Incarto n. 11.2003.148
Lugano, 28 dicembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2003.6 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 22 gennaio 2003 dal
notaio CO 1
per ottenere il certificato ereditario fu (11 aprile 1919 – 27 settembre 2002), già in, certificato che il Pretore ha emesso il 21 marzo 2003 e dal quale risulta come unico erede l' avv. dott. CO 2, ,
giudicando ora sull'appello del 14 novembre 2003 presentato da
AP 1
(patrocinato,);
contro il rilascio di tale certificato ereditario;
Ritenuto
in fatto: A. Su istanza del notaio CO 1 il Pretore del Distretto di Leventina ha emesso il 3 marzo 2003 un certificato ereditario fu __________ (deceduta a __________ il 27 settembre 2002, nubile e senza discendenti) in cui figuravano come unici eredi i nipoti AP 1 (1937), __________ (1940), __________ (1941), __________ (1955) e __________ (1957).
B. Circa tre settimane dopo, il 21 marzo 2003, di propria iniziativa il Pretore ha annullato il certificato ereditario e l'ha sostituito con un altro nel quale ha indicato come unico erede fu __________ l'avv. dott. CO 2 (1935). AP 1, venuto a conoscenza il 4 novembre 2004 del nuovo certificato, ha presentato appello il 14 novembre 2004 per ottenere il ripristino del certificato originario. Con decreto del 21 novembre 2003 il presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2003 CO 2 ha difeso, tramite il notaio CO 1, l'operato del Pretore, rimettendosi “per il resto” al giudizio della Camera.
C. Su richiesta delle parti, con ordinanza del 3 giugno 2005 il presidente della Camera ha sospeso la procedura fino al 31 agosto 2005 in vista di trattative. La sospensione della causa è poi stata prorogata con ordinanza del 22 agosto 2005 fino al 30 settembre successivo. Il 28 ottobre 2005 l'appellante ha annunciato l'imminente firma di un accordo e il 4 novembre 2005 ha fatto seguire alla Camera copia di una convenzione in cui CO 2 dà atto che unici eredi fu __________ sono quelli indicati nel primo certificato ereditario emesso dal Pretore, l'appellante impegnandosi da parte sua a tacitare ogni pretesa di lui con il versamento di fr. 20 000.– per conto della successione. Nella lettera accompagnatoria del 4 novembre 2005 AP 1 chiedeva così di stralciare l'appello dai ruoli e di invitare il Pretore a emanare un nuovo certificato ereditario conforme all'accordo intercorso.
D. Con ordinanza dell'11 novembre 2005 il presidente della Camera ha fissato all'appellante un termine fino al 31 gennaio 2006 per integrare la convenzione, documentando la sua facoltà di rappresentare gli altri eredi legittimi e invitando __________ a riconoscersi nel testamento lasciato da __________ come semplice legataria (e non come eventuale erede). Il 23 dicembre 2005 l'appellante ha trasmesso alla Camera una versione emendata della convenzione, da lui sottoscritta il 30 novembre 2005 per sé e in rappresentanza di __________, __________, __________ e __________, come pure il 13 dicembre 2005 dai coniugi CO 2 e __________.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza pongono direttamente fine alla lite e hanno forza di giudicato (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC), sicché il decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera portata dichiarativa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352). Tale regola vale nondimeno per i processi ordinari, retti dal principio dispositivo, nell'ambito dei quali le parti possono liberamente transigere o acquiescere. Un certificato ereditario è rilasciato in esito a un procedimento di volontaria giurisdizione (DTF 118 II 110 consid. 1), ovvero nel quadro di norme disciplinanti – fuori da qualsiasi contenzioso – il modo per ottenere dalla pubblica autorità un determinato atto ufficiale (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Le parti non potendo vincolare convenzionalmente il rilascio di atti ufficiali, si applica a tali procedure non il principio dispositivo, bensì quello inquisitorio, tant'è che l'autorità collabora al chiarimento dei fatti e alla raccolta delle prove (Rep. 1996 pag. 157 consid. 1). In concreto la causa non può dunque essere tolta dai ruoli senza verificare la legalità, la chiarezza e la completezza della transazione intercorsa.
2. Il testamento olografo del 14 febbraio 1977 lasciato da __________, pubblicato il 27 novembre 2002 dal notaio CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina (rogito n. 820), è così formulato:
__________, 14 febbraio 1977
Testamento originale:
Oggi in piene facoltà mentali faccio questo testamento.
Lascio al Dr. CO 2, __________, __________, la mia parte di casa a __________ e prato annesso alla casa, come pure la mia parte di terreno e stalla a __________.
Questi può entrare subito in possesso appena fatte le spartizioni.
Alla mia morte lascio pure al Dr. CO 2 la mia parte di stalla e terreno a __________ e terreni a __________.
