Incarto no 11.2003.111
Lugano 15 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.__ (rapporti di vicinato: piantagioni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 novembre 2001 da
__________ _______ ________ _______ ________ __________ (patrocinati dall' ______ _______)
Contro
__________ _________________ __________ ____________________ (patrocinati dall;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2003 presentato da __________ __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, __________ e __________ __________ sono comproprietari (rispettivamente per un mezzo, un quarto e un quarto) della particella n. __________RFD di __________ __________ (541 m²). Sulle contigue particelle
n. __________ (4738 m²) e __________ (315 m²), proprietà di __________ __________ e __________ __________ __________ in ragione di metà ciascuno, sorgono alberi d'alto fusto e piante di bambù che seguono il confine lungo il fondo n. __________. Con istanza del 26 novembre 2001 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che fosse ordinato a __________ __________ e __________ __________ __________ di allontanare la siepe di bambù a 50 cm dal confine, riducendone l'altezza a 1.25 m, di eliminare quelle piante le cui radici già avevano raggiunto il loro giardino, di adottare provvedimenti affinché ciò non avesse a ripetersi e di rimuovere tutti gli alberi d'alto fusto a meno di 8 m dal confine, come pure qualsiasi altro albero che cagioni loro danni.
B. Alla discussione del 17 giugno 2002 gli istanti hanno ribadito le proprie richieste, mentre __________ __________ e __________ __________ __________ hanno chiesto di respingere l'istanza. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno confermato le rispettive domande nei rispettivi memoriali conclusivi. Statuendo con sentenza del 16 luglio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha fissato ai convenuti un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato del dispositivo per estirpare tutti i bambù esistenti sul fondo n. __________entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________, togliendo i rizomi e i germogli che invadevano quest'ultima. Le spese di fr. 2559.30, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata __________ __________ e __________ __________ __________ sono insorti con un appello del 4 settembre 2003 nel quale chiedono che l'istanza sia respinta o quanto meno, in subordine, che l'ingiunzione di eliminare le piante riguardi unicamente quelle d'età inferiore ai dieci anni. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Quando l'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di primo grado (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello corrispondente alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto __________, __________ e __________ __________ si sono limitati a indicare nella loro istanza un valore litigioso “inferiore a fr. 8000.–” (pag. 1). Nella sentenza il Pretore lo ha poi fissato “in via equitativa” in fr. 7000.– (sentenza impugnata, consid. 8). Con l'appello i convenuti contestano tale valore, sostenendo che viste le opere ordinate dal Pretore e quelle proposte dal perito “la valutazione in fr. 7000.– del valore di causa appare estremamente ottimistica, e ben si giustifica quindi considerare il valore delle domande di controparte in oltre fr. 8000.–”. Sapere se ciò sia il caso può in realtà rimanere indeciso, dato che – come si constaterà oltre – l'appello si rivela in ogni modo destinato all'insuccesso.
2. Litigiosa in questa sede è la rimozione dei bambù e dei relativi rizomi ordinata dal Pretore. L'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve nondimeno tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ora, il bambù rientra senza dubbio tra le piante d'alto fusto non fruttifere (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone __________, __________ 1996, pag. 137; Rep. 1997 pag. 143). Le considerazioni circa la natura dei bambù, che a mente degli appellanti sarebbero di natura erbacea sicché la loro età andrebbe stabilita tenendo conto non della singola pianta, ma della macchia intera, nulla mutano. È vero che i bambù appartengono alla famiglia delle graminacee ed è altrettanto vero che molte graminacee sono piante erbacee. Il bambù tuttavia è un arbusto, e come tale rientra nella tipologia delle piante arboree e non di quelle erbacee. Le speciose argomentazioni dell'appellante cadono dunque nel vuoto.
3. Giusta l'art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve recarne la prova. Pertanto, chi accampa il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare la tolleranza decennale da parte del vicino (Scolari, Commentario sulla legge d'applicazione e complemento del CC, Cadenazzo 1996, pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 23 ad art. 183 CPC; Rep. 1982 pag. 109 seg.). In concreto incombeva di conseguenza agli appellanti provare che i bambù in questione hanno almeno 10 anni. Dall'istruttoria non risulta però una circostanza del genere, come gli stessi convenuti hanno riconosciuto davanti al Pretore (conclusioni pag.7-8 ) e come essi ammettono ancora in questa sede (pag. 9, punto 2.3). L'appello andrebbe dunque respinto già per questa ragione.
