Incarto n. 11.2003.151
Lugano 18 novembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.655 (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 1° settembre 2003 dallo
AO 1 (RA 2
contro
AP 1 (patrocinata da) e le PI 1, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 novembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In una convenzione del 15 marzo 1968 i “__________”, proprietari della particella n. 676 RFD di quel Comune, hanno concesso __________ le seguenti servitù:
– diritto di superficie, nel senso che la __________ potrà installare e mantenere (…), limitatamente alla zona tinta in rosso nell'annessa planimetria 1:1000 sub 1, un elettrodotto aereo, ivi compresi i necessari sostegni, le relative fondazioni e messe a terra, ancoraggi delle altre opere accessorie, che rimangono di proprietà del Comune di __________ (__________);
– diritto di accesso con ogni veicolo o mezzo ed in ogni momento, manutenzione, modifiche, rinnovi e controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente le particelle gravate ogni qualvolta ciò fosse necessario per i suddetti lavori;
– diritto di limitazioni di costruzioni e piantagioni, fino alla distanza di 5 m dal filo più esterno dell'elettrodotto.
L'iscrizione delle servitù nel registro fondiario è avvenuta il 3 aprile 1968.
B. In seguito la porzione di terreno sulla quale passa l'elettrodotto “__________ di 50 kV a 2 terne” (421 m²), oggetto delle servitù, è stata staccata dalla particella n. 676 ed è stata acquistata il 15 ottobre 1971 da __________, proprietario della confinante particella n. 875, che ha annesso lo scorporo al suo fondo (la cui superficie è passata a 1221 m²). Al momento di iscrivere la mutazione nel registro fondiario, tuttavia, le citate servitù non sono state riportate a carico della nuova particella n. 875, la quale è poi stata acquistata il 25 ottobre 1977 da __________ e il 20 marzo 1986 è passata in proprietà della di lui moglie, AP 1, per aggiudicazione a un'asta pubblica.
C. Nel febbraio del 2003 le PI 1, subentrate all'__________, venute a sapere che AP 1 intendeva ampliare l'abitazione posta sulla particella n. 875, hanno constatato il mancato riporto delle servitù. Il 17 marzo 2003 esse si sono quindi rivolte all'RA 2 con un'istanza di rettifica, chiedendo di iscrivere a carico della particella n. 875 le seguenti servitù:
Elettrodotto aereo, con manufatti di sostegno, passo per ispezione e manutenzione, nonché arretramento costruzione a favore PI 1.
L'aggiunto ufficiale ha invitato il 25 marzo 2003 AP 1 a sottoscrivere in segno di accettazione la proposta di rettifica. Quest'ultima ha comunicato il 27 marzo 2003 di non essere d'accordo, avendo acquistato il fondo n. 875 libero da qualsiasi servitù di elettrodotto.
D. Il 1° settembre 2003 lo AO 1 ha convenuto AP 1 e le PI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, facendo valere l'inavvertenza commessa a suo tempo e chiedendo di ordinare all'RA 2 il ricupero dell'iscrizione. Alla discussione del 4 novembre 2003 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre le PI 1 vi hanno aderito. Statuendo con sentenza del 5 novembre 2003 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale dei registri di iscrivere “un onere di elettrodotto aereo e relativi manufatti di sostegno, passo per ispezione e manutenzione, nonché di arretramento costruzioni a carico della particella 875 RFD di __________ e a favore delle PI 1”. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico di AP 1, con obbligo di rifondere allo AO 1 un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 14 novembre 2003 nel quale chiede di respingere l'istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Con osservazioni del 2 dicembre 2003 lo AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore. Identica conclusione formulano le PI 1 nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2003.
Considerando
in diritto: 1. Le rettificazioni di iscrizioni nel registro fondiario a norma dell'art. 977 CC sono decise dal Pretore con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 25 e 5 LAC combinato con gli art. 361 e segg. CPC). La sentenza è appellabile, senza riguardo al valore litigioso, nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2003 le PI 1 chiedono che si richiami dal Consiglio di Stato l'incarto riguardante la procedura di ricorso contro il rilascio della licenza edilizia all'appellante per l'ampliamento della nota abitazione e che si proceda a un'ispezione presso l'RA 2, richiamando tutta la documentazione esistente. Ora, in appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili. Già di primo acchito la richiesta in questione risulta dunque irricevibile. Né l'assunzione di tali prove appare utile ai fini del giudizio, i fatti sono chiari e litigiosa è – come si vedrà oltre – una questione di diritto, diritto che questa Camera applica d'ufficio (art. 87 CPC).
3. Il Pretore ha ricordato anzitutto i presupposti che disciplinano una rettifica di iscrizione nel registro fondiario a norma degli art. 977 CC e 98 RRF, accertando dipoi che AP 1 ammetteva implicitamente l'errore commesso a suo tempo dall'ufficiale (sentenza impugnata, pag. 3 verso l'alto). Ciò bastava, a suo modo di vedere, per ordinare il ricupero dell'omissione. L'appellante ribadisce la sua buona fede (e quella del marito) nel registro fondiario, dolendosi che per ottenere l'iscrizione le PI 1 non abbiano offerto alcuna indennità (appello, pag. 4 verso l'alto). A suo parere inoltre la procedura cui ha fatto capo l'RA 2 non è quella giusta, poiché – essa soggiunge – sarebbero state le PI 1 a dover promuovere azione fondandosi sull'art. 975 CC.
4. La rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi. In tal caso l'intervento del giudice avviene nel quadro di una procedura amministrativa (DTF 117 II 45 consid. 5). Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La possibilità dell'art. 977 CC decade, in ogni modo, ove un terzo acquisti l'immobile facendo assegnamento in buona fede sul contenuto del registro (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 27 ad art. 977; DTF 123 III 350 consid. 2). In siffatta eventualità rimane l'azione dell'art. 975 CC, la quale è data però – come detto – solo per contestare iscrizioni, modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni, al cui riguardo non è più dato alcun rimedio (DTF 123 III 461 consid. 2c e 350 consid. 2).
5. Nella fattispecie le PI 1 si sono valse della via amministrativa, instando davanti all'RA 2 per la reinscrizione delle servitù omesse (doc. C a metà; act. VII: osservazioni, pag. 3 verso il basso). Tant'è che nell'istanza esse hanno menzionato espressamente l'art. 977 CC, non l'art. 975 CC, che per altro riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite nel registro senza causa legittima. E gli atti confermano che, in effetti, il mancato riporto sulla particella n. 875 delle servitù gravanti l'originaria particella n. 676 si riconduce a una palese inavvertenza dell'ufficiale, come quest'ultimo riconosce (doc. C e D, entrambi nel mezzo, act. I: istanza, n. 3 a pag. 2). Il problema è che nel frattempo la particella n. 875 ha cambiato proprietario due volte, il 25 ottobre 1977 quando è stata acquistata da __________ e il 20 marzo 1986 quando la di lui moglie se l'è aggiudicata all'asta pubblica (doc. D, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). In simili condizioni il Pretore avrebbe chiaramente dovuto respingere l'istanza in ordine (senza entrare nel merito della lite: DTF 123 III 351 consid. 2a). Già per questo motivo l'appello si rivela pertanto fondato.
6. La fondatezza dell'appello ancora non significa – giovi ricordare – che sul fondo dell'appellante non esista alcuna servitù. Il menzionato elettrodotto aereo esiste infatti da oltre trent'anni ed è perfettamente visibile. Ora, le condotte d'acqua, gas, di forza elettrica e simili, in quanto si trovino fuori del fondo a cui servono, sono presunte accessori dell'impianto da cui provengono e appartenere al proprietario di questo, salvo disposizione contraria (art. 676 cpv. 1 CC). Che nella fattispecie l'elettrodotto non sia stato posato senza diritto, ma previa costituzione di servitù, è pacifico. E siccome si tratta di una condotta apparente (la stessa appellante dà atto che i tralicci sono chiaramente visibili: memoriale, pag. 3 in basso), il diritto sussiste come servitù personale anche senza iscrizione nel registro (art. 676 cpv. 3 CC; DTF 97 II 41 consid. 3). Analogo principio dispone del resto l'art. 691 cpv. 3 CC nell'ipotesi in cui un proprietario sia tenuto a lasciar posare una condotta nel suo fondo. Certo, senza l'accordo del proprietario gravato la servitù non può essere iscritta nel registro. La riconoscibilità della condotta sostituisce nondimeno l'iscrizione. Quanto al contenuto e all'estensione, esse sono delimitati dal contratto di costituzione (DTF 97 II 41 in basso).
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del giudizio odierno impone altresì di riformare il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che seguono la medesima sorte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta in ordine.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dall'istante, è posta a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno in solido all'istante – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 200.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico dello AO 1 e delle PI 1, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– – PI 1, ; – RA 2.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria