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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2003 11.2003.106

29 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,874 mots·~14 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2003.106

Lugano, 29 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,  Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione della personalità: diritto di

risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del

18 luglio 2003 dall'

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 agosto 2003 presenta­to da __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 agosto 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sul periodico bimestrale __________, edito dalla __________ __________ e di cui è redattore __________ __________a, è apparso nel numero di luglio 2003, a firma di __________ __________i, un articolo nel quale figurava – tra l'altro – quanto segue:

                                         Illusione __________

                                         Doveva essere la classica gallina dalle uova d'oro. Invece il casinò di __________, oltre a sfruttare e sottopagare i suoi dipendenti, si rivela un affare solo per i suoi pochi dirigenti privilegiati e strapagati. A farne le spese è la collettività.

                                         Con la sua inaugurazione i soldi dovevano piovere come una manna dal cielo. Ma finora la realtà si è rivelata ben diversa. Invece di essere messi al beneficio della comunità, gran parte dell'utile del casinò di __________ è stato redistribuito tra pochi illustri alla faccia di dipendenti sfruttati e sottopagati. (...)

                                         Il piano finanziario del casinò di __________ prevedeva esplicitamente che le man­ce non andavano redistribuite tra gli impiegati, ma incassate direttamente dal Consiglio d'amministrazione (Cda) del casinò. Solo dopo le proteste dei dipendenti le cose sono cambiate. (...)

                                         Dopo l'allontanamento del precedente direttore del casinò __________ __________, avvenuto in circostanze poco chiare alla fine dello scorso anno, la direzione è stata assunta ad interim dal presidente del Cda __________ __________ e dal suo vice __________ __________. Secondo fonti autorevoli dell'__________, per la durata di due anni e mezzo (gennaio, febbraio e metà marzo), per questa funzione __________ e __________ hanno percepito uno stipendio di quasi 150 mila franchi a testa.

                                         “Non è vero niente” replica __________ __________ interpellato dall'____________________. “Lo stipen­dio da noi percepito in questo periodo era molto ma molto inferiore. Per quan­to riguarda gli altri punti che ci vengono contestati non mi pronuncio visto che per la fine di giugno sono pianificate sia l'assemblea degli azionisti del casinò che l'udienza coi sindacati”.

                                         Sulla stessa lunghezza d'onda la presa di posizione di __________ che recentemen­te ha definito “l'ingordigia della città nei confronti del casinò” come “insosteni­bi­le”. (…)

                                  B.   Il 1° luglio 2003 __________. __________ __________ ha invitato __________ a pubblicare la risposta in appresso:

                                         Nell'articolo “__________ __________ ” apparso sull'__________ del mese di luglio 2003, si afferma che “secondo fonti autorevoli dell'__________, per la durata di due mesi e mezzo...” per la funzione di dirigere ad interim “__________ e __________ hanno percepito uno stipendio di quasi 250 000.– franchi a testa” (__________, luglio 2003, pag. 17).

                                         Prima dell'apparizione dell'articolo, contattato dal redattore dello stesso, __________. __________ ebbe a confermare che l'informazione era totalmente falsa e l'importo non corrispondeva affatto a quanto percepito, poiché quanto ricevuto per que­sta funzione era di minima entità per rapporto a quello ventilato.

                                         __________. __________ ha infatti percepito per funzione di direzione ad interim fr. 3000.– al mese per un'attività di circa 3 mezze giornate alla settimane e __________. __________ fr. 10 000.– al mese per un'attività che ricoprì circa per 8 ore al giorno in media, sabati e domeniche comprese.

                                         La falsità di quanto affermato nell'articolo è quindi palese e grave, considerato che il signor __________ l'ha formulata espressamente, sapendo di affermare il falso.

                                         Nello stesso articolo si afferma inoltre che “il piano finanziario del casinò di __________ prevedeva esplicitamente che le mance (...) andavano incassate direttamente dal Consiglio d'amministrazione (Cda) del casinò”.

                                         Anche questa affermazione è falsa e volta a screditare il Consiglio di amministrazione.

                                         Sin dall'inizio era stato deciso, e così è previsto nei contratti di lavoro, che il dipendente ha diritto ad una mensilità aggiuntiva se sono stati raggiunti gli obiettivi in punto all'entità delle mance che spettano comunque alla casa da gioco e non al Cda, come falsamente affermato! Al dipendente veniva quindi, sin dall'inizio, riconosciuto il suo diritto su parte delle mance se l'obiettivo veniva raggiunto.

                                         Circa l'entità degli stipendi va osservato che i dipendenti, se raggiungono tutti gli obiettivi fissati dalla direzione, possono ottenere uno stipendio annuo di 16 mensilità.

                                         Il redattore __________ non ha accettato di riprodurre il testo così com'era formulato.

                                  C.   __________. __________ __________ ha introdotto il 18 luglio 2003 un'istanza davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché la ditta __________ __________ e __________ __________ fossero condannati a pubblicare sul numero successivo dell'__________ lo scritto appena citato. All'udienza del 7 agosto 2003 i convenuti non si sono opposti alla pubblicazione in sé, ma hanno preteso che dal testo fossero stralciati il quarto paragrafo (“La falsità di quanto affermato nell'articolo è quindi palese e grave, considerato che il signor __________ l'ha formulata espressamente, sapendo di affermare il falso”) e il secondo passaggio del sesto paragrafo (“e volta a screditare il Consiglio di amministrazione”). Al dibattimento finale, che ha avuto luogo seduta stante, le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo con sentenza dell'11 agosto 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato la pubblicazione della risposta, compreso l'inizio del quarto paragrafo (“La falsità di quanto affermato nell'articolo è quindi palese”), ma non il seguito di tale paragrafo né il secondo passaggio del sesto paragrafo. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili sono insorti la ditta __________ __________ e __________ __________ con un appello del 18 agosto 2003 nel quale chiedono che gli oneri processuali di fr. 200.– siano posti a carico dell'istante e che sia assegnata loro un'indennità per ripetibili “da stabilire dal tribunale”, riforman­do di conseguenza il giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato all'__________. __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli appellanti definiscono scorretto addebitare loro la metà degli oneri processuali pur obbligandoli a pubblicare una risposta difforme da quella proposta dall'istante. A loro parere o ci si diparte dal testo ch'essi hanno “accettato nella presa di posizione presentata in Pretura” (e in tal caso andrebbero ritenuti vincenti) o ci si diparte dal testo ch'essi hanno “accet­tato in sede di trattativa extragiudiziale” (e in tal caso andrebbero giudicati ugual­mente vittoriosi, poiché il secondo e l'ottavo paragrafo del testo, ch'essi contestavano, non erano conformi al diritto di risposta). Nelle circostanze descritte la tassa di giustizia e le spese andrebbero po­ste a carico dell'istante e andrebbe loro riconosciuta un'adeguata indennità per ripetibili, tanto più che le trattative si erano interrot­te a suo tempo perché l'istante aveva rifiutato un accordo stragiudiziale.

                                   2.   Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con la propria esposizione dei fatti (art. 28g cpv. 1 CC). L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione nel termine previsto dall'art. 28i cpv. 1 CC. Per “impresa responsabile del mezzo di comunicazione” va inteso non il redattore o il redattore capo, né lo stampatore o l'autore dell'articolo, bensì chi pubblica il periodico, cioè l'editore (Schwaibold, in Basler Kommentar, ZGB, 2ª edizione, n. 7 ad art. 28i CC). Qualora l'impresa impedisca l'esercizio del diritto di risposta, rifiuti la risposta o non la diffonda correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice

                                         (art. 28l cpv. 1 CC). L'azione va diretta contro l'impresa stessa (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 253 n. 707 in fine). Il giudice può accogliere l'istanza anche solo in parte, nel senso che può modificare il testo da pubblicare, purché si limiti a radiare o a condensare de­terminati passi, eventualmente ad apportare completazioni minori, senza però alterare né riformulare il contenuto della risposta (Schwaibold, op. cit., n. 9 ad art. 28l CC con richiami di dottrina e giurisprudenza).

                                   3.   In concreto l'istante ha promosso causa contro il redattore responsabile e l'editore del periodico (impressum: doc. C). Visto quanto precede, v'è da domandarsi se il primo avesse effettivamente la legittimazione passiva. La questione può rimanere irrisolta, essendo stata convenuta nella fattispecie anche la società editrice. È vero che quest'ultima si è costituita in giudizio per mezzo del redattore responsabile, il quale non è avvocato professionista (art. 64 CPC) né rappresentante processuale abilitato a norma dell'art. 64a CPC. È altrettanto vero però che __________ __________ risulta essere gerente con firma individuale e socio larga­mente maggioritario della ditta editrice. Si può dunque supporre che, diversamente da quanto prevede l'art. 811 cpv. 1 CO (secondo cui – salvo contraria disposizione dello statuto – tutti i soci hanno diritto alla gestione e alla rappresentanza in comune della società a responsabilità limitata), egli sia un organo della società a garanzia limitata autorizzato ad agire individualmente in nome della ditta (art. 54 e 55 CC). Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello (analogamente: I CCA, sentenza n. __________.__________.__________ del 19 giugno 2002 in re L.).

                                   4.   Nel caso in esame rimanevano litigiosi, davanti al Pretore, due passi dello scritto che l'istante aveva sottoposto il 1° luglio 2003 alla redazione della rivista: il quarto paragrafo (“La falsità di quanto affermato nell'articolo è quindi palese e grave, considerato che il signor __________ l'ha formulata espressamente, sapendo di affermare il falso”) e il finale del sesto paragrafo (“Anche questa affermazione è falsa e volta a screditare il Consiglio di amministrazione”). Il Pretore ha stralciato il finale del quarto paragrafo (“… e grave, considerato che il signor __________ l'ha formulata espressamente, sapendo di affermare il falso”) e il finale del sesto (“… e volta a screditare il Consiglio di amministrazione”). Nella misura in cui pretendono di avere ottenuto piena vittoria davanti al Pretore, i convenuti disconoscono pertanto che il Pretore non ha eliminato l'intero quarto paragrafo, come essi chiedevano (riassunto scritto allegato al verbale del 7 agosto 2003, ultimo foglio, confermato al dibattimento finale), ma solo un pezzo di esso. La questione è di sapere se ciò giustificasse un riparto a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili.

                                   5.   La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che nella fissazione degli oneri processuali il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili, come pure l'even­tuale suddivisione di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”) può quindi essere censurata solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. Ora, il giudice chiamato a statuire sulle spese e le ripetibili nel quadro dell'art. 28l CC deve tenere conto non solo della misura in cui il testo litigioso sia stato – per finire – approvato o respinto (valutando il grado di soccombenza delle parti), ma anche del comportamento tenuto dall'“impresa responsabile del mezzo di comunicazione” prima della causa. L'istante che veda approvare la sua risposta nel­la misura in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione già era disposta a pubblicarla, per esempio, va considerato soccombente (Schwaibold, op. cit., n. 15 in fine ad art. 28l CC con citazioni). In tali casi, di conseguenza, l'editore va esente da spese.

                                   6.   Davanti al Pretore, come si è visto, i convenuti hanno ottenuto causa parzialmente vinta per quanto riguardava il quarto paragrafo del testo e causa interamente vinta per quel che era del sesto paragrafo. Sotto questo profilo il riparto delle spese a metà deciso dal Pretore potrebbe anche sembrare favorevole all'istan­te. In realtà si è appena spiegato che il giudizio sulle spese e le ripetibili non dipende solo dall'esito del processo, ma anche dal comportamento tenuto dall'impresa responsabile del mezzo di comunicazione prima della causa. Nella fattispecie i convenuti medesimi – tra cui la società editrice – ricordavano nel riassunto scritto prodotto all'udienza del 7 agosto 2003 che, al mo­mento in cui le trattative con l'istan­te si erano interrotte, essi si opponevano alla pubblicazione del quarto, della seconda parte del sesto e dell'ottavo paragrafo della risposta, men­tre erano “di­sposti a discutere” sul secondo paragrafo (allegato al menziona­to verbale del 7 agosto 2003, secondo foglio in alto). Quest'ultima riserva e la contestazione dell'ottavo paragrafo sono state lasciate cadere dinanzi al Pretore. Per vincere la resistenza dell'impresa su tali punti, in altri termini, l'istante ha dovuto far capo al giudice. Se si tiene conto anche di ciò, a un giudizio d'insieme il riparto a metà delle spese deciso dal Pretore non denota quindi alcun eccesso né, tanto meno, il benché minimo abuso del potere d'apprezzamento.

                                   7.   Gli appellanti affermano di avere lasciato cadere le contestazioni legate al secondo e all'ottavo paragrafo della risposta, davanti al Pretore, solo a patto che tale desistenza non incidesse sulla tassa di giustizia e le ripetibili (memoriale scritto allegato al verbale del 7 agosto 2003, terzo foglio verso il basso). Essi non pretendono tuttavia che la condizione da loro posta sia stata accettata dal Pretore (ammesso e non concesso che ciò fosse possibile) o dall'istante. Anzi, nell'appello essi tornano a ridiscutere il secondo e l'ottavo paragrafo del testo, su cui il Pretore non ha giudica­to. Il che è inammissibile. Avessero inteso sostenere che il Pretore è incorso in un diniego di giustizia trascurando di esaminare la liceità del secondo e dell'ottavo paragrafo, essi avrebbero dovuto appellare il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata e chiedere che dalla risposta fossero stralciati anche i due passi controversi. I convenuti si sono limitati invece ad appellare il dispositivo n. 2 sulle spese e le ripetibili, dimenticando che tali questioni dipendono dal grado di soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC; v. anche la sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 1° settembre 1998 pubblicata in: Medialex 1998 pag. 220). E il grado di soccombenza si valuta in base all'esito del litigio, ovvero – nella fattispecie – in base al risultato del dispositivo n. 1.

                                   8.   Assumono gli appellanti che, seppure il riparto a metà della tassa di giustizia e delle spese resistesse alla critica, essi avrebbero diritto ugualmente a un'indennità per ripetibili, poiché l'istante ha rifiutato un'intesa stragiudiziale. L'argomento appare già di primo d'acchito irricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, in effetti, che dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). L'indennità per ripetibili non sfugge a tale regola (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 309). Anche ove un Pretore compensi le ripetibili, l'appellante che contesta la compensazione deve indicare qual è l'indennità da lui rivendicata (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 309 CPC). Rimettersi al giudizio del Tribunale di appello non basta. Del tutto carente, su questo punto l'appello in esame si rivela chiaramente improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).

                                   9.   Si aggiunga ad ogni modo, sempre sotto il profilo delle ripetibili, che in concreto l'istante non risulta avere rifiutato precipitosamente un'intesa amichevole. Al redattore del periodico egli si è rivolto – come detto – il 1° luglio 2003, vedendosi respingere con lettera dell'8 luglio successivo il testo così com'era formulato (doc. A). Un ulteriore scambio di corrispondenza è rimasto infrut­tuoso (doc. E, corrispondente al doc. 1). Certo, l'istante avrebbe dovuto interpellare l'editore, non il redattore, ma ciò non gli nuoce (Schwaibold, op. cit., n. 7 in fine ad art. 28i CC con particolare riferimento a Tercier, Le nouveau droit suisse de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 200 n. 1499 in fine). Quanto al fatto di non avere continuato le discussioni, altri negoziati non avrebbero avuto alcun senso, ove appena si consideri che le parti non sono riuscite ad accordarsi nemmeno davanti al Pretore.

                                10.   Se ne conclude, in ultima analisi, che nella misura in cui è ricevibile l'appello si rivela manifestamente destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali, commisurati all'impegno richiesto dalla trattazione dell'appello, seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         –  __________ __________, __________, per sé

                                            e in rappresentanza di __________ __________;

                                         –  __________. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

11.2003.106 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2003 11.2003.106 — Swissrulings