4. Gli appellanti si dolgono che la perizia disposta dal Pretore sia stata esperita modificandone i termini e postulano la riassunzione della prova in appello. Se non che, davanti al Pretore essi non avevano sollecitato perizia di sorta, ma essa era stata sollecitata dagli istanti tant’è che il Pretore l'aveva ammessa con ordinanza del 17 giugno 2002, assegnando agli istanti medesimi un termine per presentare i quesiti e versare un anticipo di fr. 2000.– in garanzia delle spese presunte. Ricevuti i quesiti e la controdomanda dei convenuti, il primo giudice aveva nominato come perito l'ing. __________ __________ di __________o, il quale, così richiesto, aveva allestito un preventivo di fr. 8500.–. Giudicati eccessivi i costi, gli istanti avevano proposto di discutere la questione con il perito, soggiungendo che non avrebbero pagato l'ulteriore anticipo di fr. 6500.–. Il Pretore ha quindi invitato le parti “a concordare un altro modo di procedere meno costoso direttamente con il perito” (lettera del 17 ottobre 2002).I convenuti vi si erano opposti, sottolineando che il rifiuto di prestare l'anticipo poteva interpretarsi solo come rinuncia alla perizia. Anzi, avevano precisato che si sarebbero attenuti “a quanto deciso in prima battuta dalla Pretura, con tutti i rischi che potrebbero derivare loro in caso di soccombenza. Essi non sono pertanto disposti a modificare i quesiti peritali così come richiesto dalla controparte e, qualora questa persistesse nel non pagare l'anticipo, essi richiedono che la prova peritale venga stralciata”. Preso atto di ciò, gli istanti avevano invitato il Pretore a “valutare la possibilità di assegnare la perizia ad un perito meno caro” (lettera del 25 ottobre 2002). E il Pretore aveva nominato __________ __________ di __________ (ordinanza dell'8 novembre 2002). Questi, preventivata la spesa in fr. 1680.– e ricevuta conferma del mandato, ha allestito la perizia. Il 23 gennaio 2003 entrambe le parti avevano poi chiesto la delucidazione orale del referto, avvenuta l'11 marzo 2003.
5. Da quanto precede risulta chiaramente che il Pretore, accertati i costi preventivati dal primo perito, ha designato un nuovo perito, meno oneroso. Gli ha sottoposto ad ogni modo i quesiti delle parti, senza correzioni né limitazioni. La richiesta degli appellanti volta a far assumere in appello una nuova perizia “come originariamente ordinato” non trova quindi spazio. Avessero ritenuto insufficiente la perizia ordinata dal Pretore, i convenuti avrebbero dovuto censurare il referto in sede di delucidazione orale (art. 252 cpv. 2 CPC). Nulla impediva loro a quel momento, invece di limitarsi a generiche domande, di postulare un complemento del referto o finanche la designazione di un nuovo perito (cfr. Rep. 1991 pag. 485). Certo, gli interessati lamentano altresì di non essere stati consultati sulle spese della prova peritale. Essi dimenticano tuttavia di essersi non solo opposti alla perizia (foss'anche semplificata), ma di avere postulato espressamente lo stralcio della prova ove la controparte non ne avesse anticipato le spese (lettera del 22 ottobre 2002). Il Pretore non aveva quindi motivo per invitarli ad anticipare essi medesimi le spese del referto. Invano poi essi evocano l'art. 322 lett. a CPC, secondo cui la Camera civile di appello può ordinare d'ufficio l'assunzione di prove utili per la formazione del proprio convincimento. Tale norma, in effetti, non è destinata a supplire negligenze probatorie (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 322 CPC; Rep. 1982 pag. 110), né questa Camera deve corroborare il proprio convincimento.
6. Si aggiunga che, in concreto, il referto non denota incoerenza (come asseriscono gli appellanti), ma se mai imprecisione. Il perito ha attribuito infatti al sottobosco di bambù proveniente dai rizomi un'età superiore ai cinque anni, ma inferiore ai dieci (pag. 5; verbale dell'11 marzo 2003, pag. 2). Egli non ha mancato invero di rilevare che taluni “altofusti” hanno più di dieci anni (loc. cit.). Se non che, nelle condizioni descritte incombeva ai convenuti esigere che il perito indicasse puntualmente di quali “alto-fusti” si trattasse. In mancanza di ciò, mal si comprende come questa Camera potrebbe ingiungere ai convenuti – come essi prospettano in subordine – la rimozione delle sole piante che hanno meno di dieci anni.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili agli istanti, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria