Incarto n. 11.2003.135
Lugano 15 ottobre 2003
Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello
Il presidente
vista la richiesta di effetto sospensivo presentata il 6 ottobre 2003 da
_____________, (patrocinato ___________),
all'appello da lui introdotto contro la sentenza emanata il 26 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di __________, nelle cause DI.2002.__________ e DI.2002.__________ (protezione dell'unione coniugale) promosse con istanza del 22 settembre 1999 da
__________ (patrocinato __________),
ricordato che le sentenze emesse in camera di consiglio – tra cui le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC) – sono provvisoriamente esecutive, salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti (art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);
ritenuto che non v'è motivo per trattare le misure a protezione dell'unione coniugale diversamente dalle misure provvisionali nelle cause di separazione o divorzio (art. 137 CC), cui in sede di appello l'effetto sospensivo è negato per legge (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC);
stabilito inoltre che, trattandosi nella fattispecie di contributi alimentari, appare di gran lunga più adeguato mantenere in vigore una decisione finale, impugnata ma presa dopo contraddittorio, piuttosto che una decisione cautelare – come vorrebbe l'appellante – emanata sulla base di un'istruttoria incompleta;
richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC,
decreta: 1. La richiesta di effetto sospensivo è respinta.
2. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Il presidente
della prima Camera civile
(Giorgio A. Bernasconi)