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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2003 11.2003.133

19 décembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,441 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n° 11.2003.133

Lugano 19 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ____.____.______ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 26 maggio 2003 da

_________ _________ (patrocinato dall' avv. __________)  

contro  

_________ ________ (patrocinata dall'avv. __________) in sostituzione processuale del figlio __________ __________ (1985), __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 settembre 2003 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza 4 luglio 1997 il Pretore della giurisdizione di Locar­no Città ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il ____________________ 1974 da __________ __________ ed __________ __________ (entrambi del 1954). La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal giudice prevedeva, tra l’altro, l’affidamento del figlio minore __________ (nato il ____________________ 1985) alla madre, il padre impegnandosi a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili.

                                  B.   Il 21 maggio 2003 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un’azione di modifica della sentenza di divorzio chiedendo la riduzione del contributo alimentare per il figlio a fr. 200.– mensili dal 1° maggio 2003. Il 26 maggio successivo egli ha formulando identica domanda in via provvisionale. All'udienza del 27 giugno 2003, indetta per discutere la provvisionale, __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno poi rinun­ciato al dibattimento finale, inoltrando entrambe il 4 settembre 2003 un memoriale conclusivo nel quale hanno confermato le rispettive domande. Statuendo con decreto cautelare del 22 settembre 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1400.– per ripetibili.

                                  C.   Contro decreto predetto è insorto __________ __________ con un appello del 2 ottobre 2003 in cui postula, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la riduzione del contribu­to alimentare a fr. 696.– mensili dal 1° maggio 2003, rispettivamente a fr. 482.– mensili dal 1° ottobre successivo, come pure la riduzione della tassa di giustizia a fr. 450.– e dell'indennità per ripetibili a fr. 800.–. L'appello non è stato intimato alla controparte.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Trattandosi di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall’art. 134 cpv. 2 CC che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuen­berger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). Quanto alle misure provvisionali, esse sono regolate – per analogia – dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso). La procedura applicabile è di conseguenza quella sommaria (art. 419c cpv. 1 e 376 cpv. 2 lett. d CPC). Per quanto riguarda il merito, invece, alla modifica di contributi per i figli si applicano – sempre in vir­tù dell'art. 134 cpv. 2 CC – le norme di procedura per l'azio­ne di mantenimento dell'art. 279 CC (art. 280 CC; Wullschleger in: Praxis­kommen­tar Scheidungs­recht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procedura non è pertanto quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC cui ha fatto capo il primo giudice, bensì quella speciale degli art. 425 segg. CPC.

                                   2.   La legittimazione dell'attore a chiedere la riduzione del contributo alimentare per il figlio minorenne è pacifica. Meno evidente è la legitti­mazione passiva della madre. Sotto l'egida del vecchio diritto questa Camera si atteneva invero al principio per cui una causa vol­ta alla modifica di una sentenza di divorzio – anche so­lo sul con­tributo alimentare per figli minorenni – andava promossa con­tro l'ex coniuge. Benché al figlio la dottrina riconoscesse la facol­tà di intervenire a tutela dei propri interessi, convenuto rima­neva l'ex coniuge, non il figlio. La Camera non aveva mancato di ricor­dare che, secondo Hegnauer, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo per figli minorenni andava convenu­to il figlio stesso. Tale opinione però appariva isolata e senza il conforto di alcun precedente (Rep. 1997 pag. 118 consid. 4).

                                         Con l'entrata in vigore del nuovo diritto il quadro giuridico si è chiarito. Per tutto quanto riguarda i figli l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia ora – come detto – alle norme sugli effetti della filiazione, in particolare all'art. 286 CC. Di conseguenza, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo alimen­tare per figli minorenni, il genitore obbligato non deve più convenire l'altro genitore, bensì il figlio medesimo (Wullschleger, op. cit., n. 14 ad art. 286 CC; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC). Tutt'al più l'azione può essere diretta contro il genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale sul figlio, ma solo come sostituto processuale del minore (Hegnauer in: Berner Kommentar, supplemento agli art. 270–275 CC, n. 63 ad art. 286). Con tale precisazione, in concreto la legittimazione passiva della convenuta può reputarsi data.

                                   3.   Rimane il fatto che, nel caso in esame, il figlio è divenuto maggiorenne in pendenza di appello. E che la madre potesse fungere da sostituta processuale anche dopo i 18 anni di lui riesce dubbio, soprattutto alla luce del principio enunciato in DTF 129 III 55, applicabile anche alle cause riguardanti la modifica di sentenze di divorzio (Hegnauer, op. cit., n. 56 e 63 ad art. 286 CC). Se non che, chiamare il figlio a esprimersi in questa sede sull'operato della madre si risolverebbe in un mero esercizio di forma, giacché – come si vedrà oltre – l'appello è in ogni modo destinato all'insuccesso. Sulla questione non soccorre perciò attardarsi.

                                   4.   La convenzione di divorzio stipulata a suo tempo dalle parti e omologata dal Pretore si limitava a prevedere un contributo di man­tenimento per __________, senza specificarne la durata. In difetto di altre pattuizioni, l'obbligo sussisteva quindi fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC), ovvero fino all'ottobre del 2003. Ne segue che il litigio odierno verte unicamente sul contributo alimentare dovuto dal 1° maggio 2003 (richiesta di giudizio contenuta nell'istanza cautelare) al 24 ottobre 2003. Nella misura in cui l'attore chiede, con la petizione, di ridurre il contributo a fr. 200.– mensili anche dopo la maggiore età del figlio (“fino alla sua indipendenza economica”), la domanda si rivela finanche senza oggetto.

                                   5.   Giusta l'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile – come detto – in virtù dell'art. 134 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a erogare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer, op. cit., edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). L'appellante ribadisce un peggioramen­to della sua situazione economica, facendo valere che dal 1° maggio 2003 gli è stato pignorato lo stipendio fino a concorrenza di fr. 959.– mensili, mentre il figlio ha guadagnato come apprendista fr. 924.– mensili fino al 30 settembre 2003 e fr. 1138.– dal 1° ottobre 2003. Ora, il pignoramento in questione non basta, da sé solo, per rendere verosimile un peggioramento finanziario. Decisivo è il confronto tra la situazione in cui si trova oggi l'interessato e quella in cui egli si trovava al momento in cui ha firmato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Se non che, un tale paragone è del tutto impossibile nella fattispecie, tutto ignorandosi sui rispettivi redditi e fabbisogni. Già per questa ragione l'appello manca di buon esito.

                                         Si aggiunga, comunque sia, che nell'ambito del citato pignoramento il fabbisogno minimo dell'appellante è stato calcolato in

                                         fr. 2976.– mensili, cioè in fr. 2146.– (minimo di base fr. 1100.–, locazione fr. 690.–, riscaldamento fr. 80.–, premio della cassa malati fr. 276.–) più il contributo alimentare per il figlio (fr. 830.–). L'interessato sostiene che tale fabbisogno ammonta in realtà a fr. 2357.– mensili (minimo di base fr. 1100.–, locazione fr. 770.–, premio della cassa malati fr. 286.70, imposte fr. 200.–). Egli disconosce tuttavia che, dandosi ristrettezze economiche come nel caso specifico, l'onere fiscale del debitore alimentare non va considerato (DTF 126 III 356, 127 III 70). E senza l'aggravio fiscale il suo fabbisogno minimo rimane, sostanzialmente, quello accertato dall'Ufficio di esecuzione.

                                   6.   L'appellante argomenta che la situazione economica del figlio è migliorata, avendo questi guadagnato fr. 924.– mensili fino al

                                         30 settembre 2003 e fr. 1138.– mensili dal 1° ottobre 2003. L'art. 276 cpv. 3 CC dispone in effetti che i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevol­mente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. E, di regola, il figlio minorenne è tenuto a sovvenire a sé stesso con l'equivalente di un terzo del proprio guadagno (nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di esistenza: FU __________/__________pag. __________ cifra IV n. 2). Se si pensa che il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico di 17 anni ascende a fr. 1670.– mensili, già dedotta la cura e l'educazione fornita in natura dal genitore affidatario (raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, edizione 2003), quand'anche da tale fabbisogno si deduca un terzo del guadagno conseguito da __________ (fr. 310.– mensili, rispettivamente fr. 380.– dal 1° ottobre 2003), rimane una differenza variante da fr. 1290.– a fr. 1360.– mensili. Il contributo alimentare del padre (fr. 830.– mensili) lascia quindi uno scoperto compreso tra fr. 460.– a fr. 530.– mensili. Mal si intravede come in circostanze del genere siano dati i requisiti per ridurre il contributo già in via cautelare, l'appellante non asserendo che la madre sia in grado di sussidiare il figlio in denaro. Tutto ciò, poi, senza contare che il debito per il quale l'appellante è escusso si riconduce proprio ai contributi impagati per il figlio. Concedergli una riduzione del contributo equivarrebbe per finire, in estrema sintesi, a far sopportare al figlio le mancanze del padre.

                                   7.   Il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 50.– a carico dell'istante, obbligandolo a versare alla controparte fr. 1400.– per ripetibili. L'appellante postula la riduzione della tassa di giustizia a fr. 450.– e delle ripetibili a fr. 800.–. Al proposito è appena il caso di rammentare che nella determinazione delle spese e delle ripetibili il giudice fruisce di ampia latitudine, sicché entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso di apprezzamento (richiami in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Ora, per i giudizi cautelari l'art. 19 cpv. 1 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 30.– e fr. 10 000.–, “ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17”. E l'art. 17 LTG prevede tasse di giustizia commisurate al valore litigioso. In concreto lo stesso attore aveva indicato tale valore, nella petizione, come “supe­rio­re a fr. 8000.–”. E per cause di merito aventi un valore litigioso da fr. 8000.– a fr. 20 000.– la tassa di giustizia varia da fr. 450.– a fr. 1200.–. Pur tenendo conto del fattore di moderazione dell'art. 19 cpv. 1 LTG, di conseguenza, quella di fr. 600.– fissata dal Segretario assessore rientra ancora nel quadro del potere d'apprezzamento che competeva al primo giudice.

                                         Per quel che è delle ripetibili, occorre far capo – almeno indicativamente (art. 150 CPC) – alla tariffa dell'Ordine degli avvocati. Ora, in conformità alla prassi del Consiglio di moderazione l'onorario dovuto a un legale per una causa intesa alla riduzione di un contributo alimentare va calcolato a norma dell'art. 14 cpv. 1 TOA, analogamente all'onorario per le cause di stato (CdM, sen­tenza del 4 dicembre 1997 in re M., consid. 2; prassi inaugurata dal Consiglio di disciplina forense con sentenza del 5 maggio 1982 in re T. e S., consid. 2b). Dev'essere compreso quindi tra un minimo di fr. 1000.– e un massimo di fr. 25 000.– (art. 14

                                         cpv. 1 TOA), determinati secondo la complessità, l'importanza e l'esten­sione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Trattandosi di provvedimenti cautelari, si applica al­tresì al calcolo dell'onorario l'art. 15 TOA, che prevede per i “procedimenti civili speciali di natura contenziosa” una riduzione dal 20 al 70%. L'indennità di fr. 1400.– fissata dal primo giudice corrisponde, all'atto pratico, a circa 4 ore e mezzo di lavoro retribuite fr. 250.– l'una (tariffa sicuramente consona alla relativa semplicità del caso), più un ragionevole rimbor­so delle spese (art. 3 TOA) e il 7.6% di IVA. Considerato che il legale della moglie ha dovuto pur sempre esaminare l'istanza avversaria, partecipare a un'udienza e redigere un riassunto scritto in sostituzione del dibattimento finale, l'indennità in discorso rientra ampiamente nella latitudine di apprezzamento che spettava al primo giudice. Anche su quest'ultimo punto l'appello manca perciò di consistenza.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi di rilievo. Per quel che è della richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può trovare accoglimento. Foss'anche data in effetti l'indigenza dell'istante, l'appello mancava sin dall'inizio di ogni probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                          sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                    4.   Intimazione:

                                          –__________;

–__________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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