Fuori una sesta parte della mezza stalla e terreno vicino, alla signora __________, via __________, __________ e un terreno a __________, __________, __________ il posto da decidere con il Dr. CO 2.
Alla mia morte l'orologio d'oro e medaglione antico del mio povero padre al Dr. CO 2.
Anello con piccoli brillanti e zaffiro per la signora __________.
La fede della mia povera mamma e anello con brillante solitario alla signora __________.
Una spilla con dietro la fotografia del mio povero padre alla signora __________, via __________, __________.
La catenina d'oro con medaglia oroscopo (ariete) a __________.
Una croce d'oro con brillante alla signora __________, __________, __________.
I tre 5 franchi vecchi a __________, __________ e __________.
Una croce d'oro con catenina a __________, __________.
Il resto di cose, argenteria e d'oro che si trova in casa alla mia morte alla signora __________.
Come pure biancheria, cassapanca, armadio, letti, quadro con dipinto la casa, 2 apparecchi radio, un televisore, comò con marmo alla signora __________.
Prego quest'ultima di dare i vestiti della mia povera mamma e i miei in carità ma fuori il Cantone, di bruciare lettere e fotografie di persone che non interessano.
Preciso che ho fatto questo testamento di mia propria volontà.
Di cuore ringrazio la famiglia __________ per il loro disinteressato aiuto.
Con questo testamento viene annullato il testamento fatto a __________ nel 1969 e andato perso in casa.
In fede
__________
Anno 1919
__________
Per il mio funerale desidero la cassa più semplice che ci sia.
Le onoranze funebri del signor __________ in __________.
Desidero essere bruciata e la terra messa vicino alla mia mamma.
Il funerale deve essere privato, non fiori, chi vuole ricordarmi faccia un'offerta per la fame nel mondo. Grazie.
__________
__________, 14 febbraio 1977
Lascio pure alla mia morte i due orologi da muro e uno da posare, come pure le mie cose di rame alla signora __________.
Per i funerali ho l'assicurazione Patria a __________.
__________
3. Nella convenzione trasmessa a questa Camera il 23 dicembre 2005 __________, per sé e gli altri eredi legittimi fu __________, come pure CO 2 e __________ si danno atto di interpretare il testamento olografo nel senso che i coniugi __________ sono semplici legatari e in tale veste rinunciano al lascito giusta l'art. 577 CC, vedendosi corrispondere dagli eredi legittimi un'indennità di fr. 20 000.– a tacitazione di ogni pretesa. Tale accordo è perfettamente chiaro e lecito, visto il mutuo consenso di tutti gli eredi legittimi e dei potenziali eredi istituiti, in particolare di __________, cui la disponente aveva lasciato “il resto di cose, argenteria e d'oro che si trova in casa alla mia morte”. L'attribuzione di un “resto” della successione, dopo l'assegnazione di altre quote ereditarie o di legati, configura in effetti – di regola – istituzione d'erede (DTF 100 II 99 consid. 1 con richiami; Staehelin in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 483 CC), anche ove tale “resto” sia poca cosa (Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 483 CC), la distinzione fra erede e legatario essendo di natura qualitativa e non quantitativa (Tuor/Schnyder/Schmid/ Rumo-Jungo, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12ª edizione, pag. 619 seg.). L'accordo sottoposto alla Camera sostituendo ora la volontà della testatrice, nulla osta al rilascio di un nuovo certificato ereditario dal quale risulti che gli unici eredi fu __________ sono quelli legittimi.
4. Ciò posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in seguito allo stralcio dell'appello dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi transazione, salvo specifico accordo tra le parti sull'assunzione delle spese il giudice procede alla suddivisione degli oneri secondo il risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato dalle parti medesime nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III 128, 1984 III 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130). Nel predetto accordo le parti hanno stabilito che “tasse e spese [di appello sono] a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate” (clausola n. 4). Non v'è ragione di scostarsi da tale libera pattuizione, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta (la procedura terminando senza sentenza: art. 21 LTG), ma non oltre misura, la disamina della convenzione avendo preso tempo e impegno praticamente pari a quello che avrebbe richiesto la redazione della sentenza. Quanto alle spese di emissione del secondo certificato ereditario (il primo è stato annullato dal Pretore medesimo), esse rimangono a carico del notaio, che ha postulato l'emissione dell'atto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si prende atto della seguente convenzione:
Tra le seguenti parti:
– AP 1, __________, agente per sé e in rappresentanza degli eredi legali [recte: legittimi]:
- __________, fu __________ (20 marzo 1940),
- __________, fu __________, nata __________ (9 novembre 1941),
- __________, fu __________ (3 maggio 1955),
- __________ (detta __________) __________, nata __________, fu __________ (16 novembre 1957),
e meglio come appare nelle valide procure che saranno prodotte al Tribunale di appello,
e
– CO 2, __________,
– __________, __________.
