Incarto n. 11.2002.00080
Lugano 16 agosto 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __._____._______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 17 dicembre 2001 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 4 luglio 2002 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 giugno 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1946) e __________ __________ (1941) si sono sposati nel 1988. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è al beneficio di prestazioni della sua cassa pensione e dell'Assicurazione Invalidità. La moglie non ha mai esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nella primavera del 2000, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per stabilirsi altrove.
B. Il 12 aprile 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, in specie un contributo alimentare di fr. 2850.– mensili. Alla discussione dell'11 maggio 2000 il marito le ha offerto un contributo di fr. 1855.– mensili. Nel corso dell'istruttoria le parti, su proposta del Pretore, si sono accordate sulla cifra di fr. 2450.– mensili e il Pretore ha omologato tale accordo (inc. __________.__________.__________).
C. Il 17 dicembre 2001 __________ __________ ha chiesto di aumentare il contributo alimentare a fr. 3000.– mensili dal 1° dicembre 2000. All'udienza del 5 febbraio 2002 __________ __________ si è opposto alla domanda. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo, rinunciando alla discussione finale. In tale allegato la moglie ha portato la richiesta di contributo a fr. 3053.– mensili.
D. Statuendo il 25 giugno 2002, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2947.50 mensili dal 1° gennaio 2002. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata è insorto __________ __________ con un appello del 4 luglio 2002 nel quale chiede, in riforma della decisione impugnata, di respingere l'istanza e in via subordinata di ridurre il contributo alimentare a fr. 2665.45 mensili dal mese successivo all'emanazione della sentenza. Nelle sue osservazioni del 5 agosto 2002 __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che nella procedura terminata con l'accordo giudiziale dell'8 giugno 2000 non si era tenuto conto, ai fini del contributo alimentare, dei sussidi erogati al marito dall'Ufficio federale dell'abitazione e dall'omologo Ufficio cantonale con riferimento all'acquisto e alla costruzione dell'immobile in comproprietà dei coniugi. Siccome tale circostanza avrebbe potuto condurre a un diverso giudizio, egli ha accolto la domanda di modifica, ricalcolando il reddito del marito in fr. 6518.70 netti mensili (fr. 2903.70 dalla rendita pensionistica, fr. 2549.– dalla rendita AI e fr. 1066.– dai sussidi statali per l'abitazione) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3111.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 1355.70.–, premio della cassa malati fr. 345.–, riscaldamento fr. 110.–, assicurazione economia domestica fr. 26.–, assicurazione stabili fr. 65.–, pulizia camino fr. 15.–, imposte fr. 95.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore ha accertato che essa non ha redditi, mentre il di lei fabbisogno minimo ammonta a fr. 2488.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 388.–). Ciò posto, il primo giudice ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza mensile di fr. 919.–, onde un contributo alimentare di fr. 2947.50 dal 1° gennaio 2002.
2. L'appellante sostiene che la modifica del contributo alimentare non è ammissibile poiché le circostanze di quel momento non sono mutate in modo rilevante né duraturo. Soggiunge che, per di più, nel 2000 la moglie sapeva benissimo dei sussidi da egli percepiti, essendo lei medesima comproprietaria dell'abitazione coniugale. Nulla giustificherebbe perciò l'aumento del contributo. Ora, giovi ricordare che l'8 giugno 2000 le parti hanno stipulato davanti al Pretore un accordo giudiziale (verbale dell'8 giugno 2002, pag. 6, nell'inc. __________.__________.__________ richiamato). Nulla impediva loro, in effetti, di regolare convenzionalmente la questione del contributo alimentare, di cui la moglie poteva liberamente disporre (gli interessi di figli minorenni non sono toccati). Tale intesa si connota giuridicamente come una transazione (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 16 ad art. 176 CC e n. 8 ad art. 179).
3. Nel Cantone Ticino una transazione, sia essa conclusa davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, pone direttamente fine alla lite, senza che si renda necessaria una decisione ulteriore. Può quindi essere rimessa in causa solo con un'azione ordinaria (Rep. 1992 pag. 203 consid. 2; v. anche DTF 124 II 12 consid. 3b). Valesse ciò anche nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale, l'accordo stipulato dalle parti l'8 giugno 2000 non potrebbe essere posto in discussione sulla sola base dell'art. 179 cpv. 1 CC. Occorrerebbe una causa ordinaria in cui l'istante faccia valere un vizio di volontà o, comunque sia, un difetto del consenso (che in concreto l'istante non evoca). In dottrina Hausheer/Reusser/Geiser escludono tuttavia una simile eventualità. A loro avviso nel quadro di una protezione dell'unione coniugale anche una transazione – e non solo una sentenza – può essere modificata ove soccorrano i requisiti dell'art. 179 CC (Berner Kommentar, edizione 1999, n. 5c in fine ad art. 176 CC). Ai fini del presente giudizio il problema può invero essere lasciato irrisolto. Quand'anche ci si dipartisse dall'ipotesi più favorevole alla moglie, ovvero che il contributo alimentare pattuito nella transazione dell'8 giugno 2000 possa essere aumentato sulla scorta dell'art. 179 cpv. 1 CC (“modificazione delle circostanze”), l'istanza è destinata all'insuccesso per le ragioni che seguono.
4. Secondo l'art. 179 cpv. 1 CC il giudice, a istanza di un coniuge, adatta le misure protettrici “alle nuove circostanze”. Contrariamente all'opinione dell'appellante, una modifica di tali misure è possibile non solo ove la situazione sia mutata dopo il giudizio, ma anche quando le misure originarie si fondino su uno stato di fatto incompleto o inesatto (Bräm, op. cit., n. 8 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 8a ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323 n. 783; Stettler/Germani, Droit civil III, 2ª edizione, pag. 266 n. 413). Poco importa che ciò si riconduca alla mancata conoscenza di fatti rilevanti oppure al comportamento ingannevole di una parte (Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 179). Il coniuge che ha omesso di indicare al giudice fatti rilevanti, in ogni modo, non può prevalersene in seguito per ottenere la modifica delle misure protettrici (DTF del 17 aprile 2001 in re X, 5P.25/2001, consid. 2a in fine).
5. Nella fattispecie la questione è di sapere, pertanto, se lo stato di fatto alla base dell'accordo firmato l'8 giugno 2000 fosse incompleto o inesatto, rispettivamente se se al momento di presentare l'istanza la moglie fosse al corrente dei sussidi versati al marito dall'Ufficio federale delle abitazioni e dall'omologo Ufficio cantonale. Ora, è pacifico che dal settembre del 1993 i coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. __________RFD di __________. Nel marzo del 1993 essi avevano chiesto all'Ufficio federale delle abitazioni un sussidio per la costruzione di tale alloggio, domanda che era stata accolta il 12 maggio successivo. Con risoluzione dell'8 giugno 1993 il Consiglio di Stato aveva concesso a sua volta un sussidio ripartito sul periodo di 19 anni. I sussidi sono poi stati definitivamente fissati nel febbraio e marzo del 1994. L'erogazione del contributo federale, di fr. 4797.–, e di quello cantonale, di fr. 1599.–, avviene semestralmente a fine giugno e a fine dicembre su un conto intestato a entrambi i coniugi presso la Banca dello __________ a __________. La corrispondenza dei due Uffici, inoltre, è sempre stata inviata a entrambi i coniugi (atti richiamati dall'Ufficio federale e dall'Ufficio cantonale dell'abitazione).
6. La moglie afferma di essere venuta a conoscenza dello stanziamento di sussidi solo nell'estate del 2001, in modo del tutto casuale (istanza, pag. 2). Tale asserzione non risulta però verosimile. Ammesso e non concesso che ignorasse la corrispondenza inviata dai due Uffici, l'interessata non poteva disconoscere ad ogni modo né le richieste di sussidio, controfirmate da lei stessa nel febbraio-marzo del 1993, né il conto bancario aperto a nome di entrambi i coniugi, sul quale confluiscono i sussidi. Né si può dire che durante la procedura da lei avviata il 12 aprile 2000 la questione dei sussidi sia stata tralasciata o sottaciuta. Nel suo riassunto scritto dell'11 maggio 2000 il marito esponeva infatti un onere ipotecario di fr. 969.– mensili (pag. 3), rinviando per il calcolo al doc. 3 (inc. __________.__________.__________richiamato), dal quale risultava che la posta effettiva di fr. 21 216.– era ridotta di fr. 6396.– con l'indicazione manoscritta “CH”, quindi era divisa per 12 ed era ancora ridotta di fr. 266.– con l'indicazione “TI”. L'esattezza del calcolo può risultare dubbia, ma ciò non toglie che ai sussidi si sia accennato. Infine nella duplica orale il convenuto ha precisato esplicitamente che l'onere ipotecario di fr. 969.– mensili era al “netto dei sussidi” (verbali, pag. 2 ad 7). Nelle condizioni descritte non si può certo dire che l'istante abbia reso verosimile di avere sottoscritto inconsapevolmente un accordo sulla base di dati inesatti o incompleti. L'istanza di modifica si rivela dunque priva di consistenza e l'appello, fondato, merita accoglimento.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del presente giudizio impone pure la corrispondente riforma degli oneri di prima sede, ma non delle ripetibili. Il Pretore avendone compensato l'importo, incombeva all'appellante cifrare l'entità della sua pretesa. Egli si limita invece nel ricorso a postulare “congrue ripetibili”, ciò che non adempie le esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige anche sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Carente di requisiti formali, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 180.– sono poste a carico dell'istante, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario