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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2005 11.2003.142

27 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·362 mots·~2 min·3

Résumé

Stralcio della causa per desistenza

Texte intégral

Incarto n. 11.2003.142

Lugano 27 ottobre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.9 (divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 5 agosto 2003 da

 AP 1   (patrocinata da  RA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato da  RA 2 );  

                                         premesso che con sentenza del 7 ottobre 2003 il Pretore del Distretto di Leventina ha respinto in ordine un'azione di divorzio promossa da AP 1 (1958) contro il marito AO 1 (1954), avendo constatato la litispendenza previa di una causa analoga davanti al Friedensrichteramt di __________;

                                         osservato che il 24 ottobre 2003 AP 1 ha introdotto appello contro la sentenza appena citata;

                                         ricordato che il 29 ottobre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha sospeso la procedura in attesa di una decisione definitiva sull'eccezione di litispendenza sollevata dalla moglie davanti al Friedensrichteramt di __________;

                                         rammentato che non sono state chieste osservazioni all'appello;

                                         preso atto che il 14 ottobre 2005 il patrocinatore dell'appellante ha comunicato a questa Camera – su richiesta del giudice delegato – di avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune a __________ e di instare per lo stralcio della procedura;

                                         appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;

                                         stabilito che per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti si giustifica – eccezionalmente – di soprassedere al prelievo di tasse o spese;

                                         ritenuto che non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non chiedendone, mentre la controparte non si è vista notificare l'appello e non ha sopportato costi presumibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –   

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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