nell'ambito della successione relitta dalla fu __________, qdm. __________ (11 aprile 1919), da e già in __________, ivi deceduta [recte: deceduta a __________] il 27 settembre 2002;
premesso che:
– il 21 marzo 2003 il Pretore del Distretto di Leventina (inc. CN.2003.6) nella successione relitta dalla fu __________ ha emesso un certificato ereditario attestante quale erede unico della defunta il signor CO 2;
– con appello 14 novembre 2003 AP 1 ha impugnato il predetto certificato dinnanzi alla prima Camera civile del Tribunale di appello, chiedendo che venisse annullato e sostituito con un nuovo certificato ereditario a favore degli eredi legali [recte: legittimi] della defunta __________;
– con ordinanza 11 novembre 2005 il presidente della prima Camera civile del Tribunale di appello assegnava a AP 1 un termine scadente il 31 gennaio 2006 per integrare l'accordo precisando non solo la qualità di parte dell'appellante, ma anche di rappresentare gli altri eredi legittimi, rispettivamente invitando __________ a riconoscersi nel testamento lasciato da __________ come semplice legataria e non come eventuale erede;
tutto ciò premesso
si conviene quanto segue:
1. AP 1 verserà a CO 2, entro 3 mesi dal rilascio del certificato ereditario di cui sopra, l'importo di fr. 20 000.– (ventimila) per le spese sostenute dal secondo nella successione in parola, rispettivamante a tacitazione di tutti i suoi diritti per le qualità di legatario, il quale rinuncia al lascito. In tal senso AP 1 sarà considerato creditore nei confronti della successione di tale importo.
2. __________ con la firma del presente atto si riconosce quale semplice legataria e rinuncia al lascito, ritenuto che la stessa dà atto di essere stata completamente tacitata con l'importo versato al marito CO 2 e di cui al punto precedente del presente atto.
3. Le parti sottoporranno il presente accordo, che annulla, precisa e sostituisce quello sottoscritto da AP 1 e CO 2 il 18 rispettivamente il 31 ottobre 2005, alla prima Camera civile del Tribunale di appello che decreterà lo stralcio dell'inc. 11.2003.148, ordinando al Pretore del Distretto di Leventina di annullare il certificato 21 marzo 2003 ed emetterne uno in sostituzione a nome degli eredi legali [recte: legittimi], come esposto al punto 1 del presente atto.
4. Tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate, ritenuto che salvo l'importo del quale è detto sopra, CO 2 e __________ non vantano più alcuna pretesa né in qualità di erede né in qualità di legatari né a nessun titolo nei confronti della successione relitta dalla fu __________.
In fede di che le parti si firmano:
__________, 30 novembre 2005 AP 1
__________, 13 dicembre 2005 CO 2
__________, 13 dicembre 2005 __________
Procure allegate alla convenzione
1. Il sottoscritto
__________, fu __________ (20 marzo 1940), da e in __________, vedovo,
conferisce con la presente
PROCURA
al signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________, coniugato,
affinché lo rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc., come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465 e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In fede
__________
__________, 22 novembre 2004
2. La sottoscritta
__________, fu __________, nata __________ (9 novembre 1941), da __________ in __________, coniugata,
conferisce con la presente
PROCURA
al signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________, coniugato,
affinché la rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc., come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465 e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In fede
__________
__________, 22 novembre 2004
3. Il sottoscritto
__________ (detto __________) __________, fu __________ (3 maggio 1955), da __________ in __________ (__________),
conferisce con la presente
PROCURA
al signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________, coniugato,
affinché lo rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc., come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465 e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In fede
__________
(senza data)
4. La sottoscritta
__________ (detta __________) __________, fu __________ (16 novembre 1957), da __________ (__________),
conferisce con la presente
PROCURA
al signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________, coniugato,
affinché la rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc., come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465 e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In fede
__________
(senza data)
II. Si prende atto che la convenzione sopra riprodotta sostituisce il certificato ereditario emesso il 21 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Leventina e che in forza di ciò l'appello di AP 1 è stralciato dai ruoli.
III. Il Pretore del Distretto di Leventina rilascerà un nuovo certificato ereditario, dal quale risulti che unici eredi fu __________, fu __________, nata a __________ l'11 aprile 1919, attinente di __________, suo ultimo domicilio, deceduta a __________ il 27 settembre 2002, nubile, sono i nipoti:
– AP 1, fu __________ (17 maggio 1937), da __________;
– __________, fu __________ (20 marzo 1940), da __________;
– __________ nata __________, fu __________ (9 novembre 1941), da __________;
– __________, fu __________ (3 maggio 1955), da __________, e
– __________ in __________, fu __________ (16 novembre 1957), da __________.
IV. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
V. La tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.– relative al certificato ereditario emesso dal Pretore il 21 marzo 2003 rimangono a carico del notaio CO 1.
VI. Intimazione:
–; –; – Zurigo.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria