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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2002 11.2002.73

30 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,195 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2002.73

Lugano 30 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ___.____/_.__.___ (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

A  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________), e alla Commissione tutoria regionale, __________  

riguardo ai figli __________ (1993) e __________ __________ (1996);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emanata il

                                              6 giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1962), cittadino __________, e __________ __________ (1966) si sono sposati il __________ 1991. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1993) e __________ (__________1996). I coniugi si sono separati nella primavera del 2001, quando __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale. __________ e __________ sono rimasti con la madre.

                                  B.   In esito a una segnalazione di __________ __________ riguardo a possibili abusi sessuali sui figli da parte dello zio materno, con decisione cautelare del­l'8 febbraio 2002, emanata senza contraddittorio, la Commissione tutoria regionale __________ ha disposto – fra l'altro – il collocamento di __________ e __________ nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (__________) dell'Istituto __________ di __________, ha temporaneamente privato i genitori della custodia parentale e ha sospeso il loro diritto di visita. Con decisione cautelare del 6 marzo 2002 l'autorità tutoria ha confermato tali misure, concedendo nondimeno alle parti un colloquio sorvegliato con i figli di un'ora per ogni genitore e incaricando l'operatore sociale __________ __________ di fissare ulteriori diritti di visita sorvegliati.

                                  C.   Contro quest'ultima decisione __________ __________ è insorta il 18 marzo 2002 davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere in sostanza – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la revoca delle misure prese dalla Commissione tutoria. Statuendo il 6 giugno 2002, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, ponendo gli oneri processuali a carico della madre, cui ha negato l'assistenza giudiziaria.

                                  D.   __________ __________ ha impugnato la decisione appena citata con un appello del 26 giugno 2002 in cui chiede, previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, che tale giudizio sia riformato nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio presentata all'autorità di vigilanza. La Commissione tutoria regionale e la Sezione degli enti locali hanno comunicato di rinunciare a osservazioni. __________ __________ è rimasto silente.

                                  E.   Nel frattempo, dopo una valutazione delle capacità genitoriali da parte dello psicologo e psicoterapeuta __________ __________, con decisione del 7 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale 8 ha mantenuto i provvedimenti decisi in via cautelare, fissando tuttavia il diritto di visita sorvegliato di __________ e __________ __________ in un'ora ciascuno ogni quindici giorni.

                                  F.   Adita con ricorso da entrambi i genitori, con due distinte decisioni cautelari del 18 giugno e del 3 luglio 2002 la Sezione degli enti locali ha esteso il loro diritto di visita sorvegliato a un'ora settimanale ciascuno. Esperita l'istruttoria, il 13 agosto 2002 l'autorità di vigilanza ha disposto il collocamento di __________ e __________ in esternato all'Istituto __________ di __________, ha affidato i medesimi al padre, ha esteso il diritto di visita della madre dal mese di ottobre 2002 a un pomeriggio non sorvegliato ogni domenica e ha ammesso quest'ultima al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Un appello presentato da __________ __________ il 4 settembre 2002 contro tale risoluzione è tuttora pendente davanti a questa Camera (inc. __________.__________.__________).

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 LTC, 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale tanto per la privazione dell'autorità parentale, su cui l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 11 lett. i RLTC), quanto per le altre misure a protezione del figlio enunciate dagli art. 307 segg. CC, su cui l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di ricorso (art. 7 lett. o, 11 lett. g RLTC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'autorità di vigilanza ha negato alla ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria poiché, a prescindere dall'eventuale indigenza, al ricorso difettava sin dall'inizio il requisito della parvenza di buon esito. Stando alla Sezione degli enti locali, il collocamen­to dei figli e la privazione della custodia parentale apparivano giustificati – a un esame sommario come quello che presiedeva all'emanazione di misure cautelari – dal rischio di abusi sessuali sui figli da parte dello zio materno. Difficilmente sarebbe stato possibile dunque garantire l'incolumità dei figli con provvedimenti meno incisivi, giacché i genitori sarebbero stati esposti all'influen­za della famiglia materna e condotti, in definitiva, a sottovalutare la gravità della situazione. Quanto alle restrizioni al diritto di visita dei genitori, la Sezione degli enti locali ha ritenuto che le doglianze della madre fossero superate dal fatto che, con la decisione impugnata, la Commissione tutoria regionale aveva “concesso il diritto di visita ai genitori ed affidato il compito al capo progetto di fissare le date e le modalità di esecuzione” (decisione impugnata, pag. 7 verso il basso). Donde l'assenza, a suo dire, di ogni probabilità di accoglimento del ricorso e il conseguente rifiuto dell'assistenza giudiziaria.

                                   3.   L'appellante si duole che l'autorità di vigilanza, negandole il gratuito patrocinio, abbia violato i principi applicabili alla concessione dell'assistenza giudiziaria nelle procedure davanti alle autorità di tutela. La Sezione degli enti locali non avrebbe tenuto conto infatti delle gravi conseguenze che i provvedimenti litigiosi hanno causato a lei, cui sono stati tolti i figli per ragioni estranee al suo comportamento, e ai figli medesimi, i quali sono stati prelevati dal loro ambiente familiare, scolastico e sociale per essere collocati in un istituto. In simili evenienze, prosegue l'appellante, non si può certo pretendere che una madre rinunciasse a intraprendere i passi necessari per riavere con sé i propri figli. Né è possibile affermare che essa potesse ragionevolmente escludere – al momento di presentare il ricorso contro la decisione della Commissione tutoria – ogni probabilità di buon esito del gravame. Tant'è che i rischi evocati dall'autorità a sostegno dei provvedimenti litigiosi avrebbero potuto essere scongiurati attraverso l'adozione di misure meno incisive, che non implicassero il collocamento dei figli in un istituto, la privazione della custodia paren­tale e le restrizioni imposte al diritto di visita dei genitori. Ne conclude, l'appellante, che la decisione impugnata va riformata nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria da lei formulata davanti all'autorità di vigilanza.

                                   4.   Presupposti per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura amministrativa erano – secondo l'art. 30 vLPAmm in vigore fino al 29 luglio 2002 (BU n. 30/2002 pag. 213) – la condizione di indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella domanda. Il requisito dell'indigenza era dato, ed è dato tuttora, quando il richiedente non fosse in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 124 I 98 consid. 3b con richiami; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 30 vLPAmm). Una causa denotava probabilità di esito favorevole quando le probabilità di successo e quelle di insuccesso equivalevano sostanzialmente, di modo che una persona ragionevole, con mezzi finanziari sufficienti, avrebbe agito anche a proprie spese (DTF 124 I 306 consid. 2c, 121 II 210 consid. 2a con rinvii; da ultimo: DTF inedita 5P.307/2002 del 5 novembre 2002, consid. 2.1; v. anche Borghi/Corti, op. cit., n. 2b ad art. 30 vLPAmm). Il giudizio sulle possibilità di esito favorevole – di natura sommaria (DTF inedita 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1) – doveva fondarsi sulla situazione al momento della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (DTF 125 II 275 consid. 4b, 122 I 6 consid. 4a). Nelle cause di stato – come pure, di riflesso, nelle controversie inerenti alla protezione dei figli – il requisito della probabilità di esito favorevole doveva essere apprezzato in ogni modo con minor rigore (cfr. Rep. 1994 pag. 385 in basso).

                                         a)   Nella fattispecie l'indigenza della madre è indubbia. La stessa autorità di vigilanza, con la già citata decisione del 13 agosto 2002 (doc. 53, nell'inc. __________.__________.__________), ha ammesso in effetti l'interessata al beneficio dell'assistenza giudiziaria, su proposta della Commissione tutoria regionale. Litigiosa è per converso la probabilità di buon esito insita nel ricorso, la Sezione degli enti locali avendolo ritenuto d'acchito destinato alla reiezione. Ora, è vero che l'autorità di vigilanza ha rigettato il gravame e ha confermato i provvedimenti decisi dal­la Commissione tutoria. Ciò non significa tuttavia che le doglian­ze formu­late dalla madre contro tali misure – in specie la privazione della custodia parentale, il collocamento dei figli in un istituto e la limitazione del diritto di visita dei genitori – fos­sero infondate al punto da escludere sin dall'inizio ogni ragio­nevole possibilità di buon esito del ricorso. Tanto meno ove si pensi che con la nota risoluzione del 13 agosto 2002 la Sezione degli enti locali ha poi ripristinato la custodia parentale del padre e ha esteso il diritto di visita della madre in un pomeriggio non sorvegliato ogni domenica (dispositivi n. 1.2 e 2).

                                         b)   L'esito del ricorso non appariva a priori negativo ove si consideri altresì che, per quanto traspare dagli atti, a tutt'oggi i provvedimenti decisi dall'autorità tutoria non sono riconducibili a comportamenti scorretti dei genitori, né a loro incapacità educative, ma a presunti abusi sessuali commessi da terzi. In simili evenienze, ci si potrebbe finanche domandare se i provvedimenti litigiosi fossero adeguati e se non fosse sufficiente disporre misure meno estreme, come – per esem­pio – il divieto di incontrare la persona sospetta, la designazione di un curatore incaricato di salvaguardare l'interesse dei figli, l'affidamento dei ragazzi a terzi o – se non altro – la concessione ai genitori di un diritto di visita meno restrittivo. Nella scelta della misura appropriata al singolo caso l'autorità deve infatti attenersi ai principi di sussidiarietà, di complemen­tarità e di proporzionalità (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 6–8 ad art. 307 CC).

                                         c)   La decisione 6 marzo 2002 della Commissione tutoria regionale non appariva esente da critica anche perché sul diritto di visita dei genitori l'autorità si era limitata a fissare un solo colloquio sorvegliato di un'ora per genitore, incaricando un operatore sociale, “previa consultazione dei responsabili del PAO, di fissare ulteriori diritti di visita, sorvegliati e presso il PAO” (dispositivo n. 1). Ora, la disciplina delle relazioni personali dei figli con i genitori compete all'autorità tutoria e non va delegata a terzi, nemmeno a operatori sociali (art. 7 lett. p RLTC; cfr. anche Hegnauer in: Berner Kommentar, 1991,

                                               n. 69 in fine ad art. 275 CC con riferimenti; Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 310 CC). La madre avendo rinunciato ad appellare su questo punto la risoluzione della Sezione degli enti locali, la questione esula dall'attuale giudizio. Ciò non toglie che le circostanze poste a fondamento delle predette misure non sembravano tali da esclu­dere sin dall'inizio ogni parvenza di buon esito del ricorso. Né si può seriamente affermare che una persona ragionevole provvista di sufficienti mezzi finanziari, posta nelle medesime condizioni della madre, avrebbe rinunciato a impugnare la decisione della Com­missione tutoria. Ne segue che in concreto soccorrevano le premesse per ammettere l'interessata al beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti all'autorità di ricorso.

                                   5.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

                                         cpv. 1 CPC). Se non che, in concreto nessuno si è opposto all'accoglimento dell'appello. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione di “parte”, cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159 OG). Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede dalla madre – la cui indigenza è indubbia (art. 155 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002: BU n. 30/2002 pag. 213) – merita accoglimento, l'appello rivelandosi provvisto di buon diritto (art. 157 vCPC). L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmen­te invece sugli oneri di primo grado, che possono rimanere invariati.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è così riformato:                                                                                

                                         __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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