 000.– (con interessi al 6% dal 20 agosto 1997), a restituirle una lunga lista di doni, a consegnarle tutta una serie di beni mobili di cui essa rivendicava la proprietà e a corrisponderle una cifra indeterminata (con interessi al 6% dal 20 agosto 1997) per le pigioni riscosse locando dal 1° aprile 1997 un appartamento da lui ricavato nella casa di __________ dopo la loro separazione. Essa ha inoltre postulato un'indennità di fr. 10 000.– (con interessi al 6% dal 20 agosto 1997) per lavori da lei eseguiti nella casa e la rifusione di fr. 156 677.80 (con interessi al 6%, sempre dal 20 agosto 1997) per spese da lei sostenute nell'opera di edificazione. In esito a ciò CO 1 ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione presentata il 17 settembre 1997 da AP 1 a un precetto esecutivo n. 59 352 di fr. 250 000.– con interessi che lei aveva fatto notificare al convenuto dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio.
C. Con risposta del 20 ottobre 1998 AP 1 si è dichiarato pronto a restituire i doni elencati dall'attrice che ancora erano in suo possesso (tranne un cane pastore tedesco, da lui rivendicato) e a consegnare i beni mobili indicati nella lista (salvo tre litografie, da lui rivendicate), proponendo per il resto di respingere la petizione. In via riconvenzionale egli ha chiesto che gli fosse retrocessa la quota di un mezzo in comproprietà sulla particella n. 378 RFD di __________, che fosse ordinato lo scioglimento della comproprietà relativa alla casa d'abitazione (senza il terreno) assegnandogli l'intero fabbricato dietro rimborso di fr. 47 500.– all'attrice, che questa fosse tenuta a ritornargli due regali (un anello a tre ori e un orologio con fasi lunari) e a ritirare taluni oggetti non richiesti. CO 1 ha replicato il 23 novembre 1998, riaffermando la propria petizione, ma non ha reagito all'azione riconvenzionale. AP 1 ha duplicato il 1° febbraio 1999, ribadendo la propria risposta.
D. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 16 agosto 1997 l'attrice ha confermato la richiesta di fr. 10 000.– (con interessi al 5% finanche dal 1° settembre 1996) “per lesione della personalità”, ha quantificato in fr. 1739.– il credito “per gli oggetti giacenti nella casa al momento della separazione”, ha cifrato in fr. 20 160.– (con interessi al 5% dal 1° aprile 1997) la pretesa per le pigioni di fr. 630.– mensili incassate dal convenuto locando il noto appartamento e ha portato a fr. 166 949.38 complessivi (con interessi al 5% “nel senso dei considerandi”) la sua spettanza “per gli importi e le poste di danno” relativi all'edificazione della casa. Di conseguenza essa ha instato perché l'opposizione sollevata da AP 1 al citato precetto esecutivo fosse rimossa in via definitiva per l'ammontare di fr. 198 848.38 con gli interessi appena indicati. Infine essa ha proposto di respingere la riconvenzione. Nel proprio memoriale conclusivo del 14 agosto 2002 AP 1 si è riconfermato nelle sue domande di risposta e di riconvenzione, aumentando nondimeno a fr. 69 111.– il conguaglio offerto all'attrice per lo scioglimento della comproprietà sulla casa. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.
E. Statuendo il 29 gennaio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato a AP 1 di restituire a CO 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza tutti i doni da lui riconosciuti nella risposta, come pure tutti i beni mobili di cui ammetteva la proprietà dell'attrice, condannandolo altresì a versare “in liquidazione di ogni ragione di dare e avere relativa alla particella n. 378 RFD”, un conguaglio di fr. 133 235.– così composti: fr. 21 735.– (con interessi al 5% dal 1° marzo 2000) per la metà delle pigioni da lui incassate tra il maggio del 1997 e il gennaio del 2003, fr. 32 500.– (con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003) per il maggior valore acquisito dal terreno grazie a opere di bonifica finanziate dall'attrice e fr. 79 000.– (sempre con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003) per lo scioglimento della comproprietà sullo stabile. Egli ha rigettato così in via definitiva l'opposizione di AP 1 al noto precetto esecutivo per la somma di fr. 133 235.– con gli interessi testé indicati. La tassa di giustizia di fr. 4500.– e le spese di fr. 3400.– relative all'azione principale sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con obbligo per il convenuto di rifondere all'attrice fr. 2500.– a titolo di ripetibili ridotte.
Ciò posto, il Pretore ha parzialmente accolto anche la riconvenzione, nel senso che ha attribuito l'intera particella n. 378 RFD a AP 1, tenuto ad assumere l'intero onere ipotecario, e ha condannato CO 1 a restituire all'attore riconvenzionale i due doni consistenti nell'anello a tre ori e nell'orologio con fasi lunari. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 500.– inerenti alla riconvenzione sono state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di CO 1, tenuta a rifondere all'attore riconvenzionale fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 febbraio 2003 per ottenere che il conguaglio da lui dovuto a CO 1 “in liquidazione di ogni ragione di dare e avere relativa alla particella n. 378 RFD” sia ridotto a complessivi fr. 94 696.–, di cui fr. 15 696.– (con interessi al 5% dal 1° marzo 2000) per le pigioni incassate e fr. 79 000.– (con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003) “quale compenso per lo scioglimento della comproprietà del fabbricato”. In subordine egli chiede che il conguaglio sia ridotto a fr. 99 862.–, riconoscendo all'attrice fr. 5166.– (con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003) per il maggior valore acquisito dal terreno in seguito all'opera di bonifica. In definitiva egli conclude perché la sua opposizione al noto precetto esecutivo sia rigettata solo entro tali limiti. Nelle sue osservazioni del 7 aprile 2003 CO 1 propone di respingere l'appello. In pendenza di ricorso, il 9 luglio 2004, essa si è poi sposata con __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che in virtù dell'art. 7 tit. fin. CC la causa è disciplinata dagli art. 91 segg. CC, quantunque la litispendenza sia anteriore al 1° gennaio 2000. Ciò premesso, egli ha respinto l'indennità di fr. 10 000.– postulata dall'attrice per torto morale, non ravvisando nessuno dei presupposti enunciati dall'art. 49 CO (cui si richiama l'attuale art. 92 CC). Ha obbligato invece il convenuto a restituire all'attrice i doni che riconosceva essere ancora in suo possesso (tranne il pastore tedesco), così come i beni mobili che ammetteva di dover riconsegnare (salvo le tre litografie), condannandolo inoltre a versare all'attrice la metà delle pigioni da lui incassate dal maggio del 1997 al gennaio del 2003 per la locazione del piccolo appartamento nella casa in comproprietà (fr. 21 735.–). AP 1 avanzava una pretesa (indeterminata) per i costi a lui derivati dall'esecuzione di tale appartamento, ma il Pretore l'ha respinta con l'argomento che l'edificio non risultava aver beneficiato di alcun maggior valore (art. 672 cpv. 3 CC). D'altro lato il Pretore ha respinto per mancanza di prove anche la pretesa di fr. 10 000.– che l'attrice fondava sul lavoro da lei prestato durante l'edificazione della casa.
Quanto allo scioglimento della comproprietà sullo stabile, il primo giudice ha calcolato la spettanza dell'attrice in fr. 79 000.–, pari alla metà del valore del fabbricato (fr. 519 000.– stimati dal perito ./. fr. 370 000.– di debiti ipotecari ./. fr. 9000.– rimborsati dal Comune per opere di canalizzazione, il tutto diviso due). A tale somma egli ha aggiunto fr. 32 500.– per il maggior valore derivato al terreno, nella cui bonifica l'attrice aveva investito fr. 26 000.– (art. 206 CC per analogia). Ciò premesso, CO 1 è stata chiamata a retrocedere la sua quota di comproprietà sulla particella n. 378 RFD, senza poter esigere né il rimborso delle spese notarili dovute alla stesura dell'atto di donazione (fr. 799.90, che non aveva dimostrato di avere corrisposto personalmente), né l'imposta di donazione da lei pagata (fr. 693.–, che secondo il Pretore non si giustificava di rimborsarle, beneficiando lei del maggior valore acquisito dal terreno). Infine il Pretore ha condannato CO 1 a restituire a AP 1 i due doni consistenti nell'anello a tre ori e nell'orologio con fasi lunari, fissandole un termine di 30 giorni per ritirare gli oggetti non richiesti con la petizione che il convenuto aveva elencato nella risposta.
2. L'appellante esordisce asserendo che il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione nella misura in cui riguardava lo scioglimento della comproprietà sul fabbricato, giacché l'attrice non offriva la restituzione della sua quota in comproprietà sulla particella n. 378 RFD. Su tal punto il primo giudice avrebbe dovuto quindi – per l'appellante – accogliere l'azione riconvenzionale e assegnare alla controparte “l'indennità in qualità di comproprietaria estromessa ex art. 651 CC” (memoriale, pag. 2 a metà). Quale conseguenza di merito tuttavia l'interessato intenda trarre da tale argomentazione non è dato di capire, né egli spiega. Sul tema si tornerà dunque in appresso, esaminando il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili dell'azione principale (consid. 5).
3. Si duole l'appellante che, pur essendo stato condannato a rifondere alla controparte la metà delle pigioni da lui incassate dal maggio del 1997 al gennaio del 2003 locando l'appartamento nella casa in comproprietà (fr. 21 735.–), nulla gli ha riconosciuto il Pretore per la spesa da lui affrontata ricavando quell'alloggio. Eppure, egli sottolinea, il suo investimento di fr. 12 078.15 (doc. 6) “per l'acquisto degli impianti e dei mobili di cucina, delle piastrelle, degli impianti sanitari ed elettrici, della porta d'ingresso, per i lavori da pittore, idraulico e elettricista” risulta dagli atti (memoriale, pag. 3 punto 1). Egli rivendica così fr. 6039.– con interessi al 5% dal 1° marzo 1997 (data della fine dei lavori), pari alla metà dei costi.
a) Appurato che AP 1 aveva ricavato l'appartamento nella casa in comproprietà contro il volere della fidanzata, il Pretore ha ritenuto applicabile in concreto l'art. 672 cpv. 3 CC, stando al quale chi esegue in malafede costruzioni su fondo altrui con materiali propri ha diritto solo alla rifusione del “valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario”. Nella fattispecie lo stabile non risultava aver beneficiato di alcun maggior valore in seguito all'intervento. Il primo giudice non ha quindi riconosciuto all'appellante alcunché (sentenza impugnata, consid. 5).
b) Giustamente il Pretore ha rilevato che un costruttore in malafede (il quale agisce cioè contro la volontà del proprietario del fondo) può vedersi riconoscere anche soltanto, a titolo di indennità, il “valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario” (art. 672 cpv. 3 CC). L'appellante non contesta di avere ricavato l'appartamento a pianterreno contro la volontà della fidanzata. Non pretende nemmeno di avere diritto a un'indennità che ecceda il “valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario”. D'altra parte però – contrariamente a quanto crede il Pretore – quel valore minimo non è il maggior valore oggettivo del fondo, bensì il valore soggettivo che la costruzione rappresenta per il proprietario, “avuto riguardo di tutte le circostanze” (Rep. 1996 pag. 167 consid. 3b con rinvio di dottrina, menzionato anche da Steinauer in: Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 109 n. 1640e; analogamente: Rey in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 672). Che il perito giudiziario non abbia ravvisato un maggior valore venale dello stabile in seguito alla formazione dell'appartamento (sentenza impugnata, loc. cit.) non è quindi decisivo. E ancor meno di rilievo è il fatto che la casa fosse stata progettata sin dall'inizio per una tale modifica (risposta, pag. 6, ad 12). Determinante è – si ripete – il valore soggettivo che l'appartamento poteva avere in concreto per i due comproprietari.
c) Nella fattispecie è indubbio che per ricavare dalla casa in comproprietà fr. 21 735.– dal maggio del 1997 al gennaio del 2003 i comproprietari avrebbero dovuto rendere l'appartamento abitabile. Si può ragionevolmente presumere dunque che il loro interesse soggettivo corrispondesse, almeno, ai costi indispensabili per raggiungere tale finalità. Certo, l'attrice definisce l'investimento di fr. 12 078.15 “voluttuario” (risposta, loc. cit.), affermando che il pianterreno della casa era già provvisto di lavatrice e asciugatrice, come pure di servizi igienici, aveva già il pavimento lastricato di piastrelle e le pareti provviste di attacchi elettrici. Non tenta nemmeno di spiegare tuttavia come potesse essere locato un appartamento privo di apparecchi da cucina (doc. 6-1), di apparecchi da bagno (doc. 6-2 e 6-3), di pensilina d'entrata (doc. 6-4), di armadi da cucina (doc. 6-5 a 6-8) o di muri tinteggiati (doc. 6-9). Ne segue che legittimamente AP 1 chiedeva – davanti al Pretore – di vedersi riconoscere almeno la metà della spesa affrontata, ovvero il minimo per rendere l'appartamento atto a produrre il reddito in questione. Al proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto. Quanto agli interessi del 5% dovuti sull'importo di fr. 6039.–, appare ragionevole farli decorrere dal 1° aprile 1997 (momento in cui l'appartamento è stato locato, come figura esplicitamente nella sentenza impugnata, consid. 5 pag. 9 in basso; contratto di locazione nel fascicolo “edizione documenti + richiami da parte convenuta”).
4. In secondo luogo l'appellante critica il corrispettivo di fr. 32 500.– che il Pretore lo ha tenuto a rifondere all'attrice per il maggior valore derivato al terreno dalle opere di bonifica. Afferma che l'art. 206 CC riguarda solo lo scioglimento del regime dei beni matrimoniali e non è applicabile al caso specifico, nemmeno per analogia. Anzi, la mutua restituzione di doni prevista dall'art. 91 cpv. 1 CC non prevede alcuna vicendevole partecipazione al plusvalore. Egli soggiunge dipoi che in seguito alla bonifica il valore venale del terreno è passato non da fr. 100.–/m² a fr. 125.–/m², ma solo a fr. 112.–/m² (come ha confermato il perito giudiziario), di modo ch'egli va tenuto a rifondere all'attrice, se mai, fr. 5166.– (la metà di fr. 10 223.– effettivi). Infine egli fa valere che l'attrice non ha dimostrato di avere investito fondi propri nel risanamento del suolo e che la spesa di fr. 26 000.– accertata dal Pretore comprende non solo la bonifica del terreno, ma anche altri interventi, come la posa di una fossa settica, la demolizione di un rustico e l'installazione di tubi (memoriale, pag. 5 punto 2).
a) L'art. 91 CC, che dandosi la fine di un fidanzamento prevede la restituzione dei regali in natura (cpv. 1) e rinvia agli art. 62 segg. CO nel caso in cui ciò non sia più possibile (cpv. 2), si ispira al divieto dell'indebito arricchimento (Huwiler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 in fine ad art. 91). Identico principio vale per chi riceve un dono di ritorno, nel senso che deve rifondere a chi glielo retrocede “le spese necessarie ed utili da lui incontrate; di quest'ultime però, se all'atto del ricevimento non era in buona fede, solo fino a concorrenza del maggior valore tuttora sussistente al momento della restituzione” (art. 65 cpv. 1 CO). L'art. 206 cpv. 1 CC, cui il Pretore ha fatto capo per analogia, non è invece di alcuna pertinenza tra ex fidanzati.
