Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2002.76

12 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,213 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2002.00076

Lugano 12 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._______._______ (opposizione a precetto esecutivo civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 10 maggio 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 luglio 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 18 giugno 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 24 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accertato, in accoglimento di una petizione presentata il 4 maggio 1998 da __________ __________ contro __________ __________i, che “sulla particella n. __________RFD di __________ non grava nessun diritto di passo a favore della particella n. 3__________7 RFD di __________ ” (dispositivo n. 1.1). Tale sentenza è stata confermata da questa Camera, su appello del convenuto, l'11 settembre 2001 (inc. __________.__________.__________). Quest'ultima pronuncia è passata in giudicato.

                                  B.   Il 2 maggio 2002 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo civile, ingiungendogli il “di­vieto di usufruire della part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del precettante, come accesso alla e dalla part. n. __________RFD di __________ di proprietà del precettato” con la comminatoria – in caso di inos­ser­vanza – dell'esecuzione effettiva. __________ __________ ha sollevato opposizione il 10 maggio 2002 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha indetto il contraddittorio per il 17 giugno 2002. A tale udienza, condotta dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore, le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Giudicando il 18 giugno 2002, il Segretario assessore ha respinto l'op­posizione e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 4 luglio 2002 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la sua opposizione al precetto esecutivo sia confermata e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. La presidente della Camera ha conferito al gravame effetto sospensivo il 10 luglio 2002. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello in ordine e di fissare le spese e le ripetibili tenendo conto della temerarietà del rimedio.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto proponibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).

                                   2.   Il Segretario assessore ha respinto l'opposizione al precetto esecutivo con l'argomento che la sentenza del Pretore, confermata da questa Camera, “è estremamente chiara sull'inesistenza di una servitù di passo e sulla mancanza di un passo necessario”, sicché l'opponente non ha alcun diritto di transitare sulla particella n. __________. Né “vi può essere assolutamente confusione sul fatto che assenza di passo significhi anche divieto di accesso”, ragione per cui la sentenza del 24 marzo 2000 è un valido titolo esecutivo a norma dell'art. 488 cpv. 2 CPC. L'opponente obietta che quanto ha disposto il Pretore, vale a dire l'accertamento circa l'inesistenza di una servitù di passo, non equivale al divieto di transito preteso dal precettante, di modo che non esiste identità tra la prestazione richiesta e la sentenza invocata come titolo esecutivo. Decidendo altrimenti, il Segretario assessore avrebbe interpretato a mente sua il dispositivo della sentenza.

                                   3.   Secondo giurisprudenza la “designazione chiara e precisa della prestazione domandata” con precetto esecutivo civile (art. 491 lett. c CPC) deve trovare puntuale riscontro nel titolo esecutivo, il quale deve prevedere a sua volta l'obbligo in modo chiaro, formale ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400 a metà). Non compete al giudice dell'opposizione far capo a elementi estrinseci di comprensione o di integrazione, come per esempio i considerandi della sentenza allegata come titolo esecutivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 18, pag. 13) oppure procedere a esegesi (Rep. 1984 pag. 168), tanto meno nell'ambito di una procedura d'indole sommaria come quella che disciplina il rigetto dell'opposizione. Tra l'agire imposto dal titolo esecutivo e la prestazione richiesta con precetto civile deve sussistere, in altri termini, assoluta identità (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo).

                                   4.   Nella fattispecie il dispositivo n. 1.1 della sentenza allegata come titolo esecutivo disponeva che “sulla particella n. __________RFD di __________ non grava alcun diritto di passo a favore della particella n. __________RFD di __________ ”. Tale formulazione, ancorché chiara e precisa, nulla specifica tuttavia sul comportamento concretamen­te imposto all'escusso. Il primo giudice reputa che l'accertamento definitivo circa l'inesistenza del passo comporti implicitamente un divieto di accesso al fondo. Così facendo, nondimeno, egli ha estrapolato dal noto dispositivo n. 1.1 conseguenze inespresse. Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice non può interpretare un dispositivo, come si è appena spiegato (consid. 3). Né esiste identità tra il dispositivo n. 1.1 e la prestazione chiesta dal precettante. Al riguardo l'appello si rivela dunque fondato.

                                   5.   Si aggiunga, per abbondanza, che in concreto il precettante era consapevole dell'effettiva por­tata del dispositivo. La domanda di petizione intesa a far vietare al convenuto, con effetto immediato, il transito attraverso la particella n. 395 era infatti stata respinta dal Pretore (sentenza del 14 marzo 2000, consid. 11) con la motivazione che:

                                         Il convenuto deve provvedere a realizzare un accesso diretto dalla sua particella n. __________al passo pubblico. Durante il periodo necessario per ottenere la licenza edilizia relativa all'accesso e la realizzazione di questo – che dovrà essere il più breve possibile – egli potrà transitare attraverso il mappale dell'attore. Considerato che l'attore ha sinora tollerato il passaggio del convenuto e della sua famiglia attraverso il proprio terreno, appare prematuro vietare sin d'ora e con effetto immediato il transito attraverso la particella n. __________.

                                         Lungi dall'essere implicito nel dispositivo della sentenza, il divieto di accesso era quindi stato respinto con espressa motivazione.

                                   6.   Gli oneri del sindacato odierno, come quelli di prima sede, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il precettante, che ha formulato osservazioni all'appello, deve inoltre rifondere all'appellante vittorioso un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.  L'opposizione interposta da __________ __________ al precetto esecutivo del 2 maggio 2002 è confermata.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2002.76 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2002.76 — Swissrulings