Certo, secondo la dottrina dominante l'art. 206 cpv. 1 CC si applica anche ai contributi che una parte fornisce prima del matrimonio al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra (v. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 206 CC con rinvii). Tale estensione della norma, che per altro non riguarda solo i fidanzati (Piotet, Des créances variables entre époux, in: RNRF/ZBGR 72/1991 pag. 70 cifra V in fine), presuppone tuttavia che le parti si siano poi sposate, proprio perché l'art. 206 CC è un prescritto specifico del diritto matrimoniale. Gli autori invocati dall'attrice non dicono altro (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 515 n. 1262 nota 13). Ne discende che in concreto l'attrice, la cui buona fede è fuori discussione, ha diritto al rimborso delle spese necessarie e utili da lei incontrate per conservare o migliorare la quota di comproprietà sulla particella n. 378 RFD ricevuta in dono. Non ha diritto invece di vedersi riconoscere un'indennità per il solo fatto che il regalo sia aumentato di valore durante il fidanzamento, non sussistendo in concreto alcun regime dei beni.
b) Il primo giudice ha accertato che l'attrice ha contribuito alla bonifica della particella n. 378 RFD investendo fr. 26 000.– (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 12 nel mezzo). Che la spesa fosse “utile” non è seriamente contestato nemmeno dall'appellante, il quale nega però che la somma provenisse da averi della fidanzata. Fa notare che quest'ultima ha sì ordinato il 29 novembre 1994 alla __________, __________, di corrispondere fr. 26 000.– all'impresa __________ di __________ per “bonifica terreno” (doc. N e Z), ma che tale denaro proveniva da un loro conto comune. Che due anni dopo, il 12 dicembre 1996, essa abbia poi riversato sul conto comune fr. 26 000.– di risparmi personali (prelevati da un suo conto n. 326.230.40C presso la __________ di __________: ordine di bonifico accluso al doc. N) ancora non significa, per l'appellante, che essa abbia assunto l'onere della fattura. Sta di fatto però che l'appellante, già titolare con la stessa CO 1 del noto conto presso la __________, non indica minimamente a quale altra finalità sarebbe stato destinato quel versamento della fidanzata. Si limita a insinuare dubbi, ma non tenta nemmeno una spiegazione. In simili circostanze l'accertamento del Pretore non può sicuramente definirsi erroneo o inattendibile.
c) Opina l'appellante che – come si è accennato – la fattura dell'impresa __________ comprendeva anche la posa di una fossa settica, la demolizione di un rustico e l'installazione di tubi (doc. 7). A parte il fatto però che mal si capisce perché tali opere sarebbero estranee alla bonifica del terreno, l'appellante non indica di quanto andrebbe ridotta la fattura (di fr. 26 083.–) ove si stralciassero gli interventi da lui reputati estranei al risanamento del fondo. Insufficientemente motivato, su questo punto il rimedio si dimostra addirittura irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). È verosimile invece che l'opera della ditta __________ si riferisse non solo alla quota di comproprietà fondiaria donata da AP 1 all'attrice, ma all'intera particella n. 378 RFD. Di per sé, solo fr. 13 000.– consistono perciò in spese “utili” che l'attrice ha destinato alla bonifica della propria quota. I rimanenti fr. 13 000.– sono stati utilmente investiti nella quota del fidanzato e si configurano come un dono di CO 1 all'appellante. Comunque sia, ciò nulla muta nel risultato finale del giudizio, poiché anche tale regalo va restituito. In sintesi, dunque, su questo punto l'appello merita accoglimento, ma solo in parte, la spettanza di fr. 32 500.– riconosciuta dal Pretore all'attrice dovendo essere ricondotta a complessivi fr. 26 000.–.
5. Infine l'appellante critica il dispositivo sugli oneri e le ripetibili dell'azione principale, tornando a ripetere che il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione nella misura in cui riguardava lo scioglimento della comproprietà sulla casa, giacché l'attrice non offriva la restituzione della sua quota in comproprietà sulla particella n. 378 RFD. Egli chiede pertanto che la tassa di giustizia di fr. 4500.– e le spese di fr. 3400.– (suddivise dal Pretore a metà) siano poste per tre quarti a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli un'indennità di fr. 3000.– a titolo di ripetibili ridotte (mentre il Pretore ha condannato lui medesimo a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 2500.–). L'appellante non contesta invece il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili della riconvenzione, che è passato in giudicato (memoriale, pag. 8 punto 3).
a) Il Pretore ha rilevato che nella petizione l'attrice si è dichiarata disposta a due riprese, previo rimborso di fr. 156 949.38 per le spese da lei sostenute nell'edificazione dello stabile, a “lasciare l'abitazione di __________ in proprietà esclusiva del convenuto” (sentenza impugnata, consid. 7 secondo paragrafo). L'accertamento è esatto. A pag. 12 della petizione l'attrice dichiarava invero:
Senz'indugi, l'attrice postula che gli importi versati nella costruenda casa le vengano restituiti conformemente alle regola sulle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento. Qualora ciò avvenisse, ella trapasserebbe in assoluta proprietà la sua parte di comproprietà attuale dell'immobile, revocando la donazione immobiliare.
A pag. 18 essa ribadiva dipoi, testualmente:
A mente dell'attrice, ferma restando l'incerta disponibilità liquida del convenuto per tacitare le pretese attoree, l'abitazione di __________ può rimanere in esclusiva proprietà del signor AP 1.
Sulla base di tali dichiarazioni il Pretore poteva senz'altro dare per acquisito che l'attrice fosse pronta a retrocedere la sua quota di comproprietà sulla particella n. 378 RFD. Non entrare in materia sulla richiesta di risarcimento per “le spese necessarie ed utili” incontrate in buona fede nella conservazione o nel miglioramento del bene sarebbe trasceso in un soverchio formalismo. Se non che, come l'appellante fa notare, in sede di replica l'attrice ha revocato ogni disponibilità. A pag. 5 del memoriale (punto 7) figura in effetti quanto segue:
La proposta attorea è vincolata alla corresponsione dell'integrale richiesta petitoria formulata in petizione. Ciò stante, e considerato l'ingiustificato accanimento dimostrato dalla controparte, la proposta è fin d'ora irrevocabilmente revocata. Indipendentemente dall'epilogo della vertenza si scordi il AP 1 [di] rimanere nell'abitazione.
Su tale dichiarazione l'attrice non è più tornata – ammesso e non concesso che ciò fosse possibile – nemmeno nel memoriale conclusivo. A ragione l'appellante sottolinea perciò che il Pretore non poteva riconoscere a CO 1 un rimborso delle “spese necessarie ed utili” incontrate per migliorare o conservare la quota in comproprietà quando essa medesima rifiutava di restituire il terreno. In proposito l'azione principale andava dunque respinta.
b) Ne deriva che il riparto a metà degli oneri processuali e l'attribuzione di ripetibili all'attrice per quel che era dell'azione principale non resiste alla critica. CO 1 è uscita vittoriosa invero sulla rivendicazione di doni per un valore da lei dichiarato di fr. 4414.–, sulla rivendicazione di beni mobili in proprietà per un valore dichiarato di fr. 1739.–, sulla rivendicazione della metà delle pigioni riscosse dal convenuto
(fr. 21 735.–) e sul rimborso della spesa da lei incontrata per bonificare la quota di comproprietà appartenente al convenuto (fr. 13 000.–). Queste ultime due domande non presupponendo infatti la retrocessione della sua quota. È uscita sconfitta invece sull'indennità per torto morale (fr. 10 000.–), sull'indennità per il lavoro prestato nell'edificazione della casa (fr. 10 000.–) e, soprattutto, sull'indennità chiesta in liquidazione della comproprietà sul fabbricato (fr. 143 949.38, ovvero fr. 156 949.38 meno l'importo di fr. 13 000.– che si riferisce in realtà alla bonifica della quota di comproprietà del convenuto). Visto il grado di soccombenza, suddividere gli oneri processuali e le ripetibili nella proporzione di un quarto a carico di AP 1 e di tre quarti a carico di CO 1, con obbligo per costei di rifondere al convenuto fr. 3000.– a titolo di ripetibili ridotte, si rivela una proposta equa e ragionevole. Anche su questo punto l'appello risulta provvisto pertanto di buon diritto.
6. Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene causa vinta sull'indennità chiesta in rifusione delle spese affrontate per ricavare l'appartamento a pianterreno nella casa di __________ (fr. 6039.–, pari alla cifra richiesta), come pure sul riparto della tassa di giustizia (fr. 1125.– invece di fr. 2250.–), delle spese (fr. 850.– invece di fr. 1700.–) e delle ripetibili di primo grado relative all'azione principale (spettanza di fr. 3000.– invece del debito di fr. 2500.–). Soccombe largamente invece sull'obbligo di risarcire all'attrice la spesa per la bonifica del terreno (fr. 26 000.– complessivi in luogo dei fr. 32 500.– stabiliti dal Pretore), ch'egli pretendeva di vedere azzerato o, subordinatamente, ridotto a fr. 5166.–. Nel complesso si giustifica pertanto di porre a suo carico quattro settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte.
7. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di oltre fr. 45 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:
1. L'azione principale è parzialmente accolta, nel senso che:
1.1 AP 1 è condannato a consegnare a CO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, i seguenti beni:
[elenco figurante nel dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata]
1.2 AP 1 è condannato a versare a CO 1 la somma di fr. 21 735.– con interessi al 5% dal 1° marzo 2000, meno la somma di fr. 6039.– con interessi al 5% dal 1° aprile 1997.
1.3 AP 1 è condannato inoltre a versare a CO 1 la somma di fr. 13 000.– con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003.
1.4 Per il resto l'azione principale è respinta.
2. Gli oneri dell'azione principale, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 4500.– e nelle spese di fr. 3400.–, da anticipare dall'attrice, sono posti per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico dell'attrice, che rifonderà a AP 1 fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
3. L'azione riconvenzionale è parzialmente accolta, nel senso che:
3.1 La particella n. 378 RFD di __________ è attribuita in esclusiva proprietà a AP 1, con obbligo per lui di assumere l'intero onere ipotecario.
3.2 AP 1 è condannato a versare a CO 1, in conseguenza di ciò, le somme di fr. 79 000.– con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003 e di fr. 13 000.–, sempre con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003.
3.3 L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Blenio è invitato a iscrivere il trasferimento di proprietà indicato al punto 3.1.
3.4 CO 1 è condannata a consegnare a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'anello a tre ori e l'orologio con fasi lunari in suo possesso.
3.5 Per il resto la riconvenzione è respinta.
4. Gli oneri dell'azione riconvenzionale, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2500.– e nelle spese di fr. 500.–, da anticipare dall'attore riconvenzionale, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di CO 1 in __________, che rifonderà all'attore riconvenzionale fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
5. È rigettata in via definitiva l'opposizione sollevata il 17 settembre 1997 da AP 1 al precetto esecutivo n. 59 352 notificatogli il 12 settembre 1997, su richiesta di CO 1, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, per le seguenti somme:
fr. 21 735.– con interessi al 5% dal 1° marzo 2000, meno fr. 6039.– con interessi al 5% dal 1° aprile 1997,
fr. 79 000.– con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003 e
fr. 26 000.– con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003.
Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2260.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2310.–
sono posti per tre settimi a carico di CO 1 in __________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–; –.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Blenio;
– Ufficio dei registri del Distretto di Blenio (dispositivo n. I/3.3).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.